CONVENZIONE ASSICURATIVA CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE GARANZIA BASE

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1 CONVENZIONE ASSICURATIVA CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE GARANZIA BASE AGENZIA GENERALE DI MILANO Convenzione n Effetto: 01/01/ /01/2013 Zona. Durata anni 2 Produttore.. Quota Contraente CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE Part. IVA UDM 4712 Domicilio Via Carlo Negroni, NOVARA Rata da pagarsi alla firma della polizza: Imponibile Imposte Totale EURO 0,00 0,00 0,00 Rate successive annuali a partire dal 01/01/2012 Imponibile Imposte Totale EURO 0,00 0,00 0,00 Fatta in tre esemplari ad un solo effetto, in il / / LA COMPAGNIA Il Contraente L'importo di cui a (*) è stato versato a mani del sottoscritto oggi.../.../..., alle ore... L'Incaricato Pagina 1 di 31

2 DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intende per: Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Accertamento Diagnostico : Prestazione medica atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo; Contraente : il soggetto che stipula il contratto ai sensi degli artt e 1891 C.C.; Convenzione : il contratto assicurativo che prova l assicurazione; Difetto Fisico : Deviazione acquisita del normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi; Day Hospital : degenza senza pernottamento in Istituto di Cura per terapie chirurgiche e mediche, documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.); Evento : il singolo ricovero, anche in regime di degenza diurna (Day Hospital) o il singolo intervento chirurgico ambulatoriale. Per le Specialistiche Extraospedaliere e le Visite specialistiche ed Analisi, tutte le visite e gli esami, riguardanti la stessa patologia, prescritti e autorizzati (in caso di pagamento diretto) o inviati al rimborso contemporaneamente; Franchigia : la parte fissa dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato. Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all Assicurato l importo garantito; Infortunio : ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili; Intervento Chirurgico: Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici; Intervento Chirurgico Ambulatoriale : Prestazione chirurgica che per la tipologia dell atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento. Pagina 2 di 31

3 Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Istituto di Cura : Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all erogazione dell assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; Malattia : ogni alterazione o disfunzione dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico anche non dipendente da infortunio; Malformazione : Deviazione congenita del normale assetto morfologico di un organismo o di parti di suoi organi; Network : rete convenzionata di Previmedical S.p.A., costituita da Ospedali, Istituti a carattere scientifico, Case di cura, Centri diagnostici, Poliambulatori, Laboratori, Centri fisioterapici, Medici Specialisti ed Odontoiatri, per l erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diretta e mista; Premio : la somma dovuta dal Contraente alle Società; Ricovero : la degenza che comporti almeno un pernottamento in Istituto di Cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera; Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Società : la compagnia di assicurazione DKV Salute S.p.A.; Scoperto : la somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell assicurato. Pagina 3 di 31

4 CONDIZIONI GENERALI A.1 EFFETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato nella polizza, se il premio o la prima rata sono stati pagati, diversamente ha effetto dalle ore 24 del giorno dell avvenuto pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento, ai sensi dell art c.c.. A.2 DURATA DELL ASSICURAZIONE/TACITA PROROGA DELL ASSICURAZIONE La presente Convenzione ha una durata di 2 (due) anni dalle ore del 01/01/2011 e alle ore del 01/01/2013 senza tacito rinnovo. Le parti, in ogni caso, si impegnano ad incontrarsi entro il 15 dicembre 2011 per la verifica degli andamenti tecnici. Rimane inteso e concordato tra le Parti che con riferimento all annualità il livello di premio da applicare sarà determinato a partire dal rapporto S/P* della Convenzione in base alle seguenti regole: - in caso di S/P uguale o inferiore al 90% si avrà il mantenimento del medesimo livello di premio previsto per il primo anno; - in caso di S/P superiore al 90% comporterà un aumento del 5% del livello di premio previsto per il primo anno. * Rapporto fra sinistri e premi di competenza riferiti al medesimo esercizio e determinati come segue: - sinistri di competenza vengono dati dalla totalità dei sinistri pagati, riservati (OSR) ed appostati nella riserva IBNR (da determinarsi in base al tasso di completamento registrato nell esercizio 2011). A tal fne si precisa che con il concetto di competenza si fa riferimento ai sinistri con data di accadimenento compresa tra le ore del 01/01/2011 e le ore del premi di competenza, invece, si farà riferimento a tutti i premi di competenza considerando come tali l'insieme dei premi incassati nell'anno, depurati della "riserva premi" dell'esercizio successivo e maggiorati della quota di "riserva premi" dell'esercizio precedente. Con riferimento ai premi di competenza si intendono i premi relativi a rischi in copertura nel periodo compreso tra le ore del 01/01/2011 e le ore del 31/12/2011. Pagina 4 di 31

5 A.3 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche del contratto successive alla stipulazione della polizza debbono essere provate per iscritto. A.4 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipulazione della polizza. A.5 FORO COMPETENTE A scelta della parte attrice, il foro competente è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società. A.6 TERMINI DI PRESCRIZIONE Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente polizza è di due anni, a norma dell art c.c.. A.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato, valgono le norme di legge. A.8 ALTRE ASSICURAZIONI Il Contraente è esonerato dal dichiarare alla Società l eventuale esistenza di altre polizze da lui stipulate per il medesimo rischio, fermo l obbligo dell Assicurato di darne avviso in caso di sinistro. Pagina 5 di 31

6 B.1 ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione vale in tutto il mondo B.2 ESCLUSIONI LIMITAZIONI 1. i ricoveri per intervento di correzione o di eliminazione della miopia, salvo quanto previsto al punto 3.5 Miopia; 2. esami, accertamenti diagnostici odontoiatrici ed ortodontici, cure dentarie, protesi dentarie, cura delle paradontopatie, cure ed interventi di ortodonzia e per disodontiasi, salvo quanto previsto al punto 6 Cure dentarie ; 3. le prestazioni mediche aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni o da interventi demolitivi e quelli relativi a bambini di età inferiore a tre anni); 4. i ricoveri causati dalla necessità dell Assicurato di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana nonché i ricoveri per lunga degenza; Si intendono quali ricoveri per lunga degenza quelli determinati da condizioni fisiche dell Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che rendono necessaria la permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento. 5. le intossicazioni e gli infortuni conseguenti a: a. abuso di alcolici; b. uso di allucinogeni; c. uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; 6. l aborto volontario non terapeutico; 7. la correzione o l eliminazione di malformazioni o difetti fisici salvo che dagli stessi non consegua una patologia o che gli stessi non siano conseguenti ad infortunio; 8. tutte le procedure e gli interventi finalizzati alla fecondazione assistita; 9. gli infortuni sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose; 10. visite odontoiatriche ed ortodontiche non conseguenti ad infortunio, trattamenti e visite psicologiche, visite pediatriche di controllo, le visite medico-legali; 11. check-up clinici; 12. le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell atomo come pure di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; Pagina 6 di 31

7 13. le conseguenze di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. Pagina 7 di 31

8 CONDIZIONI PARTICOLARI ART.1 ASSICURATI L assicurazione è prestata a favore: del Personale in servizio presso il gruppo Banco Popolare, iscritto alla Cassa Assistenza del Gruppo e s intende valida durante il permanere del rapporto di lavoro e fino alla prima scadenza annuale dell assicurazione anche se posteriore alla cessazione del rapporto stesso; del Personale beneficiario del fondo di solidarietà del Banco Popolare, iscritto alla Cassa Assistenza del Gruppo e s intende valida durante il permanere di tale rapporto e fino alla prima scadenza annuale dell assicurazione anche se posteriore alla cessazione del rapporto stesso. La copertura è prestata a favore del coniuge fiscalmente a carico e figli fiscalmente a carico (anche del coniuge) fino al limite di età previsto dal Decreto Legislativo n. 125 del 21 aprile 2000 e Legge Nazionale n. 236 del 1993 (attualmente 35 anni), anche non conviventi. La copertura è, inoltre, prestata a favore dei coniugi e figli superstiti già fiscalmente a carico del dipendente defunto in servizio. La copertura può essere estesa, con versamento del relativo premio a carico del dipendente: 1) al coniuge non fiscalmente a carico o al convivente more uxorio (quest ultimo purché risultante dallo stato di famiglia); 2) ai figli fiscalmente a carico non rientranti nei privilegi di cui ai riferimenti di legge suindicati, nonchè ai figli non fiscalmente a carico purchè conviventi e risultanti dallo stato di famiglia 3) agli altri familiari purchè conviventi risultanti dallo stato di famiglia. 4) ai componenti del nucleo allargato intendendosi per tali i figli degli Iscritti che hanno lasciato il nucleo originario per formare una nuova famiglia compreso il nuovo coniuge e eventuali figli Qualora, in caso di assegnazione a nuova sede di lavoro, il dipendente si trasferisca nella nuova sede senza l intero nucleo familiare, la garanzia resterà comunque operante per le persone assicurate non trasferitesi. Il coniuge, anche legalmente ed effettivamente separato, è sempre assicurabile, pur se con domicilio e/o residenza diversi dal dipendente assicurato; la copertura verrà meno nel caso in cui subentri situazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La garanzia assicurativa è valida per tutti gli Assicurati, indipendentemente dalle condizioni fisiche degli stessi e senza compilazione del questionario anamnestico. Pagina 8 di 31

9 ART. 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società assicura, fino a concorrenza dei massimali e/o somme assicurate e con i limiti indicati in polizza, a seguito di malattia e/o infortunio il rimborso delle spese sostenute dall Assicurato per le prestazioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6. ART. 3 PRESTAZIONI OSPEDALIERE 3.1 RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: a)pre-ricovero Accertamenti diagnostici e visite specialistiche effettuati nei 100 giorni precedenti l inizio del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall infortunio che ha determinato il ricovero. b)intervento Chirurgico Onorari del chirurgo, dell aiuto, dell assistente, dell anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all intervento;diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi. c)assistenza durante il ricovero Prestazioni mediche, infermieristiche e fisioterapiche, consulenze medicospecialistiche, medicinali, accertamenti diagnostici. d) Rette di degenza - Struttura convenzionata: Nei limiti del Massimale di cui al punto 3.12, non sono comprese in garanzia le spese voluttuarie. - Struttura non convenzionata: Nel caso di ricovero in istituto di cura non convenzionato con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nel limite di 360,00 al giorno. e) Accompagnatore Retta di vitto e pernottamento dell accompagnatore nell Istituto di cura. Nel caso di ricovero in Istituto di cura non convenzionato con la Società, la garanzia è prestata nel limite di 50,00 al giorno per un massimo di 100 giorni per anno assicurativo. Pagina 9 di 31

10 f) Assistenza infermieristica privata individuale 50,00 al giorno per un massimo di 100 giorni per anno assicurativo. g) Post ricovero Accertamenti diagnostici, medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure, anche termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei 100 giorni successivi alla cessazione del ricovero, purché resi necessari dalla malattia o dall infortunio che ha determinato il ricovero. Sono compresi in garanzia i medicinali prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall istituto di cura. h) L assicurato è tenuto a segnalare preventivamente, almeno due giorni prima telefonicamente o tramite portale telematico, alla Società ogni richiesta di ricovero in strutture convenzionate con il Network. i) La Società effettua, a cura ultimata, il pagamento di quanto dovuto dietro presentazione, unitamente al modulo di richiesta di rimborso opportunamente predisposto dalla Cassa, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate accompagnate dalla documentazione medica giustificativa. La procedura di accesso alle prestazioni in regime rimborsuale è dettagliata nell Allegato 1 alla presente Polizza. 3.2 TRASPORTO SANITARIO La Società rimborsa le spese di trasporto dell Assicurato all Istituto di cura, di trasferimento da un Istituto di cura ad un altro e di rientro alla propria abitazione, con ambulanza se in Italia e in un raggio di 200 km, con qualunque mezzo di trasporto se in Italia ma in un raggio superiore a 200 km o qualora l Assicurato si trovi all estero. Il massimale assicurato corrisponde a 1.500,00 per ricovero. 3.3 DAY HOSPITAL Nel caso di Day-Hospital con intervento chirurgico, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura - con esclusione delle prestazioni di cui alla lett. e) ed f) - e 3.2 Trasporto sanitario entro i limiti indicati per ciascuna prestazione. Nel caso di Day-Hospital senza intervento chirurgico, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura, lett. a) Pre-ricovero, c) Assistenza medica, medicinali, cure, d) Rette di degenza, entro i limiti indicati per ciascuna prestazione. 3.4 INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, la Società provvede al pagamento delle spese per le prestazioni previste ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura lett. a) Pre-ricovero, b) Intervento chirurgico, c) Assistenza medica, medicinali, cure, g) Post-ricovero e 3.2 Trasporto sanitario entro i limiti indicati per ciascuna Pagina 10 di 31

11 prestazione (scoperti e franchigie vedi art Modalità di Erogazione delle Prestazioni ). 3.5 MIOPIA In caso di miopia, la Società rimborsa unicamente le spese per chirurgia refrattiva e i trattamenti con laser ad eccimeri, con il massimale di 1.200,00 per occhio (scoperti e franchigie vedi art Modalità di Erogazione delle Prestazioni ). 3.6 TRAPIANTI Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi conseguente a malattia o a infortunio, la Società liquida le spese previste ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura e 3.2 Trasporto sanitario entro i limiti indicati per ciascuna prestazione, il pre ed il post ricovero viene elevato a 180 giorni, vengono liquidate inoltre le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell organo. Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura le spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza. 3.7 PARTO PARTO CESAREO In caso di parto cesareo effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura lett. a) Pre-ricovero, b) Intervento chirurgico, c) Assistenza medica, medicinali, cure, d) Retta di degenza, e) Accompagnatore, g) Post-ricovero e 3.2 Trasporto sanitario entro i limiti indicati per ciascuna prestazione. La garanzia è prestata nel limite previsto al punto 3.1 Ricovero in Istituto di cura, con un massimale di 7.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare PARTO NATURALE E ABORTO TERAPEUTICO In caso di parto non cesareo e di aborto terapeutico effettuato sia in struttura sanitaria convenzionata che in struttura sanitaria non convenzionata con la Società, questa provvede al pagamento delle spese per le prestazioni di cui ai punti 3.1 Ricovero in Istituto di cura lett. a) Pre-ricovero, b) Intervento chirurgico, c) Assistenza medica, medicinali, cure, d) Retta di degenza, e) Accompagnatore, g) Post-ricovero e 3.2 Trasporto sanitario entro i limiti indicati per ciascuna prestazione. La garanzia è prestata nel limite previsto al punto 3.1 Ricovero in Istituto di cura, con un massimale di 4.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare. 3.8 RIMPATRIO SALMA Pagina 11 di 31

12 In caso di decesso all estero a seguito di infortunio o malattia, la Società rimborsa le spese sostenute per il rimpatrio della salma fino al luogo di sepoltura. 3.9 INTERVENTI CHIRURGICI ODONTOIATRICI La Società rimborsa le spese sostenute per gli interventi chirurgici conseguenti alle seguenti patologie compresi gli interventi di implantologia dentale: - osteiti mascellari - neoplasie ossee della mandibola o della mascella - cisti follicolari - cisti radicolari - adamantinoma - odontoma rimborsa inoltre le spese dentarie rese necessarie da intervento chirurgico sul massiccio facciale di bambini di età inferiore ai 10 anni. La garanzia prevede esclusivamente le cure delle patologie sopra indicate,non sono quindi comprese le spese relative agli interventi di implantologia, le protesi e le ricostruzioni dentarie. Le spese sostenute vengono rimborsate nei limiti previsti al punto 3.1 Ricovero in Istituto di cura. La documentazione medica necessaria per ottenere il rimborso delle spese sostenute consiste in: radiografie e referti radiologici per osteiti mascellari, cisti follicolari, cisti radicolari, adamantinoma, odontoma; referti medici attestanti le neoplasie ossee della mandibola e/o della mascella INDENNITA SOSTITUTIVA L Assicurato, qualora non richieda alcun rimborso alla Società, né per il ricovero né per altra prestazione ad esso connessa, avrà diritto a un indennità di 70,00 per ogni giorno di ricovero per un periodo non superiore a 180 giorni per persona e per anno assicurativo MASSIMALI ASSICURATI Il massimale annuo assicurato per il complesso delle garanzie suindicate corrisponde a ,00 per nucleo familiare. Tale massimale si intende raddoppiato in caso di Grande Intervento Chirurgico. Fermo il massimale suindicato, relativamente ai seguenti interventi il massimo indennizzo, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie, relativamente ai ricoveri effettuati in: Pagina 12 di 31

13 a) Strutture sanitarie private o pubbliche parzialmente convenzionate (solo Istituto di Cura convenzionato ma Equipe medica non convenzionata) con la Società. b) Strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società non potrà essere superiore all importo evidenziato: colecistectomia Euro 6.300,00 meniscectomia o leg. Crociati Euro 7.500,00 rimozione mezzi di sintesi Euro 6.300,00 intervento alla spalla Euro 6.300,00 ernia inguinale Euro 4.500,00 emorroidi Euro 4.500,00 adenotonsillectomia Euro 4.500,00 cataratta Euro 2.500,00 Tali sottolimiti non si intendono validi in caso di utilizzo di strutture convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati REINTEGRO MASSIMALE E consentito reintegrare una volta il massimale annuo con il pagamento di un premio aggiuntivo pari al costo annuo complessivo sostenuto dall iscritto per tutti i beneficiari del suo nucleo. Il nuovo massimale opera esclusivamente nel caso di sinistri accaduti successivamente al pagamento del premio relativo MODALITA DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati. In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie convenzionate senza applicazione di scoperti o franchigie. Nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale le spese vengono rimborsate con il limite di Euro 2.600,00 Le spese previste ai seguenti punti: 3.1 Ricovero in istituto di cura : - lettera a) Pre-ricovero - lettera f) Assistenza Infermieristica privata individuale Pagina 13 di 31

14 - lettera g) Post-ricovero 3.2 Trasporto sanitario ; 3.5 Miopia ; 3.7 Parto e Aborto ; 3.8 Rimpatrio della salma 3.9 Intervento chirurgico odontoiatrico vengono rimborsate all Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati. b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche parzialmente convenzionate (solo Istituto di Cura convenzionato ma Equipe medica non convenzionata) con la Società. In questo caso la Società provvederà ad effettuare il pagamento diretto alla Casa di Cura di tutte le spese sanitarie previste dalla garanzia e sostenute durante il ricovero e all Assicurato le spese sanitarie previste in polizza e dallo stesso sostenute e documentate relativamente all equipe medica non convenzionata. Le prestazioni autorizzate sono liquidate dalla Società con uno scoperto del 15% con un minimo di 600,00 ed un massimo di 3.000,00 per evento, ad eccezione delle seguenti: - intervento chirurgico ambulatoriale le spese vengono rimborsate con il limite di Euro 2.600,00 nonché le spese previste ai seguenti punti: 3.1 Ricovero in Istituto di cura : - lettera a) Pre-ricovero - lettera f) Assistenza Infermieristica privata individuale - lettera g) Post-ricovero 3.2 Trasporto sanitario ; 3.8 Rimpatrio della salma che vengono rimborsate all Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati. Le suindicate franchigie/scoperti vengono applicate anche nel caso di: 1. Intervento chirurgico odontoiatrico, parto cesareo, parto fisiologico e aborto terapeutico fermi i massimali ai punti indicati. 2. Intervento di miopia fermo il massimale al punto indicato Pagina 14 di 31

15 c) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società. In questo caso le spese relative alle prestazioni effettuate vengono rimborsate all Assicurato con applicazione dello Scoperto del 20% con il minimo di 600,00 ed il massimo di 6.000,00 per evento, ad eccezione delle seguenti: - intervento chirurgico ambulatoriale le spese vengono rimborsate con il limite di Euro 2.600,00 nonché le spese previste ai seguenti punti: 3.1 Ricovero in Istituto di cura : - lettera a) Pre-ricovero - lettera f) Assistenza Infermieristica privata individuale - lettera g) Post-ricovero 3.2 Trasporto sanitario ; 3.8 Rimpatrio della salma che vengono rimborsate all Assicurato nei limiti previsti ai punti indicati. Le suindicate franchigie/scoperti vengono applicate anche nel caso di: 1. Intervento chirurgico odontoiatrico, parto cesareo, parto fisiologico e aborto terapeutico fermi i massimali ai punti indicati 2. Intervento di miopia fermo il massimale al punto indicato. Qualora l'assicurato fosse domiciliato in una provincia priva di strutture sanitarie convenzionate o le stesse risultassero distanti più di 50 Km. dal domicilio dell'assicurato, previa autorizzazione rilasciata dalla Centrale Operativa, si applicheranno le Franchigie previste al punto a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati. d) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale Nel caso di ricovero in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o da esso accreditate in forma di assistenza diretta, e quindi con costo a completo carico del S.S.N., verrà attivata la garanzia prevista al punto 3.11 Indennità Sostitutiva. Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con relativo onere a carico dell Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alle lett. a) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche convenzionate con la Società ed effettuate da medici convenzionati, b) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche parzialmente convenzionate con la Società o c) Prestazioni in strutture sanitarie private o pubbliche non convenzionate con la Società. Pagina 15 di 31

16 ART. 4 PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE 4.1 ALTA SPECIALIZZAZIONE La Società provvede al pagamento delle spese per le seguenti prestazioni: Cure Chemioterapia Cobaltoterapia Laserterapia Radioterapia Dialisi Alta diagnostica Angiografia Artrografia Broncografia Cisternografia Cistografia Clisma opaco Colangiografia Colangiografia percutanea Colecistografia Dacriocistografia Defecografia Discografia Ecografia Elettromiografia Fistolografia Flebografia Fluorangiografia Galattografia Isterosalpingografia Linfografia Mammografia Mielografia Pneumoencefalografia Retinografia Risonanza Magnetica Nucleare Rx esofago, Rx tubo digerente Scialografia Scintigrafia Splenoportografia Tomografia Assiale Computerizzata ( TAC ) Tomografia torace, Tomografia in genere Tomografia logge renali, Tomoxerografia Urografia Vesciculodeferentografia Agli effetti del rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicurate devono essere corredate dalla relativa diagnosi e/o sospetta patologia e prescritte da un medico Pagina 16 di 31

17 diverso dal medico che effettuerà - direttamente o indirettamente - le predette prestazioni ovvero, qualora il medico prescrittore sia anche - direttamente o indirettamente - il medico erogatore delle prestazioni assicurate, devono essere attestate mediante trasmissione del relativo referto o analoga documentazione comunque attestante il quesito diagnostico o la sospetta patologia. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Società, le spese per le prestazioni erogate vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con applicazione di una franchigia fissa di 25,00 a carico dell Assicurato. Nel caso in cui l Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione di uno scoperto del 20 % con il minimo non indennizzabile di 60,00 per patologia o infortunio. Tutti i documenti di spesa relativi ad una medesima patologia o ad un medesimo infortunio debbono essere inviati alla Società in un unica soluzione. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell Assicurato. Il massimale assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a 7.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare VISITE SPECIALISTICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, CURE E TERAPIE A) VISITE SPECIALISTICHE/OMEOPATICHE, ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI La Società provvede al pagamento delle spese per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici, conseguenti a malattia o a infortunio con l esclusione delle visite pediatriche non specialistiche, cioè le visite effettuate dal pediatra di base ai fini del controllo della regolarità della crescita del bambino, dei trattamenti e delle visite psicologiche, nonché delle visite ed accertamenti odontoiatrici, ortodontici e sono anche escluse le visite medico legali. Sono inoltre comprese le visite omeopatiche ed i cicli di terapia omeopatica ad esse eventualmente collegate (compresi i medicinali); tali prestazioni vengono erogate esclusivamente in forma rimborsuale. Agli effetti del rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicurate devono essere corredate dalla relativa diagnosi e/o sospetta patologia e prescritte da un medico diverso dal medico che effettuerà - direttamente o indirettamente - le predette prestazioni ovvero, qualora il medico prescrittore sia anche - direttamente o indirettamente - il medico erogatore delle prestazioni assicurate, devono essere attestate mediante trasmissione del relativo referto o analoga documentazione comunque attestante il quesito diagnostico o la sospetta patologia. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Società, le spese per le prestazioni erogate vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime con applicazione di una franchigia fissa di 25,00 a carico dell Assicurato. Pagina 17 di 31

18 Nel caso in cui l Assicurato si avvalga di strutture sanitarie non convenzionate con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 60,00 per fattura. Il minimo non indennizzabile viene applicato una sola volta per i cicli di terapia omeopatica relativi ad una medesima patologia o ad un medesimo infortunio. Tutti i documenti di spesa relativi ad una medesima patologia o ad un medesimo infortunio debbono essere inviati alla Società in un unica soluzione. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell Assicurato. Il massimale assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate per anno assicurativo e per nucleo familiare è comprensivo nel massimale di cui al punto 4.1- Alta specializzazione B) TRATTAMENTI FISIOTERAPICI E RIABILITATIVI La Società provvede al pagamento delle spese per i trattamenti fisioterapici (Ozonoterapia, Fisioterapia, Kinesiterapia, Chiropratica, Ionoforesi, Ultrasuoni, Radar, Massoterapia, Laserterapia), sia a fini riabilitativi che per terapia antalgica, non effettuati in centri estetici o di fitness e sempreché siano prescritti da medici e siano effettuati da personale medico o paramedico abilitato in terapia della riabilitazione il cui titolo dovrà essere comprovato dal documento di spesa. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione una franchigia fissa di 25,00 per singola prestazione, intendendosi per tale anche un ciclo di cure. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie non convenzionate con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo non indennizzabile di 100,00 per singola prestazione, intendendosi per tale anche un ciclo di cure. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell Assicurato. Il massimale assicurato per il complesso delle prestazioni suindicate corrisponde a 1.500,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare, da intendersi come sottomassimale di cui al punto Alta specializzazione. Agli effetti del rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicurate devono essere corredate dalla relativa diagnosi e/o sospetta patologia e prescritte da un medico diverso dal medico che effettuerà - direttamente o indirettamente - le predette prestazioni ovvero, qualora il medico prescrittore sia anche - direttamente o indirettamente - il medico erogatore delle prestazioni assicurate, devono essere attestate mediante trasmissione del relativo referto o analoga documentazione comunque attestante il quesito diagnostico o la sospetta patologia. L erogabilità delle prestazioni assicurate è comunque condizionata alla fatturazione delle stesse da parte di un Istituto di cura, di uno studio medico o di un medico Pagina 18 di 31

19 specialista. Nel caso della fattura emessa da studio medico o medico specialista, inoltre, la fattura dovrà riportare in modo evidente e leggibile la specializzazione del professionista che dovrà risultare coerente con la diagnosi e/o sospetta patologia. C) MEDICINALI La Società rimborsa le spese sostenute per acquisto di medicinali prescritti dal medico curante (escluso medicinali omeopatici di cui al punto 5.1) entro i limiti previsti al punto 4.1 Alta specializzazione. le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione di una franchigia fissa di 18,00 per confezione. D) CURE ONCOLOGICHE Massimale Euro ,00 per anno e per nucleo senza applicazione di nessuna franchigia E) AGOPUNTURA Vengono rimborsate le spese per agopuntura. La garanzia opera esclusivamente in forma rimborsuale e le spese vengono rimborsate nel limite del massimale di cui al punto Alta specializzazione, con applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di 60,00 per fattura. Agli effetti del rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicurate devono essere corredate dalla relativa diagnosi e/o sospetta patologia e prescritte da un medico diverso dal medico che effettuerà - direttamente o indirettamente - le predette prestazioni ovvero, qualora il medico prescrittore sia anche - direttamente o indirettamente - il medico erogatore delle prestazioni assicurate, devono essere attestate mediante trasmissione del relativo referto o analoga documentazione comunque attestante il quesito diagnostico o la sospetta patologia. F) CURE DENTARIE DA INFORTUNIO La Società rimborsa le spese sostenute per cure dentarie conseguenti a infortunio. Ai fini dell operatività della garanzia è necessaria la presentazione del certificato di Pronto Soccorso relativo all infortunio occorso. Il massimale assicurato per anno assicurativo e per nucleo familiare rientra nel limite di cui al punto Alta specializzazione. G) AMNIOCENTESI E VILLOCENTESI La Società rimborsa le spese sostenute dall assicurato per amniocentesi e prelievo dei villi coriali nel caso in cui sussistano sospetti di malformazioni genetiche del feto per ereditarietà, per età superiore a 36 anni o per gravidanza a rischio se prescritti da medico specialista ginecologico. Pagina 19 di 31

20 Il massimale assicurato per anno assicurativo e per nucleo familiare rientra nel limite di cui al punto Alta specializzazione CURE DENTARIE La Società rimborsa le spese sostenute solo per otturazioni dentarie, nonché i ticket odontoiatrici nell ambito del SSN. Il massimale assicurato corrisponde a 150,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare. 4.4 PROTESI ORTOPEDICHE ED ACUSTICHE La Società rimborsa le spese sostenute per acquisto, riparazione e sostituzione di protesi ortopediche e acustiche quali: protesi e presidi ortopedici; cinti erniari; busti ortopedici curativi; ausili udito. Sono inoltre comprese nella garanzia: protesi oculari, ausili fonazione, ausili a mobilità. Restano escluse: calzature a plantare, corsetteria e busti estetico/formativi. Il massimale assicurato è di 2.000,00 per anno e per nucleo Le spese sostenute vengono rimborsate con l applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di 20,00 per singola fattura LENTI E MONTATURE La Società rimborsa le spese per lenti e occhiali (comprese le montature) o lenti a contatto correttive (con esclusione delle soluzioni saline), con applicazione di una franchigia di 25,00 per fattura. Il massimale annuo per questa garanzia è di 250,00 per nucleo familiare. La garanzia è operante in presenza di prima prescrizione o di modifica del visus certificata dal medico oculista, dall optometrista o dall ortottico. ART. 5 PRESTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO La Società rimborsa le spese sostenute per le seguenti prestazioni ambulatoriali di Pronto Soccorso conseguenti a infortunio in assenza di ricovero: applicazione gesso, accertamenti diagnostici, assistenza medica, medicinali, trasporto. Pagina 20 di 31

21 Il rimborso viene effettuato nel limite di 1.000,00 per anno assicurativo e nucleo familiare. ART. 6 PSICOMOTRICITA La Società rimborsa le spese sostenute per visite neuropsichiatriche e trattamenti psicomotori prescritti da medico psichiatra ed effettuati da fisioterapisti specializzati, entrambi se relativi ai figli degli Assicurati di età inferiore o uguale ai 16 anni (sino al compimento del 17 anno) in situazione di handicap grave che usufruiscono delle provvidenze previste dall appendice 3 del CCNL, nell ambito di un massimale annuo di 500,00 per ogni nucleo familiare. ART. 7 ANTICIPO SPESE SANITARIE Nei casi di ricovero per intervento chirurgico per il quale l'istituto di cura richieda il pagamento di un anticipo, la Società corrisponde, su richiesta dell'assicurato, l'importo richiesto a tale titolo nella misura massima del 50% della somma garantita, salvo conguaglio a cure ultimate. L Assicurato, unitamente alla richiesta di corresponsione dell anticipo, dovrà produrre idonea documentazione medica ai fini della valutazione dell operatività della garanzia. ART. 8 MODALITA DI ASSISTENZA 8.1 ASSISTENZA INDIRETTA La Società effettua, a cura ultimata, il pagamento di quanto dovuto dietro presentazione, unitamente al modulo di richiesta di rimborso opportunamente predisposto dalla Cassa, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate accompagnate dalla documentazione medica giustificativa. La procedura di accesso alle prestazioni in regime rimborsuale è dettagliata nell Allegato 1. La documentazione deve essere intestata all Assicurato o ad un familiare beneficiario delle prestazioni: il rimborso avviene in ogni caso a favore dell Assicurato. Agli effetti del rimborso dovuto, tutte le prestazioni assicurate devono essere corredate dalla relativa diagnosi e/o sospetta patologia e prescritte da un medico diverso dal medico che effettuerà - direttamente o indirettamente - le predette prestazioni ovvero, qualora il medico prescrittore sia anche - direttamente o indirettamente - il medico erogatore delle prestazioni assicurate, devono essere attestate mediante trasmissione del relativo referto o analoga documentazione comunque attestante il quesito diagnostico o la sospetta patologia. L erogabilità delle prestazioni assicurate è comunque condizionata alla fatturazione delle stesse da parte di un Istituto di cura, di uno studio medico o di un medico specialista. Nel caso della fattura emessa da studio medico o medico specialista, Pagina 21 di 31

22 inoltre, la fattura dovrà riportare in modo evidente e leggibile la specializzazione del professionista che dovrà risultare coerente con la diagnosi e/o sospetta patologia. Sono comunque escluse dal rimborso le spese relative a prestazioni di routine e/o controllo. In caso di più ricoveri per la medesima patologia effettuati a breve distanza di tempo, la Società può richiedere per le degenze successive al primo ricovero una relazione clinica specialistica che li giustifichi. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta Euro: per le spese sostenute in valute diverse dall Euro, il rimborso avverrà al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell Ufficio Italiano Cambi/Banca d Italia: la relativa documentazione dovrà essere prodotta dall Assicurato corredata da traduzione in lingua italiana. 8.2 ASSISTENZA DIRETTA La Società provvede al pagamento diretto delle prestazioni ricevute dall Assicurato a termini e limiti di Polizza presso le strutture convenzionate appartenenti al Network di Previmedical S.p.A., fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti e/o prestazioni non garantite dalla presente Convenzione che rimangono a carico dell Assicurato. Qualora l Assicurato fosse autorizzato a ricevere una prestazione presso Struttura Convenzionata con il Network Previmedical, ma l équipe medica non lo fosse, con riferimento agli importi relativi alla struttura la Compagnia provvederà al relativo pagamento diretto; con riferimento invece agli onorari dell equipe non convenzionata, la Compagnia provvederà alla liquidazione nei limiti degli importi previsti. Si applicano in ogni caso eventuali scoperti e/o franchigie previsti in Polizza. Per ricevere le prestazioni in regime di assistenza diretta, l Assicurato dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa per ottenere la relativa autorizzazione. Il suddetto regime di assistenza diretta e mista si applica, alle condizioni sopra esposte, per tutte le prestazioni erogate di qualsiasi importo. Le prestazioni relative a ricoveri in struttura privata senza intervento e senza certificazione medica per casi non giustificati dalla situazione clinica di caso acuto verranno rimborsate esclusivamente nell ambito e nei termini di cui all Art 4 Prestazioni Extraospedaliere. La procedura di accesso ai regimi di assistenza diretta, mista e rimborsuale è dettagliata nell Allegato 1 alla presente Polizza. 8.3 CONTROVERSIE Le controversie di natura medica potranno essere deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici. Pagina 22 di 31

23 I membri del Collegio Arbitrale verranno nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, o, in caso di dissenso, dal Consiglio dell Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo medico esclusa ogni responsabilità solidale. Le decisioni del Collegio medico sono assunte a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Ove non si ricorra al collegio arbitrale, rimane salva la facoltà delle Parti di adire l Autorità Giudiziaria competente. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. ART. 9 PREMI E REGOLAZIONE I premi annui per il complesso delle prestazioni suindicate, comprensivi di oneri fiscali, corrispondono ai seguenti importi e saranno riferiti alla data di decorrenza della polizza: a) dipendente e coniuge/figli fiscalmente a carico fino a 35 anni 525,00 b) familiare non a carico N. Familiari X 250,00 Resta convenuto che alla scadenza dell annualità verrà effettuata la regolazione del premio in base al numero effettivo degli assicurati. La Contraente si impegna ad esibire la documentazione necessaria alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Società. Pagina 23 di 31

24 ART. 10 INCLUSIONI ED ESCLUSIONI Per i neo assunti ed i neo promossi si conviene fra le parti che la garanzia avrà effetto dal momento dell'assunzione e dalla data di nomina. L inclusione di familiari come definiti al punto 2 Persone assicurate, in un momento successivo alla decorrenza della polizza è consentita solamente nel caso di variazione dello stato di famiglia per matrimonio, nuova convivenza o nuove nascite; essa verrà effettuata mediante apposita comunicazione alla Cassa. Se la comunicazione viene fatta alla Società entro 30 giorni dalla variazione, la garanzia decorrerà dalla data di certificazione della variazione sullo stato di famiglia; in caso contrario decorrerà dal primo giorno del mese di comunicazione alla Società. Ai soli fini del pagamento del premio resta inteso che: - se l'inclusione avviene nel primo semestre dell'anno la stessa comporta la corresponsione dell'intero premio annuo; - se l'inclusione avviene nel secondo semestre dell'anno verrà corrisposto il 60% del premio annuo. Cessazione del rapporto di lavoro Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, l ex-dipendente e gli eventuali familiari assicurati vengono mantenuti nella garanzia sino alla prima scadenza annuale successiva. Nel caso di decesso del dipendente gli eventuali familiari assicurati vengono mantenuti nella garanzia sino alla prima scadenza annuale successiva e pertanto non si provvederà alla restituzione dell eventuale premio. ART. 11 SERVIZI (validità territoriale Italia) 1) Servizio di Consulenza Medica, Informazioni Sanitarie e Ricerca degli Istituti di Cura Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. Le modalità di fornitura della consulenza medica si differenziano a seconda della natura della richiesta: a) Informazione ed orientamento medico telefonico Quando l'assicurato necessita di consigli medico-sanitari generici e/o di informazioni sul reperimento di medici e strutture specialistiche sul territorio nazionale ed internazionale, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un esperto per un consulto telefonico immediato. Il servizio fornisce, inoltre, informazione sanitaria in merito a farmaci (composizione, indicazioni e controindicazioni), preparazione Pagina 24 di 31

25 propedeutica ad esami diagnostici, profilassi da eseguire in previsione di viaggi all estero. Qualora l'assicurato, successivamente al predetto consulto, necessitasse di una visita specialistica, la Centrale Operativa segnalerà il nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'assicurato. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni. b) Consulenza sanitaria telefonica di alta specializzazione Quando, in seguito ad infortunio o malattia suscettibili di dover dar luogo a interventi di particolare complessità, l'assicurato necessita di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e nel mondo, la Centrale Operativa è in grado di mettere a disposizione la sua équipe medica per fornire le informazioni necessarie. L équipe medica di cui la Centrale Operativa si avvale provvede, all occorrenza, ad individuare e segnalare all Assicurato medici specialisti o centri per la diagnosi e la cura di patologie rare o comunque particolari, restando a disposizione per facilitare i contatti tra l'assicurato e il centro in questione ovviando ad eventuali problemi di comunicazione e di lingua. Per una più approfondita valutazione delle condizioni di salute del paziente ed, eventualmente, individuare le strutture più appropriate per la cura dello stesso, i medici della Centrale Operativa possono richiedere la documentazione clinica in possesso dell Assicurato. c) Consulenza telefonica medico specialistica Quando l'assicurato necessita di una consulenza telefonica di carattere medicospecialistico, la Centrale Operativa può mettere a sua disposizione un équipe di specialisti con i quali questi può conferire direttamente per ricevere informazioni di prima necessità. Il servizio non fornisce diagnosi o prescrizioni. 2) Servizio di Guardia Medica Permanente Quando l Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, necessiti di ricevere un riscontro nell ambito di richieste di consulenza medica generica e specialistica (in particolare cardiologia, ginecologia, ortopedia, geriatria, neurologia e pediatria), può mettersi in contatto con la Centrale Operativa 24 ore su 24, tutti i giorni, sabato, domenica e festivi inclusi. La struttura dedicata al servizio si occupa direttamente sia dei contatti telefonici con gli assistiti che con i medici/paramedici curanti, consentendo agli assistiti di ricevere un riscontro costante attraverso un presidio medico continuativo. Non è previsto alcun costo a carico dell Assicurato per la chiamata. Rimangono invece a suo carico i costi per gli eventuali interventi e/o visite a domicilio, con applicazione però di tariffe comunque convenzionate. 3) Gestione Appuntamento Pagina 25 di 31

26 Qualora l'assicurato necessiti di una prestazione medico specialistica, di un esame diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata e richiedere alla Centrale Operativa un appuntamento. Dopo aver selezionato il centro convenzionato o lo specialista in base alle specifiche esigenze sanitarie e alla disponibilità dell'assicurato, la Centrale Operativa provvederà nel più breve tempo possibile a fissare un appuntamento in nome dell'assicurato, in virtù del rapporto di convenzione tra la struttura sanitaria e la Centrale Operative, l'assicurato usufruirà sempre di un canale d accesso privilegiato e di tariffe particolarmente favorevoli rispetto ai listini in vigore. 4) Second Opinion L Assicurato, dopo aver fornito alla Centrale Operativa la documentazione clinica in suo possesso, può ricevere un secondo parere medico dalle migliori strutture specialistiche e centri di eccellenza presenti in Italia ed all Estero, complementare rispetto ad una precedente valutazione medica. Pagina 26 di 31

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