Fabbricati attività produttiva in zona impropria Attività da confermare

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1 Fabbricati attività produttiva in zona impropria Attività da confermare CONVENZIONE PER L AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO ADIBITO AD ATTIVITA PRODUTTIVA INSERITO IN ZONA IMPROPRIA ATTIVITA DA CONFERMARE - VINCOLO AD USO PUBBLICO DI AREA A PARCHEGGIO - CESSIONE DI AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE (PISTA CICLABILE ED IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA BORGO) BOZZA CONVENZIONE Ai sensi e per gli effetti dell art. 35/1 delle N.T.O. del P.I. REPUBBLICA ITALIANA Comune di GALLIERA VENETA Provincia di PADOVA Nella residenza Comunale di Galliera Veneta, sita in via Roma 174, tra: il Comune di Galliera Veneta, con sede in Galliera Veneta, via Roma 174, C.F in questo atto rappresentato dal Responsabile della 4^ Area Edilizia privata ed urbanistica : arch. Nevio Bigolin, nato a Galliera Veneta il 9 ottobre 1951, c.f.. BGL NVE 51R09 D879A, domiciliato per la carica presso la sede comunale di Galliera Veneta, in quale dichiara di agire in nome, per conto e nell interesse del Comune di Galliera Veneta, all uopo autorizzato con Decreto del Sindaco prot del 30 dicembre 2015; ed il signor : Martini Antonio, nato a Galliera Veneta, il , residente a Galliera Veneta, via Borgo 19, C.F.: MRT NTN 38T29 D879J, che agisce in atto nella sua qualità di presidente della Ditta Martini S.r.l. con sede a Galliera Veneta, via Borgo 21 che nel prosieguo dell'atto verrà denominata per brevità "La Ditta": PREMESSO CHE: - l'art. 35 delle N.T.O. del P.I. stabilisce modalità e criteri per il rilascio dei permessi di costruire per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attività di produzione artigianale ed industriale, inseriti in zona impropria; - la Ditta ha presentato istanza al Comune per ottenere il titolo abilitativo a costruire su un'area di sua proprietà, più avanti individuata nelle sue coerenze catastali, un ampliamento dell'azienda esistente; - trattandosi di attività definite dal vigente strumento urbanistico (P.I.) come attività produttive da confermare, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula della presente convenzione; - sussistono, per l attività in oggetto, tutti i seguenti presupposti:

2 a) esistenza al 1 ottobre 1983 di un fabbricato adibito ad attività industriale e che la stessa risulta schedata dal P.I. (Scheda 66 approvata con delibera di Consiglio Comunale n 14 del 3 maggio ^ Variante al 1 P.I. Attività produttive in zona impropria ; b) occupazione di area non destinata a pubblici servizi; c) esigenza documentata di: - riqualificazione produttiva aziendale; - igiene ambientale e sicurezza del lavoro; - applicazione delle leggi vigenti; d) rispetto dei parametri edilizi di legge; e) destinazione a parcheggio e/o verde privato di almeno il 10% (dieci per cento) della superficie di pertinenza; f) definizione delle modalità di attuazione dell'ampliamento; g) garanzie per il rispetto degli impegni assunti; h) l attività è stata continuativa fin dal 1 ottobre 1983; i) che l area di pertinenza l attività è coerente con quanto indicato dalla Scheda n 66 del vigente Piano degli Interventi (P.I.) Considerato infine che l ampliamento è stato previsto all interno di un progetto di razionalizzazione dell intero complesso produttivo e che nello stesso non sono presenti strutture precarie da demolire o parti non espressamente autorizzate, Tutto ciò premesso e considerato, e ritenuto parte contestuale ed integrante della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Viene dato atto che sull'area censita del Comune di Galliera Veneta al Foglio 8 mappali della superficie fondiaria di mq di proprietà della Ditta, esiste un fabbricato destinato ad attività di produzione industriale, regolarmente autorizzato. Art. 2 - Viene dato atto che l'area descritta al precedente art. 1 è destinata dal vigente strumento urbanistico generale del Comune come Territorio agricolo di connessione naturalistica (art delle N.T.O. del P.I.) ed Area di connessione naturalistica, cui all art 28 delle N.T.O. del P.I. e che l immobile, con la relativa area di pertinenza, risulta individuato dalla Scheda -D- n 66 Attività produttiva da confermare di cui all art. 35/1 delle citate N.T.O. del P.I. e che la stessa area non interessa aree destinate a pubblici servizi. Art. 3 - La Ditta si impegna ad attuare integralmente il progetto, per cui chiede il titolo abilitativo, pervenuto tramite SUAP: ID: , acquisito agli atti del Comune con prot del e successive integrazioni, entro tre anni dal rilascio

3 del Permesso di Costruire. Art. 4 - Viene dato atto, con il conforto del parere del Responsabile della 4^ Area del prot. 6350, che: 1. la superficie reale dell'area di pertinenza del fabbricato produttivo (artigianale) esistente, alla data del è di mq (conformemente all area individuata nelle schede di P.I.); 2. la superficie lorda dell'immobile esistente è di mq la superficie lorda del progettato ampliamento è di mq 1.945,50 minore della superficie lorda dell'immobile esistente. 4. la superficie lorda dell'immobile esistente mq sommata a quella dell'ampliamento in progetto di mq , forma un totale di mq 6.305,50, che è inferiore al 60% della superficie del lotto, di cui al punto 1 del presente articolo. 5. che ha inoltre accertato la compatibilità dell'ampliamento con il regime vincolistico definito dal P.I. Art. 5 - La Ditta si impegna a destinare l'area a servizi della superficie di mq 1.250, pari al 10% della superficie del lotto, individuata nell allegata Tav. A) a standard, ed a sistemare e mantenere tali aree in efficienza a proprie cura e spese. Tale destinazione resterà tale fino al trasferimento dell attività in zona compatibile o fino alla cessazione della stessa attività. L utilizzo della suddetta area a servizi parcheggio da realizzare a cura e spese della ditta è disciplinato al successivo art. 14 della presente convenzione. Ai sensi dell art Attività da confermare non è ammesso lo scomputo del contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo. Art. 6 La ditta si impegna, inoltre, alla realizzazione e cessione delle opere ed aree identificate nell allegata TAV. A) da destinare a pista ciclabile. Ai sensi dell art Attività da confermare per tali opere non è ammesso lo scomputo del contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del titolo abilitativo. Art. 7 E ammessa la realizzazione a scomputo del contributo perequativo delle opere indicate negli elaborati Impianto di illuminazione pubblica di via Borgo (prot e 9541 del a firma del p.i. Giancarlo Gasparotto, con le modalità del successivo art. 10, sull importo di ,00 (euro ottantunmilasettecentoundici/00) complessivo determinato, ai sensi della delibera di Giunta Comunale n 32/2007 del e nota dell U.T.C. del prot in quanto tale intervento interessa un area esterna all ambito di pertinenza dell immobile oggetto di ampliamento. L importo previsto delle opere con riferimento al Computo Metrico Estimativo dei lavori, agli atti dell UTC

4 con prot del , è pari ad ,00 (euro ventisettemilaquattrocentosessantadue/00) Si conviene che l importo ammesso allo scomputo, al netto del ribasso d asta presumibile ( - 11%) da parte delle imprese che saranno invitate alla gara di appalto, è pari ad ,18 (euro ventiquattromilaquattrocentoquarantuno/18) Le opere risultano descritte nella seguente documentazione, agli atti dell UTC : a Progetto b - Relazione tecnico-illustrativa c - Computo metrico estimativo d - Capitolato speciale di appalto e - Art. 8 - La ditta si impegna a mantenere negli immobili di pertinenza le destinazioni accertate e conseguenti al progetto di ampliamento, fino al permanere dell'attività specifica rilevata. Art. 9 - La Ditta a garanzia dell'integrale rispetto degli impegni assunti, presta cauzione mediante produzione di polizza fidejussoria n... dell'istituto... articolata nei seguenti tempi ed importi: a) per il rispetto integrale dei precedenti articoli da 1 a 6 relativi all'ampliamento,... (euro...), corrispondenti al 10% del costo documentato di costruzione del capannone ed al 100% delle opere di cui all art. 5 e art. 6 della presente convenzione, fino alla lettera di svincolo del Comune (come da ultimo comma del presente articolo) e comunque per un periodo massimo di 10 (dieci) anni; b) per il rispetto integrale dell art. 7 relativo all esecuzione dell impianto di illuminazione di via Borgo, realizzato a scomputo della quota perequativa, ,00 (euro ventisettemilaquattrocentosessantadue/00) corrispondenti al 100 % del costo preventivato dell opera, fino alla lettera di svincolo del Comune (come da ultimo comma del presente articolo) e comunque per un periodo massimo di 10 (dieci) anni. Ad ogni importo di... (euro...) di lavoro compiuto, su certificato del Tecnico Comunale, il Comune è obbligato a sottoscrivere lettera di svincolo parziale per l'importo dei lavori eseguiti. Art La quota parte di plusvalore (quota perequativa) al netto delle opere a scomputo di cui all art. 7 da corrispondere al Comune risulta pari ad ,82 ( , ,18 (euro cinquantasettemiladuecentonovantanovemila/82) e sarà versata con le stesse modalità previste per il contributo di costruzione di cui all art. 16 del D.P.R. 380/2001: a- Prima rata pari ad ,95 (euro quattordicimilatrecentoventiquattromila/95) alla stipula della presente Convenzione.

5 Le successive tre rate di pari importo saranno versate rispettivamente con scadenza di 6, 12, 18 mesi dalla prima rata e saranno garantite da polizza fideiussoria dell Istituto/Società di Assicurazioni n in data dell importo di ,85 (euro quarantaduemilanovecentosettantaquattro/85) per un periodo di 24 mesi e comunque fino alla lettere di svincolo da parte del Comune. Art Viene concordemente pattuito che le opere di cui all art. 5 (soggette a vincolo di destinazione ad uso pubblico) ed art. 6 (soggette a realizzazione e cessione) sono definite nel progetto agli atti del Comune di Galliera Veneta con prot del , 9540 del e successive integrazioni così costituito: - Planimetria progetto (Varie scale) - Computo metrico estimativo - Relazione Tecnica-illustrativa. Ai sensi degli articoli 1197 e 1198 del codice civile, la Ditta è tenuta alla garanzia per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte, su collaudo dell'ufficio Tecnico Comunale, al fine dell'estinzione dell obbligazione e del rilascio del Certificato di Agibilità. Art. 12 L intervento di ampliamento è assoggettato a perequazione nella misura prevista all art. 7 e con le modalità dei successivi articoli. La Ditta, inoltre, si impegna: a) al vincolo perpetuo dell'immobile alle destinazioni d uso oggetto della presente convenzione, senza la preventiva autorizzazione del Comune, b) a non frazionare le superfici coperte, c) all'adeguamento alla legislazione vigente in materia di inquinamento, d) a non procedere a cessioni dell immobile o all affitto senza l autorizzazione del Comune che per regola, salvo motivata opposizione, non potrà essere negata. Art Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione obbligano, oltre la Ditta, i suoi successori aventi causa e vanno pertanto trascritti alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, con piena rinuncia all'eventuale ipoteca legale ed esonero del conservatore da ogni analoga responsabilità. Art. 14 Con la presente convenzione la Ditta, garantisce l uso pubblico delle opere di urbanizzazione insistenti sulla porzione dei mappali del fg. 8 (come indicato nell allegata planimetria All. A) con perimetro in rosso) all avvenuto collaudo

6 favorevole delle opere stesse da parte del Comune, con analogo impegno da parte dei successori aventi causa a norma del precedente art. 12. La suddetta individuazione delle aree a servizio modifica in parte, a seguito delle intervenute variazioni urbanistiche approvate con il Piano degli Interventi approvato con D.C.C. n 14 del alla Scheda -D- n 66, le precedenti previsioni di cui alla Convenzione Rep del a rogito del Notaio Lino Gallo di Cittadella e successiva Rep del a rogito del Segretario del Comune di Galliera Veneta, ai sensi della L.R. 11/87;. Si impegna altresì a garantire : - il mantenimento in proprietà delle aree oggetto di vincolo; - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere a carico del richiedente; - la disponibilità dell area ad uso pubblico durante tutto l arco della giornata lavorativa; - la disponibilità a consentire l accesso al parcheggio su richiesta dell Amministrazione Comunale per esigenze di carattere pubblico (manifestazioni, emergenze, ecc.) senza alcun corrispettivo; - ove necessario, a limitazioni temporali di sosta mediante disco orario analogamente con altre aree a parcheggio pubblico. Art. 15 Il Comune su richiesta della Ditta - sottoporrà a collaudo tutte le opere di cui agli articoli 5, 6 e 7 bis, non prima di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori e non oltre 180 (centottanta) dalla medesima. Per tale collaudo il Sindaco si avvarrà degli Uffici Comunali o liberi professionisti iscritti all Albo Regionale dei Collaudatori. Le spese inerenti e conseguenti sono a carico della Ditta. In sede di collaudo sarà presentato consuntivo delle opere per le quali è previsto lo scomputo, per i costi effettivamente sostenuti dalla ditta, nel solo caso risultasse inferiore al preventivato sarà dovuto il conguaglio. La Ditta esecutrice si impegna a provvedere assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o completare le opere secondo le risultanze dei collaudi, entro il termine che il Responsabile del procedimento stabilirà. Scaduto tale termine e in caso di persistente inadempienza si provvederà d ufficio con spese a carico della Ditta esecutrice rivalendosi sulla fideiussione prestata. Art. 16 Durante l attuazione delle opere previste agli artt. 5, 6, e 7 e fino alla consegna di cui al successivo art. 17 Tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente ai lavori e all uso delle opere sono a totale carico della Ditta. Qualora all atto della consegna le opere non risultassero in perfette condizioni di manutenzione si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 14. Art La Ditta si impegna a consegnare al Comune le opere di cui al precedente art. 7: Impianto di

7 illuminazione pubblica di via Borgo ed art. 6: Pista ciclabile, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell avvenuto collaudo con esito favorevole. Art. 18 Il Responsabile della 4^ Area rilascerà il Permesso di Costruire per l ampliamento richiesto nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dalla normativa di zona, dopo la stipula della presente Convenzione, fermo restando che i fabbricati costruiti non potranno essere resi agibili se non dopo l ultimazione, il collaudo delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti agli artt. 5, 6, e 7 e la cessione delle stesse ove prevista. Art. 19 L entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della presente convenzione per le parti in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano completati entro i limiti fissati. Art Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico della Ditta, che chiede l'applicazione di ogni beneficio di legge ed in particolare delle leggi 1/6/1943 N. 666 e 28/1/1977 N. 10, trattandosi di convenzione volta all'applicazione di previsioni urbanistiche. Galliera Veneta, IL COMUNE... LA DITTA

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