NOVITA' RILEVANTI COMMENTI E CRITICITÀ NS PROPOSTE. Solo la Camera è titolare della FIDUCIA AL GOVERNO
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- Anna Maria Ricciardi
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1 NOVITA' RILEVANTI COMMENTI E CRITICITÀ NS PROPOSTE Art. 1 (art. 55 Costituzione) Il Parlamento La Camera rappresenta la Nazione Il Senato non rappresenta la Nazione, nè i cittadini, nè il popolo... ma rappresenta "LE ISTITUZIONI TERRITORIALI" Questo passaggio è importante perchè racchiude tutto il senso della riforma. Il Senato non rappresenta il popolo, i cittadini, in teoria non ha neanche l'obbligo di rappresentare gli interessi dei cittadini, ma rappresenta le ISTITUZIONI. Ciascun senatore rappresenta l'istituzione che lo ha nominato, quindi il rispettivo Consiglio regionale Solo la Camera è titolare della FIDUCIA AL GOVERNO Il Senato sarà portavoce dei consigli regionali che portano in dote più di 500 indagati
2 Art. 2 (art. 57 Costituzione) Composizione del Senato Il Senato è composto da 100 membri dei quali 5 nominati dal presidente della repubblica e 95 eletti dai consiglieri regionali tra gli stessi consiglieri regionali e i sindaci (1 sindaco per ogni regione) Ad ogni regione assegnato un numero di seggi di senatore proporzionale al numero di abitanti. L'elezione avviene con liste di candidati fatte dagli stessi consiglierei regionali alle quali è abbinato un sindaco tra quelli della regione In sostanza avremo 5 nominati dal PdR, 21 sindaci (1 per regione più le due province autonome) e 74 consiglieri regionali che faranno ANCHE i senatori. La sovranità appartiene al popolo (art. 1 della Costituzione) qui diventa un optional. La parola "ELETTI" utilizzata deve essere smontata, in quanto sono dei veri e propri "NOMINATI". A titolo di esempio, i nostri 9 consiglieri lombardi, che sono circa il 10% del totale dei consiglieri, faranno una lista di candidati che sarà composta da loro 9. Quanti voti prenderà questa lista? Ovviamente 9 voti, i loro... quindi il 10% del totale, quindi il 10% dei seggi, tanto valeva che chiedessero chi volevano nominare e avevamo lo stesso risultato in minor tempo. Una presa in giro. La loro durata è legata alla durata del mandato presso l'ente territoriale che lo ha nominato Curiosità: A regime la legge dovrà prevedere che la distribuzione dei seggi all'interno di ciascuna regione avvenga in misura proporzionale ai voti ricevuti dalle liste e non del numero di componenti del consiglio, questo per azzerare gli effetti dei sistemi maggioritari delle singole regioni (diversi regione per regione). In sostanza se una lista ha preso il 30% dei voti alle regionali e grazie a questo risultato ha preso il 55% dei seggi, nella assegnazione dei seggi di senatore si terrà conto del 30% e non del premio di maggioranza (ma è tutto demandato a legge ordinaria). In sede di prima applicazione nulla è previsto quindi avremo le distorsioni casate dal sistema maggioritario delle regioni, e il risultato sarà un senato IPERMAGGIORITARIO Viene uccisa la rappresentanza. Nel Senato non ci sarà spazio per le opposizioni ma solo per chi governa le Regioni Abbiamo proposto: 1) ELETTIVITA' a suffragio universale del Senato 2) Riduzione dei parlamentari di camera e senato entrambi a metà. 3) In ultimo potremmo anche accettare (ma non lo abbiamo proposto) che questi senatori siano almeno eletti dai cittadini contestualmente alle elezioni regionali
3 Art. 2 bis (art. 59 Costituzione) Senatori a vita Gli unici senatori a vita rimasti sono gli ex Presidenti della Repubblica. I senatori di nomina del Presidente (5) durano in carica 7 anni non rinnovabili Art. 4 (art. 66 Costituzione) Dei titoli di ammissione Introduce un comma che stabilisce che il Senato GIUDICA sui titoli di ammissione dei suoi componenti. Art. 6 (art. 68 Costituzione) IMMUNITA' Senatori (anche nella nuova composizione) e deputati continuano a mantenere le stesse prerogative di prima 5 senatori di nomina presidenziale su 100 sono il 5%, una percentuale molto più elevata rispetto al precedente. La durata settennale comporta che alla fine del mandato del Presidente questi continuano a rimanere in carica. Immaginate un presidente che li nomina solo alla fine del suo mandato, impedirà al successivo di nominare i suoi, visto che durano 7 anni e non possono superare il numero di 5 totali. Ribadisce il concetto che sono Senato e Camera a stabilire chi è eleggibile o no, chi è incompatibile o no. Che fine ha fatto la proposta da più parti avanzata che sia la Corte Costituzionale a decidere? Che sia un organo terzo che si limiti ad applicare le leggi, anzichè un organo politico a decidere? La politica si è finora dimostrata incapace di giudicare se stessa: controllore e controllato non possono coincidere I senatori, in particolare, sono consiglieri regionali e sindaci, che nel momento in cui sono nominati senatori assumono lo status di "immuni", cioè su di loro non possono essere effettuate intercettazioni, perquisizioni, sequestri e neanche arresti senza la preventiva autorizzazione della camera. Può sindaco essere più tutelato di un altro? Può un consigliere regionale valere più di un altro? Abbiamo proposto: 1) Abolizione dei senatori a vita 2) 2) abolizione dei senatori di nomina presidenziale 3) In ultimo, potremmo accettare che rimangano ma senza diritto di voto e senza percepire emolumenti 4) Abbiamo proposto di demandare alla Corte Costituzionale di decidere sui titoli di ammissione dei senatori e dei deputati. Noi abbiamo proposto l'abolizione di tutte le immunità anche per i deputati, lasciando solo intatto il primo comma e cioè l'insindacabilità dei voti espressi e delle opinioni
4 Art. 8 (art. 70 Costituzione) Procedimento legislativo Individua quali leggi sono di competenza di entrambe le Camere e tutte le altre rimangono di competenza esclusiva della Camera dei Deputati. Ogni DDL approvato dalla camera può essere esaminato dal Senato se lo richiede un terzo dei suoi componenti, entro 10 giorni. Nei successivi 30 giorni può deliberare proposte di modifica e nei successivi 20 gg. La camera definitivamente approva. Solo dopo può essere promulgata la legge. Collettivamente le due camere decideranno su: - Leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare (in sostanza le leggi per regolare i referendum) - Leggi che autorizzano ratifica trattati relativi all'appartenenza dell'italia all'unione Europea - Leggi di attuazione dell'art. 117 Cost. 2 co. Lett. P) (cioè quelle relative agli enti territoriali che regolano ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e città Metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative (tra enti) - Legge che stabilisce principi fondamentali, durata organi elettivi, sistema d'elezione e casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e componenti giunta regionale L'ITER LEGISLATIVO anziché essere efficientato viene rallentato. Infatti è sufficiente che un terzo dei componenti del Senato sia di "colore" diverso rispetto la maggioranza alla Camera perché TUTTE le leggi siano richieste dal senato (a soli fini ostruzionistici) rallentandone la promulgazione. 10 gg + 30 gg + 20 gg = DUE MESI di ritardo... nella promulgazione di una legge. Noi abbiamo proposto di estendere al massimo le competenze per mantenerle tutte o quasi di competenza bicamerale. ATTENZIONE: Questo aveva senso nella nostra visione di Senato elettivo. Se il Senato rimane non elettivo, ma fatto di nominati, non ha senso aumentarne le competenze
5 Art. 9 (art. 71 Cost.) Iniziativa legislativa Leggi di Iniziativa Popolare Aumentato il numero di firme necessarie per la presentazione delle LIP a ma allo stesso tempo è stata inserito in costituzione la garanzia di tempi, forme e limiti certi per la deliberazione finale sulla legge popolare Art. 10 (art Iter legislativo) GHIGLIOTTINA Il Governo può chiedere alla Camera che un disegno (indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo) sia iscritto con priorità. TALE DDL DOVRA' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE ENTRO 60 GIORNI Se decorsi i 60 gg non si è provveduto alla votazione, il governo può chiederne il voto articolo per articolo così come lo ha proposta Il dibattito si è incentrato sulla volontà da parte anche di esponenti del PD di inserire un tempo certo per la votazione delle LIP in Costituzione, chi proponeva 6 mesi, chi 12 chi 18. E' stata scelta la forma generica rimandando ai regolamenti parlamentari di decidere nel merito. Si può ancora però ottenere questo risultato. IMPORTANTE: In occasione della relativa discussione, esponenti di spicco del PD, hanno proposto emendamenti volti ad introdurre REFERENDUM PROPOSITIVI con quorum calmierato. In sostanza se una LIP non viene votata entro il termine stabilito, i promotori possono richiedere un referendum propositivo, il cui quorum sarà stabilito nel 50%+1 del numero di elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche della camera dei deputati. Questo emendamento è stato ritirato per l'aula... E' esigenza comune a varie forze politiche, trasversali, l'introduzione di referendum propositivi, quindi su questo tema potremo trovare convergenze L'elemento più significativo della deriva autoritaria, il Governo impone i tempi e se i tempi non vengono rispettati (magari volontariamente dalla maggioranza) al 60esimo giorno si vota così com'è il provvedimento. Criticità sul concetto di "indicato come essenziale per l'attuazione del programma di Governo" in quanto rimane arbitrario per il Governo decidere se tale DDL raggiunge tale scopo o no. Un po come per i decreti, la cui necessità e urgenza sono sempre arbitrariamente stabilite dal governo. Vengono eliminate quasi del tutto le opposizioni e anche quelle che resteranno in Parlamento verranno ghigliottinate Abbiamo ottenuto in commissione di togliere la frase "ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento" visto che in teoria questo termine poteva essere ridotto indiscriminatamente
6 Art bis (art. 73 Costituzione) Promulgazione leggi Importante modifica positiva: Le leggi elettorali di camera e senato possono essere sottoposte a verifica preventiva della Corte Costituzionale su richiesta di 2/5 dei componenti di una camera Modifica positiva perché permette di sottoporre a verifica preventiva, positiva anche perchè la richiesta può essere fatta da 2/5 quindi un numero esiguo che può essere raggiunto anche dalla sola opposizione. Rischi: Qualora venga dichiarata la legittimità costituzionale e dovessero intervenire dopo ulteriori profili di incostituzionalità (che ad esempio non avevano osservato i presentatori della camera e/o senato) ci sono ancora margini per ricorrere ulteriormente alla Corte Costituzionale? Oppure la deliberazione della Corte sancisce la definitiva "intoccabilità" della legge? Art. 11 (Art. 74 Costituzione) Rinvio leggi di conversione Affronta la questione legata al rinvio da parte del Presidente della Repubblica della legge di conversione di un decreto alle Camere. Se il decreto sta per scadere (60 gg) e il presidente dovesse decidere di rinviarlo alle Camere perchè ha valutato dei profili di incostituzionalità, il termine è prorogato di 30 giorni E' una norma che va a sanare quelle situazioni in cui il decreto viene convertito all'ultimo giorno utile e se il presidente decidesse di rimandarlo indietro alle camere non ci sarebbe più il tempo di votarlo con le modifiche (come stava succedendo col Salvaroma) e quindi decade. Questo ha portato spesso i presidenti a scegliere di non rinviarlo, di accettarlo così come è, per non farlo decadere, con la promessa di ulteriori norme per modificarlo. In questo modo, sapendo che scattano altri 30 giorni prima della decadenza del decreto, potremmo sperare che il potere di rinvio alle camere del presidente sia esercitato maggiormente.
7 Art. 12 ( art. 77 Costituzione) Decretazione d'urgenza Anche questo art. porta modifiche interessanti come il divieto al Governo di fare tramite decreto: - in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. - Reiterare disposizioni di decreti non convertiti - Ripristinare efficacia di norme bocciate dalla Corte costituzionale Sancisce in modo chiaro che i decreti devono essere relativi a norme di immediata applicazione (quindi non possono contenere norme che richiamano a ulteriori norme da adottarsi in futuro), di contenuto specifico e omogeneo e corrispondente al titolo. Ribadisce che anche la legge di conversione non può contenere norme estranee all'oggetto e al titolo del provvedimento (come sancito già dalla Corte Costituzionale) Art. 13, 14 e 15 Stabiliscono che sarà solo la Camera dei Deputati (e non le due camere insieme) a deliberare su: - Stato di guerra e conferimento al governo dei relativi poteri - Amnistia e indulto - Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali Se da una parte può sembrare un buon testo, perché finalmente sancisce in Costituzione dei limiti chiari alla decretazione d'urgenza, i suoi effetti sono annullati dalla GHIGLIOTTINA di cui all'art. 10, in quanto il governo può avvalersi di quello strumento per vedere approvate leggi entro 60 gg (come per i decreti la cui conversione deve avvenire entro 60 gg). Mentre i decreti devono avere carattere di necessità e urgenza, i ddl del governo messi in procedura d'urgenza rispondono solo al requisito arbitrario stabilito dal governo di necessità all'attuazione dei propri programmi elettorali. Sulla questione Stato di guerra, c'è una volontà trasversale di introdurre anche il concetto di "missioni militari all'estero", affinché le missioni siano preventivamente autorizzate dalla Camera, sulla scorta del fatto che ormai il concetto di "guerra" si è evoluto e spesso le operazioni belliche sono camuffate da operazioni di pace. POSSIBILE DIBATTITO IN AULA
8 Art. 16 (art. 82 Costituzione) Inchieste parlamentari Solo la Camera potrà disporre inchieste su tutte le materie di pubblico interesse, mentre il Senato può disporre inchieste solo su materie concernenti le autonomie territoriali. L'apoteosi della contraddizione. Il Senato composto da rappresentanti degli enti territoriali, addirittura che ne fanno parte, svolge inchieste su questioni che riguardano gli stessi enti territoriali. Anche qui: il controllore coincide con il controllato Art. 17 e 18 (Art. 83 e 85 Costituzione) Elezioni del Presidente della Repubblica Sono aboliti i delegati regionali che si aggiungono alle camere per l'elezione del Presidente Art. 21 (Art. 94 Costituzione) Fiducia al governo La fiducia è titolarità esclusiva della Camera dei Deputati CRITICITA' ENORMI L'elezione del Presidente della Repubblica potrà essere effettuata a maggioranza semplice dopo l'ottava votazione, quindi già al terzo giorno. Con una camera di 630 membri eletti con un sistema ipermaggioritario (Italicum) e 100 senatori, alla maggioranza della camera bastano solo 26 senatori (quindi solo un quarto del senato) per poter eleggersi da soli il presidente della repubblica. Sarà la maggioranza a scegliere il presidente della Repubblica. Sarà necessariamente un presidente di parte. E' una scelta obbligata, avendo costruito un senato di nominati anzichè di eletti dai cittadini. Eppure questa modifica da sola poteva essere utile, lasciando invariato l'assetto istituzionale bicamerale, per semplificare la nascita del governo (una sola camera deve dare la fiducia) e garantendo al Senato una certa autonomia rispetto ai diktat del governo. Respinta la nostra proposta di inserire il limite per un solo mandato... tutti lo sostengono ma nessuno lo vuol scrivere definitivamente in Costituzione Art. 24 (Art. 114 costituzione) Regioni, province e Comuni Abolisce la parola PROVINCE dalla costituzione CI PIACE Peccato che poi ci piazzano la sorpresina all'art. 33 In sostanza le Regioni individuano gli ambiti territoriali degli Enti di area vasta ai quali possono essere conferite ulteriori funzioni amministrative
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