AttuALità, pratica e Approfondimento

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1 L IVA AttuALità, pratica e Approfondimento Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. ottobre 2017 rivista mensile Anno 17, n direzione e redazione via dei missaglia n edificio B3, milano. 19 operazioni concomitanti nel settore marittimo 07 Sistema di identificazione soggettiva in materia di accise 13 cessioni di tablet, pc e laptop: possibili eccezioni all applicazione del reverse charge 26 oli lubrificanti e imposta sul consumo: opportunità e soluzioni 32 individuazione del luogo impositivo dei servizi di montaggio degli arredi 39 operazioni strettamente connesse osservatorio ue AgendA

2 ITER IVA IVA? Ora è semplice. ITER IVA identifica, in poche mosse e con estrema semplicità, il trattamento IVA da applicare. Per ogni operazione, ITER IVA vi indicherà: se l operazione è rilevante, se è imponibile e qual è l aliquota applicabile, oltre a fornire un indicazione degli adempimenti connessi. Ogni risposta è corredata da riferimenti normativi e utili help d autore per ciascuna fattispecie. ITER IVA È VELOCE perché in pochi passaggi avrai tutte le risposte che cerchi. ITER IVA È SEMPLICE perché ti guiderà nelle ricerche senza farti perdere tempo. ITER IVA È AUTOREVOLE perché i contenuti sono curati da Renato Portale. Y56EUCL Aggiungi ITER IVA alla tua IPSOA BigSuite, le tue ricerche saranno più complete. Provala subito:

3 Sommario 10 OTTOBRE 2017 L approfondimento - Il sistema di identificazione soggettiva in materia di accise: responsabilità e movimentazione controllata delle merci a vigilanza fiscale Il sistema previsto dal regime generale delle accise di cui alla Direttiva 2008/118/CE si fonda su una precisa identificazione dei soggetti che non solo sono individuati come responsabili dell imposta, ma sono gli unici titolati a fabbricare, movimentare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti al tributo. Fanno tuttavia eccezione, comprensibilmente, i profili privatistici e commerciali non direttamente afferenti al tributo, in quanto i soggetti che intendono procedere ad operazioni di compravendita di prodotti sottoposti ad accisa non sono tenuti ad alcuna autorizzazione o identificazione preventiva. In un sistema che, in maniera peculiare, segna una netta distanza tra i soggetti proprietari delle merci e i soggetti obbligati al pagamento dell imposta, si possono così generare delle distorsioni di sistema che, spesso, possono sfociare nella realizzazione di frodi rilevanti sia ai fini accise, sia - di riflesso - ai fini IVA. di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi... 7 Reverse charge L approfondimento - Cessioni di tablet PC e laptop: possibili eccezioni all applicazione del reverse charge La novella legislativa ad opera del D.Lgs. n. 24/2016 (che ha modificato l art. 17 del D.P.R. n. 633/1972) ha esteso l applicazione del meccanismo del reverse charge (o inversione contabile) alle cessioni di tablet PC e laptop indipendentemente dalla fase di commercializzazione. L Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 21/E/2016, ne ha invece ristretto l ambito di applicazione alle fasi che precedono il commercio al dettaglio, come aveva fatto per le cessioni di telefoni cellulari, con l intento di sollevare i commercianti al minuto dal gravoso onere derivante dall applicazione di siffatto meccanismo, vista anche la frequenza delle vendite nei confronti di clienti, soggetti passivi IVA. Ma come deve essere applicata l IVA qualora la cessione dei dispositivi in parola sia effettuata unitamente alla fornitura del traffico dati? La cessione può essere considerata accessoria alla fornitura del servizio e, quindi, esclusa dal meccanismo del reverse charge? di Paolo Lisi e Roberta De Pirro Bunkeraggio L approfondimento - Esenti le operazioni concomitanti nel settore marittimo. Ma resta qualche dubbio L Italia fa propria una recente sentenza degli eurogiudici per affinare la prassi relativa alle operazioni internazionali nel settore marittimo e renderla, così, conforme al disposto comunitario. Il fine perseguito dalla Direttiva IVA è promuovere il trasporto internazionale di merci e di persone facendo prevalere la sostanza sulla forma, ovvero situazioni simili devono essere trattate alla stessa maniera. Ciò comporta che venga riconosciuta l esenzione alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizio collegate alla gestione di navi d alto mare anche se eseguite in uno stadio intermedio e sempreché sia escluso il rischio di sviamento di tali operazioni. di Gabriele Liberatore L approfondimento - Oli lubrificanti e imposta sul consumo: opportunità e soluzioni Dal 1993, a seguito dell emanazione del D.L. n. 513/1992, sono state recepite nell ambito dell ordinamento nazionale le Direttive UE per l armonizzazione delle accise di taluni prodotti, fra i quali gli oli minerali. Nel recepimento di tali Direttive, in Italia, nonostante le disposizioni UE imponessero l esenzione dalle accise degli oli lubrificanti, non solo non è stata recepita l esenzione, ma in luogo delle previgenti imposte di fabbricazione è stata introdotta l imposta sul consumo, onere che riduce la competitività internazionale delle aziende italiane operanti nel settore. Considerato che l Italia gioca un ruolo rilevante in ambito europeo in merito alla produzione e alla commercializzazione degli oli lubrificanti, in attesa di una riforma del regime in parola, nell elaborato che segue vengono proposte alcune opportunità alle quali le imprese che utilizzano e/o commercializzano oli lubrificanti possono fare ricorso per non rimanere incise dal tributo. di Daniele Rizzo e Davide Attilio Rossetti

4 Sommario Territorialità L approfondimento - Individuazione del luogo impositivo dei servizi di montaggio degli arredi La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 4099/18/2017 del 13 giugno 2017, si è pronunciata in merito al luogo di effettuazione delle prestazioni di montaggio di arredi. Nella specie, è stato ritenuto che ricorrono le condizioni dettate dall art. 7-quater, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/ 1972, interpretato alla luce delle previsioni contenute nell art. 13-ter del Reg. UE 282/2011, per considerare tali prestazioni come escluse dall ambito di applicazione dell IVA in quanto eseguite all estero. di Marco Peirolo Operazioni esenti L approfondimento - Le operazioni strettamente connesse La Corte di Giustizia UE è tornata a pronunciarsi sulla natura delle prestazioni strettamente connesse e sulle condizioni che ne garantiscono l esenzione. In particolare, nella causa C-699/15 è stata chiamata a valutare se anche le prestazioni erogate a terzi estranei dall operazione principale possano beneficiare dell esenzione. di Antonio De Rinaldis Cessione di immobili L approfondimento - La vendita dell ex colonia marina sconta l imposta di registro e non l IVA La Corte di cassazione ha affrontato la problematica se sia o meno soggetta ad IVA la cessione di un immobile da un Comune a una società immobiliare, avvenuta a seguito espletamento di regolare bando di gara. All atto della stipula del contratto, il Comune dichiarava di volersi avvalere dell opzione prevista dall art. 10, comma 8-ter, D.P.R. n. 633/ 1972, per l applicazione dell IVA. Sull argomento, con sentenza n /2017, la Cassazione ha ritenuto soggetta a imposta di registro e non ad IVA la vendita dell edificio che, seppure non funzionale alla sfera istituzionale dell attività comunale, è rimasto da anni inutilizzato e, nel lontano passato, adibito a colonia marina. di Salvatore Servidio Osservatorio Dall Unione Europea Corte di Giustizia con NOTE di Marco Peirolo Rassegna Panorama normativo Legislazione... Prassi Agenda Novembre 2017 a cura di Valerio Artina e Roberta Aiolfi

5 Sommario L IVA ATTUALITÀ, PRATICA E APPROFONDIMENTO Editrice Wolters Kluwer Italia Srl Via Dei Missaglia n Edificio B3, Milano Direttore responsabile Giulietta Lemmi Comitato di redazione Paolo Centore - Avvocato in Genova e Milano Roberto Fanelli - Revisore contabile e pubblicista in Roma Franco Ricca Redazione Paola Boniardi, Lia Longo Realizzazione grafica Ipsoa Fotocomposizione Integra Software Services Pvt. Ltd. Licenziato per la pubblicazione il 15 settembre 2017 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 719 del 10 novembre Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio Iscrizione al R.O.C. n.1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Ipsoa Redazione L IVA Casella postale Milano Tel Fax Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: Ipsoa Servizio Clienti Casella postale Milano Tel Fax Servizio risposta automatica: Tel Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Via Dei Missaglia n Edificio B3, Milano. Servizio Clienti: tel servizioclienti.ipsoa@wki.it Italia Annuale 205,00 Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l abbonamento a questo periodico è comprensivo dell IVA assolta dall editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicità: advertising-it@wolterskluwer.com Via Dei Missaglia n Edificio B3, Milano, Italia Egregio abbonato, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via Dei Missaglia n Edificio B3, Milano, titolare del trattamento e sono trattati da quest ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica sa-ranno utilizzabili, ai sensi dell art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anchea finidivenditadirettadi prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà inogni mo-mentoesercitareidiritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via Dei Missaglia n Edificio B3, Milano, o in-viando un Fax al numero:

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7 Il sistema di identificazione soggettiva in materia di accise: responsabilità e movimentazione controllata delle merci a vigilanza fiscale di Benedetto Santacroce e Ettore Sbandi L approfondimento Il sistema previsto dal regime generale delle accise di cui alla Direttiva 2008/118/CE si fonda su una precisa identificazione dei soggetti che non solo sono individuati come responsabili dell imposta, ma sono gli unici titolati a fabbricare, movimentare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti al tributo. Fanno tuttavia eccezione, comprensibilmente, i profili privatistici e commerciali non direttamente afferenti al tributo, in quanto i soggetti che intendono procedere ad operazioni di compravendita di prodotti sottoposti ad accisa non sono tenuti ad alcuna autorizzazione o identificazione preventiva. In un sistema che, in maniera peculiare, segna una netta distanza tra i soggetti proprietari dellemercieisoggettiobbligatialpagamento dell imposta, si possono così generare delle distorsioni di sistema che, spesso, possono sfociare nella realizzazione di frodi rilevanti sia ai fini accise, sia - di riflesso - ai fini IVA. Riferimenti Direttiva2008/118/CE del 16 dicembre 2008 Le accise come sistema ad identificazione soggettiva ridotta La Direttiva 2008/118/CE (1), che reca il regime generale delle accise e sulla quale si fonda il sistema nazionale di cui al Testo Unico delle (TUA) n. 504 del 1995 (2), individua una ristretta categoria di soggetti abilitati al trattamentodiprodottisottopostialregimegenerale delle accise. L individuazione di questi soggetti, capillarmente disciplinati dalla normativa di settore, coinvolge operatori che fabbricano, detengono e/o movimentano prodotti in sospensione, ma include, altresì, soggetti che svolgono determinate attività commerciali relative a prodotti che, invece, hanno già assolto il tributo. Concentrando l analisi sul tema dei prodotti energetici e dei prodotti alcolici, tra i primi, ossia tra i soggetti che operano con prodotto in sospensione di imposta, rientrano essenzialmente i depositi fiscali e i destinatari e speditori registrati; tra i secondi, invece, ossia tra i soggetti che operano con prodotto ad accisa assolta, rientrano primariamente i depositi c.d. liberi e i distributori. Ai fini della disciplina unionale, il soggetto chiave dell imposta è il deposito fiscale, unico ad essere definito nei suoi profili oggettivi e soggettivi; sia la Direttiva 2008/118/CE, sia il TUA, infatti, definiscono la figura del deposito fiscale, sia quella del depositario autorizzato. Benedetto Santacroce - Professore presso l Università Niccolò Cusano e Avvocato in Roma e Milano. Studio Legale Tributario Santacroce & Associati Ettore Sbandi - Avvocato in Roma e Milano. Studio Legale Tributario Santacroce & Associati. Note: (1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la Direttiva 92/12/CEE (G.U. L 9 del 14 gennaio 2009). (2) Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre

8 È deposito fiscale, infatti, il luogo in cui prodotti sottoposti ad accisa sono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti in regime di sospensione dall accisa da un depositario autorizzato nell esercizio della sua attività e nel rispetto di determinate condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale (3); pertanto, è depositario autorizzato la persona fisica o giuridica autorizzata dalle autorità competenti di uno Stato membro, nell esercizio della sua attività, a fabbricare, trasformare, detenere, ricevere o spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall accisa in un deposito fiscale (4). Su questo, si registra una prima, sottile divergenza di approccio tra legislatore UE e legislatore nazionale che, pur in assenza di contrasto, tornerà utile allorquando si dirà della corretta individuazione del soggetto responsabile del tributo; ai sensi del TUA (5), infatti, il deposito fiscale - è ovvio - si conferma l impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall Amministrazione finanziaria, mentre il depositario autorizzato è perentoriamente definito solo come soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale. Dal punto di vista solo soggettivo, invece, sono definiti i destinatari e gli speditori registrati: i primi, come persone fisiche o giuridiche autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, nell esercizio della loro attività e alle condizioni fissate da dette autorità, a ricevere prodotti sottoposti ad accisa circolanti in regime di sospensione dall accisa da un altro Stato membro (6); i secondi, come persone fisiche o giuridiche autorizzate dalle autorità competenti dello Stato membro di importazione, nell esercizio della loro attività e alle condizioni fissate da dette autorità, unicamente a spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall accisa a seguito dell immissione in libera pratica (in sostanza per trasferire dal confine al punto di destinazione i prodotti in sospensione, senza corrispondere l imposta in dogana). DEFINIZIONI Il sistema delle accise è definibile come un sistema a soggettività ridotta, dove solo pochi soggetti possono detenere o movimentare prodotti sottoposti al regime fiscale. A tali soggetti, operanti in regime sospensivo, si aggiungono - su tutti - i depositi liberi (7), abilitati alla detenzione di prodotti ad imposta assolta, previa licenza da parte dell Amministrazione finanziaria. Anche su questi ultimi vige un rigido regime di vigilanza fiscale, che impone stringenti accorgimenti in materia, ad esempio, di cali (8), eccedenze, destinazioni d uso, esenzioni o agevolazioni. È chiaro che, così rapidamente passato in rassegna, il dato primario, di tutta evidenza, sta nel fatto che il sistema delle accise è definibile come un sistema a soggettività ridotta, dove solo pochi soggetti possono detenere o movimentare prodotti sottoposti al regime fiscale; questi soggetti, peraltro quasi sempre responsabili o corresponsabili per il tributo, sono titolari di apposite autorizzazioni o licenze, dunque, ben noti alle autorità di controllo, che in questo modo vedono ristretto - almeno teoricamente - il campo di azione a quello di soggetti preventivamente riconosciuti, peraltro su basi di affidabilità sia oggettiva (spazi adeguati, registri a rendiconto, dichiarazioni giornaliere o periodiche, ecc.), che soggettiva (assenza precedenti penali, assenza contrasti amministrativi fiscali, ecc.). I soggetti obbligati al pagamento dell imposta tra disciplina UE e Testo Unico Ai sensi dell art. 2, comma 4, del TUA, è obbligato al pagamento dell accisa: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il Note: (3) Direttiva 2008/118/CE, art. 4, punto 11. (4) Direttiva 2008/118/CE, art. 4, punto 1. (5) T.U. n. 504 del 1995, art. 1, comma 2, lett. e) ed f). (6) O dal territorio dello Stato, come integra il TUA, art. 1, comma 2, lett. l). (7) Distinti tra depositi commerciali, se destinati allo stoccaggio o compravendita, e privati, se destinati al consumo diretto del titolare della licenza. (8) Sui cali, cfr. art. 37 del D.P.R. n. 43 del 1973 e l art. 4 del TU n. 504 del 1995, oltre che il D.M. n. 55 del

9 soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta (9); b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa (10); c) relativamente all importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all importazione. Quanto sopra alla lett. a), prima e seconda parte, è la chiave per comprendere il meccanismo di funzionamento ordinario dell imposta - che, si è detto, è molto spesso oggetto di scollamento tra il rapporto commerciale sottostante alla movimentazione fisica della merce, che poi è il dato impositivo rilevante - e mostra alcune divergenze di approccio, che non significa necessariamente contrasto, tra la disciplina nazionale e quella unionale in materia. È opinione diffusa, infatti, che nei trasferimenti unionali o nazionali, il soggetto obbligato al pagamento del tributo sia sempre e comunque (e unicamente) il deposito fiscale. In realtà, l affermazione di cui sopra è spesso vera, e sicuramente mostra il meccanismo ordinario di funzionamento del sistema, ma necessita alcune precisazioni. Infatti, il disposto normativo sopra individuato, identifica i debitori dell imposta non solo nei depositi fiscali, ma anche, quali coobbligati, in un ampia serie di altri soggetti, tra i quali quelli che procedono o per conto dei quali si procede all immissione in consumo dei prodotti sottoposti ad accisa. Nel caso delle accise, si assiste ad un disallineamento tra il tempo della realizzazione del presupposto d imposta e quello della sua esigibilità: si tratta, infatti, di un imposta a formazione progressiva, dal momento che il presupposto impositivo sorge al momento della fabbricazione od importazione del prodotto (11), mentre l esigibilità è posticipata all atto di immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Per identificare i soggetti debitori dell imposta, invece, occorre procedere con una ricostruzione normativa che coinvolge, in primo luogo, la disciplina armonizzata comunitaria in materia di accise di cui alla Direttiva CE 2008/118 e, in secondo luogo, la relativa attuazione nazionale a mezzo del D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA). Concentrando anzitutto l analisi sul dato normativo unionale, si rileva che la Direttiva CE 2008/118, all art. 8, individua chiaramente il debitore dell accisa divenuta esigibile nelle ipotesi di svincolo, anche irregolare, dei prodotti sottoposti ad accisa da un regime di sospensione; tale debitore è - semplificando - il depositario autorizzato, il destinatario registrato o qualsiasi altra persona che svincola i prodotti sottoposti ad accisa dal regime di sospensione dall accisa o per conto della quale tali prodotti sono svincolati dal regime di sospensione dall accisa e, in caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale, qualsiasi altra persona che ha partecipato a tale svincolo. Il comma 2 del citato art. 8, poi, specifica espressamente che qualora vi siano più soggetti tenuti al pagamento di un singolo debito dall accisa, essi rispondono in solido di tale debito. La portata della norma è chiara, allorquando individua una serie di soggetti coobbligati al pagamento dell imposta, tra questi esplicitamente facendo riferimento ai seguenti soggetti: i) il depositario autorizzato; ii) il destinatario registrato; iii)il soggetto che svincola i prodotti dal regime di sospensione dall accisa; iv) il soggetto per conto del quale tali prodotti sono svincolati; v) qualsiasi altra persona che ha partecipato allo svincolo, nel caso di svincolo irregolare dal deposito fiscale. Quanto al profilo normativo nazionale, si rappresenta che la Direttiva CE 2008/118 ha trovato attuazione nel nostro ordinamento, con riferimento al tema dell individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell imposta, in particolare con il già richiamato comma 2 dell art. 2 TUA. Ai sensi della predetta disposizione, infatti, l accisa è anzitutto esigibile all atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato, considerata tale anche l ipotesi di svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo. Note: (9) Secondo le modalità e le scadenze dell art. 3 del TUA. (10) Con pagamento dell imposta, dunque, il primo giorno successivo alla ricezione dei prodotti, ex art. 8 TUA. (11) Cfr. art. 2, comma 1, TUA. 9

10 I soggetti passivi obbligati al pagamento dell imposta, invece, sono individuati in forma molto differente (o, se si vuole, più generale e meno dettagliata) dal legislatore nazionale rispetto a quello unionale, specialmente con riferimento al tema dei depositi fiscali, responsabili in primis e in solido, si è detto, con i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta. Di principio (12), tra i debitori di imposta in forma coobbligata si annoverano il deposito fiscale, con i relativi eventuali garanti, e tutti i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta, in conformità con la disciplina comunitaria in materia sopra richiamata, come recepita, in forma criptica, dalla norma nazionale del TUA. La lettura coordinata dei testi unionali e nazionali, porta ad individuare (o a poter in astratto individuare), tra i coobbligati, il soggetto nei cui confronti si verifichino i presupposti per l esigibilità dell imposta, ossia il fabbricante o produttore, l intermediario tramite il quale viene immessa al consumo la merce, eventualmente compreso il trasportatore, e il soggetto per conto del quale si procede allo svincolo, nonché tutti i soggetti che concorrono a sottrarre il prodotto all accertamento ed al pagamento dell imposta. Si può concludere - con interpretazione che vuole essere logica e sistematica, applicabile nel primo approccio generale alla questione dell identificazione del debitore e non, necessariamente, in ogni caso - che l art. 8 della Direttiva CE 118/2008 e l art. 2 del TUA introducono una corresponsabilità tra i soggetti passivi del tributo, cioè il titolare del deposito fiscale e il soggetto (o i soggetti) nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta, ossia che pongono in essere il presupposto del tributo che, ormai è noto, si identifica nell immissione in consumo. IN SINTESI Con riferimento al tema dell individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell imposta, la Direttiva CE 2008/118 ha trovato attuazione nel nostro ordinamento con il comma 2 dell art. 2 TUA. Ai sensi della predetta disposizione, l accisa è esigibile all atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato, considerata tale anche l ipotesi di svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo. I soggetti non identificati che intervengono nella movimentazione dei prodotti sottoposti al regime fiscale delle accise Sia nell individuazione dei soggetti rilevanti ai fini del regime di vigilanza fiscale in vigore in materia di accise (e di imposizione sulla fabbricazione e sui consumi in genere), sia nel regime di responsabilità, le norme unionali e nazionali si dimostrano in ogni caso, come illustrato, particolarmente attente e stringenti. Il sistema, in buona sostanza, si fonda sulla riconoscibilità, sulla affidabilità e sulla legittimazione amministrativa degli operatori del settore: pochi, affidabili, autorizzati, monitorati, soprattutto se in riferimento alle detenzioni ed alle movimentazioni di prodotti in sospensione di imposta. Per i prodotti ad accisa assolta, pure, il discorso non cambia e l approccio del sistema è lo stesso: le detenzioni ed i trasferimenti restano appannaggio di operatori muniti di licenza, soggetti a controlli e rendiconti periodici e costanti, in grado di garantire una tenuta rafforzata ad sistema che, unico nel settore impositivo, si presenta particolarmente rigido sia nella sua fisiologia, sia nella sua risposta sanzionatoria e/o repressiva (13). Può sfuggire però a tale sistema, per comprensibili motivi non necessariamente negativi, ma che rappresentano un fatto di cui tener conto, i soggetti che sono impegnati nella compravendita di prodotti sottoposti al regime delle accise (i c.d. traders), specialmente nel settore dei prodotti energetici o di quelli alcolici. In questo caso, il sistema accise non monitora i passaggi commerciali dei beni, non segue i profili soggettivi degli operatori, non pretende requisiti oggettivi per le attività su un mercato che, comunque, è delicatissimo per le casse erariali, Note: (12) Si legga: in solido. (13) Sovente di carattere penale, come accade ad esempio in materia di prodotti energetici nell ipotesi, spesso discussa e discutibile, dell applicazione dell art. 40 TUA. 10

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