GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
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- Pasquale Fumagalli
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1 GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI PERDITA DEL POSTO DI LAVORO I MASSIMALI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN VIGORE DAL 1 GENNAIO AGGIORNATO AL 27 APRILE 2015
2 1 - INDENNITA DI MOBILITA NORMATIVA PRESUPPOSTI E ISCRIZIONE ALLA LISTA L'indennità di mobilità è una misura a sostegno del reddito riconosciuta ai lavoratori (operai, impiegati, quadri, soci lavoratori di cooperativa di produzione lavoro e lavoranti a domicilio) licenziati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo prevista dalla Legge n.223/1991, assunti a tempo indeterminato da imprese industriali, non edili e non esercenti attività stagionali, con più di 15 dipendenti (media negli ultimi 6 mesi). Dal la Legge n.92/2012 (Legge Fornero) ha disposto la messa a regime anche per le imprese commerciali con più di 50 dipendenti, agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 addetti e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. (circolare Inps n. 2/2013) Il lavoratore licenziato ha diritto all'indennità di mobilità se: in possesso di un' anzianità aziendale di almeno 12 mesi (di cui 6 di effettivo lavoro, ivi compresi i periodi di sospensione per ferie, festività, malattia, infortuni e maternità); risulti iscritto alle liste di mobilità (qualora l'azienda non adempia nei termini di legge agli obblighi di comunicazione di cessazione, i servizi provinciali per l'impiego possono accettare le istanze presentate direttamente dai lavoratori e/o dalle OO.SS entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto - DGR Veneto n del 03/08/2011 allegato A); presenta la domanda di mobilità, a pena di decadenza, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. E' possibile l'iscrizione anche in caso di dimissioni per giusta causa: in caso di dimissioni per mancata retribuzione: deve trattarsi di almeno due mensilità già maturate e non percepite e deve essere allegata, oltre alla lettera di dimissioni, la documentazione relativa all'avvio della procedura per il recupero crediti. in caso di mobbing la richiesta di iscrizione viene sospesa in attesa di un verbale di conciliazione o di una sentenza che riconosca le ragioni del lavoratore. DURATA -art. 7 L. n.223/1991 (modificato dalla L. 92/2012 art.2 c.46 e dal D.L. n.83/2012 art.46 bis) Età del lavoratore Meno di 40 anni Da 40 anni a 49 anni Dai 50 anni Durata Centro Nord anno mesi 18 mesi 24 mesi
3 1 - INDENNITA DI MOBILITA NORMATIVA MISURA - art. 7 L. n.223/1991 L'indennità di mobilità è calcolata in percentuale rispetto alla misura prevista per il trattamento CIGS (trattamento CIGS = 80% retribuzione ordinaria 5,84%) PERIODO MISURA Primi 12 mesi 100% trattamento CIGS 5,84% Dal 13 mese 80% trattamento CIGS L'indennità così calcolata può essere corrisposta entro un massimale fissato annualmente dall'inps Tabella Massimali 2014 (Circ. INPS n. 19 del 30 gennaio 2015) per licenziamenti attuati dal 01/01/2015. Retribuzione Massimale lordo anno 2015 Massimale netto (- 5,84%) anno 2015 Inferiore o uguale a 2.102,24 971,71 914,96 Oltre 2.102, , ,70 MOBILITA, DECADENZA Ai sensi della Legge n.92/2012 (legge Fornero) art.4 c. 41 e Circolare Inps n. 2/2013 il lavoratore destinatario dell'indennità di mobilità decade dal trattamento e conseguentemente dalla lista quando: rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai C.P.I. o servizi competenti o non vi partecipi regolarmente, la decadenza si applica qualora il luogo o la sede del corso non disti oltre 50 km dalla sua residenza o non sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (L. n.92/2012 art. 4 c. 42); non accetti un'offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto; la decadenza si applica qualora il luogo o la sede di lavoro non disti oltre 50 km dalla sua residenza o non sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (L. n.92/2012 art. 4 c. 42). Tale previsione deve intendersi estesa anche nei confronti di chi rifiuta di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità (L. n.223/91 art. 9 lett. c. ); se pur avendo inizialmente accettato la proposta di lavoro rifiuti successivamente di stipulare il contratto o si dimette durante il periodo di prova* da contratto a tempo determinato, salvo ricorra giusta causa (DGR Veneto 1321/2011 All. A). * le dimissioni del lavoratore in mobilità, esercitate nel caso di un rapporto di lavoro a tempo determinato o parziale, non comportano la decadenza dell'iscrizione nella lista (Circ. M.L. n. 163/1996 e Circ. Inps n.255/1996), ma secondo le indicazioni contenute nel DGR Veneto 1321/2011 All. A, l'ininfluenza vale solo se le stesse non siano esercitate durante il periodo di prova.
4 1 - INDENNITA DI MOBILITA ALTRE CAUSE DI DECADENZA assunzione a tempo pieno indeterminato raggiungimento dell'età pensionabile richiesta da parte del lavoratore in mobilità di erogazione anticipata di tutte le indennità per intraprendere un'attività autonoma (L. n.223/1991 art. 7 comma 5 - Circ.Inps n. 2/2013) Il soggetto percettore di ammortizzatori sociali non è più obbligato alla comunicazione preventiva in caso di inizio attività, per effetto di quanto previsto dal D.L. 76/2013 art. 9 c. 5 (convertito in L. n.99/2013) e del Messaggio Inps n /2013 REISCRIZIONE NELLE LISTE E COMPATIBILITA CON PRESTAZIONI LAVORATIVE 1. L'assunzione a tempo pieno e indeterminato comporta la cancellazione dalla lista e la perdita dell'indennità, ma è ammessa la reiscrizione nelle liste di mobilità quando: il lavoratore non abbia superato il periodo di prova (fino ad un massimo di due volte ( L.n. 223/91 art. 9 c. 7. Circ. Inps n. 67/2011); il lavoratore non venga giudicato "idoneo alla specifica attività cui l'avviamento si riferisce" ( L. n.223/91 art. 9 c. 8 Circ. Inps 67/2011); il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato e successivamente licenziato (anche per giusta causa) senza aver maturato 12 mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa di cui 6 mesi di effettivo lavoro; il lavoratore riacquista il diritto a percepire l'indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa (L. n. 451/94 art. 2 c 6 - Circ. INPS n. 67/2011). 2. Il lavoratore assunto a tempo parziale o a termine resta iscritto alle liste ma l'indennità è sospesa (L.n.223/91 art. 8 c.7). Alla scadenza del contratto ha ancora diritto all'indennità per il periodo residuo. L'assunzione a termine di un lavoratore in mobilità è possibile per un massimo di 12 mesi. 3. L'attività di lavoro autonomo (comprese le collaborazioni occasionali) è compatibile con l'indennità di mobilità quando i redditi derivati non superino 4.800,00 nell'anno solare; le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto quando non superino 8.000,00 (Circ. INPS n. 67 del 14/04/2011 DGR Veneto n. 1321/2011 All. A). 4. Il lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, conserva l'iscrizione alla lista di mobilità (DGR Veneto n. 1321/11 All. A). Per quanto attiene la compatibilità tra indennità di mobilità e contratto intermittente la verifica va effettuata in base alla sottoscrizione o meno dell'indennità di disponibilità (messaggio Inps n. 7401/2011). 5. La specifica deroga che in via sperimentale e fino al (art. 70 d.lgs. n.276/03) consentiva ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio (voucher) nel limite di 3.000,00 per anno solare confermata per l'anno 2014 (decreto milleproroghe n. 150/2013) (circ. Inps 28/20414), non risulta a tutt oggi confermata per l anno 2015.
5 2 - ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego PRESUPPOSTI E' una misura istituita dall'art. 2 della L.n.92/2012 a partire dal a sostegno del reddito, riconosciuta ai lavoratori subordinati (compresi apprendisti, soci di cooperative, personale artistico e tempi determinati delle Pubbliche Amministrazioni) che si trovino in stato di disoccupazione involontaria in presenza dei seguenti requisiti: involontarietà dello stato di disoccupazione *; requisiti contributivi: 2 anni di assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente l'inizio dello stato di disoccupazione; conservazione di una residua capacità lavorativa. La domanda deve essere presentata telematicamente entro il termine di due mesi dalla data di spettanza del trattamento (circ. Inps n. 142/2012), il periodo indennizzabile è così individuato: dall'8 giorno successivo alla cessazione del rapporto, dalla data di definizione della vertenza sindacale o notifica della sentenza giudiziaria; dalla data riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico; dall'8 giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto; dall'8 giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate; dal 38 giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa. * Il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa. Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta: nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro (modalità previste all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92); a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici. (circ. Inps n. 108/2006 e n. 142/2012) DURATA ETÀ DEL LAVORATORE DURATA anno 2015 Inferiore a 50 anni 10 mesi Pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni 12 mesi Pari o superiore a 55 anni 16 mesi L'indennità così calcolata può essere corrisposta entro un massimale fissato annualmente dall'inps Tabella Massimali 2015 (Circ. INPS n. 19 del 30 gennaio 2015) per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2015.
6 2 - ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego MISURA Primi 6 mesi Periodo Dal 7 al 12 mese Misura Per retribuzioni fino a 1.195,37 = 75% Per retribuzioni superiori: 75% di 1.195, % del differenziale tra retribuzione media e 1.195,37. Abbattimento del 15% Oltre il 12 mese Ulteriore abbattimento del 15% Retribuzione di Importo massimo mensile riferimento anno , ,91 Non si opera la riduzione del 5,84% (di cui all' Art. 26 L. n. 41/1986) ASpI E DECADENZA E' prevista la decadenza dell'indennità Aspi nei seguenti casi (Circolare Inps n.142/2012): perdita dello stato di disoccupazione; nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi; inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'inps, entro i 30 gg. dall'inizio attività, relativa al reddito annuo che prevederà di percepire; raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata; acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità di disoccupazione ASpI o mini-aspi (circolare Inps n.138/2011); perdita di ogni residua capacità lavorativa; quando il lavoratori si rifiuti di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai C.P.I. o servizi competenti o non vi partecipi regolarmente, qualora il luogo o la sede del corso non disti oltre 50 km dalla sua residenza o non sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (L. n.92/2012 art. 4 c. 42); quando il lavoratore non accetti un'offerta di lavoro inquadrata in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto, qualora il luogo o la sede di lavoro non disti oltre 50 km dalla sua residenza o non sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (L. 92/2012 art. 4 c. 42).
7 2 - ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego ASpI e NUOVA OCCUPAZIONE Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato fino a 6 mesi (ciò anche nel caso di un lavoro a tempo determinato), l'erogazione della prestazione ASpI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per il periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa. In caso di occupazione con contratto subordinato superiore a 6 mesi si verifica la decadenza del trattamento e, al termine del rapporto di lavoro, il soggetto può chiedere l'avvio di un nuovo trattamento in caso di sussistenza dei requisiti. In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione (attualmente pari a 4.800,00 nell'anno solare in caso di lavoro autonomo a 8.000,00 per le collaborazione coordinate e continuative o a progetto), il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l'inps entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività. Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intenda modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione a montante, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l'indennità verrà rideterminata. E' possibile ottenere il pagamento in un'unica soluzione anticipata dell'indennità ASpI e mini Aspi per il lancio di nuova attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, autoimpresa e micro impresa. (Decreto Ministeriale del 29 marzo Circ.Inps n. 145/2013).
8 3 - MINI ASpI PRESUPPOSTI La mini-aspi è la prestazione che sostituisce l'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti. Sono destinatari della prestazione i lavoratori con un rapporto di lavoro in forma subordinata, (compresi apprendisti, soci di cooperative, personale artistico e tempi determinati delle Pubbliche Amministrazioni e Scuola) che involontariamente abbiano perso l'occupazione; è riconsciuta quando il lavoratore può far valere: lo status di disoccupato; almeno 13 settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi. Non è richiesto il requisito di anzianità assicurativa. DURATA e MISURA della MINI ASpI L'indennità viene pagata mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. (es: se il lavoratore è stato occupato 16 settimane, gli spettano 2 mesi di indennità). L'indennità così calcolata può essere corrisposta entro un massimale fissato annualmente dall'inps. Tabella Massimali 2015 (Circ. INPS n. 19 del 30 gennaio 2015) per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2015. Retribuzione di Importo massimo mensile riferimento anno , ,91 Non si opera la riduzione del 5,84% (di cui all'art. 26 L. n. 41/1986) Per la presentazione della domanda e la decadenza dell'indennità valgono le norme dell'aspi, si precisa che nell'ipotesi di nuova occupazione la durata deve essere superiore a 5 giorni. Infatti, in caso di nuova occupazione, l'indennità è sospesa fino ad un massimo di 5 giorni; al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere. Se la nuova occupazione supera i 5 giorni si verifica la decadenza del trattamento.
9 NOVITA NASpI Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego PRESUPPOSTI E' una misura istituita dal D.Lgs. n. 22/2015 (pubblicato in G.U. n. 54 il 6 marzo 2015) a partire dal a sostegno del reddito e riconosciuta ai lavoratori subordinati (compresi apprendisti, soci di cooperative) in presenza dei seguenti requisiti: involontarietà dello stato di disoccupazione, a tal proposito è valido il requisito anche in caso di: licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo; dimissioni per giusta causa; aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura conciliativa (c.d. tentativo di conciliazione obbligatoria) prevista dall'art. 7 della Legge 604/1966 (modicato dall'art. 1 comma 40 della L. 92/2012). Requisiti contributivi: poter far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione. poter far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione. conservazione di una residua capacità lavorativa. La domanda deve essere presentata telematicamente entro 68 GIORNI dalla cessazione del rapporto di lavoro. La NASPI spetta a partire dall'8 giorno successivo alla cessazione del rapporto oppure, qualora sia presentata dopo, dal primo giorno successivo alla presentazione. DURATA La NAspI sarà corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodo contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Esempio: P e rio d o L avo r o Se lavo r ato 3 m esi Se la vo ra to 6 m e si Pe rio d o S pe ttan te 1 m e se e m e zzo 3 me si Per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1 gennaio 2017 la NASpI è corriposta per un massimo di 1 anno e 6 mesi (78 settimane).
10 4 -NASpI Nuova Assicurazione Sociale per l Impiego NOVITA 2015 MISURA L'indennità si calcola dividendo la retribuzione mensile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per il numero di settimane di contribuzione; il risultato va moltiplicato per 4,33. Esempio: Retribuzione imponibile ultimi 4 anni Nr. Settimane di contribuzione ultimi 4 anni x 4,33 = retribuzione mensile Inoltre, se la retribuzione mensile: a) è pari/inferiore nel 2015 all'importo di euro (rivalutazione annuale): NASpI pari al 75% della retribuzione mensile; b) è superiore al predetto importo: l'indennità è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. Importo massimo NASpI nel 2015: euro mensili, rivalutato annualmente. Progressiva riduzione del trattamento: 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Possibilità di chiedere la liquidazione in via anticipata ed in unica soluzione della NASpI a cui si ha diritto in caso di : avvio di un'attività di lavoro autonoma o di impresa individuale ; sottoscrizione della quota sociale di una cooperativa.
11 NOVITA ASDI Assegno di Disoccupazione PRESUPPOSTI E' una misura istituita dal D.Lgs. n. 22/2015 (pubblicato in G.U. n. 54 il 6 marzo 2015) a partire dal e in via sperimentale solo per l'anno 2015 ai seguenti destinatari: lavoratori beneficiari della NASpI che hanno fruito di questa per l'intera sua durata entro il 2015, privi di occupazione e in stato di bisogno (soglia ISEE) ; priorità a lavoratori con nuclei in cui sono presenti minorenni; Per poter ricevere l'aiuto i soggetti dovranno aderire ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego. Il progetto, conterrà speciifici impegni in termine di ricerca attiva di lavoro e impone al beneficiario, pena di decadenza dal beneficio, la disponibilità a partecipare ad iniziative di formazione. DURATA e MISURA dell ASDI 75% dell'ultima NASpI percepita per un massimo di 6 mesi e con un massimale stabilito dalla misura dell'assegno sociale (max euro 448,00). Eventuale incremento da definirsi per situazioni familiari particolari ; condizionalità con politiche attive ; parziale cumulabilità con attività da lavoro.
12 6 - DIS - COLL Indennità di Disoccupazione per Co.Co.Co e Co.Co.Pro NOVITA 2015 PRESUPPOSTI E' una misura istituita dal D.Lgs. n. 22/2015 (pubblicato in G.U. n. 54 il 6 marzo 2015) a partire dal a sostegno del reddito riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre Sono esclusi: iscritti ad altre Gestioni Inps; amministratori di società; pensionati. La DIS-COLL spetterà ai collaboratori che hanno i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere, nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nella Gestione Separata; possano far valere nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo ( 647,83) che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione. La domanda deve essere presentata telematicamente entro 68 GIORNI dalla cessazione del rapporto di lavoro. DURATA La durata sarà pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, ferma restando la durata massima di 6 mesi. MISURA Al fine della determinazione dell'indennità sarà necessario valutare il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati nell'anno di cessazione e nell'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. Con l'operazione precedente si determina il reddito medio mensile al quale, se pari o inferiore a 1.195,00, sarà applicata la percentuale del 75%. Qualora il reddito medio mensile sia superiore al valore limite, la DIS-COLL sarà pari al 75% del valore di 1.195,00, cui si aggiungerà il 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e 1.195,00. Il valore massimo dell'indennità non potrà superare 1.300,00 mensili. L'indennità subirà poi un decremento del 3%, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
13 7 - DISOCCUPAZIONE SPECIALE per i lavoratori dell EDILIZIA PRESUPPOSTI Spetta ai lavoratori edili licenziati per: MOTIVO LICENZIAMENTO A) riduzione di personale, cessazione dell attività aziendale, ultimazione del cantiere, f.to azienda edile e affini (L. n.427/1975). B) grave crisi occupazionale certificata dal CIPI (L. n.223/1991 art. 1, comma 2) C) Mancata ripresa dell attività al termine di un trattamento straordinario di integrazioni salariali (Legge n.451/1994) PRESUPPOSTI Versamento nel biennio precedente di almeno 10 contributi mensili o 43 settimanali per lavoro prestato nel settore dell edilizia. (non è richiesto il requisito del biennio di anzianità nell'assicurazione per la disoccupazione) Versamento nel biennio precedente di almeno 10 contributi mensili o 43 settimanali per lavoro prestato nel settore dell edilizia + lavoro effetivo prestato nella zona certificata dal CIPI di almeno 18 mesi. Versamento nel biennio precedente di almeno 10 contributi mensili o 43 settimanali per lavoro prestato nel settore dell edilizia + 36 mesi di anzianità aziendale, di cui 24 mesi di lavoro effettivamente prestato. DURATA 90 giorni nelle ipotesi B e C il trattamento è riconosciuto per massimo 18 mesi (27 mesi per le aree del Mezzogiorno) MISURA 80% della retribuzione media giornaliera relativa alle ultime 4 settimane. Nelle ipotesi B e C spetta il 100% del trattamento CIGS per i primi 12 mesi e l'80% nei mesi successivi.. L'indennità così calcolata può essere corrisposta entro un massimale fissato annualmente dall'inps. Tabella Massimali 2015 (Circ. INPS n. 19 del 30 gennaio 2015) per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 01/01/2015 Ipotesi A) 635,34 598,24 (al netto del 5,84%) Ipotesi Massimale lordo per retribuzioni Inferiori o Massimale netto B) e C) uguali a 2.102,24 = 971,71 914,96 Massimale lordo per retribuzioni oltre a 2.102,24 = 1.167,91 Massimale netto 1.099,70 L'importo e la durata del trattamento speciale edile di cui alla L.n.427/75, durante il periodo transitorio , è meno favorevole rispetto alle indennità AspI collegate. Il lavoratore edile licenziato, in possesso dei requisiti, può presentare alternativamente la domanda di disoccupazione speciale edile oppure la domanda di AspI/Mini AspI.
14 8 - LA DISOCCUPAZIONE IN AGRICOLTURA PRESUPPOSTI La disoccupazione agricola è una particolare indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Spetta a: operai a tempo determinato; piccoli coloni; compartecipanti familiari; piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari; operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno. L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che abbiano: l iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato, per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione; almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (possono essere utilizzati anche i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedi parentali compresi nel biennio utile). MISURA L'indennità spetta: per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità, infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc; nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva (non si applica la trattenuta per il contributo di solidarietà). La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata telematicante entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. La tabella di integrazione salariale è quella relativa all anno 2014 (Circ. Inps n.12 del 29/01/2014)
15 9 - MASSIMALI DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI LAVORI SOCIALMENTE UTILI: La Circ. INPS n. 19 del 30 gennaio 2015 ha rideterminato l'importo mensile dell'assegno a carico INPS spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili fissandolo in 580,14 a decorrere dal 01 gennaio Tale somma non è soggetta a trattenuta previdenziale. LAVORI DI PUBBLICA UTILITA : Resta fissato anche per l anno 2014 in 413,16 mensili l'importo dell'assegno a carico INPS spettante per lavori di pubblica utilità (Circ. INPS n. 14 del 30 gennaio 2013) TRATTAMENTI di INTEGRAZIONE SALARIALE CIG/CIGS/CIGD ANNO 2015 RETRIBUZIONE MASSIMALE LORDO MASSIMALE NETTO (- 5,84%) Inferiore o uguale a 2.102,24 971,71 914,96 Oltre a 2.102, , ,70 TRATTAMENTI di INTEGRAZIONE SALARIALE- EDILIZIA ANNO 2015 (intemperie stagionali) RETRIBUZIONE MASSIMALE LORDO MASSIMALE NETTO (- 5,84%) Inferiore o uguale a 2.102, , ,95 Oltre a 2.102, , ,64 Il soggetto percettore di ammortizzatori sociali non è più obbligato alla comunicazione preventiva in caso di inizio attività, per effetto di quanto previsto dal D.L. 76/2013 art. 9 c. 5 (convertito in L. n.99/2013) e del Messaggio Inps n /2013. IMPORTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONTRATTI DI SOLIDARIETA' DIFENSIVI - EX ART. 1 L. n. 863/1984 L'ammontare del trattamento di integrazione salariale corrisposto ai lavoratori è di norma pari al 60% (ridotto del 5,84%) del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario e su tale importo non si applica il massimale. Ai sensi del c. 256, art. 1 Legge n.228/2012 (legge di stabilità 2013), fino al 31 dicembre 2013, l'integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in contratto di solidarietà difensivo è elevata all'80% (ridotta del 5,84%). (Inps messaggio 1114/2013; circolare Inps n. 13/2013). Per l'anno 2014 l'integrazione salariale è pari al 70% (ridotta del 5,84%) del trattamento retributivo perso.(legge di Stabilità - legge 27 dicembre 2013, n. 147) Per l anno 2015 l integrazione salariale rimane confermata al 70% (-5,84%) del trattamento retributivo perso (previsione prevista nella legge di conversione del decreto MILLE PROROGHE in via di approvazione).
16 E BELLO SAPERE CHE QUALCUNO PUO DARCI UNA MANO UST CISL PADOVA ROVIGO Sede Padova: Via del Carmine, Tel Fax Sede Rovigo: Viale Tre Martiri, 87/a Tel Fax [email protected] a cura della Cisl Padova Rovigo aggiornato al 27 aprile 2015
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