Start up innovative. Sebastiano Di Diego
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1 Start up innovative Sebastiano Di Diego
2 Riferimenti normativi Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, articoli Legge 17 dicembre 2012, n. 221 Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, articolo 9, comma 16
3 1. La nozione e i requisiti
4 La nozione di start up innovativa(1) Start up innovativa Requisiti obbligatori comulativi Forma giuridica Servizi e prodotti innovativi Sede degli affari in Italia In attivitàda non piùdi 48 mesi Valore delle produzione <5 mil Divieto di distribuzione utili Costituzione no attraverso operazioni straordinarie
5 La nozione di start up innovativa (2) Start up innovativa Requisiti obbligatori alternativi Spese R&S uguali o superiori al 15% maggiore valore fra costo e valore della produzione Impiego di personale qualificato Titolare di privativa industriale o software
6 La nozione di start up innovativa (3) Forma giuridica Deve essere una società di capitali Srl, spa, sapa, cooperativa di diritto italiano Società europea, residente in Italia le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
7 La nozione di start up innovativa (4) Attività La società Deve avere per oggetto (esclusivo o prevalente) lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Qualsiasi attivitàeconomica da cui possa discendere l introduzione di nuovi prodotti o servizi, nonché nuovi metodi per produrli, distribuirli o usarli
8 La nozione di start up innovativa (5) Anzianità La società Deve essere costituita e svolgere attività d impresa da non piùdi 4 anni La qualifica di start up innovativa ha natura temporanea fino a 4 anni dalla costituzione
9 La nozione di start up innovativa (6) Sede La società Deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia Sede effettiva : luogo in cui si svolge l amministrazione e la direzione della società
10 La nozione di start up innovativa (7) Valore della produzione La società Non può avere un totale del valore della produzione annua superiore a 5 mil. La verifica del parametro deve essere condotta a partire dal secondo anno di attività della società
11 La nozione di start up innovativa (8) Utili La società Non distribuisce utili finchépermane la qualifica di start up innovativa Questo requisito ha lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale della società e di favorire l investimento degli utili nella ricerca e sviluppo
12 La nozione di start up innovativa (9) Non deve essere la continuazione di un impresa esistente La società Non deve essere costituita attraverso un operazione straordinaria (fusione, scissione, cessione o affittto d azienda) Questo requisito ha lo scopo di rafforzare la struttura patrimoniale della società e di favorire l investimento degli utili nella ricerca e sviluppo
13 La nozione di start up innovativa (10) Start up innovativa, inoltre, deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri: sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione; impiegare personale altamente qualificato per almeno: un terzo della propria forza lavoro ( se si tratta di dottorati, soggetti che frequentano un dottorato o soggetti che hanno svolto attività di ricerca qualificata per almeno 3 anni); due terzi della propria forza lavoro ( se si tratta di soggetti con laurea magistrale) essere titolare o licenziataria o depositaria di diritti di privativa industriale connessi alla propria attivitàovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico
14 La start up a vocazione sociale
15 Start up innovativa a vocazione sociale E una societàche: rientra nella definizione di start up innovativa opera in via esclusiva nei settori indicati dall'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 155
16 I settori sociali assistenza sociale assistenza sanitaria educazione, istruzione e formazione tutela dell ambiente e dell ecosistema valorizzazione del patrimonio culturale turismo sociale formazione universitaria e post-universitaria ricerca ed erogazione di servizi culturali formazione extra-scolastica servizi strumentali alle imprese sociali
17 Come si diventa start up innovative?
18 Il regime pubblicitario (1) Oltre al possesso dei requisiti, ènecessaria l iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese L iscrizione avviene automaticamente a seguito della domanda in formato elettronico La domanda deve essere accompagnata da una specifica autodichiarazione che attesta il possesso dei requisiti per essere start up innovativa
19 Il regime pubblicitario (2) Ogni anno il legale rappresentante deve attestare il mantenimento dei requisiti necessari per il mantenimento della qualifica. Entro 30 giorni dall approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell esercizio
20 2. Strumenti per favorire il finanziamento delle start up innovative
21 2.1 Misure per favorire la raccolta di capitale di rischio
22 Categorie speciali di quote Start up innovative Agevolazioni fiscali per gli investitori Il crowdfunding Work for equity
23 2.2.1 La creazione di categorie speciali di quote
24 Creazione di categorie speciali di quote Tenendo conto degli specifici interessi dei fondatori e degli altri investitori a titolo di capitale di rischio è possibile emettere : categorie di quote fornite di diritti diversi; categorie di quote che non attribuiscono diritti di votoo che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.
25 Diritti in tema di amministrazione Creazione di categorie speciali di quote Potere di nominare direttamente gli organi di gestione Diritto di covendita Diritto di veto Potere di rilasciare autorizzazioni o pareri Diritti in tema di utili Percentuale maggiorata di dividendo Diritto ad essere soddisfatti in via prioritaria Divieto di patto leonino Divieto di remunerazio ne svincolata al risultato d esercizio
26 Creazione di categorie speciali di quote A differenza dei diritti particolari attribuiti ai soci ai sensi dell art I diritti delle categorie speciali di quote non sono da ricondurre alla figura del socio La circolazione della quota non estingue il diritto ad essa connesso che si trasferisce senza che sia necessario il consenso unanime degli altri soci
27 Creazione di categorie speciali di quote fornite di diritti diversi senza diritto di voto quote speciali di srl con voto limitato con voto non proporzionale alla partecipazione Con il venir meno della qualifica (a causa del decorso del periodo di 48 mesi o della perdita anticipata di uno dei requisiti) la possibilità di emettere quote fornite di diritti diversi non è più percorribile e le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 dell'articolo 26, mantengono efficacia soltanto limitatamente alle quote di partecipazione sottoscritte in precedenza (Cfr. art. 31, comma 4).
28 2.2.2 Il crowdfunding
29 Il crowdfunding Recentemente si èavuta la diffusione dei sistemi equity -based
30 Offerta al pubblico start up innovative in forma di srl le quote di partecipazione possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari La normativa esclude questa possibilitàper le srl normali L offerta al pubblico delle quote di start up innovative comporta l applicazione delle discipline speciali in tema di investimenti di natura finanziaria (art. 93 bis e ss. del TUIF) Solo per le offerte al pubblico realizzate attraverso portali on line, vengono previsti obblighi informativi e di comportamento semplificati
31 Il crowdfunding portale per la raccolta di capitali per le imprese start-up innovative È la piattaforma online che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale
32 Chi può gestire il portale? Imprese d investimento e banche autorizzate ai servizi d investimento Soggetti iscritti nel registro Consob La Consob ha previsto una specifica disciplina per le offerte condotte esclusivamente attraverso i portali per la raccolta di capitali, al fine di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali.
33 2.2.3 Le agevolazioni fiscali
34 Le agevolazioni fiscali (1) Per gli anni 2013, 2014 e 2015, è prevista una normativa di favore, che consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche, rispettivamente, di detrarre dall imposta o dedurre dal proprio reddito imponibile le somme investite a titolo di capitale di rischio in start-up innovative, sia direttamente che indirettamente per il tramite di investitori professionali specializzati in questo tipo d investimento.
35 Le agevolazioni fiscali (2) Perso ne fisiche investim enti start up a vocazione sociale start up ad alto valore tecnologico in ambito energetico altre start up innovative detrazione del 25% detrazione del 19% Investimenti agevolati diretti start up indiretti OICR specializzate
36 Le agevolazioni fiscali (3) Ai fini del calcolo della detrazione spettante, valgono le seguenti regole: l investimento effettuato nel periodo d imposta assume rilevanza fino all importo massimo di euro; non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente; qualora l imposta non fosse capiente, l'ammontare, in tutto o in parte, non detratto nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'irpef nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
37 Le agevolazioni fiscali (4) Perso ne giuridi che investi menti start up a vocazione sociale start up ad alto valore tecnologico in ambito energetico altre start up innovative deduzion e del 27% deduzion e del 20% Anche in questo caso l'investimento può essere effettuato sia direttamente sia indirettamente. La differenza rispetto alle persone fisiche, è l allargamento della platea dei soggetti che possono essere veicolo dell investimento indiretto: oltre agli OICR è prevista la figura delle società che investono prevalentemente in start up innovative.
38 Le agevolazioni fiscali (5) Limitazioni L investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro Al fine di evitare distorsioni del sistema, inoltre, l agevolazione in esame non trova applicazione nei confronti né delle imprese start-up innovative né degli OICR o di altre società che investano prevalentemente in imprese start-up innovative. start up innovative OICR società d investimento sono il veicolo per applicare l agevolazione non possono mai beneficiare dell agevolazione
39 Le agevolazioni fiscali (6) L ultimo aspetto rilevante, riguarda, infine, il vincolo posto in capo all investitore ai fini del godimento dell agevolazione. Tanto per le persone fisiche che per le persone giuridiche viene previsto l obbligo di mantenere l investimento nella start up innovativa per almeno due anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dall agevolazione, con le seguenti conseguenze: le persone fisiche dovranno restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali; le persone giuridiche dovranno recuperare a tassazione l'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
40 Le agevolazioni fiscali (7) Investitori persone fisiche Investitori persone giuridiche obbligo di mantenere l investimento per almeno due anni In caso contrario restituzione dei benefici fiscali + interessi legali
41 2.2.4 Work for equity
42 Work for equity (1) Il work for equity permette alla start up innovativa di remunerare una collaborazione esterna consentendo al fornitore, in luogo del pagamento della prestazione, di diventare socio oppure titolare di strumenti finanziari partecipativi della società.. In questo modo il fornitore si assume anch egli il rischio d impresa, senza appesantire la situazione finanziaria della società.
43 Work for equity (2) le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto Ne consegue che il fornitore di servizi (avvocato, notaio, commercialista etc..) è esentato dal pagamento delle imposte sul bene o servizio fornito(e regolarmente fatturati), qualora, anzichéricevere in cambio un compenso in denaro, riceva una quota di partecipazione al capitale della società.
44 Work for equity (3) Work for equity apporto opere e servizi crediti per opere e servizi L operazione non è assimilata al pagamento della prestazione e quindi esclusa da tassazione In deroga all'articolo 9 del Tuir, risultano esenti da qualsivoglia imposizione, non assumendo rilevanza fiscale in capo ai soggetti che li effettuano: né al momento dell'ultimazione dell'opera o del servizio; né al momento della emissione delle azioni, quote ovvero degli strumenti finanziari.
45 2.3 La raccolta di quasi capitale
46 L emissione di strumenti finanziari partecipativi (1) A seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi le start up in forma di srl Possono emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile. Viene estesa anche alla start up innovativa in forma di srl la possibilità, prevista per le spa, le cooperative e le sapa, di emettere strumenti finanziari partecipativi.
47 L emissione di strumenti finanziari partecipativi (2) Gli strumenti finanziari partecipativi non sono parti del capitale sociale. Essi, pertanto, non attribuiscono la qualità di socio e presentano ampia elasticità per quanto riguarda i diritti attribuibili ai possessori. A fronte dell apporto, gli strumenti finanziari partecipativi possono essere forniti di diritti patrimoniali o (anche) di diritti amministrativi, con esclusione però del diritto di voto, che rimane riservato ai soli soci.
48 L emissione di strumenti finanziari partecipativi (3) start up innovativa in forma di srl strumenti finanziari partecipativi Gli apporti non sono imputati al capitale sociale della società Possono essere costituiti da: denaro, beni, crediti, opere e servizi
49 2.4 La raccolta di finanziamenti
50 L accesso al Fondo di garanzia (1) Le start up per potersi svilupparsi, oltre al capitale di rischio, devono poter disporre di tutti gli strumenti e i canali di finanziamento di un azienda normale. Ad esempio, una volta avviata l impresa, risulta fondamentale il finanziamento bancario del capitale circolante. Per contribuire a rimediare a questo problema il legislatore interviene sul sistema delle garanzie, prevedendo azioni specifiche del Fondo centrale di garanzia per le PMI a sostegno dell acceso al credito delle start up innovative.
51 L accesso al Fondo di garanzia (2) La garanzia èconcessa a titolo gratuito Start up innovative Concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio se il soggetto finanziatore non acquisisce garanzie Prioritàd istruttoria Il fondo copre fino all 80% dell ammontare dell esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora
52 3. Le risorse umane
53 Le risorse umane Le risorse umane sono l'elemento critico di una start up innovativa. Per questo motivo il legislatore introduce una serie di norme volte a: facilitare il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato; facilitare l accesso al credito d imposta per l assunzione di personale altamente qualificato. favorire attraverso un regime di favore il ricorso ai piani di incentivazione; favorire attraverso un regime di favore la pratica del work for capital;
54 3.1 I contratti a termine
55 Contratti a termine La start up può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All interno di questo arco temporale, i contratti possono essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza soluzione di continuità. Dopo 36 mesi, il contratto può essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare a 48 mesi
56 3.2 Retribuzione
57 Retribuzione La retribuzione dei lavoratori è costituita: da una parte fissa che non può essere inferiore al minimo tabellare da una parte variabile in relazione efficienza, redditività, produttivitào altri parametri individuati dalle parti
58 3.3 Credito d imposta
59 Credito d imposta Alle start-up innovative viene riconosciuto un credito d imposta per personale altamente qualificato, assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. L assunzione determina per la start up un credito d'imposta, pari al 35% del costo aziendale di tale personale, nel limite massimo di 200mila euro annui per impresa. Le start up innovative hanno un accesso prioritario al credito d imposta.
60 3.4 Piani d incentivazione
61 Piani di stock option (1) Le start-up innovative possono remunerare i propri collaboratori (amministratori, dipendenti, collaboratori) con stock option Con l assegnazione gratuita di stock option(opzioni call), l impresa concede ai propri collaboratori il diritto ad acquistare azioni o quote della societàad un prezzo predeterminato (strike price). Le stock option saranno esercitate se il prezzo d esercizio èinferiore al valore dell azione o quota sottostante. In caso contrario le opzioni perdono di ogni valore. I piani di stock optionhanno l obiettivo di vincolare una parte del salario ai risultati dell impresa, stimolando cosìi dipendenti ad incrementare la propria produttivitàal fine di migliorare l efficienza e la redditività dell impresa.
62 Piani di stock option (2) Nelle start up innovative, il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti èparticolarmente vantaggioso. In caso di assegnazione agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori continuativi delle startup innovative di azioni, quote, titoli, diritti, opzioni o strumenti finanziari nel contesto di un piano di incentivazione il reddito di lavoro derivante dall attribuzione di tali strumenti finanziari o diritti non concorre alla formazione del reddito imponibile di tali soggetti ai fini sia fiscali che contributivi.
63 Piani di stock option (3) Beneficiari gli amministratori; i lavoratori legati da un rapporto di lavoro dipendente, anche se a tempo determinato o part-time; i collaboratori a progetto Piani d incentivazio ni interessati contenuto molto ampio; ad esempio possono prevedere: la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di cd. restricted stock); l attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari; la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le cd. restricted stock unit).
64 Piani di stock option (4) l esenzione èapplicabile esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa con i quali i destinatari del piano d incentivazione intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonchédi quelli emessi da societàdirettamente controllate da una start-up innovativa
65 Piani di stock option (5) Condizione gli strumenti finanziari o i diritti oggetto del piano di stock option, non possono essere successivamente riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa. Violazione del divieto il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. A tale fine, rileva il valore che gli strumenti finanziari e i diritti rilevanti avevano al momento dell assegnazione o dell esercizio e non il diverso valore che tali strumenti finanziari e diritti avevano al momento della cessione.
66 4. Percorso piùrapido e meno gravoso nel caso in cui la start up non decolla
67 Regime delle perdite d esercizio (1) Start up innovative Le perdite hanno ridotto il capitale di oltre 1/3? rinvio a nuovo delle perdite si ha tempo fino al termine del secondo esercizio successivo per ricapitalizzare o deliberare la riduzione del capitale sociale, se la perdita non diminuisce a meno di un terzo
68 Regime delle perdite d esercizio (2) Start up innovative Le perdite hanno ridotto il capitale di oltre 1/3 e intaccato il minimo legale? rinvio a nuovo delle perdite si ha tempo fino al termine dell esercizio successivo per ricapitalizzare, trasformare o sciogliere la società, se il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale
69 Societàdi comodo Alle start up innovative non si applica la disciplina in materia di societàdi comodo e in perdita sistemica. Senza questa agevolazione, le start up innovative, caratterizzate da investimenti significativi e mancanza di ricavi nei primi anni di vita, sarebbero state costrette a ricorrere all interpello disapplicativo, peraltro non sempre accolto, per non subire prelievi d imposta su base presuntiva.
70 Societàdi comodo (2) Start up innovative non si applicano disciplina società di comodo disciplina società in perdita sistemtica
71 Default Start up innovative non sono sottoposte a Fallimento e liquidazione coatta amministrativa sono sottoposte esclusivamente ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
72 Default (2) al fine di promuovere il fresh-start dello start-upper prevede, che una volta decorsi dodici mesi dall iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della procedura liquidatoria, i dati relativi ai soci della start-up innovativa non siano più accessibili al pubblico ma, esclusivamente, all autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza; restano pubblici soltanto i dati relativi alla società di capitali assoggettata alla procedura. Per impedire agevoli condotte elusive è prevista l applicazione della norma anche chi organizza in banche dati le medesime informazioni relative ai soci.
73 Grazie per l attenzione
74 Sebastiano Di Diego èdottore commercialista e docente di Economia e gestione del-le imprese presso l Universitàdi Camerino. Presidente di Hepta consulenza e amministratore delgato di DM Partners, svolge attivitàin ambito di M&A, pianificazione societaria e fi-scale.
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