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1 A.L.I. - SEDE NAZIONALE Via XX Settembre, n Perugia Tel Fax Mobile C.F

2 L antiriciclaggio è prima cultura poi normativa la cultura della legalità e la fiducia nelle regole sono presupposti per tutelare efficacemente i valori che le regole mirano a proteggere il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio non deve rappresentare un mero adempimento amministrativo e formale ma l espressione di un approccio culturale per garantire l efficacia delle norme stesse ed il raggiungimento degli obiettivi per i quali sono state emanate

3 La normativa di riferimento é Direttiva Comunitaria n.2005/60 per la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo D. Lgs. n.109/2007 modificato con successivo D. Lgs. n.54/2009 (misure di contrasto al terrorismo) D. Lgs. n.231/2007 (da ultimo modificato dalla Legge 30 luglio 2010) completa l attuazione della direttiva

4 Linee ispiratrici del d. Lgs. 231/2007 la tutela dell integrità del sistema e della correttezza dei comportamenti (ovvero, finalità di sana e prudente gestione aziendale e di stabilità complessiva e di buon funzionamento del sistema finanziario) Per tali fini i destinatari delle disposizioni adottano idonei ed appropriati sistemi e procedure per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo per assicurare il rispetto dell obbligo di collaborazione passiva ( adempiere agli specifici obblighi della normativa ) e attiva (promuovere l individuazione delle operazioni sospette )

5 Linee ispiratrici del d. Lgs. 231/2007 la proporzionalità delle misure di verifica della clientela rispetto al rischio di riciclaggio Per tali fini, l applicazione delle misure previste dal decreto deve essere proporzionata alla peculiarità delle varie professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa e gli intermediari devono attenersi alle regole dell approccio basato sul rischio, della graduazione degli obblighi di adeguata verifica e dell adeguata organizzazione interna in materia di responsabilità, procedure e controlli.

6 Ai soli fini del d. lgs. 231/ costituisce riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione. 2 rappresenta finanziamento del terrorismo: Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all intermediazione, al deposito, alla custodia o alla erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per i delitti anzidetti.

7 I presidi normativi Obblighi Adeguata Verifica Artt Registrazione in AUI Artt Monitoraggio Artt Limitazioni contante Artt Profilo Cliente Dati Cliente Op. Sospette. Contante Titolare effettivo Rapporti continuativi Operazioni Indagini Titoli al portatore Controllo liste Segnalazione Conti anonimi Intest. fitizzie

8 L adeguata verifica della clientela KNOW YOUR CUSTOMER Il d.lgs. n. 231 del 2007 introduce il principio della adeguata verifica della clientela L approccio è ispirato alla gestione delle asimmetrie informative: gli intermediari non devono limitarsi a registrare le informazioni, ma sono tenuti ad avere una conoscenza approfondita del profilo complessivo di un cliente, per essere in grado di cogliere rapidamente eventuali anomalie nel corso della relazione contrattuale.

9 L adeguata verifica della clientela Cosa significa Il principio del KNOW YOUR CUSTOMER richiede: il passaggio dal semplice obbligo di identificazione (consistente sostanzialmente nell acquisizione di informazioni sull identità ) ad un ampio dovere di verifica, che consiste in un processo composto dal succedersi di molteplici misure. In altre parole viene esteso il compito della conoscenza del cliente, muovendo dalla mera identificazione in un continuum nel quale la applicazione dei presidi antiriciclaggio (raccolta di informazioni, valutazione dell attività esercitata, rilevazione di fenomeni anomali) accompagna tutto il corso dello svolgimento del rapporto. la valutazione del rischio di riciclaggio quale parametro essenziale per determinare in profondità ed in estensione i compiti di verifica della clientela

10 L adeguata verifica della clientela Quando si effettua a) si instaura un rapporto continuativo; b) si eseguono operazioni occasionali, disposte da clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata; c) vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; d) vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini della identificazione di un cliente.

11 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo

12 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste L identificazione va effettuata, in presenza del cliente, mediante un documento d identità non scaduto e valido a tali fini, prima della instaurazione del rapporto continuativo o dell esecuzione della operazione occasionale. Acquisizione di: documenti d identità o di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (per l identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d età si applicano le disposizioni vigenti) codice fiscale rilevato dalla relativa specifica documentazione (tesserino MEF o tessera sanitaria) Conservazione dei documenti utilizzati per la identificazione (art.36 primo comma)

13 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste Se il cliente è un ente vanno acquisiti i dati concernenti la denominazione, la sede legale e il codice fiscale; si deve inoltre procedere alla identificazione del suo legale rappresentante o del soggetto delegato alla firma per il rapporto da attivare o per l operazione da compiere ed alla verifica dell'effettiva esistenza del potere di rappresentanza.

14 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste Identificazione del titolare effettivo? Si intende per titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un operazione o un attività ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri dettati dalla normativa L identificazione del titolare effettivo non richiede, di regola, la sua presenza fisica, in quanto i relativi dati devono essere dichiarati dal cliente o acquisiti in altro modo, purché da fonti documentabili, quali pubblici registri, elenchi, atti o documenti.

15 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste Per le persone fisiche, il titolare effettivo esiste quando il soggetto che chiede l'accensione di un rapporto continuativo o l'esecuzione di un operazione occasionale in suo nome, dichiara che i fondi utilizzati appartengono ad un'altra persona fisica, cioè dichiara di agire per conto di un terzo soggetto, anch esso persona fisica ( trattasi sicuramente di ipotesi residuali).

16 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste Nel caso di società (se non ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato) il titolare effettivo è:? 1. la/le persona/e fisica/che che in ultima istanza possiede/ono controlla/no l entità giuridica tramite il possesso o il controllo diretto o indiretto di una quota pari o superiore al 25% + 1 del capitale sociale; 2. la/le persona/e fisica/che che esercita/no in altro modo il controllo sulla direzione di un entità giuridica.

17 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste In caso di enti giuridici quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi, il titolare effettivo è: 1. se determinati, i beneficiari del 25% o più del patrimonio; 1. se non ancora determinati, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l entità giuridica; 3. la o le persone fisiche che esercita/no un controllo sul 25% o più del patrimonio.

18 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste Scopo e natura del rapporto Ai fini dell adeguata verifica è altresì necessario acquisire dal cliente l informazione in ordine allo scopo ed alla natura del rapporto continuativo che si intende istaurare con la banca. L informazione relativa alle finalità per le quali il cliente prevede di utilizzare il rapporto deve essere valutata in stretta connessione con la natura e la tipologia del rapporto, in modo da escludere eventuali configurazioni illecite o non rispondenti a criteri di ragionevolezza. La sufficientemente determinata indicazione delle finalità di utilizzo previsto è peraltro essenziale per il monitoraggio costante del rapporto

19 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste Controllo del rapporto L adeguata verifica prescrive anche una costante attività di controllo del rapporto medesimo: costante monitoraggio dei rapporti continuativi anche in ordine al volume, alla tipologia ed alle caratteristiche della movimentazione nel suo complesso, al fine di verificarne tempo per tempo la compatibilità col profilo economico e finanziario del cliente, monitoraggio che deve essere per frequenza ed approfondimento proporzionato al grado di rischio assegnato al cliente rilevazione di significative variazioni od incoerenze nell operatività attesa di ciascun cliente in base alle informazioni raccolte, alla quale deve conseguire una nuova valutazione del grado di rischio rinnovo degli adempimenti di adeguata verifica

20 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste Il decreto antiriciclaggio prevede obblighi di adeguata verifica meno rigorosi ( verifica semplificata ) con riferimento ad alcune categorie di clientela o ad alcune tipologie di rapporti, in funzione del basso profilo di rischio che la normativa associa alle stesse. Nelle ipotesi di operazioni/rapporti con i clienti appartenenti ad una delle categorie elencate nel decreto antiriciclaggio (ad es. Banche; Poste italiane S.p.A., Istituti di moneta elettronica, un ufficio della P.A.) la normativa consente di limitare gli obblighi di adeguata verifica alla raccolta di informazioni (con relativa documentazione, come ad es. statuto, autorizzazione, iscrizione nell elenco prescritto, etc.) sufficienti a stabilire detta appartenenza. Deve comunque essere sempre effettuato l usuale controllo dei poteri di rappresentanza e dei dati identificativi delle persone delegate ad operare per conto dei predetti soggetti.

21 L adeguata verifica della clientela In cosa consiste Il decreto antiriciclaggio impone, per talune tipologie di clientela, adempimenti più rigorosi (verifica rafforzata) e gli intermediari sono tenuti ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ad esempio nel caso di persone politicamente esposte (PEP ) per residenti in uno Stato comunitario o in un paese terzo Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche che ricoprono o hanno ricoperto determinati incarichi politici in Stati esteri ( se non decaduti da almeno un anno) come pure i loro familiari o coloro che notoriamente intrattengono stretti legami con tali persone, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al decreto antiriciclaggio

22 Registrazione e conservazione Agli obblighi di adeguata verifica e di identificazione sono connessi strettamente gli obblighi di registrazione e di conservazione. Ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto antiriciclaggio, la banca deve conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra competente Autorità

23 Segnalazione di operazione sospetta Il patrimonio di informazioni acquisito attraverso la verifica dei clienti e le valutazioni che vengono compiute sull attività posta in essere hanno un rilievo fondamentale per il funzionamento dell intero dispositivo di prevenzione e rilevazione di fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La segnalazione di operazione sospetta è infatti parte di un complesso percorso cognitivo e valutativo, funzionale ad avviare ulteriori approfondimenti finanziari e, successivamente, investigativi.

24 Segnalazione di operazione sospetta Ai sensi dell art. 41 del D. Lgs. 231/207, gli intermediari finanziari devono inviare alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura della operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito della attività svolta. E elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a euro.

25 Segnalazione di operazione sospetta La valutazione della sospettosità delle operazioni è effettuata sulla base del patrimonio informativo del cliente in possesso dei destinatari. Un approfondita conoscenza del cliente costituisce il fondamento del percorso logico che porta alla valutazione dell operazione ai fini dell inoltro della segnalazione di operazione sospetta e rappresenta un requisito essenziale dell attività in quanto consente di individuare i profili di rischio della relazione. PROFILO OGGETTIVO Caratteristiche Entità Natura OPERAZIONE Altre circostanze note conosciute in ragione delle funzioni esercitate Sospetto PROFILO SOGGETTIVO Attività Economico Patrimoniale Motivazione

26 Segnalazione di operazione sospetta I destinatari non sono tenuti a svolgere indagini La segnalazione dell operazione sospetta non costituisce una denuncia di reato e, quindi, non rappresenta una notizia di reato, ma una forma di collaborazione doverosa richiesta a soggetti dotati di conoscenze in grado di agevolare l accertamento di eventuali illeciti penali. Essa può costituire uno spunto per le indagini, una informativa che merita approfondimento da parte degli organi inquirenti.

27 Segnalazione di operazione sospetta La valutazione dell operazione avviene in modo diverso: per gli intermediari essa avviene a più livelli (a secondo delle competenze, degli incarichi e delle responsabilità indicate nel documento organizzativo): il responsabile antiriciclaggio in ogni punto operativo comunica la segnalazione al responsabile aziendale antiriciclaggio (RAA) a cui compete la decisione finale di inoltro all UIF; per i professionisti l invio può avvenire o direttamente all UIF o tramite gli ordini professionali (ancora da definire con decreto del MEF e del Ministro della Giustizia); per le società di revisione l invio avviene a due livelli: il singolo revisore ed il rappresentante legale della società; per gli altri soggetti l invio avviene direttamente all UIF.

28 Segnalazione di operazione sospetta L UIF ha un ruolo centrale nella ricezione, sviluppo ed esame di tutte le segnalazioni operazioni sospette prodotte dai soggetti oggetto del decreto legislativo n. 231/2007. Tale ruolo è stato ribadito nel giugno 2007, con apposito provvedimento del Consiglio dei Ministri, con particolare riguardo al trattamento delle informazioni relative al contrasto al terrorismo internazionale ed al congelamento delle attività economiche allo stesso collegate. In tale contesto l UIF partecipa al Comitato di Sicurezza Finanziaria.

29 Segnalazione di operazione sospetta L UIF: sviluppa le notizie ricevute avvalendosi sia dell Anagrafe Tributaria che dell Anagrafe dei Rapporti, ed attraverso la richiesta di altre notizie agli stessi segnalanti alla Banca Italia, CONSOB, ISVAP, ecc ; se non archivia, inoltra la segnalazione, correlata con apposita relazione informativa, agli organi investigativi (NSPV della GdF e DIA); laddove esistano fondati motivi, può bloccare l esecuzione dell operazione (anche su richiesta di GdF, DIA o AG) per un massimo di cinque giorni lavorativi a meno che essa debba essere eseguita per legge; scambia informazioni e notizie con autorità di controllo nazionali ed estere a condizioni di reciprocità.

30 Segnalazione di operazione sospetta Laddove non archivia, l UIF trasmette le informazioni al NSPV della GdF ed alla DIA che, sulla base di un protocollo di intesa, si dividono le segnalazioni. La DIA trattiene e sviluppa quelle relative a fenomeni connessi alle associazioni di stampo mafioso nazionali ed estere. Laddove emergano questi legami, gli organi investigativi informano la Procura Nazionale Antimafia che, attraverso le locali DDA, coordina e dirige le indagini del caso.

31 Segnalazione di operazione sospetta L inoltro della segnalazione agli organi investigativi ovvero l avvenuta archiviazione delle stesse sono comunicate dall UIF ai segnalanti. Gli organi investigativi informano l UIF delle segnalazioni non aventi ulteriore corso investigativo. Gli organi investigativi informano l UIF sulle metodologie e sui fenomeni di riciclaggio individuati nell anno solare precedente.

32 Segnalazione di operazione sospetta Esecuzione delle indagini mediante: acquisizione di ulteriori informazioni presso i segnalanti stessi (terzo comma art. 45) limitatamente a quelle utili per l approfondimento della segnalazione; consultazione di banche dati ed archivi pubblici (Comuni, Agenzia del Territorio, Camere di Commercio, UNIRE, Capitanerie di Porto, Registro Aereo, internet, ecc ) e riservati (Anagrafe Tributaria, Archivio SDI, Archivi Penali presso i Tribunali e le Procure della Repubblica, ecc ) allo scopo di ricostruire il profilo personale ed economico dei segnalati; acquisizione ed accesso alla documentazione bancaria del segnalato grazie ai poteri previsti dal Testo Unico Leggi Valutarie (per i soli appartenenti alla Guardia di Finanza) oppure grazie ai poteri previsti per il Direttore della DIA, autorizzato ad emettere apposito provvedimento di accesso ai conti.

33 Segnalazione di operazione sospetta Il corretto e puntuale adempimento degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette richiede una specifica tutela della riservatezza Per questi motivi, il d.lgs. n. 231/2007 conferma e rafforza alcuni presidi: gli intermediari sono obbligati a adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza dell identità delle persone che effettuano le segnalazioni; la segnalazione inoltrata deve essere priva di qualsiasi riferimento al nominativo della persona fisica segnalante; gli organi investigativi sono tenuti a omettere, nella denuncia eventualmente trasmessa all Autorità Giudiziaria, ogni indicazione sia delle persone sia degli intermediari che hanno inviato la segnalazione; l Autorità Giudiziaria può chiedere l identità della persona e dell intermediario segnalanti solo con decreto motivato.

34 Segnalazione di operazione sospetta Gli enti e le persone soggette alla normativa, nonché i loro amministratori e dipendenti non possono comunicare al cliente interessato o a terzi che sono state trasmesse informazioni in applicazione all obbligo di segnalazione o che è in corso o può essere svolta un inchiesta in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione del divieto di comunicare le operazioni sospette a soggetti diversi da quelli previsti è punita con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o l'ammenda da 5.164,57 a ,68 euro.

35 Limitazione contante e titoli al portatore Le ulteriori misure per la prevenzione del riciclaggio previste dal d. lgs 231/2007 concernono: le modalità di trasferimento del denaro contante e degli altri titoli al portatore l emissione e trasferimento dei libretti di risparmio al portatore le modalità di emissione e di circolazione di vaglia e di assegni postali, bancari e circolari Le sanzioni in caso di violazione delle relative prescrizioni sono comminate dall art. 58 del DLgs. 231/2007: secondo le previsioni della manovra correttiva la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a euro.

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