Il decreto legislativo di recepimento delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE. Rosanna Laraia SERVIZIO RIFIUTI
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1 Il decreto legislativo di recepimento delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE Rosanna Laraia
2 Il Consiglio dei Ministri n. 14 del 22 luglio 2005 ha approvato il D.Lgs. di recepimento delle direttive 95/2002/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e 96/2002/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Il decreto detta specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l impatto ambientale generato sia dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature, sia dalla gestione non sempre corretta dei rifiuti da esse generate
3 Obiettivi promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la migliorare, sotto il profilo ambientale, l intervento Il decreto stabilisce misure e procedure finalizzate a: prevenire la produzione di RAEE quantità da avviare allo smaltimento dei soggetti AEE operatori che partecipano (produttori, direttamente al ciclo distributori, coinvolti nel di vita delle consumatori trattamento e, dei RAEE) ridurre l uso di sostanze pericolose nelle AEE
4 Ambito di applicazione Il decreto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell allegato 1 A L'allegato 1 B individua un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto le apparecchiature connesse alla tutela di interessi essenziali della sicurezza nazionale, le armi, le munizioni ed il materiale bellico, purché destinati a fini specificatamente militari
5 Ambito di applicazione 1. grandi elettrodomestici 2. piccoli elettrodomestici 3. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni 4. apparecchiature di consumo 5. apparecchiature di illuminazione 6. strumenti elettrici ed elettronici esclusi gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni 7. giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero 8. dispositivi medicali 9. strumenti di monitoraggio e di controllo 10. distributori automatici
6 Definizioni RAEE: le AEE che sono considerate rifiuti ai sensi del D.Lgs.22/97, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene AEE usate: le AEE che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, affinché quest ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego
7 Definizioni Produttore: chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita: fabbrica e vende AEE recanti il suo marchio rivende con il proprio marchio AEE prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è "produttore" se l AEE reca il marchio del produttore) importa o immette per primo, nel territorio nazionale, AEE nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza chi produce AEE destinate esclusivamente all esportazione è produttore solo riguardo ad alcuni obblighi (progettazione, informazione, registro)
8 Prevenzione - Progettazione dei prodotti Il Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, adotta misure dirette a favorire ed incentivare, da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l impiego di modalità di progettazione e di fabbricazione delle apparecchiature che agevolino lo smontaggio, il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE
9 Prevenzione - Progettazione dei prodotti A partire dal 1/07/06 è vietato immettere sul mercato AEE nuove, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti Pb, Hg, Cd, CrVI, bifenili polibromurati (PBB) e etere di difenile polibromurato (PBDE) Le disposizioni non si applicano: alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 (dispositivi medicali, strumenti di monitoraggio e di controllo) ai pezzi di ricambio per la riparazione delle AEE immesse sul mercato prima del 1/07/2006 al reimpiego delle AEE immesse sul mercato prima del 1/07/06
10 Prevenzione Si possono continuare ad impiegare AEE contenenti le sostanze pericolose indicate, in quanto per esse, allo stato attuale, non appare fattibile, dal punto di vista tecnico ed economico, una sostituzione L allegato 5 elenca le deroghe (mercurio in lampade fluorescenti, piombo nel vetro dei tubi catodici, nelle saldature ad alta fusione ), ed, in alcuni casi, le percentuali massime ammesse di ciascun metallo pesante Periodicamente la Commissione è chiamata ad apportare modifiche o aggiunte all'allegato, tenendo conto del progresso tecnico e scientifico e previa consultazione dei produttori di AEE
11 Raccolta Entro un anno dall entrata in vigore del decreto: i Comuni assicurano la funzionalità, l accessibilità e l adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio il conferimento di rifiuti prodotti da altri comuni è consentito previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione
12 Raccolta Entro un anno dall entrata in vigore del decreto: i distributori assicurano, al momento della fornitura di una AEE destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito della apparecchiatura usata; provvedono successivamente alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti di quelle valutate non suscettibili di reimpiego i produttori possono organizzare e gestire sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici
13 Raccolta Il ritiro gratuito di una AEE può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato del ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE In questi casi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che li deve conferire, a proprie spese, ad un operatore autorizzato I produttori, organizzano sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali
14 Raccolta Entro un anno dall entrata in vigore del decreto: i produttori provvedono al ritiro ed all invio ai centri di trattamento dei RAEE raccolti ad esclusione di quelli che sono effettivamente e totalmente reimpiegati le operazioni di raccolta devono essere eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio dei RAEE o dei relativi componenti
15 Raccolta: obiettivi Entro il 31 dicembre 2008: 4 kg in media per abitante all'anno di RAEE domestici Entro il 31 dicembre 2008, in sede europea il Parlamento ed il Consiglio su proposta della Commissione devono fissare un nuovo obiettivo che potrà assumere la forma di una percentuale della quantità di AEE vendute ai nuclei domestici negli anni precedenti
16 Trattamento Entro un anno dall entrata in vigore del decreto: i produttori devono istituire sistemi di trattamento, individuali o collettivi, conformi alla normativa vigente e utilizzando le migliori tecniche disponibili Per i RAEE storici i produttori devono istituire un sistema collettivo di raccolta, trasporto, trattamento e recupero Gli impianti di trattamento devono possedere i requisiti specificati negli allegati in termini di organizzazione, dotazioni tecniche e modalità gestionali ed essere autorizzati secondo quanto previsto dal D.Lgs.22/97
17 Trattamento L'operazione di trattamento dei RAEE può essere effettuata al di fuori del territorio nazionale o comunitario a condizione che la spedizione dei RAEE sia conforme alle disposizioni del regolamento CEE n.259/1993 I RAEE esportati fuori della Comunità sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi del decreto solo se l'esportatore può dimostrare che l'operazione di recupero, di reimpiego o di riciclaggio è stata effettuata in condizioni equivalenti a quelle stabilite dal decreto
18 Trattamento Per le operazioni di recupero si possono applicare le procedure semplificate L inizio dell attività è subordinato alla effettuazione, da parte della provincia competente, entro 60 giorni dalla comunicazione di inizio attività, di apposita ispezione volta a verificare: il tipo e le quantità dei rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero la conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati 2 e 3 al decreto e alle misure di sicurezza. L'ispezione è effettuata almeno una volta all'anno
19 Trattamento Le province trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni all APAT, che li elabora e li trasmette al Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio per la successiva comunicazione alla Commissione Europea
20 Sistema autorizzativo Non omogeneo a livello nazionale Adeguamento: per gli impianti in procedura semplificata secondo i tempi individuati dalle province a seguito di ispezione da effettuarsi entro tre mesi dall entrata in vigore del decreto; i tempi non possono essere superiori a dodici mesi per gli impianti operanti in regime ordinario, presentano entro tre mesi, la domanda di adeguamento e si adeguano entro dodici mesi Alcuni enti locali potranno prevedere di assoggettare gli impianti di trattamento dei RAEE ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del D.Lgs.59/2005
21 Trattamento Il D.Lgs.59/2005 prevede che il rilascio dell AIA avvenga prendendo in considerazione i criteri indicati nell All. IV al decreto nonché le linee guida relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) Sono in corso di approvazione le linee guida relative agli impianti di trattamento dei RAEE Le linee guida fissano specifici requisiti per gli impianti compresa la gestione
22 Trattamento: qualità Con decreto del MATT, sono definite misure per incentivare l introduzione volontaria di sistemi certificati di gestione ambientale nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE Con decreto del Ministro dell Ambiente e della Tutela del Territorio, l Albo Nazionale di cui all articolo 30 del decreto legislativo n. 22 del 1997 è integrato con la previsione di una specifica sottocategoria relativa agli impianti che effettuano le operazioni di trattamento dei RAEE
23 Recupero Entro un anno dall entrata in vigore del decreto, i produttori istituiscono sistemi di recupero dei RAEE privilegiando il reimpiego degli apparecchi interi Fino al 31 dicembre 2008 il reimpiego non è calcolato ai fini del computo degli obiettivi
24 Il recupero Entro il 31/12/2006 devono essere conseguiti i seguenti obiettivi: Categoria % Tasso di recupero in peso medio per apparecchio % reimpiego e riciclaggio in peso medio per apparecchio 1 e 10 almeno 80 almeno 75 3 e 4 almeno 75 almeno 65 2, 5, 6 7 e 9 almeno 70 almeno 50 Tutti i rifiuti di lampade a discarica almeno 80
25 Recupero : monitoraggio I responsabili degli impianti di trattamento e di recupero comunicano annualmente i dati relativi ai RAEE trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero avviati al recupero, avvalendosi del MUD La comunicazione deve essere effettuata anche dagli esportatori di RAEE (categoria,peso o numero pezzi) L APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e trasmette annualmente al MATT una relazione contenente i dati elaborati attraverso il MUD I costi del monitoraggio sono a carico dei produttori
26 Finanziamento Periodo di produzione Prima del 13/08/05 (rifiuti storici) Dopo il 13/08/05 RAEE provenienti da nuclei domestici Ciascun produttore contribuisce proporzionalmente in base alla quota di mercato detenuta nel momento in cui si origina il costo Ciascun produttore è responsabile dei rifiuti provenienti dai suoi prodotti RAEE non provenienti da nuclei domestici A carico dei produttori nel caso di fornitura di nuovi prodotti, negli altri casi è a carico del detentore Ciascun produttore è responsabile dei rifiuti provenienti dai suoi prodotti
27 Finanziamento dei RAEE storici I produttori adempiono all obbligo di finanziamento istituendo sistemi collettivi di gestione dei RAEE Fino al 13/02/11 e, per le apparecchiature costituite da grandi elettrodomestici, fino al 13/02/13 il produttore può indicare esplicitamente all acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici I costi indicati dal produttore non possono superare le spese effettivamente sostenute per la gestione
28 Finanziamento dei RAEE I produttori che forniscono AEE avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza si conformano agli obblighi del decreto per quanto riguarda le apparecchiature fornite nello Stato membro in cui risiede l'acquirente delle stesse, secondo modalità definite con decreto del MATT, di concerto con il MAP, in conformità alle disposizioni adottate a livello comunitario
29 Finanziamento dei RAEE Il finanziamento dei RAEE provenienti da apparecchiature di illuminazione è a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato e dall origine domestica o professionale, secondo modalità individuate con decreto del MATT, di concerto con i Ministeri delle attività produttive ed dell economia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
30 Finanziamento dei RAEE domestici non storici Per garantire il finanziamento dei RAEE domestici derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13/08/05, il produttore costituisce, nel momento in cui un AEE è immessa sul mercato, adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge 348/82 o secondo modalità equivalenti Per queste AEE il produttore non può indicare separatamente all acquirente, al momento della vendita, i relativi costi di raccolta, di trattamento e di smaltimento Il produttore adempie all obbligo di finanziamento individualmente ovvero attraverso l adesione ad un sistema collettivo o misto adeguato
31 Finanziamento dei RAEE professionali Il produttore adempie all obbligo di finanziamento individualmente ovvero attraverso l adesione ad un sistema Per garantire il finanziamento, il produttore costituisce, nel momento in cui AEE è immessa sul mercato, adeguata I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono alternative di finanziamento della gestione dei RAEE collettivo o misto adeguato garanzia finanziaria (legge 348/82, o secondo modalità equivalenti ) sottoscrivere accordi volontari che prevedono modalità professionali, purchè siano rispettate le finalità e le prescrizioni del decreto
32 Informazione ai consumatori Il produttore di AEE deve fornire, all interno delle istruzioni per l uso, adeguate informazioni Nel caso in cui non sia prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni devono essere fornite dal distributore presso il punto di vendita (pubblicazioni o altro materiale informativo) Informazioni L obbligo di effettuare la raccolta separata I sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l apparecchiatura all atto dell acquisto di una nuova
33 Informazione ai consumatori Gli effetti potenziali sull ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse o di parti di esse Il significato del simbolo per la marcatura Le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di RAEE
34 Informazione ai centri di trattamento Fatte salve le disposizioni in materia di segreto industriale, informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione Le informazioni indicano i diversi componenti e materiali delle AEE, nonché il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all interno delle apparecchiature stesse
35 Informazione: marchio Le AEE poste sul mercato a partire dal 13/08/05, devono riportare in modo chiaro, visibile ed indelebile, una indicazione che consenta di identificare il produttore e il simbolo della raccolta separata. Con decreto del MATT, di concerto con il MAP sono identificate, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di identificazione del produttore Nel caso in cui l apposizione del simbolo sia resa impossibile dalle dimensioni o dalla funzione dell apparecchiatura, il marchio deve essere apposto sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia
36 Informazione a carico dei comuni Il gestore del servizio pubblico di raccolta informa i consumatori: le misure adottate dalla pubblica amministrazione affinché i consumatori contribuiscano sia alla raccolta dei RAEE, sia ad agevolare il processo di reimpiego, di trattamento e di recupero degli stessi il ruolo del consumatore nel reimpiego, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE
37 Registro nazionale Viene istituito presso il MATT il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei RAEE Obiettivo Controllare la gestione dei RAEE e definire le quote di mercato Il produttore può immettere sul mercato AEE solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza (indicazione dello specifico codice di attività che lo individua come produttore di AAE, e del sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento )
38 Informazione I produttori devono comunicare al Registro, con cadenza annuale la quantità e le categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate I produttori che forniscono AEE avvalendosi dei mezzi di comunicazione a distanza, con cadenza annuale devono comunicare al Registro, le quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dello Stato in cui risiede l acquirente
39 Informazione Con successivo decreto del MATT di concerto con il MAP, sentita la conferenza Unificata, sono definite le modalità di funzionamento e di iscrizione del Registro, le modalità di costituzione e funzionamento di un Centro di Coordinamento, finanziato e gestito dai produttori, per ottimizzare le attività di competenza dei sistemi collettivi, a garanzia di comuni, omogenee ed uniformi condizioni operative
40 Relazioni Il MATT trasmette alla Commissione europea, a partire dall anno 2008 e, successivamente, ogni due anni, entro il 30 giugno, le informazioni relative alla quantità ed alle categorie di AEE immesse sul mercato, raccolte, reimpiegate e recuperate nel biennio precedente, secondo il format adottato in sede comunitaria. Le prime informazioni riguardano il biennio Il MATT trasmette, inoltre, alla Commissione europea, a partire dall anno 2007 e, successivamente, ogni tre anni, entro il 30 settembre, una relazione sulla attuazione del decreto relativa al triennio precedente, sulla base del questionario adottato in sede comunitaria
41 Comitato di vigilanza e di controllo E istituito con decreto del MATT Compiti: predisporre ed aggiornare il Registro nazionale sulla base delle comunicazioni delle Camere di Commercio raccogliere i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e alle garanzie finanziarie che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro calcolare le quote di mercato dei produttori programmare e disporre ispezioni sul sistema vigilare affinché le AEE immesse sul mercato dopo il 13/08/05 rechino l identificativo del produttore elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero e predisporre le relazioni per la Commissione europea
42 Comitato di vigilanza e di controllo e Comitato di indirizzo Si avvale dell APAT per le sue attività e per le ispezioni anche della Guardia di Finanza Gli oneri di funzionamento sono a carico dei produttori in base alle quote di mercato E composto da sei membri (due designati dal MATT, uno dal MAP, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro delle Innovazioni e delle Tecnologie e uno dalla Conferenza Comitato di vigilanza e controllo nell espletamento dei suoi Unificata) Con decreto è istituito, presso il MATT, il Comitato d indirizzo sulla gestione dei RAEE che supporta il compiti istituzionali
43 Disposizioni finanziarie Gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni nonché quelli derivanti dallo svolgimento delle prestazioni e dei controlli effettuati da parte dei pubblici uffici territoriali sono posti a carico dei soggetti destinatari di tali prestazioni e controlli, sulla base del costo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali Gli oneri relativi alla attività di monitoraggio nonché quelli relativi alla istituzione del registro ed al funzionamento dei comitati sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato
44 Sanzioni Il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro 400, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso Il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE professionali ed i sistemi di ritiro ed invio, di trattamento e di recupero dei RAEE ed a finanziare le relative operazioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il produttore che, dopo il 13/08/05, nel momento in cui immette una AEE sul mercato, non provvede a costituire la garanzia finanziaria è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato
45 Sanzioni Il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio immette sul mercato AEE, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il produttore che non comunica al Registro nazionale dei soggetti obbligati allo smaltimento dei RAEE le informazioni previste dal decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Chiunque, dopo il 1/07/06, immette sul mercato AEE nuove contenenti le sostanze dell Allegato 1A è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 500 per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato oppure da euro ad euro
46 Sanzioni Il produttore che non fornisce, nelle istruzioni per l uso di AEE, le informazioni previste nel decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il produttore che, entro un anno dalla immissione sul mercato di ogni tipo di nuova AEE, non mette a disposizione dei centri di reimpiego e degli impianti di trattamento e di riciclaggio le informazioni previste nel decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro Il produttore che, dopo il 13/08/05, immette sul mercato AEE prive della indicazione o del simbolo previste nel decreto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro per ogni apparecchiatura immessa sul mercato
47 Allegato 1 A (Categorie di AEE ) Grandi elettrodomestici Piccoli elettrodomestici Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni Apparecchiature di consumo Apparecchiature di illuminazione Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) Strumenti di monitoraggio e di controllo Distributori automatici
48 Allegato 2 (Requisiti tecnici degli impianti ) L impianto deve essere opportunamente attrezzato per: trattare lo specifico flusso di apparecchiature dimesse identificare e gestire le componenti pericolose che devono essere rimosse preventivamente alla fase di trattamento Deve essere garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti A chiusura dell impianto deve essere previsto un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell area
49 Allegato 2(Organizzazione e dotazioni dell impianto) Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso devono essere divise da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e dei materiali da avviare a recupero L impianto deve essere organizzato nei seguenti specifici settori : settore di conferimento e stoccaggio dei RAEE dismessi settore di messa in sicurezza settore di smontaggio dei pezzi riutilizzabili settore frantumazione delle carcasse settore stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche settore di stoccaggio dei componenti e dei materiali recuperabili settore di stoccaggio dei rifiuti non recuperabili risultanti dalle operazioni di trattamento da destinarsi allo smaltimento
50 Allegato 2(Organizzazione e dotazioni dell impianto) L impianto deve essere dotato di: bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero
51 Allegato 2(Organizzazione e dotazioni dell impianto) Gli impianti di trattamento di apparecchiature contenenti sostanze lesive dell ozono stratosferico devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2002
52 Allegato 3 (Modalità di gestione) Specifiche prescrizioni riguardano le modalità di raccolta e conferimento con l obiettivo di evitare danneggiamenti delle apparecchiature e conseguenti rilasci di sostanze inquinanti o pericolose per l ambiente (fluidi refrigeranti, oli, polveri..) e per garantire il successivo recupero I materiali da sottoporre a trattamento devono essere caratterizzati e separati per singola tipologia al fine di identificare la specifica metodologia di trattamento Un rivelatore di radioattività in ingresso all'impianto deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti
53 Allegato 3 (Modalità di gestione) Specifiche prescrizioni riguardano i criteri per lo stoccaggio dei pezzi smontati e dei rifiuti con l obiettivo di evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi e garantire il successivo recupero Il decreto regolamenta le caratteristiche dei recipienti fissi e mobili, delle vasche e dei bacini, dei serbatoi e dei contenitori, assicurando il raccordo con la normativa di settore
54 Allegato 3 (Modalitàdi gestione) Lo stoccaggio di pile e condensatori contenenti PCB e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o Lo stoccaggio in conformità del CFC e degli HCFC deve avvenire a quanto previsto dal decreto ministeriale 20 settembre 2002 Lo stoccaggio in conformità legislativo n.95/92 degli oli usati deve essere realizzato con quanto previsto dal decreto e dal DM 16 maggio 1996, n.392 radioattive deve avvenire in container rispetto delle norme che disciplinano adeguati il nel deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
55 Allegato 3 (Messa in sicurezza) La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di tutti i fluidi e delle seguenti sostanze, preparati e componenti: condensatori contenenti difenili policlorurati (PCB) da trattare ai sensi del decreto legislativo n.209/99 componenti contenenti Hg (interruttori o retroilluminatori) pile circuiti stampati dei telefoni mobili in generale e di altri dispositivi se la superficie del circuito stampato è superiore a 10 cm² cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner di colore
56 Allegato 3 (Messa in sicurezza) plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto tubi catodici clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC) sorgenti luminose a scarica schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100 cm² e tutti quelli retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica
57 Allegato 3 (Messa in sicurezza) cavi elettrici esterni componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste dall'articolo 3 e dall'allegato I della direttiva 96/29/Euratom condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza > 25mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume)
58 Allegato 3 (Presidi ambientali ) Deve essere evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi recettori superficiali e/o profondi Devono essere adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri Le emissioni gassose e/o polveri l'impianto devono essere trattate da idoneo sistema di captazione ed abbattimento Per gli impianti di trattamento di AEE contenenti sostanze lesive dell ozono stratosferico i valori limite di emissione ed i relativi controlli sono quelli previsti dal DM 20 settembre 2002
59 Allegato 5 Elenca le applicazioni esentate dal divieto di contenere Pb, Hg, Cd, CrVI, bifenili polibromurati (PBB) e etere di difenile polibromurato (PBDE) Esempi di deroghe (mercurio in lampade fluorescenti, piombo nel vetro dei tubi catodici, nelle saldature ad alta fusione, cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento )
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