NORME DI ATTUAZIONE. I: indirizzo D: direttiva P: prescrizione INDICE



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NORME DI ATTUAZIONE I: indirizzo D: direttiva P: prescrizione INDICE LA RETE ECOLOGICA...2 Definizioni: la rete ecologica...2 La rete ecologica di livello provinciale...2 Cartografia...3 Finalità e obiettivi...3 Norme generali sulla Rete Ecologica...4 Compensazione ambientale...4 Perequazione urbanistica...4 Norme specifiche per i singoli elementi della Rete Ecologica...5 Core areas...5 Corridoi ecologici...5 Stepping-stones...5 Interferenze con opere e infrastrutture esistenti...6 Interferenze con nuove opere e infrastrutture...6 La rete ecologica di livello locale...6 Linee guida per la progettazione della rete ecologica a livello locale...6 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e delle fasce perifluviali...7 Area di pertinenza dei corpi idrici...7 Fasce perifluviali...8 Salvaguardia de i processi di erosione spondale...9 Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica...9 Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica...10 Piani di gestione dei sedimenti...10 Censimento e tutela delle aree demaniali...10 Aree degradate presenti lungo i corsi d acqua...11 Altre disposizioni...11 Ulteriori misure di salvaguardia della permeabilità e della naturalità del territorio...11 Compensazione ambientale...11 L Albo delle opportunità di compensazione...12 Governance dei territori fluviali...12 1

LA RETE ECOLOGICA Definizioni: la rete ecologica La rete ecologica è un sistema interconnesso di habitat il cui obiettivo è la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale attraverso la creazione e/o il rafforzamento di un sistema di collegamento e di interscambio tra aree ed elementi naturali isolati, andando così a contrastare la frammentazione e i suoi effetti negativi sulla biodiversità. La rete ecologica è costituita da quattro elementi fondamentali interconnessi tra loro: - core areas: aree a buona/elevata naturalità; - buffer zones: zone cuscinetto, o zone di transizione, collocate attorno alle aree ad elevata naturalità al fine di garantirne una maggiore protezione dalle pressioni esterne; - corridoi ecologici: strutture lineari e continue del paesaggio, di varie forme e dimensioni, che connettono tra loro le aree a buona/elevata naturalità e rappresentano l'elemento chiave della rete ecologica poiché consentono la mobilità delle specie e l'interscambio genetico, fenomeno indispensabile al mantenimento della biodiversità. Fanno parte dei corridoi ecologici le fasce perifluviali, le aree di pertinenza dei corpi idrici e i varchi; - stepping stones: aree di piccola superficie che, per la loro posizione strategica o per la loro composizione, rappresentano elementi importanti del paesaggio per sostenere specie in transito su un territorio oppure ospitare particolari microambienti in situazioni di habitat critici (es. piccoli stagni e boschetti in aree agricole, casse di espansione progettate secondo criteri naturalistici ). La rete ecologica di livello provinciale (I) Il PTCP persegue lo sviluppo della rete ecologica nel territorio provinciale, in coerenza con: - la Direttiva 92/43/CEE Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003, che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri; - il Piano stralcio per l Assetto Idrogeologico dell Autorità di Bacino del fiume Po che si pone come riferimento per la progettazione e la gestione delle reti ecologiche; - la rete ecologica nazionale - REN quale articolazione della rete europea proposta dal Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Legge regionale 29 giugno 2009 n.19 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità - Il Piano Territoriale Regionale; - Il Piano Paesaggistico Regionale. Il PTCP individua la struttura della rete ecologica di livello provinciale, così come definita nel precedente articolo, sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti senza che questo comporti una variante di Piano avendo come premesse di base le seguenti azioni: - individuare gli elementi della rete ecologica sulla base di una lettura ecosistemica e della naturalità del territorio; - valutare il contesto in cui sono inseriti gli elementi della rete ecologica (analisi delle possibili pressioni o minacce); - valutare i collegamenti tra le aree naturali individuando le connessioni da ripristinare e ricreare; - aggiornare periodicamente la rete ecologica al fine di valutarne tendenze evolutive; 2

- verificare le possibili interferenze delle previsioni di pianificazione territoriale (comunale e provinciale) rispetto alla rete ecologica. All interno degli elementi della rete ecologica la Provincia perimetra gli habitat e i siti importanti per le specie della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli e li sottopone a specifiche misure di conservazione. Cartografia Nelle more della realizzazione di una cartografia specifica relativa alla rete ecologica provinciale che verrà predisposta dalla Provincia entro 6 mesi dall entrata in vigore del presente Piano si fa riferimento alla Carta del Sistema del Verde. Finalità e obiettivi Il PTCP, nell assumere come principio cardine il contenimento del consumo di suolo, individua la Rete Ecologica come uno degli strumenti principali per il conseguimento di tale obiettivo. La rete ecologica della Provincia è una rete multifunzionale che integra le esigenze di perseguimento di obiettivi di qualità ambientale, paesaggistica e turistico-ricreativa in modo non conflittuale. La rete ecologica, coerentemente con quanto enunciato all art. Definizioni: la rete ecologica si pone come obiettivo il mantenimento e l incremento della biodiversità in rapporto con la crescente infrastrutturazione del territorio. Il PTCP nel promuovere lo sviluppo della rete ecologica persegue i seguenti obiettivi specifici: a) salvaguardare, valorizzare e incrementare i residui spazi naturali o seminaturali di pianura e di fondovalle, favorendo il mantenimento e, ove possibile, il raggiungimento di una maggiore permeabilità del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con i territori collinari e montani dove saranno localizzate le principali core areas; b) promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica; c) rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d acqua e dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza dei corpi idrici e alle fasce di tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: difesa idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro; d) promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi e compensativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, comprese le centrali per la produzione energetica, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica; e) promuovere il controllo della forma urbana e dell infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica; f) promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti; g) promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio. 3

Norme generali sulla Rete Ecologica (D) I piani comunali e i piani di settore, provinciali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli. (P) I Comuni in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: a) recepiscono gli elementi della rete ecologica provinciale nel PRGC; b) definiscono le modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti commi. (P) I Comuni in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP individuano eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a completamento del progetto provinciale. (D) La Provincia, assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali per orientare, nell ambito delle proprie competenze, contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza. (I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o altri soggetti interessati anche sulla base di quanto disposto dall art. 54 comma 4 della LR 19/2009. Compensazione ambientale (P) Ai sensi dell art. 54 comma 2 della Legge Regionale 19/2009, l autorità competente all approvazione di Piani o interventi incidenti sulla Rete Ecologica definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi in coerenza con le linee guida relative alla compatibilità ambientale - paesaggistica degli interventi relativi alle infrastrutture previste dalle azioni del Piano Strategico Provinciale per la Sostenibilità. (P) Ai sensi dell art. 54 comma 3 della Legge Regionale 19/2009 gli interventi di compensazione, di conservazione e di ricostituzione sono a carico del soggetto proponente gli interventi e le opere oggetto di valutazione. (P) Gli interventi di compensazione di cui all art. 19 comma 6 della LR 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano all interno della rete ecologica si applicano anche nei seguenti casi: - quando le superfici d intervento sono inferiori a 500 mq; - quando i suddetti interventi di trasformazione delle aree boscate sono finalizzati al miglioramento del paesaggio, all impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all imboschimento dell area considerata. (P) Per gli interventi di trasformazione delle aree boscate che ricadono all interno della rete ecologica gli interventi di compensazione di cui all art.19 comma 6 della LR 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste vengono effettuati esclusivamente mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale. Perequazione urbanistica 4

(I) I Comuni contribuiscono alla realizzazione della rete ecologica provinciale anche attraverso lo strumento della perequazione urbanistica con una priorità per la salvaguardia per gli ambiti fluviali. Norme specifiche per i singoli elementi della Rete Ecologica Core areas (P) Nelle Core areas individuate deve essere preservata e, dove possibile, incrementata la naturalità. L autorità competente all approvazione di Piani o interventi incidenti su elementi di naturalità della Core area stessa definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi (P) L autorità competente all approvazione di Piani o interventi incidenti sulle core areas definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi Corridoi ecologici (P) All interno dei corridoi ecologici la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei corridoi deve essere preceduta da una verifica di tracciati/localizzazioni alternative che non interferiscano con il corridoio. Qualora i tracciati o le localizzazioni alternative non siano tecnicamente fattibili si procederà, come misura, alla realizzazione di fasce naturali orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a garantire la continuità ecosistemica (es. infrastrutture in trincee con sovrappassi per la fauna; attraversamenti in viadotto, ampliamento delle aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse). (P) Al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e di non pregiudicare la funzionalità del progetto di rete ecologica provinciale, i PRGC mirano a evitare la saldatura dell edificato in tali zone. In tali aree deve essere evitata la saldatura dell urbanizzato, mantenendo uno spazio minimo inedificato tra due fronti, tale da garantire la continuità del corridoio ecologico. (P) Il PTCP individua i varchi in corrispondenza dei corridoi ecologici dove l andamento dell espansione urbana ha determinato una significativa riduzione degli spazi agricoli o aperti. In corrispondenza dei varchi non è quindi ammessa un ulteriore urbanizzazione. (I) La Provincia individua le situazioni puntuali di maggior criticità, strategiche ai fini della continuità dei corridoi ecologici, in cui deve essere previsto il ripristino della continuità ecologica. (P) Nei corridoi ecologici l eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i boschetti e i grandi alberi isolati, qualora non differibile, deve essere adeguatamente compensata da un nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell ambito del medesimo corridoio ecologico. Stepping-stones (P) I PRGC recepiscono gli stepping-stones (D) La Provincia incentiva, per quanto di propria competenza, l individuazione di aree di divagazione dei corsi d acqua quali stepping-stones con elevato valore naturalistico per 5

l ecosistema fluviale che possono contribuire anche alla sicurezza idraulica dell intero bacino idrografico. In particolare: - ove possibile la creazione di aree che con minimi interventi possano essere destinate alla libera divagazione naturale del corso d acqua, in tutti i casi in cui è possibile, va preferita alla realizzazione di opere ingegneristiche (vasche di laminazione o casse di espansione); - nelle medesime aree di divagazione va incentivata una prevalente destinazione naturalistica eventualmente da associare ad attività didattiche. Nel caso in cui si renda indispensabile la realizzazione di opere ingegneristiche quali vasche di laminazione o casse di espansione finalizzate alla difesa idraulica si incentiva la progettazione delle stesse mediante criteri che rendano tali aree compatibili con la destinazione naturalistica (es. aree umide, boschi ripariali). P) L autorità competente all approvazione di Piani o interventi incidenti sulle stepping stones definisce gli interventi necessari a compensare gli eventuali effetti negativi Le stepping stones sono soggette alle norme previste per i corridoi ecologici. Interferenze con opere e infrastrutture esistenti (I) La Provincia individua le interferenze tra le principali infrastrutture lineari esistenti e gli elementi della rete ecologica al fine di ripristinare le connessioni ecologiche; Interferenze con nuove opere e infrastrutture (D) La Provincia definisce specifici criteri per il miglioramento dei rapporti tra infrastrutture stradali e ambiente naturale come previsto dalle linee guida dell Azione 10 del Piano Strategico Provinciale per la Sostenibilità. In particolare, per evitare la creazione di ulteriori cesure all interno della rete ecologica, in occasione della progettazione di nuove opere o infrastrutture dovranno essere previste: - misure di prevenzione al fine di evitare elevati impatti (dimensionamento, collocazione delle eventuali opere annesse ); - misure di mitigazione degli eventuali impatti negativi prevedibili su elementi sensibili (es. passaggi faunistici); - misure di compensazione ambientale dei danni non mitigabili; - misure di controllo sui reali effetti prodotti dall opera e sull effettiva realizzazione di quanto preventivato anche mediante monitoraggio in fase di cantiere e di esercizio. La rete ecologica di livello locale (P) I Comuni recepiscono nei PRGC la Rete Ecologica Provinciale. Linee guida per la progettazione della rete ecologica a livello locale (I) Entro 6 mesi dall entrata in vigore del presente Piano la Provincia elabora linee guida per la progettazione della rete ecologica a livello locale (es. comunale). Tali linee guida saranno rivolte principalmente agli enti locali e conterranno: il significato di rete ecologica a livello locale corredata da un elenco esemplificativo dei principali interventi funzionali alla riconnessione ecologica; i criteri in base ai quali effettuare interventi di rinaturazione lungo i corsi d acqua; un elenco dei principali finanziamenti, sia a carattere locale che comunitario, disponibili per la realizzazione degli elementi della rete ecologica; 6

le modalità di accesso ai principali finanziamenti di cui sopra; i criteri di progettazione degli interventi stessi mediante l utilizzo di opportune schede tecniche e di esempi pratici; i criteri di pianificazione, progettazione e gestione delle aree verdi urbane lungo i corsi d acqua. (I) I Comuni progettano la rete ecologica di livello locale sulla base delle Linee guida di cui al comma precedente. (I) La Provincia incentiva l attuazione di reti ecologiche elaborate e proposte dagli enti locali nel rispetto degli obiettivi e dei criteri tecnici individuati dalle Linee guida con una priorità per i Comuni interessati dai Contratti di Fiume, nei confronti dei quali è già stato avviato un processo di condivisione degli obiettivi e di progettazione partecipata mediante progetti pilota. Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici e delle fasce perifluviali Area di pertinenza dei corpi idrici Le aree di pertinenza dei corpi idrici sono introdotte dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte che individua nel PTCP uno degli strumenti di attuazione del piano stesso. Definizione e individuazione: Si definiscono aree di pertinenza dei corpi idrici le aree latistanti ai corpi idrici naturali e artificiali per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal ciglio di sponda pari a: - 10 m per i corpi idrici non tipizzati, per i canali di irrigazione, di irrigazione e bonifica e di bonifica e per i corpi idrici afferenti alle tipologie fluviali piccolo e molto piccolo così come individuate nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po a seguito del processo di tipizzazione; - 30 m per i corpi idrici afferenti alla tipologia fluviale medio e grande, così come individuate nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po a seguito del processo di tipizzazione. Sono comprese tra le aree di pertinenza dei corpi idrici anche: - le aree latistanti ai laghi e alle aree umide per una larghezza planimetrica pari a 15 m; - le isole e le unioni di terra che si possono formare negli alvei. Tali aree di pertinenza devono essere recepite, anche cartograficamente, dai PRGC. (P) Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici Al fine di assicurare il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, perseguite dal piano, si applicano le seguenti disposizioni: 1) nelle aree di pertinenza dei corpi idrici deve essere mantenuta la vegetazione spontanea ove presente; 2) nelle aree golenali ove, al momento dell entrata in vigore del presente piano, sia presente lungo i corpi idrici una fascia di vegetazione spontanea di larghezza superiore all area di pertinenza tale fascia di vegetazione viene mantenuta in tutta la sua ampiezza; Per l eventuale gestione della suddetta vegetazione spontanea rimane il riferimento alla LR 4/2009. Tali disposti sono funzionali anche alla ricarica delle falde e alla riduzione dell impermeabilizzazione del suolo con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene. 7

Si richiamano i disposti di cui all art. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica La destinazione d uso dei terreni compresi all interno delle aree di pertinenza rimane invariata fino a che non vengono a cessare le attività di tipo produttivo esistenti (industriale, commerciale, agricolo ). Alla cessazione delle suddette attività la destinazione d uso di tali aree sarà a bosco ripariale. (I) Rinaturalizzazione delle aree di pertinenza dei corpi idrici Al fine di ripristinare un livello minimo di naturalità dei corpi idrici, essenziale anche per le finalità di connessione ecologica, di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, perseguite dal piano, si applicano le seguenti disposizioni: a) nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono da incentivare: la libera evoluzione della vegetazione spontanea o la creazione di una fascia di vegetazione riparia lungo i corsi d acqua naturali; la creazione di una fascia di vegetazione riparia o di filari arborei/siepi di specie autoctone lungo i canali artificiali; Tali disposti sono funzionali anche alla ricarica delle falde e alla riduzione dell impermeabilizzazione del suolo con conseguenti risvolti positivi sulla mitigazione degli effetti delle piene. Nell ambito delle attività agricole in tali aree di pertinenza sono da prediligere gli impianti di arboricoltura da legno plurispecifici a ciclo medio lungo composti esclusivamente da specie autoctone e gestiti secondo criteri che prevedano tagli selettivi al fine di preservarne il più possibile la funzionalità ecologica. La pioppicoltura è da disincentivare anche per ragioni di sicurezza idraulica. Fasce perifluviali Definizione e individuazione La fascia perifluviale è costituita dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio ecosistemico. Tale fascia deve inoltre essere significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall inquinamento. A seguito di opportuni studi di approfondimento, sulla base della definizione riportata nel precedente comma, la Provincia provvederà a: - delimitare le fasce perifluviali sulla cartografia del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante; - predisporre apposite linee guida finalizzate ad individuare le attività e le destinazioni d uso consentite. Nelle more della delimitazione delle fasce sulla cartografia si definiscono fasce perifluviali le fasce A e B del PAI. Le fasce perifluviali devono essere recepite, anche cartograficamente, dai PRGC. Finalità specifiche e indirizzi d uso (I) La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d acqua. Tali fasce assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di rete ecologica. 8

(D) Nella fascia perifluviale è garantita l'evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle zone umide latistanti (lanche, morte, mortizze ecc.). Sono escluse quelle utilizzazioni e quelle modalità d'intervento che possono pregiudicare tali processi mentre sono previsti interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al fiume dei terreni inopportunamente sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica. Sono consentite le attività agricole ove già esistenti anche se deve essere comunque incentivata la rinaturalizzazione di tali fasce. (D) In tali aree sono prioritari gli interventi di rinaturalizzazione, di cui all art. Interventi di rinaturazione, atti a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico (D) La Provincia definisce i criteri di recupero e di rilocalizzazione delle opere esistenti nelle fasce perifluviali. Tutela (P) Le fasce perifluviali sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150. (l 1150/1942 (legge urbanistica) art. 5 comma 2: nella formazione di detti piani (PTCP) devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge. Si richiamano i disposti di cui all art. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica Salvaguardia de i processi di erosione spondale In riferimento a quanto previsto dall Autorità di Bacino nell ambito della Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d acqua (allegata alla Deliberazione 9/2006 del 05/04/2006), in merito ai processi di erosione spondale da salvaguardare ai fini del trasporto dei sedimenti e della ricostruzione degli spazi fluviali, la Provincia si adopera al fine di favorire una corretta azione di informazione/formazione su tali aspetti presso gli enti locali. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica (P) Le aree di pertinenza non dovranno essere destinate a nuovi insediamenti. Nei territori delle aree di pertinenza e delle fasce perifluviali negli insediamenti abitativi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano sono comunque consentiti: - le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume e senza cambiamenti di destinazione d uso che comportino aumento del carico insediativo; - gli interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. Interventi di rinaturazione La Provincia definisce i criteri per la riqualificazione dei corsi d acqua. Si richiamano i disposti di cui all art. 36 del PAI. 9

(D) Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici e nelle fasce perifluviali sono favoriti gli interventi di rinaturazione, anche attraverso: - l acquisizione di aree da destinare alla proprietà pubblica; - il mancato rinnovo delle concessioni e degli affitti in atto, da parte degli enti locali, delle aree di proprietà pubblica non compatibili con le finalità del Piano; - la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi; - il ripristino e l ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona. (D) Gli interventi di rinaturazione devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata. Tali interventi, nelle aree di pianura, dovranno essere indirizzati, in modo prioritario, al rimboschimento. La Provincia e gli enti locali promuovono la riconversione dei terreni agricoli marginali presenti all interno dei corridoi ecologici lungo i corsi d acqua verso assetti naturali per consentire la naturale mobilità del corso d acqua. Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica Si richiamano i disposti dell art. 14, 15, 34 e 35 del PAI. (I) La Provincia ritiene che la manutenzione ordinaria abbia un ruolo strategico nell ambito della riqualificazione fluviale e della sicurezza idraulica. Piani di gestione dei sedimenti (D) La Provincia si adopera affinché i Piani di gestione dei sedimenti predisposti ai sensi della Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d acqua (allegata alla Deliberazione 9/2006 del 05/04/2006) dell Autorità di Bacino del Fiume Po diventino operativi e soddisfino tutti gli obiettivi considerati. Censimento e tutela delle aree demaniali (P)I Comuni, in fase di predisposizione del PRGC o di varianti al PRGC: - effettuano un censimento delle aree demaniali e di proprietà pubblica presenti nel territorio comunale predisponendone una cartografia da inserire nel PRGC; - individuano i terreni abbandonati dalle acque correnti al fine di aggiornare il demanio così come disposto dall art. 1 della L 37/1994 Legge Cutrera e inseriscono le aree così individuate nella cartografia del PRGC. (P) Le aree del demanio idrico sono destinate in modo prioritario al miglioramento della componente naturale della regione fluviale. In tali aree deve essere disincentivata la sdemanializzazione. (D) Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, N. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal PAI. (D) La Provincia e i Comuni, per quanto di competenza, operano affinché le aree di proprietà demaniale e pubblica ricadenti nella Rete Ecologica, siano richieste dagli Enti Locali o da altri soggetti al fine di destinarle ad interventi di valorizzazione e tutela ambientale. 10

(P) Nelle aree di proprietà pubblica ricadenti all interno della Rete Ecologica, fermo restando quanto previsto all art. 8 della L. 37 del 5 gennaio 1994, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale. I predetti progetti di gestione devono essere redatti in coerenza all art. 32 comma 4 della NTA del PAI. (P) I Comuni prevedono, per le altre aree di proprietà pubblica presenti nelle aree di pertinenza dei corpi idrici, una destinazione naturalistica. In attesa di finanziamenti per la realizzazione di interventi di rinaturazione tali terreni dovrebbero essere lasciati alla libera evoluzione. (D) La Provincia incentiva la richiesta di concessione, da parte degli enti territoriali, delle aree del demanio fluviale per fini naturalistici La Provincia incentiva la realizzazione di interventi di rinaturazione nelle aree appartenenti al demanio fluviale e nelle aree di proprietà pubblica lungo i corsi d acqua. Aree degradate presenti lungo i corsi d acqua La Provincia incentiva il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi d acqua. Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturazione e, qualora in prossimità di centri abitati, alla fruizione compatibilmente con l assetto naturalistico. Altre disposizioni Ulteriori misure di salvaguardia della permeabilità e della naturalità del territorio (D) Al fine di garantire la permeabilità per la fauna del territorio, le autorità competenti all approvazione di piani o di opere che comportano una trasformazione di uso del suolo si adoperano per garantire in modo prioritario il mantenimento di: - aree umide (lanche, torbiere, stagni ); - aree boscate e arbusteti; - altri habitat di interesse naturalistico; - boschetti ed elementi lineari (siepi e filari). Al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso la Provincia si adopera affinché la condizionalità prevista dalla PAC (Politica Agricola Comunitaria) comprenda anche interventi finalizzati all attuazione della rete ecologica. In particolare al fine di aumentare la permeabilità della matrice agricola nel suo complesso la condizionalità dovrebbe prevedere la destinazione di una percentuale minima della superficie agricola utile (SAU) a superficie di compensazione ecologica (prati, pascoli, siepi, aree umide, macchie boscate, incolto ). (P) E vietata la soppressione, nonché qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità, di stagni, lanche, maceratoi e zone umide ovunque localizzati. Gli unici interventi ammessi sono quelli volti alla loro conservazione e all incremento della loro naturalità o alla loro estensione. Compensazione ambientale (D) Qualora gli interventi di trasformazione delle aree boscate ricadano in territori montani in aree prevalentemente boscate, la compensazione di cui all art. 19 comma 6 della lr 4/2009 Gestione e promozione economica delle foreste consiste in un rimboschimento con specie autoctone di 11

provenienza locale da effettuarsi in aree della rete ecologica situate nella pianura del medesimo bacino idrografico interessato dal progetto con una priorità per le zone individuate nelle fasce perifluviali. Qualora il bacino idrografico interessato dall opera sia oggetto di un Contratto di Fiume gli interventi di compensazione devono ricadere in modo prioritario nelle zone eventualmente individuate a seguito dell applicazione del Piano d Azione. (D) L autorità competente all approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati, sottoposti a valutazione di impatto ambientale, e di valutazione ambientale strategica (Dlgs 152/2006 Norme in materia ambientale e sue modifiche e integrazioni e LR 40/98 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione e successive modifiche e integrazione) definiscono gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al consolidamento delle rete ecologica, secondo i disposti di cui all art. Interventi di rinaturazione, localizzandoli all interno di essa e in modo prioritario lungo i corsi d acqua. (I) I medesimi disposti di cui sopra si applicano anche per tutte le autorizzazioni relative a progetti che, pur non essendo sottoposte a VIA o VAS, inducono comunque una perdita di suolo. L Albo delle opportunità di compensazione (P) La Provincia prevede la costituzione di un Albo delle opportunità di compensazione finalizzato a far incontrare chi deve eseguire lavori di compensazione e chi ha a disposizione terreni su cui intervenire e ha difficoltà ad accedere a contributi pubblici. Chi ha a disposizione un terreno su cui realizzare interventi di imboschimento nelle aree con insufficiente coefficiente di boscosità può proporre di inserire un intervento nell'albo all ente competente all approvazione del progetto per il quale è richiesta la compensazione,. Governance dei territori fluviali (I) La Provincia promuove e realizza i Contratti di Fiume e di Lago sui bacini di interesse provinciale e regionale. Il Contratto di Fiume firmato viene recepito quale strumento prioritario di coordinamento delle politiche locali relativamente all ambito territoriale coinvolto. (I) La Provincia promuove e contribuisce alla realizzazione di progetti strategici a scala regionale e sovraregionale e di bacino. (I) La Provincia recepisce le linee di indirizzo e di azione proposte dal Progetto Strategico Speciale Valle del Fiume Po. 12