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Transcript:

Una nuova Costituzione Non arrivarci per contrarietà.

Camera e Senato: elezione Camera Attuale Eletti a suffragio universale e diretto (Art. 56) Riforma Idem Senato Attuale Eletti a base regionale, salvo la circoscrizione estero (Art. 57), dai cittadini dai 25 anni in su -> il premio di maggioranza è calcolato su base regionale Es: - Nel 2013 il Lazio ha eletto 28 senatori, con premio di maggioranza al Centro Sinistra: 14 PD (28% dei voti), 2 SEL (3%), 6 PDL (23%) e 6 M5S (25%). Riforma I consigli regionali eleggono i senatori fra i propri componenti e fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. I senatori sono eletti in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri. (Art. 57) Es: - Il Consiglio Regionale del Lazio, secondo la nuova costituzione, eleggerebbe 7 consiglieri regionali ed un sindaco come senatori. 2

Deputati e Senatori Camera Attuale Riforma 630 deputati in carica per 5 anni Idem Senato Attuale - 315 senatori elettivi - Fino a 5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica - Sono senatori a vita anche gli ex Presidenti della Repubblica (attualmente Giorgio Napolitano) (Artt. 57/59) Riforma - 95 consiglieri e sindaci con il doppio incarico. Non ricevono un indennità aggiuntiva, ma ricevono l immunità parlamentare - La durata del loro mandato coincide con quella delle rispettive istituzioni territoriali - Fino a 5 senatori nominati dal PdR in carica per 7 anni - Gli ex presidenti sono senatori a vita 3

Meno Senatori, tagli alla spesa? I futuri senatori sono consiglieri regionali, ovvero stipendiati dal corrispettivo ente. Una buona stima del risparmio può derivare dalle voci competenti per il bilancio preventivo del Senato 2016. Le indennità dei Senatori riportate nel bilancio lorde, al netto dell IRPEF si possono stimare essere circa 28.000.000 Il risparmio sulle voci Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato può essere stimata di circa due terzi per totale di 25.000.000 (stime dell On. Lucio Malan a ilfattoquotidiano) Il risparmio sul taglio al numero dei Senatori può essere stimato quindi di circa 50.000.000 Fonte: Progetto di Bilancio interno del Senato per l anno finanziario 2016 http://www.senato.it/service/pdf/pdfserver/bgt/983154.pdf 4

Chi dà la «fiducia»? In una repubblica parlamentare come la nostra, il governo per essere in carica deve avere la «fiducia» dal Parlamento, ossia essere votato dalla maggioranza dei parlamentari. Attuale Il governo deve avere la fiducia di entrambe le camere (Art.94) Riforma Il governo deve avere la fiducia solamente della Camera dei Deputati (Art. 94) Chi elegge il Presidente della Repubblica? Attuale 630 deputati 315 senatori + i senatori a vita e gli ex PdR 58 delegati regionali (3 per ogni regione, 1 solo per la Valle d Aosta) L elezione ha luogo con: 2/3 dell assemblea per i primi 3 scrutini Il 50% dell assemblea dal 4 scrutinio in poi (Art. 83) Riforma 630 deputati 95 senatori + i 5 nominati dal PdR e gli ex PdR L elezione ha luogo con: 2/3 dell assemblea per i primi 3 scrutini 3/5 dell assemblea dal 4 scrutinio in poi 3/5 dei votanti dal 7 scrutinio in poi La soglia dei 3/5 è definita per evitare che un partito che ottiene più del 40% dei voti o che vince al ballottaggio possa eleggere il PdR da solo 5

Chi elegge la Corte Costituzionale? Attuale 5 giudici nominati dal Parlamento in seduta comune 5 giudici nominati dal Presidente della Repubblica 5 dagli organi di magistratura (Art. 135) Riforma 3 giudici dalla Camera e 2 dal Senato 5 giudici nominati dal Presidente della Repubblica 5 dagli organi di magistratura (Art. 135) La riforma introduce altresì il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali: - l obiettivo è prevenire che leggi incostituzionali restino in vigore in attesa del giudizio della Corte - un caso è quello del «Porcellum», dichiarato incostituzionale dopo aver eletto il Parlamento per due legislature - può essere richiesto entro dieci giorni dall'approvazione della legge; la Corte deve pronunciarsi entro 30 giorni (Artt. 73/134) 6

Parità di Genere Attuale Non prevista in Costituzione Riforma Le leggi elettorali promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza (Art. 55/122) Stato di Guerra Attuale Le Camere deliberano lo stato di guerra a maggioranza semplice (Art. 78) Riforma La Camera dei Deputati delibera lo stato di guerra a maggioranza assoluta. (Art. 78) 7

Chi può proporre una legge? Attuale Deputati e senatori Il governo I cittadini tramite leggi di iniziativa popolare che le Camere non sono obbligate a discutere Il CNEL (Art. 71) Riforma Deputati e senatori Il governo I cittadini, tramite referendum propositivo o di indirizzo, o tramite leggi di iniziativa popolare che la Camera è obbligata a discutere Il Senato può richiedere a maggioranza assoluta che la Camera discuta e si pronunci entro sei mesi su un disegno di legge 8

Chi può approvare una legge? Attuale La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato ( bicameralismo perfetto ) (Art. 70) 9

Chi può approvare una legge? Attuale La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato ( bicameralismo perfetto ) Una legge viene presentata ad una delle due camere, per es. La Camera dei Deputati. 10

Chi può approvare una legge? Attuale La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato ( bicameralismo perfetto ) Viene esaminata ed approvata articolo per articolo prima in una commissione e poi in aula. 11

Chi può approvare una legge? Attuale La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato ( bicameralismo perfetto ) Se approvata viene trasmessa al Senato, dal quale viene nuovamente esaminata. 12

Chi può approvare una legge? Attuale La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato ( bicameralismo perfetto ) Se il Senato approva senza alcuna modifica, la legge è approvata definitivamente. 13

Chi può approvare una legge? Attuale La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato ( bicameralismo perfetto ) Nella maggior parte dei casi, il senato modifica la legge: la Camera ri-esamina il nuovo testo, e se lo ri-modifica in qualche aspetto, lo passa nuovamente al Senato. 14

Chi può approvare una legge? Attuale La Camera esercita la funzione legislativa a pari poteri con il Senato ( bicameralismo perfetto ) Alcuni disegni di legge sono stati rimpallati («navette» ) tra Camera e Senato per 7 volte. 15

Fonte: Senato della Repubblica http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/dossier/file_internets/000/000/123/nota_breve_11.pdf 16

Chi può approvare una legge? Riforma - La Camera dei Deputati esercita la funzione legislativa in modo esclusivo su tutte le materie tranne su quelle di competenza collettiva (Art. 70) Quindi, la riforma cra due tipologie di leggi: Leggi di competenza non-collettiva: La maggior parte delle leggi, tra cui l approvazione del bilancio (legge di stabilità) e la legge elettorale della Camera Materie di competenza collettiva: 1. Leggi costituzionali 2. Leggi sull ordinamento dello Stato e degli enti locali 3. Legge elettorale del Senato 4. Norme sulla partecipazione dell Italia a formazione e attuazione delle politiche dell UE 5. Rapporti tra Stato e Regioni 17

Leggi di competenza non-collettiva Le leggi di materia collettiva sono esaminate ed eventualmente approvate dalla Camera. 18

Leggi di competenza non-collettiva Le leggi di materia collettiva sono esaminate ed eventualmente approvate dalla Camera. Entro 10 giorni il Senato può chiedere di modificare la legge, su richiesta di 1/3 dei Senatori 19

Leggi di competenza non-collettiva Tuttavia la Camera avrà 20 giorni di tempo per decidere a maggioranza semplice se accogliere o meno i suggerimenti, e approvare la legge in maniera definitiva*. * Per le leggi di competenza regionale con clausola di supremazia (Art. 117) la Camera può non conformare un ddl alle modifiche disposte dal Senato con maggioranza assoluta, solo pronunciandosi con maggioranza assoluta. (Art. 70) 20

Ricapitolando: Costituzione vigente Iniziativa legislativa governativa/parlamentare/altri enti Conversione dei decreti in leggi entro 60 giorni In ciascuna camera: Si presenta il disegno di legge Viene votato articolo per articolo Votazione finale del medesimo testo in entrambe le camere Camera dei Deputati 630 membri In caso di modifiche il testo viene rimandato all altra camera per un ulteriore votazione ( navette ) Senato della Repubblica 320 membri Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica entro 30 giorni 21

Con la riforma: compet. non-collettiva Tutti i disegni di legge esclusi da quelli di competenza collettiva delle due camere sono presentati alla Camera I ddl di cui all art 70 sono di competenza collettiva Ogni disegno di legge approvato alla camera è trasmesso al Senato Camera dei Deputati 630 membri Entro 10 giorni può disporre di esaminarlo. Nei 30 giorni successivi il Senato può deliberare proposte di modificazione del testo. La Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva Per le leggi di competenza regionale in cui è prevista la clausola di supremazia, il Senato può disporre di modifiche votate a maggioranza assoluta e sono superabili dalla Camera solo se votate a maggioranza assoluta Senato della Repubblica 100 membri Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica entro 30 giorni 22

Leggi di competenza collettiva Per le leggi di materia collettiva resta in vigore il bicameralismo paritario. Tuttavia queste leggi sono una netta minoranza: es.: su 260 leggi approvate in questa legislatura solo 5, con la riforma, avrebbero avuto procedimento bicamerale per competenza collettiva. 23

Accelerazione delle leggi Il governo può richiedere un procedimento più breve per disegni di legge indicati come essenziali per l attuazione del programma di governo [ Voto a data certa ]. La Camera dei Deputati può accelerare la promulgazione a maggioranza assoluta (attualmente entrambe le Camere). Termini per i decreti I termini per la conversione di un decreto legge sono differiti a 90 giorni nel caso in cui il PdR abbia chiesto una nuova delibera. I decreti non convertiti dal Parlamento non sono rinnovabili da parte del governo. -> Stop al «Milleproroghe» 24

Il nuovo Parlamento due criticità 1) Conflitti di competenza Art. 70 I Presidenti delle Camere decidono, d intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti Cosa succede se non sono d accordo? Se i regolamenti non sono chiari? 25

Il nuovo Parlamento due criticità 1) Conflitti di competenza Art. 70 I Presidenti delle Camere decidono, d intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti Cosa succede se non sono d accordo? Se i regolamenti non sono chiari? Rischio di un continuo ricorso alla Corte Costituzionale 26

Il nuovo Parlamento due criticità 2) Effetti sull ostruzionismo Su tutte le leggi, l ostruzionismo di una camera dipende da quanto sono diverse le due maggioranze (e quindi dalla legge elettorale) 27

Il nuovo Parlamento due criticità 2) Effetti sull ostruzionismo Su tutte le leggi, l ostruzionismo di una camera dipende da quanto sono diverse le due maggioranze (e quindi dalla legge elettorale) Permane il rischio di avere due maggioranze diverse tra Camera e Senato: -> minore rischio di ostruzionismo per le leggi monocamerali -> maggiore difficoltà nell approvare le leggi di competenza collettiva? 28

Le modifiche al Titolo V Stato e Regioni 29

Senato territoriale e depotenziamento delle regioni Definire chiaramente le sfere di competenza di Stato e Regioni è da sempre un punto critico del rapporto fra potestà legislativa statale e regionale. Con la riforma si supera questa situazione in diversi modi: 1. Un modello di governo cooperativo con il Senato delle Autonomie carente nella riforma del Titolo V del 2001 e nel testo costituzionale originale. (Numerosi sono stati i tentativi: sistema delle Conferenze, la chiamata in sussidiarietà ad opera della Corte Costituzionale, nonché la copiosa giurisprudenza relativa alla competenza delle materie) 2. Inserimento della clausola di supremazia da parte dello Stato (Art. 117) 3. Accentramento dei poteri ed eliminazione della competenza concorrente L affiancamento di una rappresentanza delle autonomie al potere decisionale centrale e il riparto delle competenze sono funzionali da un lato al controllo del potere e dall altro a un adeguato soddisfacimento dei diritti delle persone residenti nelle varie regioni. 30

Riparto competenze Stato-Regioni (Art. 117) Eliminate le competenze concorrenti maggiori competenze allo Stato e maggior chiarezza nel loro ripartimento: Competenze dello Stato concorrenza mercati assicurativi coordinamento finanza pubblica e tasse diritto processuale amministrativo per dipendenti PA linee guida salute, politiche sociali, sicurezza alimentare istruzione, ordinamento scolastico, università e ricerca, formazione professionale linee guida politiche sociali e politiche attive per il lavoro infrastrutture strategiche (e.g. grandi reti di trasporto e di navigazione) digitalizzazione PA linee guida attività culturali e turismo politiche energetiche Competenze residuali delle regioni nelle materie non riservate in via esclusiva allo Stato con menzione esplicita di: trasporti locali sviluppo locale organizzazione ed infrastrutture servizi sociosanitari formazione professionale e servizi alle imprese diritto allo studio e servizi scolastici ambiente e turismo relazioni finanziarie tra enti locali 31

Clausola di supremazia (Art. 117) Su proposta del Governo La legge può intervenire in materie non esplicitamente attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato Si tratta di uno strumento fondamentale, presente in tutti gli stati federali, che permette al livello centrale di intervenire anche in materia di competenza delle regioni, qualora sia necessario tutelare istanze unitarie di particolare pregnanza (Massimo Bordignon) Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell interesse nazionale. (Art. 117) 32

Finanziamento Locale (Art. 119) I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni, come già delineato dall attuale testo Costituzionale, hanno un proprio patrimonio, stabiliscono tributi ed entrate propri. Le risorse che spettano alle Regioni (e.g. derivanti dai tributi che rappresentano il 45% ca delle entrate dei governi locali) assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche a livello locale. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni possono indebitarsi, ma solo nell ambito di spese di investimento, nel rispetto dell equilibrio di bilancio (considerati gli enti di ciascuna regione nel complesso) prestiti non garantiti dallo Stato. Lo Stato conserva la facoltà di attribuire fondi alle regioni più povere, senza vincoli. Molte delle novità relative all art. 119 erano già state introdotte dalla precedente riforma del Titolo V che, dal 2001, garantisce ai Governi Locali autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Tuttavia, in virtù dei grandi squilibri territoriali presenti in Italia, tale riforma non ha mai registrato un significativo impatto sui flussi finanziari a livello locale. (M. Bordignon) Vengono introdotti e definiti indicatori standard di costo e di fabbisogno per le spese degli enti locali con l obiettivo di promuovere l efficienza amministrativa locale, sotto il controllo dello Stato. 33

Sussidiarietà Il Governo può subentrare agli amministratori locali nei casi già indicati nel precedente testo costituzionale ma solo successivamente al parere del Senato, espresso entro 15 giorni dalla richiesta avanzata dal Governo (fatta eccezione per casi di motivata urgenza) (Art. 120) In casi di grave dissesto finanziario, è previsto l allontanamento dei titolari di organi di governo regionali e locali (Art. 120) Il Consiglio Regionale può ora avanzare proposte alla sola Camera dei Deputati. (Art. 121) Vengono inoltre introdotti dei limiti ai compensi dei titolari degli organi Regionali: non superiori a quelli dei sindaci dei capoluoghi di regione (Art.122) Lo scioglimento del Consiglio Regionale e la rimozione del Presidente della Giunta possono essere disposti con decreto motivato dal Presidente della Repubblica (come da Costituzione in vigore) previo parere del Senato (e non da una Commissione mista di Deputati e Senatori come prevede invece l attuale testo costituzionale) (Art. 126) 34

Ulteriori modifiche: CNEL, referendum e trasparenza 35

Abolizione del CNEL Viene soppresso il Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro (CNEL) Nelle intenzioni dei costituenti il CNEL avrebbe dovuto svolgere una funzione di consulenza alle Camere e al Governo, con particolare riferimento alla legislazione in campo economico e sociale. In pratica, ha avanzato solo 14 proposte di legge in più di 50 anni, nessuna delle quali è stata approvata. Costo di funzionamento di circa 20 milioni l anno. 36

Trasparenza in Costituzione (Artt. 97 e 118) Viene menzionata esplicitamente la trasparenza ed la semplificazione nelle funzioni amministrative per responsabilizzare ed aumentare l efficienza. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l imparzialità e la trasparenza dell amministrazione. (Art. 97) Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. (Art. 118) 37

Referendum propositivo o di indirizzo (Art. 71) Introdotto l istituto del referendum propositivo e di indirizzo e.g. riforma terzo settore (si rimanda a una legge bicamerale per le modalità di attuazione) Leggi di iniziativa popolare (Art. 71) E innalzato a 150.000 (era 50.000) il numero di firme necessario alla presentazione di un disegno di legge. Parlamento obbligato a discutere e deliberare sulle proposte di iniziativa popolare in tempi certi (come da regolamento parlamentare). 38

Modifica quorum referendum abrogativo (Art. 75) Referendum passa se si ha la maggioranza semplice e : in caso di referendum richiesto da 500.000 firmatari (o da 5 consigli regionali), se partecipa il 50% degli aventi diritto al voto in caso referendum richiesto da almeno 800.000 firmatari, se partecipa il 50% dei votanti alle elezioni politiche precedenti Referendum Trivelle 2016 (richiesto dalle regioni) Attuale: quorum = maggioranza degli elettori (50.681.772, dati 2016) Riforma: quorum = maggioranza degli elettori se 500.000 firme o 5 consigli regionali; maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera (36.452.084, elezioni 2013) se 800.000 firme 39