Natura del reddito del settore vitivinicolo: dal grappolo alla bottiglia. Reddito agrario e reddito d impresa: pericoli di riqualificazione.

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Natura del reddito del settore vitivinicolo: dal grappolo alla bottiglia. Reddito agrario e reddito d impresa: pericoli di riqualificazione. Sala Conferenze della Cantina della Principessa Isabella Collalto Bruno Nichetti Susegana 25 ottobre 2018

Ai sensi dell art. 25 T.u.i.r., i redditi fondiari sono «inerenti ai terreni», situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni. I redditi dei terreni si distinguono in redditi dominicali dei terreni e redditi agrari.

Il reddito catastale è una presunzione assoluta. Per l effetto: - se il reddito reale è superiore, l eccedenza non è tassabile e costituisce la cd. rendita fiscale ; - se il reddito reale è inferiore, l imposta è comunque dovuta, secondo la stima catastale (salvo eccezioni: cfr. art. 31, T.u.i.r.). Il metodo catastale è perciò un incentivo a sfruttare con efficienza le potenzialità della terra, producendo oltre la media. Questo rivela una ratio agevolativa per il settore.

il M.E.F. ha quantificato il risparmio d imposta generato dal metodo catastale per l anno 2008: - 641.588 agricoltori titolari di p. Iva (persone fisiche, società di persone, enti non commerciali e società di capitali) hanno dichiarato redditi catastali di 1.105 ml., a fronte di un reddito d impresa presunto in 8.069 ml. ; - 5.885.444 contribuenti persone fisiche, non titolari di p. Iva hanno dichiarato 1.049,1 ml. di, a fronte di un reddito d impresa presunto in 7.868,25 ml. Ne risulterebbe, per gli agricoltori, un vantaggio fiscale tra 3.577 e 4.625 ml. (Gruppo di lavoro sull erosione fiscale, Relazione finale del 22.11.2011)

Il reddito dominicale ha titolo nel possesso (civilistico) del terreno, è quindi la rendita del terreno e, per questo, viene imputato a chi possiede l immobile a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale (artt. 26, 27 e 28 T.u.i.r.). il reddito agrario, ha titolo nell attività agricola esercitata sul fondo, nei limiti della sua potenzialità (art. 32, T.u.i.r.), è reddito dell agricoltore. Quando il terreno è dato in affitto, il reddito agrario spetta, dunque, all affittuario coltivatore, non al possessore (art. 33, T.u.i.r.).

Art. 32 Tuir Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell esercizio di attività agricole su di esso.

Per quanto interessa in questa sede, l art. 32, T.u.i.r. considera attività agricole: - le attività dirette alla coltivazione del terreno; - le attività di cui al terzo comma dell articolo 2135 del c.c., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Presupposti per l imposizione catastale delle attività «connesse» all agricoltura: connessione soggettiva: - è requisito essenziale, benché implicito, che le attività connesse siano svolte dall agricoltore stesso; connessione oggettiva: - attività dirette a manipolare, conservare, trasformare, commercializzare e valorizzare i prodotti agricoli; - prodotti ottenuti «prevalentemente» dalla coltivazione del fondo; - beni individuati, ogni 2 anni, con decreto ministeriale.

Il requisito della prevalenza: Cass. Civ., sez. V, Ord. 21.7.2017, n. 18071 «il riferimento alla metà dei prodotti non consente una interpretazione diversa da quella riferibile al calcolo quantitativo, secondo l unità di misura utilizzata per il prodotto in discussione, stante la assenza di criteri ulteriori e diversi che ricolleghino il concetto di metà, non già alla quantità, ma al valore».

Il D.M. 13.2.2015 comprende nelle attività agricole ex art. 32, T.u.i.r.: produzione di vini (cod. Ateco: 01.21.0, 11.02.1, 11.02.2). Ove: - cod. 01.21.0 indica «Coltivazione di uva»; - cod. 11.02.1 indica «Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate); - cod. 11.02.2 indica «Produzione di vino spumante e altri vini speciali» produzione di aceto (ex 10.84.0); produzione di grappa (ex 11.01.0);

Lo «specchio» dell art. 32, T.u.i.r.: ai sensi dell art. 55, T.u.i.r., sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle s.n.c. e s.a.s.

Le società di persone, le s.r.l. e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola possono optare per la tassazione su base catastale in alternativa al regime analitico del reddito d impresa (articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006). Restano sempre escluse da tale facoltà le s.p.a. e le s.a.p.a. in quanto forme societarie, troppo evolute per rappresentare una forma da incentivare, a mezzo della possibilità di opzione per dichiarare il reddito catastale, nel contesto agrario generale.

Cantine sociali, in forma di cooperativa: i redditi conseguiti da manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione dell uva: sono redditi di impresa a fini Ires (ex artt. 73 e 81, T.u.i.r.), determinati per differenza ricavi/costi; ma la coop. agricola può optare per la tassazione catastale (art. 1, co. 1093, L. n. 296/2006 e cfr. Ris. n. 28/E dell 11.4.2018); Tali redditi sono però esenti Ires, se: - sono conseguiti da coop. con prevalente natura mutualistica (art. 14, D.L.vo n. 601/1973); - derivano da manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci (art. 10, co. I, D.L.vo n. 601/1973).

Cantine sociali, in forma di cooperativa: i redditi conseguiti da manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione dell uva: sono redditi di impresa a fini Ires (ex artt. 73 e 81, T.u.i.r.), determinati per differenza ricavi/costi; ma la coop. agricola può optare per la tassazione catastale (art. 1, co. 1093, L. n. 296/2006 e cfr. Ris. n. 28/E dell 11.4.2018); Tali redditi sono però esenti Ires, se la cooperativa: - ha prevalente natura mutualistica (art. 14, D.L.vo n. 601/1973); - manipola, conserva, valorizza, trasforma e aliena uve conferite in prevalenza dai soci (art. 10, co. I, D.L.vo n. 601/1973). L esenzione è però limitata al 20% degli utili netti annuali (L. n. 311/2004, art. 1, co. 461).

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Art. 1, co. 44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Art. 1, co. 44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Il contraltare del sistema catastale è la indeducibilità dei costi

Grazie per l attenzione Bruno Nichetti