(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) DETERMI N AZ IONE. OGGETTO: Conformazione delle N.T.A. e del R.E. alle disposizioni di cui alla L.R. 19/2002.

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ORIGINALE Determinazione n.~/t Settore: LL.PP. ~ 2 ~Go. 2004 Data: ----- COMUNE D I ~ (PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA) POLISTENA DETERMI N AZ IONE OGGETTO: Conformazione delle N.T.A. e del R.E. alle disposizioni di cui alla L.R. 19/2002. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - Visto l'art. 153-5 comma del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 - Visto l'art. 58 - l comma dello Statuto Comunale Riferimento codici - G servizi generali - S servizi sociali - T Servizi tecnici - F Servizi finanziari - P Servizi di Polizia Municipale

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2002. n? 19, recante "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - legge urbanistica della Calabria che ha apportato profonde innovazioni alla disciplina urbanistica regionale.-, imponendo una radicale revisione degli istituti e delle procedure, Visti in particolare gli articoli 49 (Miglioramenti tecnologici), 51 (Interventi in zona agricola), 52 (Criteri per l'edificazione in zona agricola) e 57 (Disciplina dei mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili) della predetta Legge regionale n 19/2002; RITENUTO che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare 7 marzo 2003, n" 770, emanata dal Dirigente Regionale del Settore pianificazione e programmazione urbanistica nell'ambito del Dipartimento urbanistica gli articoli 49, 51, 52 e 57 della citata Legge Urbanistica della Calabria (LUC) debbono trovare un immediato recepimento a livell o comunale, attraverso un provvedimento amministrativo di conformazione da adottarsi a cura del Responsabile dei servizio, ai sensi dell'art. 73 della stessa Legge Urbanistica regionale; Visto il vigente Piano Regolatore Generale approvato con Decreto n.322 del 27.09.2000 della Regione Calabria Giunta Regionale 5 Dipartimento Urbanistica e Ambiente; Viste le disposizioni che regolano la materia DETERMINA di conformare, ai sensi degli artt. 49, 51. 52 e 57 della Legge Urbanistica della Regione Calabria n 19 del 16.04.2002, le Norme Tecniche di Attuazione ed il Regolamento Edilizio con annesso Piano Regolatore Generale vigente, come di seguito specificato: 1) Ai sensi dell'art.49 comma 1 della Legge Regionale 1912002, gli articoli delle N.TA. e di R.E. C. che contengono disposizioni riguardanti.. criteri di misurazione e dimensionamento degli elementi caratteristici degli edifici e degli ambienti",vengono così integrate: - non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura: a) i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i 30 cm., per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm.; b) il maggiore spessore dei solai, orizzontali o inclinati, per la parte eccedente i 20 cm. se contribuisce al miglioramento statico degli edifici, e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica; c) le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini del calcolo delle altezze massime, delle distanze dai confini, fra edifici e dalle strade, fermo restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale. 2) Ai sensi dell'art.49 comma 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della Legge Regionale 1912002, gli articoli delle N.T.A. e di R.E.C. che contengono disposizioni riguardanti "seminterrati e cantine, piani terreni, sottotetti e verande, vengono così integrate: Con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio è consentito nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti e l'utilizzo ai fini di attività di tipo terziario dei piani seminterrati ed interrati così definiti: a) sottotetti, i locali sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto; b) seminterrati, i piani la cui superficie si presenta entro terra per una percentuale inferiore ai 2/3 della superficie laterale del piano; c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entro terra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano.

c) interrati, i piani la cui superficie si presenta entro terra per una percentuale superiore ai 2/3 della superficie laterale del piano. La possibile utilizzazione dei sottotetti ai fini abitativi, dei piani seminterrati ed interrati ai fini di attività terziarie può essere consentita, purché, siano rispettate le normali condizioni di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti alle seguenti condizioni: o requisiti di idoneità stati ca attestati mediante certificato di collaudo redatta da tecnico abilitato, corredato da prove e certificazioni di cui alla legge 1086/1971 ; o altezza media ponderale di almeno ml2,20, calcolata dividendo il volume della porzione di sottotetto di altezza maggiore di mt. l,50 per la superficie relativa; o rapporti pari ad 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore di ml1,50; o gli interventi per il collegamento diretto tra unità immobiliari e sovrastante sottotetto o fra locali contigui finalizzati alla migliore funzione di tali locali sono da considerarsi opere interne soggette a D.LA.; o la realizzazione di aperture, botole, scale ed ogni altra opera interna idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti è soggetta a D.LA.; o gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico devono avvenire senza alcuna modificazione delle linee di colmo e di gronda e senza alterazioni delle originarie pendenze delle falde di copertura e con altezza dei piani sottostante ai sottotetti che non può essere ridotta ad un valore inferiore a mt. 2,70 ; o è consentita, ai fini dell 'osservanza dei requisiti di areazione e di illumi nazione dei sotto tetti la realizzazione di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi se consentiti, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; per i seminteitati e gli interrati: o altezza interna non inferiore a mt, 2,70; o aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad 1115 della superficie del pavimento, ovvero la realizzazione di impianti di ventilazione meccanica per un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale; o gli interventi e le opere di tipo edilizio ammessi per conseguire l'utilizzo di attività terziarie di piani seminterrati non devono, comunque, comportare modifiche delle quote standard di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate; o è consentito l'utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dell 'ambiente interrato o seminterrato esistente, che ha come fine l'integrazione e il miglioramento della funzione terziarie, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l'altezza dell'ambiente al di sotto di mt, 2,70; o gli interventi per collegare vano e soppalco e per la sistemazione dei locali interra ti e seminterrati finalizzati a migliorare la fruizione di detti locali e la loro funzione di attività terziarie sono da considerarsi opere soggette a D.LA.; o gli interventi di cui al presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo del costo di costruzione ai sensi di legge, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile secondo le tariffe vigenti per le opere di urbanizzazione; o il recypero ai fini abitativi ed il riutilizzo ad uso terziario dei piani seminterrati è ammesso rispettivamente per le zone A e B come definite dal D.M. 1444/68;

o nei sottotetti i volumi trasfonnabili non possono eccedere il 25% del volume urbanistico dell 'edificio cui l'intervento si riferisce; o qualora venga superato il limite del 25% dell'incremento volumetrico di cui al comma precedente e nella situazione di possibilità del rispetto dei limiti fissati dal D.M. 2 aprile 1968 è, altresì, ammessa la possibilità del diretto conferimento, da parte dei richiedenti, di superficie idonee a compensare gli standards urbanistici mancanti, ovvero della loro monetizzazione attraverso idonea convenzione, in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata; o gli interventi di cui al presente articolo sono classificati come ristrutturazione ai sensi dell'art.31, comma I, della legge 5 agosto 1978, n. 457. 3) Ai sensi dell'art.51 comma 1 della Legge Regionale 19/2002, l'art.51 ultimo comma delle N.TA., viene così modificato: Sono titolati a richiedere il Permesso di costruire in zona agricola tutti i proprietari di terreni ricadenti in tale zona a prescindere dal possesso della qualifica di imprenditori agricoli, per questi ultimi sarà riconosciuto l'esonero dei contributi concessori (ai sensi dell 'art.9 della legge 28.1.1977, n lo L.Bucalossi). 3) Ai sensi dell'art.52 comma 2 della Legge Regionale 19/2002, gli articoli delle N.T.A. e di R.E. C. che contengono disposizioni riguardanti gli indici fondiari di edificabilità: fermo restando l'unità minima di intervento di ha. 1.00.00, 0,03 mc/mq con una altezza massima non superiore a mt. 6,50 per uso residenziale, e, per altri interventi, 0,03% per lotti fino a mq. 20.000 mentre per lotti uguali o maggiori a mq. 20.000 è consentita una superficie massima di copertura pari a mq. 600 per una altezza non superiore a mt. 4,50, vengono così modificate: Le strutture a scopo residenziale, al di fuori dei piani di utilizzazione aziendale o interaziendale, potranno essere realizzate con uno standard di edificabilità pari allo 0,013 mq. su mq. Per le sole attività di produttività e di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli, l'indice di edificabilità è di D,I mq. su mq. 4) Ai sensi dell'art.57 della Legge Regionale 19/2002, gli articoli delle N.T.A. e di R.E.C. che contengono disposizioni riguardanti il mutamento della destinazione d'uso degli immobili, vengono così modificate ed integrate: - Le destinazioni d'uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti: a) residenziale, turistico-ricettiva e direzionale, sanitaria; b) produttiva (commerciale, artigianale, industriale nei limiti dimensionali stabilita dalla normativa vigente in materia di piccole e medie imprese e di trasformazione; c) industriale (nei limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione vigente in materia di imprese maggion; d) servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale; e) agricola. - Le destinazioni d'uso di cui alla lettera a) possono essere insediate nelle zone di tipo A, B e C di cui al Decreto Interrninisteriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni del vigente strumento urbanistico comunale.

- Le destinazioni d'uso di cui alla lettera b) e c) possono essere insediate nelle zone di tipo D di cui al Decreto Intenninisteriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni del vigente strumento urbanistico comunale. - Le destinazioni d'uso di cui alla lettera d) possono essere insediate nelle zone di tipo F di cui al Decreto Intenninisteriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni del vigente strumento urbanistico comunale. - Le destinazioni d'uso di cui alla lettera e) possono essere insediate nelle zone di tipo E di cui al Decreto Intenninisteriale n. 1444, del 2 aprile 1968, secondo le prescrizioni del vigente strumento urbanistico comunale. - Gli esercizi commerciali di vicinato e piccole imprese artigianali non inquinanti, sono ammessi in tutte le zone omogenee ad eccezione di quelle E, di cui al Decreto Intenninisteriale n. 1444, del 2 aprile 1968, a destinazione agricola, secondo le prescrizioni del vigente strumento urbanistico comunale. - Costituisce cambio di destinazione d'uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti suddetti, nonché tra le diverse zone omogenee, di cui al Decreto Intenninisteriale n. 1444 del 2 aprile 1968, secondo la prescrizione del vigente strumento urbanistico comunale. - Si ha mutamento di destinazione d'uso quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo non puramente occasionale e momentaneo, per lo svolgimento di att ività appartenente ad una delle sopra elencate categorie diversa da quella in atto. - La destinazione d'uso "in atto" dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata, ovvero, in assenza o neil'indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti. - Per i mutamenti della destinazione d'uso che implicano variazioni degli standards urbanistici, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standards. - Il mutamento di destinazione d'uso, anche se attuato senza la realizzazione di opere edilizie, comporta l'obbligo di corrispondere al Comune il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001. Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 06.08.1967 n.765 il mutamento di destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a denunzia di inizio attività (D.LA.) nonché all'obbligo di denu nzia di variazione catastale. - E' soggetto a D.LA. il diverso uso all' interno dello stesso raggruppamento tra quelli precedentemente elencati purché il mutamento di destinazione d'uso non comporti la necess ità di dotazioni aggiuntive di standards, servizi e spazi pubblici o privati.

Di abrogare tutte le norme di Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di Attuazione annesse al Piano Regolatore Generale vigente, che sono in contrasto con le presenti disposizioni. Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio del comune per giorni 30 (trenta) consecutivi, di dare pubblicità alla stessa, per estratto, con manifesti murali nelle vie cittadine. blr

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Arch. Nat ~1 ~ offrè Servizio Finanziario Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. L.gs. n. 267 del 18.8.2000., Il Resp~el Servizio Finanziario Dr. entri ci Copia della pre sente è stata inviata in data odierna per la pubblicazione all 'Ufficio Mes si IL Respons a~et11 Procedimento Il sott?scritto ;vresso Com~nale attesta che cop~a d~l_~te determinazione è stata PUb~~cìta <M l'~ lb o Pretono del Comune per giorni dal...~. AGO; 2.QD4 al. D..0..7"/".0.4... - Polistena li..(/lr/114 ALE