1985: RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE DEL 1985: DIRETTIVE TIPO "NUOVO APPROCCIO alleanza tra legislazione comunitaria e normazione Le istituzioni comunitarie si limitano ad armonizzare, per mezzo di direttive, i requisiti essenziali relativi a sicurezza e salute dei cittadini, protezione dei consumatori e tutela dell'ambiente : OBBLIGHI DI PRESTAZIONE Agli istituti di normazione europei - CEN, CENELEC ETSI - spetta il compito di stabilire, mediante norme cosiddette "armonizzate", le specifiche tecniche di cui gli operatori hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalle direttive. 1
DIRETTIVE SOCIALI DIRETTIVE di prodotto 89/391 attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro + Direttive particolari: requisiti minimi. (Titoli III-XI) Norme a tutela del mercato: Direttiva Macchine Direttiva Dir PED Direttiva Dir Bassa Tensione Direttiva DPI Ma anche certificazioni energetiche, Ecolabel, apparecchi a gas, dispositivi medici, giocattoli 2
DIRETTIVE SOCIALI 1999/92/CE: Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive DIRETTIVE di prodotto 1994/9/CE: Norme in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva Istituti di normazione europei: sulla base di un mandato della Commissione elaborano NORME "ARMONIZZATE : specifiche tecniche di cui gli operatori hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi ai requisiti essenziali stabiliti dalle direttive Norme tecniche per la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione ORGANISMI notificati ORGANISMI notificati: organismi che verificano la conformità dei prodotti e rilasciano il Certificato di Conformità Norme tecniche impianti e prodotti destinati ad essere utilizzati in atmosfere esplosive 3
DIRETTIVE ATEX direttiva 99/92/CE direttiva 94/9/CE Recepimento DLgs 233/03 D.Lgs 81/08 Recepimento DPR 126/98 Contenuti Obblighi dei datori di lavoro in materia di protezione dei lavoratori dalle esplosioni Contenuti Requisiti dei prodotti destinati ad essere usati in atm esplosive Destinatari Datori di Lavoro Destinatari Costruttori e venditori prodotti Ex 4
DIRETTIVA ATEX 99/92/CE Impostazione logica Responsabilità del DdL Valutazione dei rischi, documento sulla protezione contro le esplosioni Prescrizioni minime di sicurezza Formazione La sicurezza va ricercata prioritariamente nell intervento sulle tipologie di lavorazioni e ambienti (ventilazione, distanze dai centri di pericolo, non uso di apparecchiature elettriche) con la tendenza ad eliminare o ridurre rischio alla fonte. Secondariamente si opera attraverso forme di sicurezza passive applicando alle macchine ed apparecchiature elettriche criteri di protezione specifici (direttiva 94/9/CE) 5
Atmosfere e sostanze esplosive ATMOSFERA ESPLOSIVA una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri 233/2003. in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta SOSTANZE ESPLOSIVE solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas 6
direttiva 99/92/CE ha lo scopo di prevenire la formazione di atmosfere esplosive (presenza di combustibile e comburente in condizioni specifiche di T e Conc.) COMBURENTE COMBUSTIBILI PRIORITA INTERVENTO Art. 289.c2. Se la natura dell'attivita' non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve: a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive; b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione INNESCO direttiva 94/9/CE interviene ad eliminare possibilità di innesco 7
Art. 289. Campo di applicazione ESCLUSIONI a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse; b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661; c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili; d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624; ( si applica ai lavori in sotterraneo) e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali ( si applica ai veicoli usati in atm. esplosive) 8
Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione FASI DI SVILUPPO DELL ANALISI DI RISCHIO a) IDENTIFICAZIONE sistematica di tutti i pericoli di esplosione (caratteristiche delle sostanze, ambienti, condizioni operative che possono portare ad Atmosfere Esplosive) b) PROBABILITA' e durata della presenza di atmosfere esplosive; probabilita' che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; c) ENTITA' degli effetti prevedibili (può necessitare un modello previsionale). TENENDO CONTO DI a) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; b) luoghi che sono o possono essere in collegamento 9
TECNICHE DI ANALISI DEI RISCHI Identificazione dei pericoli FMEA Failure Mode and Effects Analysis: identificazioni degli effetti conseguenti a guasti singoli di componenti o dispositivi di sicurezza HazOp Hazard and Operability Analysis: identificazioni degli effetti conseguenti a deviazioni dei parametri di processo Stima delle probabilità di accadimento FAULT TREE Albero dei Guasti: combinazione di eventi che comportano un effetto indesiderato (TOP EVENT) EVENT TREE Albero degli eventi: sequenze incidentali originate da un Top Event, in concomitanza di eventi che ne condizionano l evoluzione Analisi delle conseguenze ed effetti domino Sviluppo sovrapressioni Sviluppo di calore 10
Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione: polveri La Norma CEI 31-66 riprende il tema della classificazione dei luoghi in cui sono presenti miscele esplosive di polvere/aria e strati di polvere combustibili e descrive la procedura per l identificazione l delle zone a rischio. Questa identificazione può avvenire in tre fasi. Identificazione delle caratteristiche dei materiali, punti in cui possono essere presenti contenimenti di polvere o sorgenti di emissione di polvere, possibilità di emissione della polvere probabilità di esplosione/aria in varie parti dell installazione installazione. 11
ESPLOSIONI: ESEMPI 12
ESPLOSIONI: ESEMPI 13
Altri obblighi Art 291 obblighi generali;.. Garantire adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori Art 292 coordinamento di più imprese a cura del DdL responsabile del luogo di lavoro Art 293 la valutazione del rischio origina la classificazione delle zone (norme EN- CEI) In tali zone si applicazione le prescrizioni minime allegato L Le aree sono segnalate ove necessario 14
Documento sulla protezione contro le esplosioni (parte integrante del DVR di cui all'articolo 17) : contenuto Deve precisare i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro, ai sensi del titolo III. Deve contenere indicazione dei luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX; indicazione dei luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime e di cui all'allegato L; Compilazione preventiva, aggiornamento modifiche 15
Le Aree a Rischio di Esplosione Allegato XLIX definisce le zone a rischio di esplosione per la presenza di gas, vapori e nebbie e per la presenza di polveri. Inoltre indica le normative tecniche armonizzate di riferimento che è possibile adottare per la classificazione delle aree a rischio di esplosione. 16
Classificazione delle aree a rischio di esplosione 17
Classificazione delle aree a rischio di esplosione Zona DEFINIZIONE CATEGORIE APPARECCHI ESEMPI PROVVEDIMENTI E SISTEMI PROTEZIONE zona 0 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia apparecchi di categoria 1; sfiati, valvole di compensazione, bruciatori (mancanza fiamma), pompe benzina, contenitori aperti Doppi sistemi di protezione (ridondanza) Doppia tubazione rilevatore gas Fiamma continua / intercettazione automatica zona 1 Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività Depositi solventi vernici, cabine verniciatura apparecchi di categoria 1 odi categoria 2; rubinetti, valvole, prelevacampioni Progettazione: localizzazione zona 2 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. apparecchi di categoria 1, 2 o 3. connessioni tubazioni, guarnizioni, valvole ) Progettazione: Localizzazione in zone lontane da innesco zona 20 Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria. apparecchi di categoria 1 Sistemi aspirazione e abbattimento Esplosività polveri dovuta non alle dimensioni ma alla superfice di contatto con aria Inertizzazione in continuo o previa rilevazione del rischio (conc. polveri) Aperture di sfogo sui cicloni e silos; sistemi di umidificazione, abbattimenti a umido Inserimento curve nelle tubazioni a ridurre velocità detonante zona 21 Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività. apparecchi di categoria 1 odi categoria 2; zona 22 Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata. apparecchi di categoria 1, 2 o 3. A seguito di manovre o perdite connessioni tubazioni, guarnizioni, valvole ) 18
Allegato L: prescrizioni minime A motivo del livello di rischio particolarmente rilevante l allegato disegna obblighi organizzativi e gestionali, oltre che tecnici, molto stringenti e classici di un SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ISTRUZIONI OPERATIVE SCRITTE AUTORIZZAZIONI AL LAVORO (permessi) PROGETTAZIONE E COLLAUDO PIANIFICAZIONE MANUTENZIONE CONTROLLO OPERATIVO GESTIONE MODIFICHE (art. 29 c.3; D.livo ANALISI INCIDENTI (art. 29 c.3; D.livo 334) livo 334) 19
Allegato L: prescrizioni minime 1. Provvedimenti organizzativi. 1.1. FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI. sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive. 1.2 ISTRUZIONI SCRITTE e AUTORIZZAZIONE AL LAVORO. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni: a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro; b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro. Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo. 20
Allegato L: prescrizioni minime 2. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI. 2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati. (VALVOLE-SFIATI DI SICUREZZA; BLOW- DOWN) 21
Allegato L: prescrizioni minime 2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile. 2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche. l lavoratori sono dotati di ADEGUATI INDUMENTI DI LAVORO. 22
Allegato L: prescrizioni minime 2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento. 23
Allegato L: prescrizioni minime 2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. (CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE) 24
Allegato L: prescrizioni minime 2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte 2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi (PIANIFICAZIONE DELL EMERGENZA). 25
Allegato L: prescrizioni minime 2. Misure di protezione contro le esplosioni. 2.8. Prima dell'utilizzo di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. (COLLAUDO) Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni. (MANUTENZIONE PROGRAMMATA). 26
Allegato L: prescrizioni minime ELEMENTI DI RISCHIO DA CONSIDERARE 2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di a) quando una supplementari, protezione,, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta ta interruzione; b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico o che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinserite manualmente,, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente; c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo. 27
Allegato L: prescrizioni minime 2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi,, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto o del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere e fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine. 2.11.. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, lutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas. 2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli i indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente mente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni i caso l'autoprotettore autoprotettore,, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio. 28
Esempio: progettazione deposito olii-solventi no scarichi fognature cunicoli vasca raccolta a pavimento (grigliati( grigliati,, serbatoio, divieto uso all interno di apparecchiature elettriche (lampade esterne), uso carrelli manuali antiscintilla contenitori chiusura ermetica, no contenitori stracci esausti ventilazione naturale con griglie al basso (se contiene gas tossici ambienti in depressione, lavaggio preliminare su aspirazioni..) 29
Area in cui può formarsi un atmosfera esplosiva All. LI (segnalazione dei punti di accesso art. 293 comma 3) 30