Regolamento per gli investimenti della cassa pensione pro



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Regolamento per gli investimenti della cassa pensione pro validi dal 18.04.2013 cassa pensione pro Bahnhofstrasse 4 Casella postale 434 CH-6431 Svitto t + 41 41 817 70 10 f + 41 41 817 70 15 pkpro.ch

Indice Capitolo 1: Dati di base 3 Art. 1 Scopo e campo di applicazione 3 Art. 2 Principi della gestione patrimoniale 3 Art. 3 Strumenti 3 Art. 4 Disposizioni riguardanti integrità e lealtà 3 Capitolo 4: Controllo della gestione 9 Art. 27 Controllo 9 Art. 28 Reporting 9 Art. 29 Regole di valutazione nell ambito del reporting 9 Art. 30 Indennità per i gestori esterni del portafoglio 9 Capitolo 2: Organizzazione 3 Art. 5 Consiglio di fondazione 3 Art. 6 Direzione aziendale 4 Art. 7 Gestori patrimoniali 4 Art. 8 Banche depositarie 4 Art. 9 Ufficio di revisione 4 Art. 10 Perito in casse pensioni 4 Art. 11 Amministrazione e gestione 4 Art. 12 Esercizio del diritto di voto degli azionisti 4 Capitolo 5: Disposizioni finali 10 Art. 31 Entrata in vigore e adeguamento 10 Allegato 1 11 Allegato 2 12 Allegato 3 13 Allegato 4 14 Allegato 5 15 Capitolo 3: Investimenti 5 Art. 13 Allegati 5 Art. 14 Princìpi degli investimenti in titoli 5 Art. 15 Obbligazioni CHF estere e nazionali 5 Art. 16 Obbligazioni Internationali 5 Art. 17 Prestiti convertibili 6 Art. 18 Azioni Svizzera 6 Art. 19 Azioni Internationali 6 Art. 20 Investimenti alternativi 6 Art. 21 Prestiti 7 Art. 22 Investimenti sul mercato monetario e conti a termine 7 Art. 23 Investimenti in strumenti derivati 7 Art. 24 Prestiti di valori mobiliari 7 Art. 25 Principi per gli investimenti immobiliari 8 Art. 26 Ipoteche 8 PK_07_220_05_i 2

In conformità dell Atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emette il seguente Regolamento per gli investimenti. Capitolo 1: Dati di base Art. 1 Scopo e campo di applicazione 1.1 Il presente Regolamento definisce i princìpi della gestione patrimoniale della cassa pensione pro (in seguito denominata cassa pensione). 1.2 Il regolamento è sottoposto a verifica ed eventualmente adattato almeno una volta all anno. Art. 2 Principi della gestione patrimoniale 2.1 La gestione patrimoniale viene effettuata secondo le disposizioni legali che concernono la previdenza professionale. 2.2 La cassa pensione amministra il suo patrimonio in modo da garantire un sufficiente reddito degli investimenti, un adeguata ripartizione dei rischi e la copertura del fabbisogno presumibile di liquidità finanziaria. 2.3 La cassa pensione stabilisce gli obiettivi e fissa i principi fondamentali, oltre alle norme di base per la gestione e il controllo degli investimenti, in modo tale che l organo paritetico possa esercitare la sua funzione direttiva senza alcuna limitazione. La cassa pensione determina le regole applicabili per l esercizio dei suoi diritti di azionista. La cassa pensione adotta le adeguate misure organizzative che consentano l applicazione dei requisiti minimi previsti dall art. 51 b LPP e dagli art. 48 f - 48 l OPP 2 e stabilisce i requisiti che devono essere adempiuti dalle persone e dalle istituzioni che investono e amministrano il patrimonio della cassa pensione. 2.4 La cassa pensione deve scegliere amministrare e controllare con la massima cura, i suoi investimenti. Per gli investimenti patrimoniali si deve garantire soprattutto la sicurezza dell adempimento degli obiettivi previdenziali. La valutazione della sicurezza viene effettuata tenendo conto degli attivi e passivi e della reale situazione finanziaria della cassa, come pure della struttura e del probabile sviluppo dell effettivo degli assicurati. Nella scelta degli investimenti si devono rispettare i principi di un adeguata ripartizione dei rischi, sia per quanto concerne le diverse categorie d investimento, le regioni e i settori economici. 2.5 La cassa pensione deve cercare di ottenere un rendimento corrispondente alla situazione del mercato finanziario e immobiliare e del mercato dei capitali, avendo come obiettivo un rendimento pari a quello dell Indice Pictet LPP-25. 2.6 Le persone incaricate dell amministrazione, della gestione e del controllo della cassa pensione sono responsabili dei danni da loro causati intenzionalmente o per negligenza. Art. 3 Strumenti Per l attuazione della propria strategia d investimento, la cassa pensione utilizza i seguenti strumenti: a) limitazione delle possibilità d investimento in rapporto alle possibilità di controllo, ai limiti massimi delle posizioni e ai requisiti di qualità; b) strumenti di pianificazione e controllo, come pure monitoraggio e analisi costanti dei risultati degli investimenti e dei rischi in rapporto alla strategia d investimento scelta e ai rispettivi obiettivi. Art. 4 Disposizioni riguardanti integrità e lealtà 4.1 Le disposizioni riguardanti integrità e lealtà sono disciplinate nell allegato 5. Capitolo 2: Organizzazione Art. 5 Consiglio di fondazione Il Consiglio di fondazione è competente, in particolare, per quanto segue: a) monitoraggio del rendimento annuale; b) definizione della strategia d investimento e dei margini di oscillazione; c) approvazione del Regolamento per gli investimenti; d) selezione degli amministratori del patrimonio; e) stipulazione dei contratti con i gestori del patrimonio e con l istituto di deposito; f) vigilanza costante sui gestori del patrimonio; g) monitoraggio dello sviluppo del patrimonio, in particolare per quanto concerne l attuazione della strategia d investimento; h) approvazione degli strumenti e delle procedure di controllo dei rischi; i) proibizione o limitazione dell impiego degli strumenti derivati e strategie consentite ai sensi di questo regolamento; j) coordinamento nell ambito del processo di attuazione degli investimenti; k) controllo del rispetto dell obbligo di notifica come da art. 48 l OPP 2. 3

Art. 6 Direzione aziendale Art. 10 Perito in casse pensioni La Direzione aziendale è competente, in particolare, per quanto segue: a) controllo del rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge; b) garanzia di un reporting adeguato al Consiglio di fondazione; c) reperimento di una dichiarazione scritta annuale circa vantaggi patrimoniali personali ed eventuali legami d interesse (art. 48 l OPP 2) per tutte le persone e le istituzioni che sono coinvolte nell amministrazione del patrimonio. Il perito in casse pensioni presta attenzione alle relazioni degli investimenti di capitale e dei relativi impegni. Tiene conto della struttura degli investimenti di capitale e delle scadenze legate agli impegni previdenziali. In particolar modo include nel suo controllo l esistenza e l ammontare della riserva di fluttuazione quale garanzia della strategia d investimento adottata dalla cassa pensione, come previsto dall art. 52 e LPP. Contribuisce all elaborazione di studi sull ALM. Art. 7 Gestori patrimoniali Art. 11 Amministrazione e gestione La cassa pensione può affidare l investimento e l amministrazione del suo patrimonio di previdenza solamente a persone e istituzioni che soddisfano rispettivamente i requisiti previsti dall art. 48 f e art. 48 g - 48 l OPP 2. Il Consiglio di fondazione conferisce mandati di amministrazione del patrimonio solamente a banche e / o commercianti di valori mobiliari. I compiti dei gestori patrimoniali sono i seguenti: a) applicazione delle direttive concernenti gli investimenti e l allocazione patrimoniale del Consiglio di fondazione; b) monitoraggio delle condizioni legali e delle rispettive disposizioni regolamentari; c) redazione del reporting mensile destinato al Consiglio di fondazione; d) controllo delle banche depositarie; e) elaborazione della documentazione per le decisioni del Consiglio di fondazione; f) applicazione delle decisioni del Consiglio di fondazione; g) preparazione del rapporto di gestione degli investimenti patrimoniali. Art. 8 Banche depositarie I compiti delle banche depositarie sono i seguenti: a) gestione del deposito; b) gestione di transazioni in titoli; c) restituzione dell imposta preventiva svizzera e delle imposte alla fonte estere; d) consegna delle tasse di bollo; e) emissione di quietanze di titoli ed estratti di deposito. Art. 9 Ufficio di revisione L Ufficio di revisione verifica gli investimenti patrimoniali. I suoi compiti sono disciplinati dall art. 52 c LPP. L amministrazione e gestione, e segnatamente il reparto Contabilità degli immobilizzi, si occupa di quanto segue: a) gestire le registrazioni contabili dei conti, dei titoli, degli immobili, dei prestiti e dei prodotti derivati; b) garantire la contabilità concernente i valori patrimoniali e i redditi (interessi, dividendi, ecc.); c) valutare il patrimonio conformemente alle disposizioni della LPP; d) integrare le contabilità parziali (conti, titoli, prestiti, immobili e strumenti derivati) nella contabilità generale; e) gestire i pagamenti; f) riassumere mensilmente le transazioni effettuate e inoltrare i relativi giustificativi alla contabilità finanziaria; g) conservare regolarmente i giustificativi per tutto il periodo stabilito dalla legge. Art. 12 Esercizio del diritto di voto degli azionisti a) Se possibile, i diritti di voto devono essere sempre esercitati. b) Il diritto di voto viene esercitato dai gestori del portafoglio azionario, se il Consiglio di fondazione non dispone diversamente. L esercizio del voto può anche essere delegato ai servizi azionari degli investitori istituzionali. c) In mancanza di motivi particolari, il diritto di voto può essere esercitato conformemente alla proposta del Consiglio di amministrazione, a meno che il Consiglio di fondazione non disponga diversamente. d) In circostanze eccezionali (in particolare in caso di acquisizioni, fusioni, cambiamenti importanti nel Consiglio di amministrazione o nella direzione aziendale o di opposizione alle proposte del Consiglio di amministrazione) il Consiglio di fondazione delibera in merito alle modalità di esercizio del diritto di voto, impartendo le direttive necessarie). e) Se la cassa pensione detiene una partecipazione importante in un impresa, può delegare un suo rappresentante nel Consiglio di amministrazione allo scopo di tutelare i propri interessi. 4

Capitolo 3: Investimenti Art. 13 Allegati Gli allegati 1-4 sono parte integrante di questo regolamento. Art. 14 Princìpi degli investimenti in titoli 14.1 L elenco delle categorie d investimento ammesse da questo regolamento è da considerarsi esaustivo. Come principio generale non è consentita l assunzione di crediti, a meno che non si tratti di un operazione a breve termine resasi necessaria per motivi tecnici. Se le circostanze lo richiedono in maniera urgente, nell interesse degli investitori è consentito derogare temporaneamente alle direttive d investimento, previa consultazione con il presidente del Consiglio di fondazione. Le deroghe vanno elencate e motivate tecnicamente nell allegato al conto di esercizio annuale. 14.2 Gli investimenti tramite strumenti derivati devono essere limitati. 14.3 Gli investimenti vengono effettuati in titoli liquidi e facilmente negoziabili. Inoltre si deve garantire una sufficiente diversificazione. Fanno eccezione gli investimenti alternativi per i quali sono in vigore disposizioni particolari. 14.4 Ogni categoria d investimento segue uno o più indici di riferimento. Gli indici (benchmark) servono a determinare il rendimento e il rischio di mercato (per categoria) e sono definiti nell ambito della strategia d investimento (allegato 1). 14.5 Allo scopo di migliorare l efficienza e di aumentare il rendimento, per quanto concerne la strategia e la gestione del portafoglio, ci si può discostare dall indice entro determinati margini di oscillazione. I risultati vengono monitorati costantemente. Nel caso dei gruppi d investimento caratterizzati da una strategia orientata a un indice comune è consentito il superamento dei limiti d investimento per debitore e società previsti dagli articoli 54 e 54 a OPP 2. Le direttive devono citare l indice in questione e la percentuale massima di superamento dei limiti. Il superamento o la riduzione sotto i margini di oscillazione dovuti alla performance vengono corretti almeno una volta al mese. 14.6 Il rating minimo per gli investimenti in valori nominali, come anche il rating delle controparti per le operazioni OTC, sono regolati nell allegato 3. 14.7 In caso di nuova valutazione inferiore al rating minimo ammesso, i titoli devono essere venduti entro 3 mesi tenendo debitamente conto dell andamento dei mercati, a meno che a seguito di valutazione interna l Asset Management non suggerisca di procedere diversamente. 14.8 Per gli investimenti collettivi devono essere rispettate in qualsiasi momento le disposizioni dell art. 56 OPP 2. 14.9 Gli strumenti derivati che sono ammessi per garantire gli investimenti in valute, sono elencati in modo esaustivo nell allegato 2. Art. 15 Obbligazioni CHF estere e nazionali 15.1 L importo massimo in franchi per ogni debitore è del 5% degli investimenti patrimoniali. Fanno eccezione le obbligazioni della Confederazione. 15.2 Sono ammesse le obbligazioni, i buoni di cassa, i prestiti convertibili e con warrant, come pure i titoli di credito convertibili di debitori svizzeri o esteri con scadenza residua al momento dell acquisto di almeno 12 mesi, come pure i rispettivi investimenti indiretti. 15.3 Gli investimenti devono basarsi su titoli quotati in borsa (ad eccezione delle obbligazioni di cassa, dei buoni di cassa e dei prestiti obbligazionari). 15.4 Invece degli investimenti diretti, si possono acquisire anche diritti di fondazioni d investimento, fondi d investimento o altri investimenti collettivi che investono in obbligazioni svizzere. 15.5 Gli strumenti derivati e sintetici ammessi per la diversificazione delle scadenze o per la copertura del rischio d interesse sono elencati in modo esaustivo nell allegato 2. Art. 16 Obbligazioni Internationali 16.1 L importo massimo in franchi investito è del 5 % degli investimenti patrimoniali per ogni debitore. 16.2 Sono ammesse le obbligazioni in franchi svizzeri, compresi i titoli di credito, i prestiti convertibili e con warrant, come pure i titoli di credito convertibili di debitori svizzeri o esteri con scadenza residua al momento dell acquisto di almeno 12 mesi. 16.3 Per quanto concerne i mercati emergenti e le obbligazioni «high yield» si deve mirare a una diversificazione ripartita su diversi mercati e diversi settori. La quota massima ammonta al valore superiore tra il 25 % delle obbligazioni internazionali e il 150 % della quota dell indice di riferimento di cui all allegato 1. 5

16.4 Invece degli investimenti diretti, si possono acquisire anche diritti di fondazioni d investimento, fondi d investimento o altri investimenti collettivi che investono in obbligazioni internazionali. 16.5 Gli strumenti derivati e sintetici ammessi per la diversificazione delle scadenze o la copertura del rischio d interesse sono elencati in modo esaustivo nell allegato 2. Art. 17 Prestiti convertibili 17.1 L importo massimo in franchi investito per ogni debitore è del 5 % della categoria dei prestiti convertibili. Le eccezioni sono elencate all art. 17.5. 17.2 Gli investimenti devono basarsi su titoli facilmente negoziabili. 17.3 Le azioni acquisite tramite diritti di conversione possono essere detenute al massimo per un periodo di un anno dopo l esercizio del diritto. Il loro importo totale non può essere superiore al 10 % della somma investita nella categoria dei prestiti convertibili. 17.4 È permesso l investimento in prestiti convertibili sintetici. Tuttavia il loro importo massimo è limitato al 20 % della categoria dei prestiti convertibili. 17.5 Invece degli investimenti diretti, sono ammessi anche diritti di fondazioni d investimento, fondi d investimento o altri investimenti collettivi che investono in obbligazioni convertibili. 17.6 Gli strumenti derivati e sintetici ammessi per la diversificazione delle scadenze o la copertura del rischio d interesse sono elencati in modo esaustivo nell allegato 2. a) qualità del management; b) redditività stabile (nel caso di nuove costituzioni: pianificazione realistica del conto profitti e perdite e del potenziale adeguato di rischio / utile); c) grado d indebitamento verso terzi; d) bassa correlazione con gli investimenti esistenti. 18.4 Invece degli investimenti diretti, si possono acquisire anche diritti di fondazioni d investimento, fondi d investimento o altri investimenti collettivi che investono in azioni svizzere. Art. 19 Azioni Internationali 19.1 L importo massimo in franchi investito in un unica società è del 5 % degli investimenti patrimoniali. 19.2 In questa categoria sono ammessi tutti i valori quotati in borsa conformemente agli indici. 19.3 Non sono ammesse le azioni negoziate fuori borsa. Fanno eccezione gli investimenti indiretti di cui all art. 19.4. 19.4 Invece degli investimenti diretti, sono ammessi anche diritti di fondazioni d investimento, fondi d investimento o altri investimenti collettivi che investono in azioni internazionali. 19.5 Si possono effettuare investimenti in azioni quotate sui mercati emergenti solo con un esplicito mandato o tramite investimenti indiretti. Inoltre si deve mirare a una diversificazione su singoli mercati e settori. La quota massima ammonta al valore superiore tra il 10 % delle azioni internazionali e non più del 150 % della quota dell indice di riferimento di cui all allegato 1. Art. 20 Investimenti alternativi Art. 18 Azioni Svizzera 18.1 Le posizioni singole sono ammesse fino al massimo stabilito dall art. 54 OPP 2. 18.2 In questa categoria sono ammessi tutti i titoli di società quotate nelle borse svizzere con sede in Svizzera/nel Liechtenstein (eccezione art. 18.3). 18.3 Gli investimenti in imprese non quotate in borsa non possono superare complessivamente l 1 % degli investimenti patrimoniali. Al momento della scelta di questi investimenti si deve tenere conto anche dei seguenti criteri: 20.1 È permesso investire in quote di fondi, limited partnership, trust, società di partecipazione ecc. in tutto il mondo, a condizione che questi enti seguano strategie d investimento alternative. Diversamente dagli investimenti tradizionali, gli hedge fund si contraddistinguono tra l altro per la loro limitata negoziabilità. Si deve mirare a una diversificazione nei seguenti segmenti d investimento: hedge fund, private equity, commodities, prodotti diversi (p. es. infrastrutture, insurance linked securities ecc.). 20.2 Per gli investimenti in hedge fund si devono scegliere quelli che sono gestiti da un buon management e che pubblicano i conti annuali su base consolidata. 6

20.3 Per conseguire un rendimento stabile, gli hedge fund devono essere ripartiti tra i vari mercati, settori e metodi d investimento. 20.4 L investimento per ogni singolo hedge fund non può superare all acquisto l 1.5 % degli investimenti patrimoniali. Qualora, grazie a uno sviluppo positivo, il singolo hedge fund superi il 2 % del totale degli investimenti patrimoniali, la sua quota dovrà essere ridotta in misura proporzionale. La singola partecipazione a un investimento collettivo (fondo di fondi) di adeguata diversificazione non può superare all acquisto il 4 % degli investimenti patrimoniali. Qualora, grazie a uno sviluppo positivo, il singolo hedge fund superi il 5 % del totale degli investimenti patrimoniali, la sua quota dovrà essere ridotta in misura proporzionale. Art. 21 Prestiti 21.1 Sono ammessi investimenti in collettività di diritto pubblico che dispongano di un rating minimo pari ad A e in società domiciliate in Svizzera che soddisfano i requisiti elencati qui di seguito. La massima quota di prestiti ammessa non può superare l 1 % del totale degli investimenti patrimoniali della cassa pensione. Nella concessione di prestiti occorre tenere in considerazione, in particolare, i criteri seguenti: qualità del management; andamento stabile dei rendimenti (per i casi di nuove società o imprese in fase di sviluppo, conto economico pianificato realistico con un adeguato potenziale di rischio / rendimento); scarsa correlazione con gli investimenti in essere; disponibilità di un business plan relativo ai 3-5 anni successivi; perizia indipendente di un perito riconosciuto in merito al business plan e al modello aziendale; Due Diligence indipendente per l istituzione che presenta domanda, per quanto afferente alla reputazione, alla solvibilità finanziaria, alle controversie legali (in atto e concluse), ai conflitti d interesse, alla verifica personale, ecc. I prestiti devono essere selezionati, amministrati e monitorati con attenzione nell ottica dell ottenimento a medio termine di un adeguato livello di diversificazione. La costituzione di garanzie a fronte di tali prestiti avviene depositando azioni, cartelle ipotecarie o garanzie, costituendo in pegno diritti e tramite operazioni analoghe. Alla data del pagamento del prestito deve risultare coperto da garanzia almeno il 100 % del prestito stesso. Le garanzie sono oggetto di verifica ed eventualmente adattamento a cadenza almeno semestrale. I prestiti devono avere un rating conforme all allegato 3. 21.2 Gli investimenti presso datori di lavoro affiliati sono ammessi in conformità all art. 57 OPP 2. Inoltre si devono rispettare le disposizioni dell art. 58 OPP 2. Art. 22 Investimenti sul mercato monetario e conti a termine 22.1 Come investimenti sul mercato monetario sono ammessi crediti nei confronti di debitori con una durata massima di 12 mesi nonché floating rate note (FRN) con una durata residua massima di 3 anni all acquisto. 22.2 La scelta degli investimenti viene effettuata tenendo conto della buona qualità dei debitori (allegato 3). 22.3 La percentuale degli investimenti a breve termine per un singolo debitore non può superare il 5 % degli investimenti patrimoniali. 22.4 Gli strumenti derivati sono ammessi solo per ottenere una diversificazione delle scadenze. Art. 23 Investimenti in strumenti derivati 23.1 Di norma, gli investimenti tramite strumenti derivati sono permessi. Tuttavia devono essere rispettate le disposizioni dell OPP 2. 23.2 Il ricorso a strumenti derivati è ammesso solo in base alle strategie predefinite. Gli strumenti derivati servono per la copertura delle posizioni, per le modifiche della tattica d investimento, per il miglioramento del rendimento e per la ristrutturazione a basso costo degli investimenti. Tra valore base e derivato deve sussistere una relazione semplice da ricostruire. Le strategie e gli strumenti ammessi sono elencati in modo esaustivo nell allegato 2. 23.3 Gli impegni possibili per le operazioni derivate devono essere costantemente coperti da liquidità o da titoli. L uso di strumenti finanziari derivati non deve esercitare un effetto leva sul patrimonio complessivo. 23.4 Per gli investimenti in strumenti derivati si devono osservare le norme dell art. 56 OPP 2. L obbligo di copertura delle posizioni è regolato dalle disposizioni delle «Informazioni sulla previdenza professionale n. 50». Art. 24 Prestiti di valori mobiliari Per migliorare il rendimento, i titoli possono essere prestati a banche con un rating a breve termine conforme all allegato 3. I titoli prestati devono essere coperti da un garante e i dettagli della cessione vengono regolati in un contratto di securities lending. 7

Trovano applicazione, per analogia, le disposizioni sulla legislazione sui fondi (art. 55 cpv. 1 lett. a della Legge sugli investimenti collettivi [RS 951.31], art. 76 dell Ordinanza sugli investimenti collettivi [RS 951.311], art. 1 e segg. dell Ordinanza della FINMA sugli investimenti collettivi [RS 951.312]). Art. 25 Principi per gli investimenti immobiliari 25.1 L obiettivo a lungo termine degli investimenti è l aumento duraturo del loro valore e un rendimento conforme al mercato. 25.2 Gli investimenti immobiliari possono essere effettuati sotto forma di investimenti collettivi, di investimenti diretti (con un proprietario unico o un gruppo di proprietari) o di progetti. Gli investimenti collettivi includono in particolare: quote di fondi mobiliari quotati in borsa; quote di società di partecipazione che investono a loro volta in investimenti immobiliari; diritti di fondazioni di investimento; partecipazioni ad immobili in comproprietà con altri istituti; portafogli collettivi interni di cui all art. 4 LICol. I progetti includono in particolare: terreni di costruzione; progetti di nuove costruzioni; stabili su cui gravano diritti di superficie; edifici da demolire; progetti di nuove costruzioni che successivamente verranno messe in vendita ad es. proprietà per piani (eccezione). 25.3 Nella scelta degli investimenti diretti si deve tenere conto dei seguenti criteri: a) rendimento; b) potenziale di aumento del valore; c) buona posizione, possibilmente nei centri ad alta concentrazione abitativa; d) stato e livello infrastrutturale adeguati (sostanza edificata, frequenza dellai manutenzione); e) mix di locatari equilibrato; f) canoni d affitto adeguati. 25.4 Nella scelta degli investimenti collettivi si deve tenere conto anche dei seguenti criteri: a) qualità della gestione; b) qualità e livello di manutenzione degli immobili; c) grado d indebitamento; d) princìpi di valutazione; e) spese amministrative; f) diversificazione geografica (distribuzione regionale); g) diversificazione delle destinazioni d uso; h) correlazione con gli investimenti esistenti; i) liquidità delle quote. 25.5 Nella selezione dei progetti e in fase di decisione si deve tenere conto dei seguenti criteri: a) rendimento probabile; b) buona posizione, prevalentemente nei centri di alta concentrazione abitativa; c) probabilità di locazione a breve termine per tutte le unità abitative; d) previsioni sull ammontare delle pigioni; e) nessuna iscrizione nel catasto delle zone inquinate; f) realizzabilità dei nuovi edifici; g) commerciabilità. 25.6 Le pigioni incassate devono permettere un rendimento conforme al mercato. 25.7 Negli investimenti diretti, la Fondazione deve mirare, tramite misure adeguate, al mantenimento della qualità dell investimento, adottando ad esempio: a) misure di tipo strutturale; b) misure istituzionali e organizzative; c) politiche di ristrutturazione edilizia sistematica. 25.8 L amministrazione e la gestione degli immobili della fondazione sarà affidata dal Consiglio di fondazione a uno o più amministratori con i quali verranno stipulati contratti quadro. 25.9 Le ipoteche passive sottoscritte per finalità di ricorso temporaneo a fondi di terzi possono ammontare, al massimo, al 30 % del valore venale degli investimenti diretti effettuati con il portafoglio immobiliare. Art. 26 Ipoteche 26.1 La quota massima degli investimenti ipotecari è stabilita nell allegato 1. 26.2 Non si possono concedere ipoteche a società affiliate se l uso del valore dell immobile da parte della stessa società supera il 50 %. 26.3 Per gli immobili utilizzati a scopi commerciali, il finanziamento non può superare il 50 % del prezzo d acquisto (o del valore venale, se quest ultimo è inferiore, o se si tratta di un estinzione di un ipoteca o della concessione di una nuova ipoteca). Per gli immobili privati il finanziamento non può essere superiore al 65 % del prezzo d acquisto (o del valore venale, se quest ultimo è inferiore, o se si tratta di un estinzione di un ipoteca o della concessione di una nuova ipoteca). 8

26.4 A titolo di garanzia, l immobile viene ceduto in pegno sotto forma di cartella ipotecaria o di pegno immobiliare a favore della fondazione. 26.5 Vengono finanziati solo immobili in Svizzera. Capitolo 4: Controllo della gestione Art. 27 Controllo 27.1 L organo di controllo esercita le sue funzioni di accertamento sulle posizioni derivate e sulle singole posizioni d investimento. 27.2 Vengono effettuati controlli mensili sulla contabilità degli investimenti, i calcoli del rendimento e gli elenchi delle transazioni effettuate dai gestori del portafoglio. 27.3 I controlli mensili concernono anche la contabilità degli investimenti e gli estratti conto degli istituti di deposito con gli elenchi delle transazioni effettuate dai gestori del portafoglio. 27.4 Il Consiglio di fondazione vigila, con controlli mensili, sui singoli mandati. Esso può delegare i controlli a un controller esterno. 27.5 Il Consiglio di fondazione valuta, una volta all anno, la performance annuale globale confrontandola con gli obiettivi strategici. Inoltre decide in merito a nuove strategie d investimento e delibera modifiche dei margini di oscillazione nell ambito delle strategie approvate. Art. 29 Regole di valutazione nell ambito del reporting 29.1 Gli attivi vengono valutati in base alle disposizioni stabilite dalla Swiss GAAP FER n. 26. 29.2 Le azioni e le obbligazioni sono valutate in base al valore di mercato alla data determinante. I corsi di riferimento, inclusi i corsi di conversione delle valute, vengono stabiliti e forniti dall istituto di deposito. 29.3 Le posizioni in valute estere sono convertite al corso di riferimento in vigore alla data determinante. Il corso di riferimento corrisponde a quello dell istituto di deposito. 29.4 I prestiti sono valutati al valore nominale che successivamente viene adeguato in funzione dell ammortamento. 29.5 Gli hedge fund sono valutati in base all ultimo prezzo di mercato disponibile o in base al valore d inventario netto. Art. 30 Indennità per i gestori esterni del portafoglio Le indennità versate ai gestori di portafoglio sono fissate in base ad accordi stipulati o calcolate in funzione del patrimonio amministrato o secondo una formula di calcolo che dipende dai risultati conseguiti. I gestori sono obbligati contrattualmente ad accreditare alla cassa pensione, anche senza una specifica richiesta, tutti i vantaggi patrimoniali (ad es. le retrocessioni, le finders fees, le commissioni di assistenza alla clientela, ecc.) che vengono versate da terzi agli stessi gestori o ai loro collaboratori, nell ambito della gestione patrimoniale. Art. 28 Reporting 28.1 Ogni mese, i gestori del portafoglio informano il Consiglio di fondazione sui rendimenti ottenuti e sull allocazione patrimoniale. Il reporting deve informare sugli investimenti effettuati, sullo sviluppo degli investimenti (performance globale e per categoria d investimento) come pure sul mantenimento della strategia d investimento, dei margini di oscillazione e sulle prescrizioni d investimento, oltre a giustificare l impiego di strumenti derivati e le eventuali deviazioni dagli obiettivi di performance dell indice di riferimento e degli obiettivi prestabiliti. 9

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 31 Entrata in vigore e adeguamento Il presente regolamento sostituisce quello del 14.12.2012 ed entra in vigore in data 18.04.2013. Se necessario, il Consiglio di fondazione lo controlla almeno una volta all anno e, all occorrenza, lo adegua. Svitto, 18 aprile 2013 cassa pensione pro Il Consiglio di fondazione Peter Hofmann Presidente Thomas Kopp Vicepresidente In caso di divergenze nell interpretazione fa fede il testo tedesco. 10

Allegato 1 Allegato 1 Strategia d investimento In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 14 dicembre 2012 viene emanata la seguente strategia d investimento con le fasce di oscillazione e i benchmark corrispondenti: la strategia e le fasce di oscillazione entrano in vigore in data 01.01.2013. Categoria Benchmark Strategia Margini di oscillazione tattici Mercato monetario 5.00 % 0.00 % 10.00 % LIBOR CHF 3 mesi Obbligazioni CHF estere e nazionali 20.00 % 0.00 % 40.00 % Swiss Bond Index TR AAA - BBB Obbligazioni Internationali 5.00 % 0.00 % 20.00 % Customized Barclays Global Aggregate Index in CHF Prestiti convertibili 5.00 % 0.00 % 8.00 % UBS Convertible Global Inv. Grade Hedged (CHF) Prestiti e ipoteche 0.00 % 0.00 % 5.00 % Azioni Svizzera 10.00 % 0.00 % 20.00 % Swiss Performance Index Azioni Internationali 10.00 % 0.00 % 20.00 % MSCI World AC free in CHF Immobili 30.00 % 20.00 % 35.00 % * KGAST Immo Index Investimenti alternativi 15.00 % 0.00 % 15.00 % Saggio minimo d interesse LPP + 2 % L obiettivo di rendimento della strategia ammonta al 3.60 % (prima dei costi d amministrazione del patrimonio) con un rischio del 4.60 %. Svitto, 14 dicembre 2012 * conformemente all Art. 50, cifra 4, OPP 2 11

Allegato 2 Allegato 2 Strategia e strumenti derivati ammessi Sono ammessi le strategie e gli strumenti derivati seguenti: Mercato monetario Valuta long Valuta short (a titolo di garanzia) anche a termine fino a un massimo di 12 mesi Aktien Long call Long put Short call Short put o una loro combinazione Short Index-Future (a titolo di garanzia) Long Index-Future (con copertura) Valuta short (a titolo di garanzia) Obbligazioni Short bond future su prestiti dello Stato (a titolo di garanzia e controllo della duration) Long Bond future su prestiti dello Stato (con copertura) Valuta short (a titolo di garanzia) Svitto, 14 dicembre 2012 12

Allegato 3 Allegato 3 Rating minimo secondo S & P In base alla delibera del Consiglio di fondazione del 14 dicembre 2012 sono ammessi i seguenti rating minimi secondo S & P: Mercato monetario A Obbligazioni CHF estere e nazionali Investment Grade Obbligazioni Internationali Investment Grade Prestiti a enti di diritto pubblico A Operazioni OTC A Averi sul conto A (eccezione: conti di gestione presso il depositario) Per le controparti / debitori senza rating è determinante la classifica del rischio Moody s o Fitch. In mancanza di rating è determinante la classifica del rischio dell istituto di deposito. Svitto, 14 dicembre 2012 13

Allegato 4 Allegato 4 Principi di valutazione 1. Gli averi in conto, gli investimenti sul mercato monetario e le ipoteche passive sono valutati al valore nominale. 2. Le obbligazioni, le azioni e le quote di partecipazione a investimenti sono valutati con la quotazione di borsa alla data determinante. Tuttavia le obbligazioni di cassa sono valutate, al massimo, con i valori nominali. Sono determinanti le quotazioni rilevate dagli istituti di deposito. 3. Le divise sono valutate con il cambio in vigore alla data deterinante. Sono determinanti i tassi di cambio rilevati dagli istituti di deposito. 4. I prestiti sono valutati al valore nominale, al netto delle eventuali rettifiche di valore necessarie. 5. Gli immobili sono valutati in base al metodo DCF. Le spese di gestione e gli investimenti relativi ai progetti immobiliari vengono iscritti all attivo. 6. Gli hedge fund sono valutati con l ultimo prezzo di mercato disponibile o con il valore d inventario netto. La valutazione può dunque essere effettuata con un ritardo di tre mesi circa. Svitto, 23 aprile 2009 In caso di divergenze nell interpretazione fa fede il testo tedesco. 14

Allegato 5 Allegato 5 Disposizioni riguardanti integrità e lealtà 1. Ambito di applicazione Le seguenti disposizioni valgono sia per il Consiglio di fondazione sia per tutte le persone e le istituzioni incaricate dalla cassa pensione. 2. Regole applicabili Le disposizioni di legge concernenti la lealtà e l integrità nell amministrazione del patrimonio (art. 51 b LPP e art. 48 f - 48 l OPP 2) fungono da base per le disposizioni che seguono. 3. Informazioni generali Il Consiglio di fondazione si impegna a informare i responsabili in merito alle direttive riguardanti l integrità e la lealtà. Esso controlla il rispetto delle disposizioni. Le persone esterne / istituzioni cui è affidata l amministrazione del patrimonio devono soddisfare i requisiti previsti dall art. 48 OPP 2. 4. Vantaggi patrimoniali Le modalità di retribuzione delle persone / istituzioni incaricate devono essere chiaramente determinabili e definite in un contratto scritto. In linea di principio tutti i vantaggi patrimoniali eccedenti la retribuzione concordata vanno consegnati alla cassa pensione. Non possono essere accettati inviti, regali e altri vantaggi patrimoniali personali che non sarebbero concessi senza la carica ricoperta presso la cassa pensione. Da questi principi si esclude quanto segue: a) regali occasionali: sono considerati regali occasionali quelli elargiti in singole occasioni e che non superano il valore di CHF 200 per volta e CHF 2 000 per anno. b) inviti: inviti a un evento che procura in primo luogo un profitto per la cassa pensione, come ad es. un seminario specifico, se non ha luogo più di una volta al mese. Le manifestazioni permesse sono, di regola, limitate a un giorno, non sono valide per un accompagnatore e devono essere raggiungibili con l auto o i mezzi pubblici. A pranzo o la sera possono essere seguite da un evento di carattere sociale. Non è ammessa l accettazione di vantaggi patrimoniali personali sotto forma di prestazioni in denaro (contanti, buoni, sconti, ecc.) oltre i CHF 50. 5. Limitazione dell attività commerciale delle persone coinvolte nell amministrazione del patrimonio Sono considerate coinvolte nell amministrazione del patrimonio tutte le persone autorizzate a prendere decisioni riguardanti l acquisto o la vendita di investimenti o che sono informate riguardo a tali decisioni. A queste persone è vietato concludere affari identici per proprio conto precedentemente (Front Running), parallelamente (Parallel Running) o immediatamente in seguito all esecuzione (After Running) di incarichi commerciali svolti per la cassa pensione. Se tali transazioni vengono svolte tramite terzi, al fine di aggirare le disposizioni in vigore, queste vengono considerate come svolte per proprio conto. 6. Churning È vietata la riorganizzazione del deposito della cassa pensione senza un motivo economico che sia nell interesse della cassa stessa. 7. Notifica dei legami d interesse Tutte le persone interessate da queste disposizioni sono tenute a notificare i legami d interesse che potrebbero limitarne l indipendenza nello svolgimento della loro attività. La notifica va eseguita il più presto possibile, al più tardi prima della conclusione di una transazione, dell esecuzione di una scelta o di un assunzione. Le persone con un legame d interesse che potrebbe limitarne l indipendenza si astengono dal partecipare o predisporre o fornire consulenza o controllo in caso di tali decisioni. 8. Dichiarazioni annuali Da tutte le persone interessate il Consiglio di fondazione richiede annualmente una dichiarazione personale scritta in cui si attesta che le disposizioni in materia di lealtà sono note, che non sono stati accettati vantaggi patrimoniali non giustificati, che non sono stati eseguiti affari per proprio conto non ammessi e che non esistono conflitti d interesse espliciti. 9. Sanzioni Le violazioni saranno sanzionate. In caso di violazione delle disposizioni riguardanti l integrità e la lealtà, il Consiglio di fondazione prenderà le misure del caso. Queste possono variare da un ammonimento o avvertimento fino allo scioglimento del rapporto contrattuale. Resta salva la facoltà di ricorrere a misure penali. Svitto, 18 aprile 2013 15