Modello VR per il rimborso Iva a cura di Antonio Gigliotti Anche per il credito Iva 2009 la richiesta di rimborso dovrà essere presentata con il modello VR all'agente della riscossione. Non ci sarà quindi l'uscita di scena del modello, ventilata nella relazione di accompagnamento del dl 78/2009. Il modello VR/2010, inoltre, accoglie anche la richiesta della minore eccedenza del triennio da parte delle società aderenti alla procedura di liquidazione consolidata, relativamente ai crediti «non trasferibili» al gruppo. Presentazione del modello VR Com'è noto, il D.L. 78/2009 ha apportato alcune modifiche all'art. 38-bis del dpr 633/72, sostituendo l'ottavo e il nono periodo del primo comma e prevedendo, in tale contesto, che l'agenzia delle entrate definisca, con proprio provvedimento, ulteriori modalità e i termini per l'esecuzione dei rimborsi. Nella relazione illustrativa del decreto, a questo proposito, è stato spiegato che: 1
la richiesta di rimborso del credito Iva annuale deve essere effettuata direttamente in sede di presentazione della relativa dichiarazione annuale, con il comma 3 sono soppressi l'ottavo e il nono periodo del primo comma del citato articolo 38-bis che prevedono, invece, che il predetto rimborso sia richiesto mediante un'apposita dichiarazione (modello VR) da presentare al competente agente della riscossione. Questo passaggio, coordinato con la modifica che il medesimo art. 10 ha apportato all'art. 3 del dpr n. 322/98, diretta a consentire ai creditori Iva di presentare la dichiarazione annuale in forma autonoma (e dunque dal 1 febbraio), lasciava presagire, come più volte osservato, la soppressione del modello VR. Niente di tutto questo si è verificato, infatti la richiesta di rimborso Iva risultante dalla dichiarazione annuale per il 2009 dovrà essere presentata utilizzando il modello VR come per gli scorsi anni. 2
Circolare n. 1 del 15.01.2010 Tale chiarimento è stato precisato con la circolare 1 dell'agenzia delle Entrate, capitolo 3, del 15 gennaio 2010. La circolare ricorda che l'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dl 78/2009 prevede che con provvedimento del direttore dell'agenzia siano definiti ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'articolo 38 bis del Dpr 63/72. Siccome questo provvedimento non è ancora stato emanato per il 2009 si applicano ancora le disposizioni vigenti prima dell'emanazione di quel decreto legge i rimborsi dell'iva annuale 2009 continueranno a essere richiesti tramite il modello VR nei modi ordinari a partire dal 1 febbraio 2010. Modalità di presentazione Il modello VR deve essere utilizzato solo dai contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d imposta 2009. 3
Il modello deve essere presentato in duplice esemplare direttamente all agente della riscossione competente territorialmente a partire dal 1 febbraio 2010 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA anche in forma unificata, e cioè entro il 30 settembre 2010. Novità del modello VR Nel modello VR/2010 debutta il nuovo rigo VR8, riservato alle società che, all'atto di adesione al gruppo, non hanno potuto trasferire il credito dell'anno precedente, in forza della preclusione introdotta dalla legge n. 244/2007. Tale credito, da evidenziare (al netto dell'importo compensato) nel rigo VL10 della dichiarazione annuale, resta nella esclusiva disponibilità della società che ne è titolare, che potrà: utilizzarlo in compensazione, oppure chiederlo a rimborso qualora sussistano i presupposti di legge. 4
In assenza di altri presupposti, la norma consente comunque di richiedere il rimborso del minor credito del triennio; a tal fine, la generalità dei contribuenti deve compilare la sezione 3 del modello VR, ma per le società aderenti al gruppo si è reso necessario istituire un rigo apposito il VR8, appunto, costituito di tre campi relativi alle eccedenze di credito del triennio 2007-2009. Compilazione rigo VR8 Come spiegano le istruzioni, nel rigo VR8 le società interessate devono riportare: per l'anno 2007, la differenza tra l'iva a credito riportata a nuovo per l'anno successivo, indicata nel rigo VX5 o nel corrispondente rigo del quadro RX del modello Unico e l'importo indicato nel rigo VL9 della dichiarazione Iva 2009 per l'anno 2008, per la sola parte riguardante le compensazioni «orizzontali» effettuate nel modello F24; per l'anno 2008, l'importo indicato nel rigo VL10 della dichiarazione IVA 2009 per l'anno 2008; per l'anno 2009, l'importo indicato nel rigo VL10 della dichiarazione IVA 2010 per l'anno 2009. 5
Rimborso Iva e terreno Un altro aspetto riguardante il rimborso dell Iva riguarda la possibilità di ottenere il rimborso dell Iva relativa al terreno a seguito dell acquisto di un fabbricato Imposte dirette Al riguardo si fa presente che per le imposte dirette secondo quanto previsto dall articolo 2 del decreto legge 262/2006 1, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo complessivo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Per il calcolo del valore del terreno bisogna distinguere tre diverse fattispecie: FATTISPECIE 1 L acquisto dell immobile è stato rappresentato in bilancio indicando un valore unico. In tale ipotesi, il valore fiscalmente riconosciuto del terreno è pari al 20% (o 30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo. 1 Il comma 18 dell'articolo 2 del decreto 262/2006 ha riformulato i commi 7 ed 8 dell'articolo 36 del d.l. n. 223 del 2006, che recano disposizioni volte a rendere fiscalmente indeducibile l'ammortamento delle aree occupate da costruzione, introducendo altresì il comma 7-bis all'interno del medesimo articolo 36 6
FATTISPECIE 2 L acquisto dell immobile è stato rappresentato in bilancio indicando due valori distinti, uno per il terreno ed uno per la costruzione. In questo caso, il costo fiscalmente riconosciuto da attribuire all area sarà pari al maggiore tra i due seguenti importi: o o il valore dell area indicato in bilancio; il valore che deriva dall applicazione del 20% (o 30%) al costo totale dell immobile (area più fabbricato). FATTISPECIE 3 Il contribuente ha acquistato prima l area e poi ha proceduto con la costruzione del fabbricato. In quest ultima ipotesi, il valore fiscalmente riconosciuto dell area è pari a quello indicato nell atto di compravendita. Iva Dopo aver disciplinato il trattamento del terreno dei fabbricati strumentali ai fini delle imposte dirette è rimasto il dubbio relativo all Imposta sul valore aggiunto. 7
Più precisamente, ci si è chiesti se nell ipotesi di acquisto di un fabbricato strumentale, lo scorporo del valore dell area debba essere effettuato anche ai fini della determinazione dell Iva rimborsabile. Si ricorda infatti che secondo quanto stabilito dall art. 30 comma 3, lett. c) del D.p.r. 633/72 il contribuente può chiedere il rimborso dell Imposta sul valore aggiunto risultante dalla Dichiarazione Iva limitatamente all Iva relativa all acquisto e importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche. Conferenza stampa specializzata del 17 gennaio 2009 La questione è stata risolta dall Agenzia delle Entrate nella conferenza del 17 gennaio 2009 dove l Agenzia ha affermato che L indeducibilità delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi ai terreni prevista dalle disposizioni contenute nell art. 36, commi 7 e seguenti, del decreto legge n. 223 del 2006, si riflette anche ai fini del calcolo dell imposta rimborsabile ai sensi dell art. 30, comma 3, lett. c), del decreto del presidente della repubblica 633/1972, che, pertanto, nel caso di acquisto di fabbricati, deve essere ridotta nell ammontare del costo dell area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza non ammortizzabile. 8
In sostanza la norma reddituale che impone di dover scorporare la quota riferibile al terreno su cui insiste il fabbricato esplica effetto anche sull applicazione delle disposizioni relative al rimborso dell Iva eccedente (art. 30, terzo comma, lett. c D.p.r. n. 633/72), con la conseguenza che nel caso di acquisto di fabbricati strumentali, l imposta sul valore aggiunto rimborsabile deve essere ridotta della quota attribuibile costo dell area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza non ammortizzabile (applicando le stesse percentuali previste per le imposte dirette). Esempio Un impresa ha acquistato nel corso del 2009 un fabbricato industriale per il seguente importo: costo 500.000; Iva 100.000. L Iva pagata dovrà essere così ripartita: 70% di 100.000 = 70.000 da attribuire al fabbricato; 30% di 100.000 = 30.000 da attribuire al terreno. L Iva che può essere chiesta a rimborso ai sensi dell art. 30 comma 3 lett. c) è al massimo 70.000 (quota riferita al fabbricato). 18 febbraio 2010 Antonio Gigliotti 9