Novità più rilevanti (1) parità di trattamento tra fattura cartacea e fattura elettronica libera scelta sull autenticità dell origine, l integrità del contenuto e la leggibilità della fatture (facilita i controlli anche in vista dello sportello unico dal 2015) il numero progressivo da attribuire alla fattura non è più ordinato per anno solare ma deve essere idoneo ad identificare la fattura «in modo univoco» (vedi Ris. n. 1/E del 10 gennaio 2013)
Novità più rilevanti (2) obbligo di indicare: il numero di partita IVA del cessionario o committente nazionale (utile per elenco clienti e fornitori) il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione (utile per sposometro ) il numero di registrazione ai fini dell IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione europea (obbligo già previsto necessario per intrastat )
Novità più rilevanti (3) obbligo di emettere fattura anche per tutte le operazioni (cessioni e prestazioni) territorialmente non rilevanti in Italia, rese nei confronti di soggetti passivi debitori dell imposta in un altro Stato membro dell Unione, ovvero rese nei confronti di altri soggetti - anche se «privati»? - stabiliti fuori dell Unione europea (ad es. vendite di beni mobili o immobili esistenti all estero o in altro Stato UE effettuate direttamente da soggetti stabiliti in Italia, servizi di catering o di trasporto persone fuori UE) obbligo prima vigente solo per le prestazioni non rilevanti art. 7-ter
Contenuto della fattura (1) data di emissione - Deve essere quella in cui la fattura è emessa. Qualora sul documento non sia indicata una data diversa, si assume come data di emissione quella di formazione della fattura, che ovviamente precede sempre la consegna o la spedizione della stessa numero progressivo che la identifichi in modo univoco - Novità - Non è più prevista la progressione con cadenza annuale e, quindi, con l azzeramento al 1 gennaio di ciascun anno, ma il numero progressivo attribuito deve essere tale da identificare in modo univoco la fattura ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
Contenuto della fattura (2) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore Non è necessario il codice fiscale del cedente o prestatore ma solo la partita IVA ad esso attribuita ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti Gli stessi dati richiesti per il cedente o prestatore sono voluti anche per il cessionario o committente per il cliente (cessionario o committente) è richiesto: - Novità - partita IVA se è un soggetto passivo stabilito in Italia ed è titolare di una partita IVA numero di registrazione IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell Unione europea codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione.
Contenuto della fattura (3) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all articolo 15, primo comma, n. 2 corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo qualora venga utilizzata tale possibilità
SOGGETTI AUTORIZZATI E DISCIPLINA i soggetti passivi che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d affari complessivo (comprensivo delle operazioni escluse da regime) non superiore a 2 milioni di euro possono optare per la liquidazione dell IVA per cassa per tali soggetti l IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi di imposta diviene esigibile all atto del pagamento dei relativi corrispettivi l imposta, comunque, diviene esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali coloro che scelgono l IVA per cassa devono ritardare il diritto alla detrazione dell imposta sugli acquisti al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, mentre per i cessionari o committenti il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell operazione se il cessionario o committente dell operazione abbia, a sua volta, anche lui esercitato l opzione per la liquidazione dell IVA per cassa, il suo diritto alla detrazione spetterà solo all atto del pagamento del relativo corrispettivo
OPERAZIONI ATTIVE NON AMMESSE cessioni o prestazioni effettuate nei confronti di privati operazioni realizzate in regime monofase, dell agricoltura e attività connesse, del margine, delle agenzie di viaggi e turismo, dell agriturismo ecc. a meno che non venga separata l attività ai sensi del successivo articolo 36 cessioni dei prodotti farmaceutici, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soci, associati ecc., cessioni o prestazioni fatte allo Stato, agli organi dello Stato ed equiparati. Per tutte queste operazioni previste dall articolo 6, quinto comma, l esigibilità differita rappresenta il regime ordinario e trova applicazione senza limiti temporali e senza che occorra alcuna annotazione in fattura. Qualora,però, il cedente o prestatore intenda applicare il regime dell esigibilità immediata, è necessario esercitare espressa opzione, apponendo sulla fattura l annotazione Iva ad esigibilità immediata (Circolare n. 44/E del 26 novembre 2012) operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l imposta con il meccanismo dell inversione contabile cessioni intracomunitarie o operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9
OPERAZIONI PASSIVE NON AMMESSE acquisti di beni o servizi assoggettati all IVA con il meccanismo dell inversione contabile acquisti intracomunitari di beni importazioni di beni estrazioni di beni dai depositi IVA
OBBLIGHI PER OPERAZIONI ATTIVE Il cedente o prestatore deve adempiere gli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica dichiarazione ecc., anche se l imposta non è esigibile le operazioni effettuate formano il relativo volume d affari, concorrono allo status esportatore abituale e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione, con riferimento all anno in cui le operazioni stesse sono effettuate, mentre non rileva il momento in cui l imposta diventa esigibile le operazioni sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell operazione nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell operazione le fatture emesse devono indicare che si tratta di operazione con IVA per cassa e la relativa norma istitutiva (articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83). L omessa indicazione di tale dicitura costituisce una mera violazione formale e non l uscita dal regime
OBBLIGHI PER OPERAZIONI PASSIVE il diritto alla detrazione dell IVA per i beni acquistati o servizi ricevuti dal soggetto che ha scelto il regime può essere esercitato, ai sensi degli articoli 19 e seguenti, solo a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui l imposta diviene esigibile, secondo le regole ordinarie ed alle condizioni esistenti in tale momento nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell imposta sorge in capo al soggetto che ha esercitato l opzione nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell operazione
OPZIONE (1) l opzione per l applicazione del regime e la revoca della stessa sono esercitate secondo le modalità individuate con apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate che è stato emanato il 21 novembre 2012 l opzione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell attività nel corso dell anno, dalla data di inizio dell attività le operazioni che hanno già partecipato alle liquidazioni periodiche effettuate fino alla data del 31 dicembre precedente l esercizio dell opzione non rientrano nella disciplina dell IVA per cassa l opzione, una volta esercitata, vincola per un triennio il soggetto passivo a differire l esigibilità dell imposta per tutte le operazioni attive e, conseguentemente, a differire anche l esercizio della detrazione per tutte le operazioni passive
OPZIONE (2) l opzione si ricava dal comportamento concludente del contribuente deve essere comunicata nella dichiarazione annuale relativa all anno in cui è stata effettuata la scelta e che sarà presenterà nel corso dell anno successivo l opzione parte dall 1 gennaio dell anno in cui è esercitata, mentre in caso di inizio attività nel corso dell anno, gli effetti si manifestano dalla data di inizio dell attività per il 2012 la scelta ha avuto effetto per le operazioni effettuate a partire dall 1 dicembre 2012 l opzione vincola il contribuente almeno per un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d affari che comporta la cessazione del regime
OPZIONE (3) trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime (3 anni), l opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale ai fini dell IVA presentata successivamente alla scelta effettuata ai fini del computo del triennio, se l opzione è stata esercitata a partire dal 1 dicembre 2012, l anno 2012 è considerato come primo anno di applicazione del regime coloro che intendono aderire all Iva per cassa sin dall inizio dell attività, devono comunicare la scelta in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all anno d esordio dell attività
INIZIO DEL REGIME (1) Limitatamente all anno 2012, l opzione ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre 2012 Poiché l articolo 167-bis, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE, prevede che gli Stati membri possono applicare il regime di contabilità per cassa alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro, previa consultazione del Comitato IVA, qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell IVA per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi
INIZIO DEL REGIME (2) dal 1 dicembre 2012 è cessato il regime previsto dall articolo 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, espressamente abrogato dal comma 5 del «decreto crescita». Pertanto per le operazioni effettuate fino al 30 novembre 2012 continuano ad operare le regole precedenti fino al loro esaurimento: per le operazioni effettuate dal 1 dicembre 2012 iniziano a decorrere le «nuove» regole per le cessioni di beni vale la data di consegna degli stessi, rilevata dal documento di trasporto e non vale quella indicata nella «fattura differita» per il mese di dicembre 2012 solo i contribuenti «ordinari» con liquidazioni mensili hanno potuto utilizzare il regime restandone esclusi i «trimestrali» per opzione e quelli «speciali» di cui all articolo 74, comma 4 (autotrasportatori, distributori di carburanti, subfornitori, ecc. indicati al paragrafo 8 in commento a detto articolo 74) i contribuenti trimestrali, sia quelli per opzione che quelli speciali, possono partire dal 1 gennaio 2013 per le operazioni «effettuate» dopo tale data
USCITA DAL REGIME se il volume d affari supera, nel corso dell anno, la soglia di 2 milioni di euro il soggetto optante esce dal regime e riprende ad applicare le regole ordinarie dell IVA, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata per le operazioni passive, le regole ordinarie si applicano con riferimento alle fatture ricevute a partire dal mese successivo, ancorché l acquisto sia stato effettuato nel periodo in cui era applicato il regime dell IVA per cassa in caso di superamento della soglia, o in caso di revoca dell opzione da parte del soggetto passivo, sono previste disposizioni di semplificazione. In particolare, è previsto che: nella liquidazione relativa all ultimo mese in cui è stata applicata l IVA per cassa venga computato a debito l ammontare complessivo dell IVA relativa alle operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati nella stessa liquidazione, il soggetto passivo potrà esercitare il diritto alla detrazione dell imposta relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati
CIRCOLARE 44/E DEL 26 NOVEMBRE 2012 (1) in caso di inizio dell attività in corso d anno va acquisito il volume d affari presunto senza che lo stesso sia ragguagliato all anno. Inoltre nel limite dei 2 milioni di euro vanno considerate tutte le operazioni attive, sia quelle che sono assoggettate all IVA per cassa sia quelle escluse, secondo le ordinarie regole del volume d affari nelle ipotesi di fatturazione differita con emissione di documento di trasporto, ai fini del differimento o del termine di un anno, rileva il momento di effettuazione dell operazione (consegna o spedizione) e si prescinde dalla data di fatturazione dell operazione in caso di revoca di una procedura concorsuale, l IVA diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell operazione (in questo caso, infatti, rimane fermo il termine annuale)
CIRCOLARE 44/E DEL 26 NOVEMBRE 2012 (2) nota di variazione emessa in pendenza del termine annuale se in aumento anche per il nuovo ammontare dell imponibile o dell imposta, l anno decorre dalla effettuazione della originaria operazione se in diminuzione, la variazione opera direttamente sull imposta nota di variazione emessa oltre il termine annuale se in diminuzione, va computata nella prima liquidazione periodica anche se in aumento, va computata nella prima liquidazione periodica la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell acquisto acquisto effettuato a gennaio 2013 con pagamento a giugno 2013, la detrazione va esercitata al più tardi con l annuale 2015 acquisto effettuato a gennaio 2013 con corrispettivo entro gennaio 2014, la detrazione potrà essere effettuata al più tardi con l annuale 2016