COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles 14-11-2003 C(2003) 4323 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Calabria) Aiuto n. N 317/2003 Art. 3, comma 1, lettera a) legge regionale 8 luglio 2002 n. 24. Aiuti per la costituzione, l avviamento e l ampliamento delle forme organizzate dei produttori agricoli e zootecnici Signor Ministro, I. Procedimento 1. Con lettera del 22 luglio 2003, registrata il 23 luglio 2003, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione le misure di cui sopra, a norma dell'articolo 88, par. 3, del trattato CE. Complementi di informazione sono stati inviati con lettera del 9 settembre 2003, registrata l 11 settembre 2003. Bilancio 2. 500.000 (stima) per il 2004. Durata 3. Indeterminata. Base giuridica II. Descrizione 4. Legge Regionale n. 24 dell 8 luglio 2002 (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare). S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles
Beneficiari 5. Organizzazioni di produttori; agricoltori e produttori zootecnici. Le misure di aiuto Aiuti all avviamento delle organizzazioni di produttori 6. È previsto un aiuto all avviamento delle organizzazioni di produttori, cosi come definite dalla legislazione regionale. 7. Le regole regionali applicabili ai gruppi di produttori prevedono l obbligo per i soci di applicare in materia di produzione, commercializzazione le regole dettate dall organizzazione. Tali regole consentono che una parte della produzione (25%) venga commercializzata direttamente dal produttore. I soci devono mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno dodici mesi. L erogazione dei contributi può avvenire entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di riconoscimento delle organizzazioni di produttori. 8. Le spese ammissibili comprendono i costi di avviamento e di ampliamento (in caso di estensione significativa delle attività del gruppo), dettagliati come segue: a) affitto dei locali (se acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo di una locazione ai prezzi di mercato); b) acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche; c) costi del personale; d) spese necessarie per l ordinario funzionamento. 9. In caso di ampliamento significativo delle attività del gruppo (che comporti un espansione quantitativa di almeno il 30% delle attività) può essere concesso un nuovo aiuto all avviamento. Le spese ammissibili saranno limitate ai costi aggiuntivi derivanti dalle attività addizionali del gruppo. 10. L importo dell aiuto non supererà il 100% dei costi sostenuti il primo anno, e si ridurrà di 20 punti percentuale per ogni anno di funzionamento, di modo che il quinto anno l aiuto sarà limitato al 20% dei costi effettivi. Assistenza tecnica 11. E previsto un contributo finanziario per le organizzazioni di produttori che forniscano un assistenza tecnico-economica o giuridico-commerciale agli agricoltori. I servizi saranno forniti direttamente dalle organizzazioni, gratuitamente o a costo ridotto. 12. Tutti gli agricoltori ammissibili potranno beneficiare dell aiuto. Eventuali contributi alle spese amministrative dell organizzazione saranno limitati al costo della prestazione del servizio. 2
13. L importo dell aiuto concesso non supererà i 100.000 per beneficiario su tre anni, o nel caso delle PMI, il 50% delle spese ammissibili (può essere concesso l importo superiore fra i due). Il beneficiario è considerato la persona che riceve i servizi. Presenza di aiuto III. Valutazione 14. A norma dell'articolo 87, par. 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 15. Nel caso in oggetto, i contributi sono finanziati mediante risorse pubbliche (regionali). Sono concessi selettivamente alle organizzazioni di produttori (aiuti all avviamento) e agli agricoltori (assistenza tecnica) in Calabria, offrendo loro un vantaggio economico di cui, in situazione normale, non avrebbero potuto usufruire. Di conseguenza, la posizione competitiva di tali soggetti è migliore di quella di altri agricoltori nella Comunità che non ricevono lo stesso tipo di aiuto 1. Dal momento che questi produttori sono attivi in un mercato internazionale altamente competitivo, con notevoli scambi commerciali intracomunitari, le misure falsano le condizioni degli scambi tra gli Stati membri. Pertanto, il regime notificato rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, par. 1, del Trattato, e può essere considerato compatibile solo se può beneficiare di una delle deroghe previste dal Trattato stesso. Compatibilità dell'aiuto 16. In applicazione della deroga di cui all articolo 87, par.3, lettera c), la Commissione considera un aiuto compatibile con il mercato comune se questo agevola lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 17. Di regola, le misure di aiuto in ambito agricolo possono essere considerate compatibili con il mercato unico se ottemperano alle condizioni degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato nel settore agricolo (in appresso gli Orientamenti 2. Aiuti all avviamento delle organizzazioni di produttori 18. La misura in oggetto rispetta tutti i criteri del punto 10 degli Orientamenti, ossia: 1 Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, i miglioramenti della posizione competitiva di un'impresa derivanti dagli aiuti di Stato portano generalmente a falsare la concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non ricevono questo tipo di assistenza, causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12. 2 GUUE 2000/C 28/02 3
19. L aiuto sarà concesso solo alle organizzazioni di produttori agricoli in possesso dei requisiti descritti al punto 7 della presente decisione, e che corrispondono a quelli riportati al punto 10.3 degli Orientamenti. 20. L aiuto sarà concesso per costi amministrativi di avviamento (dettagliati al punto 8 supra) che coincidono con quelli previsti dal punto 10.5 degli Orientamenti. 21. Come descritto al punto10 supra, l aiuto sarà decrescente e limitato nel tempo (100% dei costi sostenuti il primo anno, con riduzione di 20 punti percentuale l anno, per una durata massima dell aiuto di 5 anni), come previsto al punto 10.5 degli Orientamenti. Non può essere concesso alcun aiuto oltre il settimo anno dal riconoscimento dell organizzazione dei produttori (punto 10.5 degli Orientamenti). 22. Come si evince dal punto 9 della presente decisione, potrà essere concesso un nuovo aiuto all avviamento solo in caso di ampliamento significativo delle attività dell organizzazione, e le spese ammissibili saranno limitate alle attività addizionali intraprese, il che coincide con quanto previsto al punto 10.6 degli Orientamenti. Assistenza tecnica Contributi per le organizzazioni di produttori 23. I contributi finanziari saranno erogati alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, i beneficiari finali dei servizi di assistenza tecnica sono gli agricoltori e produttori zootecnici. Le organizzazioni agiscono da mero tramite, e gli aiuti sono trasferiti integralmente agli agricoltori sotto forma di servizi gratuiti o a costo ridotto. Pertanto, prima facie non sembra esservi alcun elemento di aiuto alle organizzazioni stesse. Aiuto agli agricoltori 24. L aiuto destinato agli agricoltori ed erogato sotto forma di assistenza tecnica risponde ai requisiti del punto 14 degli Orientamenti, ossia: 25. Il tipo di assistenza (consulenze tecnico-economiche o giuridico-commerciali) corrisponde alle attività contemplate al punto 14.1 degli Orientamenti. 26. Dalla descrizione si evince (punto 12)che tutti gli agricoltori ammissibili potranno beneficiare dell aiuto, ed eventuali contributi alle spese amministrative dell organizzazione di produttori saranno limitati al costo di prestazione del servizio, come prescritto dal punto 14.2 degli Orientamenti. 27. Come dettagliato al punto 10 della presente decisione, l importo complessivo dell aiuto non supererà i 100.000 per beneficiario su tre anni (o il 50% delle spese ammissibili nel caso delle PMI), in linea con il punto 14.3 degli Orientamenti. 4
28. La Commissione rammenta alle autorità italiane che, in caso di aumento della dotazione di bilancio superiore al 20% dell importo annuale iniziale, il regime è soggetto a nuova notifica ai sensi dell articolo 88(3), come previsto dalla lettera della Commissione del 22 febbraio 1994 3. IV. Conclusioni 29. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, par.3, lettera c) del trattato CE, in quanto agevola lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria al comune interesse. 30. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione Generale Agricoltura Direzione H2 Ufficio: Rue de la Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax. : 0032 2 2967672 Voglia gradire, Signor/a Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER membro della Commissione 3 Diritto di Concorrenza CEE, Volume IIA, 1999, p. 70. 5