COMMISSIONE EUROPEA. I. Procedimento

Documenti analoghi
5. Le agevolazioni sono concesse sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto per una serie di investimenti in impianti funiviari e piste da sci.

I. PROCEDIMENTO. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: II. DESCRIZIONE

3. Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in oggetto.

1. Procedimento. Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni seguenti. 2. Descrizione

COMMISSIONE EUROPEA. 1. Procedura

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 28-VII-2004 C(2004) 2972

3. Con lettera del 22 giugno 2004, nuovi complementi di informazione sono stati chiesti alle autorità italiane.

Si informa con la presente che la Commissione non solleva obiezioni ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE in merito alla misura in oggetto.

Nel prendere la suddetta decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

La decisione della Commissione si basa sulle seguenti considerazioni:

COMMISSIONE EUROPEA. 1. Procedura

Aiuti di Stato/ Italia (Piemonte) Aiuto N 145/2002 Aiuto a favore dell'istituto per il marketing. Disegno di legge n. 376 /02

le Organizzazioni di Produttori

(2) Il 6 dicembre 2010 si è tenuta una riunione di prenotifica tra le autorità italiane, i rappresentanti del beneficiario e la Commissione.

Un chiarimento concernente il campo di applicazione del progetto di regime è pervenuto con lettera A/34188 del 9 giugno 2004.

Beneficeranno del regime tre tipi/categorie di imprese, più precisamente: 3. tutte le imprese localizzate in un'area assistita ex articolo 87 (3) (c).

Aiuto di Stato N 83/ Italia Finanziamento di infrastrutture per il calcolo e la gestione di banche dati

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

COMMISSIONE EUROPEA. 3.1 Esistenza di un aiuto di Stato secondo il disposto dell'art del Trattato CE.

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuti di Stato /Italia (Marche) SA (2012/N) Contributi per le opere irrigue dei consorzi di bonifica delle Marche

Nuova esenzione per categoria degli aiuti de minimis modificata

4. Con lettera del 16 novembre 2006, i servizi della Commissione hanno chiesto nuove informazioni complementari alle autorità italiane.

Subentro in agricoltura

I. PROCEDURA. Mi pregio comunicarle che la Commissione non solleva obiezioni in merito alla misura ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato.

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato SA (2012/N) Italia- Calabria Pubblicità e promozione di prodotti ortofrutticoli

Procedura. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue:

ALLEGATOA alla Dgr n. 842 del 29 giugno 2015 pag. 1/6 PROGRAMMA REGIONALE

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 12-VIII-2005 C(2005) 3213

Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: II. Descrizione

Aiuto di Stato N 742/2001 Italia (Toscana). Risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili.

Il nuovo pacchetto sugli aiuti di Stato relativi ai SIEG. DG Concorrenza

ART. 1 - FINALITA' ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI ART. 3 INTERVENTI AMMISSIBILI

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Aiuto di Stato n. N 802/2006 Italia Aiuto al salvataggio a favore di Sandretto Industrie SrL

Speciale N. 141 dell 11 Dicembre 2015

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2201)3306fin

Il Fondo di Garanzia per l impiantistica sportiva: una nuova opportunità per lo sport

Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/

(2) Il fascicolo è stato protocollato con il numero N 463/07.

COMMISSIONE EUROPEA. Nell adottare la presente decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

6. Per prendere tale decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni:

DICHIARA ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 quanto segue:

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato N 289/ Italia Aiuti alla ristrutturazione a favore di Fiem S.R.L.

COMMISSIONE EUROPEA. La Commissione ha basato la propria decisione sulle seguenti considerazioni:

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, SG(2000) D/

27/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 95. Regione Lazio

Aiuto di Stato N 696/2006 Italia (Regione Molise) Arresto definitivo delle attività di pesca e ammodernamento dei pescherecci

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 95/39

Giovani Imprenditori in Agricoltura: Gli strumenti di Invitalia per lo sviluppo e la competitività

I Servizi ISMEA per i giovani imprenditori agricoli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO

PENETRAZIONE DEI MERCATI ESTERI

ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITA E DELL ASSISTENZA SOCIALE. Ai Signori Sindaci dei Comuni della Sardegna LORO SEDI

A relazione dell'assessore Parigi:

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2003) Oggetto: Aiuto di Stato N 597/2002 Italia (Sardegna). Aiuto all'avviamento di nuove imprese.

ALLEGATO TABELLA DI CORRISPONDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL TRATTATO DI LISBONA. A. Trattato sull'unione europea. Articolo 1bis Articolo 2

DICHIARAZIONE PER AIUTI DE MINIMIS

Autoimpiego: agevolazioni per il lavoro autonomo

Oggetto: Aiuti di Stato N 384/ Italia Regime di aiuti per favorire l accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari

INCENTIVI PER LA PROMOZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

COMMISSIONE EUROPEA. Nell adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto delle considerazioni esposte qui di seguito.

PROVINCIA DI FERRARA CENTRO IMPIEGO DI FERRARA E COOR. POL.ATT. LAVORO

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato n. N 337/2010 Italia Aiuto ad hoc alla SMAT per investimenti in energia solare

1. PROCEDIMENTO COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2014) 2356 final

Legge 25 febbraio 1992 n.215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato n N 64/ Italia (Trento) Regime di aiuto a sostegno del trasporto combinato

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia - Aiuto n. N 02/2008 Aiuti per il pagamento di premi assicurativi nel settore zootecnico

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

1. OGGETTO E FINALITÀ

SCHEDA MISURA Descrizione generale della misura comprensiva della logica di intervento e del contributo alle FA e agli obiettivi trasversali

(2) Le autorità italiane hanno trasmesso un complemento d'informazioni con lettera protocollata il 23 marzo 2011.

COMMISSIONE EUROPEA. Oggetto: Aiuto di Stato n. N 402/02 Italia (Regione Sardegna) prestiti partecipativi alle PMI

(1) In data 2 novembre 2012 l Italia ha notificato un aiuto per il salvataggio a favore di FORM S.p.A. in A.S. ( FORM ).

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

Misura 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli Scheda integrativa per la determinazione delle riduzioni/esclusioni

Informazioni societarie

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI COSTIUITO PRESSO MCC (Art. 2, comma 100, lett. a) Legge 662/96)

Convenzione per la realizzazione dei servizi relativi al Processo Civile Telematico a favore dell Ordine dei Chimici della Provincia di Modena

COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato N 174/A/ Italie Aiuti relativi ai danni causati da calamità naturali (Molise).

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

il panorama delle opportunità Lella Bassignana

CITTA DI CIAMPINO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLA SALA CONSILIARE

La valorizzazione degli accordi facoltativi regionali alla luce della Dir. 98/34 CE

COMUNE DI SAN BONIFACIO Provincia di Verona

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ALLEGATOD alla Dgr n del 30 dicembre 2010 pag. 1/5

Con lettera del 23 dicembre 2008, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni che l Italia ha fornito il 4 febbraio 2009.

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2008)8636

(Finalità) Art. 2 (Beneficiari)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, 22.IX.2004 C(2004) 3467fin

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER FAVORIRE LA REGISTRAZIONE DI MARCHI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Art. 1 FINALITÀ. Art. 2 - RISORSE FINANZIARIE

Domanda per la concessione del contributo previsto dall Asse IV del programma POR-FESR

COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2009)4534 definitivo. Aiuti di Stato N 618/ Italia Regime di aiuto ISA SPA.

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

(2) Metodo di calcolo dell'esl (equivalente sovvenzione lordo) connessa a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo credito.

Transcript:

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles 14-11-2003 C(2003) 4323 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Calabria) Aiuto n. N 317/2003 Art. 3, comma 1, lettera a) legge regionale 8 luglio 2002 n. 24. Aiuti per la costituzione, l avviamento e l ampliamento delle forme organizzate dei produttori agricoli e zootecnici Signor Ministro, I. Procedimento 1. Con lettera del 22 luglio 2003, registrata il 23 luglio 2003, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione le misure di cui sopra, a norma dell'articolo 88, par. 3, del trattato CE. Complementi di informazione sono stati inviati con lettera del 9 settembre 2003, registrata l 11 settembre 2003. Bilancio 2. 500.000 (stima) per il 2004. Durata 3. Indeterminata. Base giuridica II. Descrizione 4. Legge Regionale n. 24 dell 8 luglio 2002 (Interventi a favore del settore agricolo e agroalimentare). S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I - 00194 ROMA Rue de la Loi 200, B -1049 Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) 2 299.11.11 Telex: COMEU B 21877. Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

Beneficiari 5. Organizzazioni di produttori; agricoltori e produttori zootecnici. Le misure di aiuto Aiuti all avviamento delle organizzazioni di produttori 6. È previsto un aiuto all avviamento delle organizzazioni di produttori, cosi come definite dalla legislazione regionale. 7. Le regole regionali applicabili ai gruppi di produttori prevedono l obbligo per i soci di applicare in materia di produzione, commercializzazione le regole dettate dall organizzazione. Tali regole consentono che una parte della produzione (25%) venga commercializzata direttamente dal produttore. I soci devono mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno dodici mesi. L erogazione dei contributi può avvenire entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di riconoscimento delle organizzazioni di produttori. 8. Le spese ammissibili comprendono i costi di avviamento e di ampliamento (in caso di estensione significativa delle attività del gruppo), dettagliati come segue: a) affitto dei locali (se acquistati, le spese ammissibili sono limitate al costo di una locazione ai prezzi di mercato); b) acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche; c) costi del personale; d) spese necessarie per l ordinario funzionamento. 9. In caso di ampliamento significativo delle attività del gruppo (che comporti un espansione quantitativa di almeno il 30% delle attività) può essere concesso un nuovo aiuto all avviamento. Le spese ammissibili saranno limitate ai costi aggiuntivi derivanti dalle attività addizionali del gruppo. 10. L importo dell aiuto non supererà il 100% dei costi sostenuti il primo anno, e si ridurrà di 20 punti percentuale per ogni anno di funzionamento, di modo che il quinto anno l aiuto sarà limitato al 20% dei costi effettivi. Assistenza tecnica 11. E previsto un contributo finanziario per le organizzazioni di produttori che forniscano un assistenza tecnico-economica o giuridico-commerciale agli agricoltori. I servizi saranno forniti direttamente dalle organizzazioni, gratuitamente o a costo ridotto. 12. Tutti gli agricoltori ammissibili potranno beneficiare dell aiuto. Eventuali contributi alle spese amministrative dell organizzazione saranno limitati al costo della prestazione del servizio. 2

13. L importo dell aiuto concesso non supererà i 100.000 per beneficiario su tre anni, o nel caso delle PMI, il 50% delle spese ammissibili (può essere concesso l importo superiore fra i due). Il beneficiario è considerato la persona che riceve i servizi. Presenza di aiuto III. Valutazione 14. A norma dell'articolo 87, par. 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 15. Nel caso in oggetto, i contributi sono finanziati mediante risorse pubbliche (regionali). Sono concessi selettivamente alle organizzazioni di produttori (aiuti all avviamento) e agli agricoltori (assistenza tecnica) in Calabria, offrendo loro un vantaggio economico di cui, in situazione normale, non avrebbero potuto usufruire. Di conseguenza, la posizione competitiva di tali soggetti è migliore di quella di altri agricoltori nella Comunità che non ricevono lo stesso tipo di aiuto 1. Dal momento che questi produttori sono attivi in un mercato internazionale altamente competitivo, con notevoli scambi commerciali intracomunitari, le misure falsano le condizioni degli scambi tra gli Stati membri. Pertanto, il regime notificato rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, par. 1, del Trattato, e può essere considerato compatibile solo se può beneficiare di una delle deroghe previste dal Trattato stesso. Compatibilità dell'aiuto 16. In applicazione della deroga di cui all articolo 87, par.3, lettera c), la Commissione considera un aiuto compatibile con il mercato comune se questo agevola lo sviluppo di talune attività o talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 17. Di regola, le misure di aiuto in ambito agricolo possono essere considerate compatibili con il mercato unico se ottemperano alle condizioni degli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di stato nel settore agricolo (in appresso gli Orientamenti 2. Aiuti all avviamento delle organizzazioni di produttori 18. La misura in oggetto rispetta tutti i criteri del punto 10 degli Orientamenti, ossia: 1 Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, i miglioramenti della posizione competitiva di un'impresa derivanti dagli aiuti di Stato portano generalmente a falsare la concorrenza rispetto ad altre imprese concorrenti che non ricevono questo tipo di assistenza, causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, paragrafi 11 e 12. 2 GUUE 2000/C 28/02 3

19. L aiuto sarà concesso solo alle organizzazioni di produttori agricoli in possesso dei requisiti descritti al punto 7 della presente decisione, e che corrispondono a quelli riportati al punto 10.3 degli Orientamenti. 20. L aiuto sarà concesso per costi amministrativi di avviamento (dettagliati al punto 8 supra) che coincidono con quelli previsti dal punto 10.5 degli Orientamenti. 21. Come descritto al punto10 supra, l aiuto sarà decrescente e limitato nel tempo (100% dei costi sostenuti il primo anno, con riduzione di 20 punti percentuale l anno, per una durata massima dell aiuto di 5 anni), come previsto al punto 10.5 degli Orientamenti. Non può essere concesso alcun aiuto oltre il settimo anno dal riconoscimento dell organizzazione dei produttori (punto 10.5 degli Orientamenti). 22. Come si evince dal punto 9 della presente decisione, potrà essere concesso un nuovo aiuto all avviamento solo in caso di ampliamento significativo delle attività dell organizzazione, e le spese ammissibili saranno limitate alle attività addizionali intraprese, il che coincide con quanto previsto al punto 10.6 degli Orientamenti. Assistenza tecnica Contributi per le organizzazioni di produttori 23. I contributi finanziari saranno erogati alle organizzazioni di produttori. Tuttavia, i beneficiari finali dei servizi di assistenza tecnica sono gli agricoltori e produttori zootecnici. Le organizzazioni agiscono da mero tramite, e gli aiuti sono trasferiti integralmente agli agricoltori sotto forma di servizi gratuiti o a costo ridotto. Pertanto, prima facie non sembra esservi alcun elemento di aiuto alle organizzazioni stesse. Aiuto agli agricoltori 24. L aiuto destinato agli agricoltori ed erogato sotto forma di assistenza tecnica risponde ai requisiti del punto 14 degli Orientamenti, ossia: 25. Il tipo di assistenza (consulenze tecnico-economiche o giuridico-commerciali) corrisponde alle attività contemplate al punto 14.1 degli Orientamenti. 26. Dalla descrizione si evince (punto 12)che tutti gli agricoltori ammissibili potranno beneficiare dell aiuto, ed eventuali contributi alle spese amministrative dell organizzazione di produttori saranno limitati al costo di prestazione del servizio, come prescritto dal punto 14.2 degli Orientamenti. 27. Come dettagliato al punto 10 della presente decisione, l importo complessivo dell aiuto non supererà i 100.000 per beneficiario su tre anni (o il 50% delle spese ammissibili nel caso delle PMI), in linea con il punto 14.3 degli Orientamenti. 4

28. La Commissione rammenta alle autorità italiane che, in caso di aumento della dotazione di bilancio superiore al 20% dell importo annuale iniziale, il regime è soggetto a nuova notifica ai sensi dell articolo 88(3), come previsto dalla lettera della Commissione del 22 febbraio 1994 3. IV. Conclusioni 29. Sulla base delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di considerare l'aiuto compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, par.3, lettera c) del trattato CE, in quanto agevola lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi commerciali in misura contraria al comune interesse. 30. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids. La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione Generale Agricoltura Direzione H2 Ufficio: Rue de la Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax. : 0032 2 2967672 Voglia gradire, Signor/a Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER membro della Commissione 3 Diritto di Concorrenza CEE, Volume IIA, 1999, p. 70. 5