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Sadro Nardi Testamento e rapporto contrattuale
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ad Andrea e ad Emma
Toutes les volontés d un testateur tiennent lieu de Loix Domat, Les Loix civiles dans leur ordre naturel
Indice 11 Premessa 15 Capitolo I Testamento e contratto. Profili di interferenza 1. Osservazioni preliminari, 15. 2. Delimitazione dell indagine. Testamento e contratto: contratti successori e istituti alternativi al testamento. Cenni, 20. 3. (segue) Testamento e contratto: eventuale osmosi nell applicazione delle rispettive discipline. Cenni, 25. 4. (segue) Testamento e contratto: profili di interferenza delle due discipline. Ipotesi di lavoro. Cenni e rinvio, 32. 37 Capitolo II Testamento e successione nel rapporto contrattuale 1. Contenuto del testamento. Cenni, 37. 2. Successione mortis causa nel rapporto contrattuale, 41. 3. Proposta contrattuale e sopravvenuta morte del proponente, 50. 4. Testamento e successione nel rapporto contrattuale. Il legato di posizione contrattuale, 59. 4.1. Electio amici testamentaria e trasmissione mortis causa della facultas amicum eligendi, 63.
Indice 10 67 Capitolo III Testamento e costituzione del rapporto contrattuale 1. Testamento e costituzione di rapporto contrattuale. Il legato di contratto, 67. 2. Alcune ipotesi specifiche di contratto costituito per testamento. a) Il legato di compravendita, 74. b) Il legato di prelazione, 77. c) Il legato di opzione, 80. d) Il legato di garanzia, 82. e) La penale testamentaria, 88. f) La clausola arbitrale testamentaria, 91. g) Il legato di contratto modificativo o estintivo dell obbligazione, 102. 3. Testamento e vincoli imposti al successore. Il vincolo di destinazione costituito per testamento, 123. 3.1. Il trust testamentario, 128. 3.2. Il divieto testamentario di alienazione, 141. 4. Il modus testamentario, 148. 159 Capitolo IV Testamento e attuazione dell obbligo di contrarre 1. Il testamento come negozio programmatico, 159. 2. Obbligo a contrarre ex testamento e sua attuazione mediante stipulazione del contratto, 165. 2.1. Conclusione del contratto e nullità del testamento, 171. 3. Inadempimento dell obbligo di contrarre e sua esecuzione in forma specifica, 175. 4. Disposizioni testamentarie a garanzia dell obbligo a contrarre, 182. 5. Considerazioni conclusive, 184. 187 Bibliografia
Premessa Nell attuale sistema economico la trasmissione mortis causa del patrimonio non può più considerarsi relativa alla sola circolazione di diritti ereditari che furono del de cuius, connessi ai soli aspetti della proprietà e della famiglia. La ricchezza oggi risiede sempre maggiormente nella titolarità di posizioni contrattuali dalle quali, invero, possono conseguire evidenti diritti e maggiori vantaggi per il beneficiario contraente. In altri termini, il successore che subentri nella posizione contrattuale del proprio dante causa ben potrebbe ritenersi più soddisfatto di chi succedesse nella titolarità di uno o di tutti i beni ereditari, di natura, per così dire, dominicale. Al testatore, invero, è attribuito un potere ancor maggiore che non è solo quello di trasferire mortis causa la propria posizione contrattuale ad uno dei suoi successori, ma anche quello di attribuire a favore di uno di essi il diritto a concludere un nuovo contratto con l erede o con il legatario. Il testamento, in questa prospettiva, dimostra la sua forza e, soprattutto, la sua attualità dando prova della sua vitalità. Per quanto destinato a produrre effetti dopo la morte del suo autore, tanto da essere stato definito una creatura fragile 1, il negozio di ultima volontà sta, al contrario, sempre più riscattando la sua forza e la sua centralità nel sistema della circolazione della ricchezza. 1 BONILINI, Autonomia negoziale e diritto ereditario, in Riv. not., 2000, I, p. 805.
12 Premessa In particolare, il testamento sembra sempre maggiormente in grado di rappresentare una valida fonte di rapporti contrattuali che, pur trovando la loro genesi nel negozio di ultima volontà, non possono tuttavia che essere regolati, nel loro aspetto dinamico, dalla disciplina dei contratti inter vivos. Certamente, l accostamento tra testamento e contratto potrebbe per certi versi far pensare ad una sorta di ossimoro giuridico, in considerazione della diversità di struttura e di funzione dei due istituti. Si potrebbe cioè ritenere di essere di fronte ad un contratto quello di genesi testamentaria imposto da un terzo (il de cuius) sul titolare di determinati beni da questi ricevuti iure successionis. Dunque, si potrebbe porre, anche in tal caso, come in generale in tutti i casi di obbligo a contrarre, il problema della conciliabilità tra obbligo a contrarre e autonomia contrattuale, essendo questa privata della possibilità di incidere sul contenuto contrattuale e, addirittura, sulla persona dell altro contraente, entrambi determinati dal testatore 2. A ben guardare, peraltro, il testamento non si impone ai contraenti, ma entra nella loro sfera giuridica per effetto della loro stessa volontà. L acquisto dell eredità o del legato, invero, comporta implicitamente l adesione al programma del testatore che, solo in quanto accettato, diviene obbligatorio. In questa prospettiva, il testamento svolge dunque una funzione programmatica che esige, evidentemente, l adesione dei successori affinché le disposizioni in esso contenute possano essere attuate. Ciò posto, i chiamati mantengono la propria libertà di perseguire o meno il fine voluto dal testatore. Le disposizioni in grado di dar luogo ad un obbligo a carico dell onerato possono avere il contenuto più vario, al pari di quanto può essere contenuto in un contratto. Il testatore, in altre parole, può programmare la conclusione di un contratto di compravendita tra onerato e onorato, ovvero di locazione, di lavoro, di datio in solutum, di garanzia, di prelazione, ecc. La fase dinamica del rapporto, concludendosi il contratto inter vivos, non potrà che essere disciplinata dalle norme sui contratti, le quali, 2 LANDINI, L opzione nella vicenda successoria, in Riv. dir. civ., 2004, II, p. 857-858.
Premessa 13 tuttavia, dovranno tener conto della disciplina successoria, in considerazione della genesi del contratto stesso. Il contratto concluso in attuazione della disposizione testamentaria, pertanto, mai potrebbe costituire un peso a carico dei legittimari in violazione dell art. 549 c.c. L obbligo a contrarre che nasce dalla disposizione testamentaria accettata dal successore è dotato di una forza coattiva che può essere preventivamente contemplata dal testatore, il quale può prevedere disposizioni sanzionatorie a carico dell onerato inadempiente, ovvero proveniente dalla stessa legge che consente all onorato di agire in forma specifica per l attuazione dell obbligo stesso. In ciò, dunque, il testamento potrebbe effettivamente risultare non più una creatura tanto fragile.