L AUTORICICLAGGIO 1
INDICE Legge15 dicembre 2014, n. 186 3 Schema comparativo norme c.p. 5 Reato di autoriciclaggio: evoluzione storica 6 Freno all interpretazione generalizzata 7 Introduzione in Italia 8 Il soggetto attivo nel reato di autoriciclaggio 9 Condotte tipiche 10 Finalità 14 L elemento soggettivo 15 La pena nel reato di autoriciclaggio 19 Autoriciclaggio e responsabilità amministrativa dell ente 21 2
LEGGE 15 dicembre 2014, n. 186 (GU N. 292 del 17.12.2014) Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonché per il potenziamento della lotta all evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio. 3
Vengono inserite due importanti novità: VOLUNTARY DISCLOSURE Procedura di collaborazione volontaria per la denuncia delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio nazionale e per altre violazioni in materia fiscale Violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 e potrà essere utilizzata fino al 30 settembre 2015 Viene introdotto nel codice penale l art. 648-ter.1, riguardante il reato di reato di autoriciclaggio: REATO AUTORICICLAGGIO Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni, o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l identificazione della provenienza delittuosa. Fuori dai casi dei commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 4
ART. 648 c.p. RICETTAZIONE ART. 648-bis c.p. RICICLAGGIO ART. 648-ter c.p. IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA Fuori dei casi di concorso nel reato Fuori dei casi di concorso nel reato Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, Chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, Chiunque Chiunque Chiunque ART. 648-ter.1 c.p. AUTORICICLAGGIO ACQUISTA, RICEVE od OCCULTA DENARO o COSE, provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare ricevere od occultare SOSTITUISCE o TRASFERISCE denaro, beni o altre utilità, provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da OSTACOLARE l identificazione della loro provenienza delittuosa IMPIEGA IN ATTIVITA ECONOMICHE O FINANZIARIE DENARO O ALTRE UTILITA PROVENIENTI DA DELITTO, Avendo commesso o concorso a commettere un DELITTO NON COLPOSO, IMPIEGA, SOSTITUISCE, TRASFERISCE, IN ATTIVITA ECONOMICHE, FINANZIARIE, IMPRENDITORIALI O SPECULATIVE, IL DENARO, I BENI O ALTRE UTILITA provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da OSTACOLARE CONCRETAMENTE l identificazione della loro provenienza delittuosa. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 E punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25000 E punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5000 a euro 25000 Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5000 a euro 25000 5
REATO DI AUTORICICLAGGIO: EVOLUZIONE STORICA Tra il 2005 e il 2009, il FMI, il GAFI e l allora Governatore della Banca d Italia DRAGHI, manifestarono perplessità e obiezioni sull opportunità di mantenere nell ordinamento penale italiano, il privilegio di immunità dell autoriciclaggio Le Direttive europee, determinano l introduzione in Italia del D.lgs. n. 231/2007, contenente disposizioni volte a prevenire l utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e difatti, all art. 2, viene data una seconda definizione positiva di riciclaggio, priva di riserva analoga a quella contenuta nell art. 648-bis c.p. Introduzione a livello europeo, in altri ordinamenti, in particolare quello francese e quello spagnolo della fattispecie delittuosa dell autoriciclaggio. 6
FRENO ALL INTERPRETAZIONE GENERALIZZATA PRIMA dell introduzione nel nostro ordinamento, con la L. n. 186/2014 del reato di autoriciclaggio, veniva disciplinato solo il reato di riciclaggio, infatti, ai sensi dell art. 648-bis, c.p.: Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5000 ad euro 25000. La clausola di riserva in caso di concorso nel reato, rendeva irrilevante, sotto il profilo penale, l attività di riciclaggio attuata da chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso, il cd. autoriciclaggio, che, fino all introduzione dell art. 648-ter.1, costituiva un post factum non punibile. 7
INTRODUZIONE IN ITALIA La necessità di introdurre il reato di autoriciclaggio in Italia è emersa, soprattutto, di fronte a oggettive difficoltà in sede processuale in quanto vi era l esigenza di provare allo stesso tempo la consapevolezza dell illecita origine del denaro sostituito o trasferito, e la contestuale estraneità del soggetto agente, alla commissione del reato da cui il denaro proviene. L introduzione è stata dunque necessaria, per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Tuttavia, il nostro legislatore, non si è limitato ad eliminare la clausola di riserva contenuta nell art. 648-bis c.p., ma ha preferito costruire un ipotesi autonoma disciplinata all art. 648-ter.1 c.p. che regola espressamente il reato di autoriciclaggio. 8
IL SOGGETTO ATTIVO NEL NUOVO REATO DI AUTORICICLAGGIO: Colui che ha COMMESSO o CONCORSO a commettere un DELITTO NON COLPOSO (c.d. reato presupposto); in particolare, la nuova disciplina, punisce colui che, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, IMPIEGA, SOSTITUISCE o TRASFERISCE denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza delittuosa 9
CONDOTTE TIPICHE DEL REATO DI AUTORICICLAGGIO: CONCRETAMENTE, LA CONDOTTA TIPICA CONSISTE NELL IMPIEGARE, SOSTITUIRE O TRASFERIRE IN ATTIVITA ECONOMICHE, FINANZIARIE, IMPRENDITORIALI O SPECULATIVE, IL DENARO, I BENI O LE ALTRE UTILITA PROVENIENTI DALLA COMMISSIONE DEL DELITTO PRESUPPOSTO, IN MODO DA OSTACOLARE CONCRETAMENTE L IDENTIFICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA DELITTUOSA. 1) Impiego inteso come qualsiasi uso del denaro e dei valori di provenienza delittuosa 2) Sostituzione di denaro o altri valori di provenienza illecita con denaro o altri valori puliti 3) Il trasferimento inteso come passaggio da un soggetto ad un altro della titolarità dei beni di provenienza delittuosa 10
ATTIVITA ECONOMICHE O FINANZIARIE IMPRENDITORIALI: Per questo tipo di attività, si può far riferimento alle norme civilistiche (in particolare, gli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.), in base alle quali costituiscono attività economiche quelle finalizzate alla produzione o allo scambio di beni e servizi e quindi anche le attività di finanziamento a titolo oneroso, quali la concessione di mutui ATTIVITA SPECULATIVE: Per questo tipo di attività, si intende l attività di acquisto (o vendita) di beni, con la prospettiva di vendita (o acquisto) a una data successiva, avendo come motivo l aspettativa di un cambiamento dei prezzi e quindi un lucro. Sulla base di questa definizione, un attività viene considerata speculativa quando qualsiasi decisione o azione di investimento si basa sulla previsione di eventi futuri che implichino rischio Le condotte sopra descritte, devono essere tali da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza 11
DELITTO DI AUTORICICLAGGIO: Non è integrato soltanto dalle operazioni che impediscono in modo definitivo l accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, ma anche: Dal compimento di operazioni che (semplicemente) arrivino a rendere difficile l accertamento stesso, anche attraverso la messa in atto di un qualsiasi espediente che, con EFFETTO DISSIMULATORIO, consenta di aggirare la libera e normale attività di accertamento. Dissimulare, non significa impedire in modo definitivo l accertamento della provenienza delittuosa dei beni stessi. Inoltre, l ostacolo deve essere concreto e quindi la condotta deve essere effettivamente idonea a mimetizzare i proventi autoriciclandi. 12
FINALITA La finalità della norma, è quella di evitare che il denaro di illecita provenienza inquini le attività economiche. Dunque, il bene giuridico tutelato è l ordine economico Tale interpretazione risulta avvalorata dal fatto che l art. 648-ter.1, al comma 4 esclude la punibilità delle condotte, per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. Ad ogni modo, spetterà alla giurisprudenza definire i concetti di mera utilizzazione e di godimento personale. 13
ELEMENTO SOGGETTIVO DOLO GENERICO 14
A TITOLO SEMPLIFICATIVO, TRA I REATI PRESUPPOSTI VI RIENTRANO: I REATI TRIBUTARI -Dichiarazione infedele; -Omessa dichiarazione l imprenditore in difficoltà che commette reati tributari seppur nell ambito della c.d. evasione da sopravvivenza o per cercare di tenere in piedi l azienda nasconde o omette di comunicare il suo stato di insolvenza e continua a contrarre obbligazioni con i fornitori, dipendenti e terzi sapendo di non poter far fronte ad esse. I REATI CONTRO IL PATRIMONIO L amministratore infedele che commette il reato di appropriazione indebita. Tipico esempio l amministratore di una società che distragga soldi e beni della società. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L imprenditore che accede a finanziamenti pubblici europei e li destina a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati. (c.d. reato di malversazione). 15
QUALI SONO I PROVENTI AUTORICICLABILI? La formula, può essere interpretata, seguendo la definizione imposta dalla Convenzione di Strasburgo, per la quale, provento riciclabile è ogni vantaggio economico derivante dal reato e dunque: -BENI MATERIALI -BENI IMMATERIALI -BENI MOBILI E IMMOBILI -DOCUMENTI LEGALI O STRUMENTI comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni -ALTRE UTILITA : la Giurisprudenza vi ha fatto rientrare nel concetto di altre utilità anche il risparmio conseguente alle imposte non versate. -Pertanto può configurarsi il reato di autoriciclaggio, quando il reato presupposto sia di natura fiscale In altri termini, il denaro e comunque i proventi, devono essere entità economicamente misurabili e quindi, oltre che, provenire da reato, devono essere autonomamente individuabili. 16
LA PENA NEL REATO DI AUTORICICLAGGIO: L autore dell autoriciclaggio è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 5000 a 25000. ATTENUANTI Se la condotta è posta in essere in relazione ai delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni, si applica la reclusione da uno a quattro anni, con la multa da 2500 a 12500 Al soggetto che si è adoperato per evitare che, la propria condotta illecita portasse a conseguenze ulteriori. In tal caso, l autore del reato beneficia di uno sconto di pena fino alla metà AGGRAVANTI L aver commesso il fatto, nell esercizio di un attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale. 17
La punibilità non è esclusa nel caso in cui l autore del delitto presupposto non sia imputabile, punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità. E consentita la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del delitto di autoriciclaggio. E prevista una specifica clausola di non punibilità, di cui può beneficiare il contribuente che aderisce spontaneamente alla voluntary disclosure. 18
AUTORICICLAGGIO E RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA DELL ENTE La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, che è entrata in vigore il 1 gennaio 2015, oltre ad introdurre il reato di autoriciclaggio, ha previsto che il delitto di autoriciclaggio commesso da un apicale o da un non apicale generi responsabilità amministrativa dell ente nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso. 19
L art. 25 octies c.p., già ricollegava la responsabilità dell ente collettivo ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Con l art. 3, comma 4, della legge n. 186/2014 il catalogo dei reati presupposti è stato ampliato con l inserimento del delitto di autoriciclaggio. Il legislatore ha quindi voluto: Rimuovere un privilegio all autore del reato che faccia riciclaggio per sé. Rafforzare la sanzione penale comminata alla persona fisica con la sanzione amministrativa dell ente. 20
QUANDO SI CONFIGURA LA RESPONSABILITA DELL ENTE? Il reato presupposto deve essere commesso dalla persona fisica inserita nell organigramma dell ente. Tale soggetto deve rivestire la qualità di apicale (anche di fatto) o di sottoposto alla direzione o vigilanza di un apicale. Il reato presupposto deve essere realizzato nell interesse esclusivo o concorrente o a vantaggio dell ente a cui appartiene. In altri termini, il reato della persona fisica interna alla persona giuridica diventa reato di quest ultima, in forza del rapporto di immedesimazione organica e deve essere perpetrato in esecuzione o in aderenza ad una delineata strategia aziendale. Invece, nell ipotesi in cui l autore del reato abbia agito nell esclusivo interesse proprio o di terzi, l ente a cui appartiene sarà esonerato da responsabilità. 21
La parte speciale del d.lgs. 231/2011 individua in modo tassativo quali sono i reati presupposto in presenza dei quali si configura la responsabilità dell ente ed ogni nuovo reato presupposto dell ente necessita di espresso intervento normativo. Difatti, la legge n. 186/2014 ha inserito tra i reati presupposto il nuovo reato di autoriciclaggio. Il fine perseguito dal legislatore con l inserimento di tale reato tra quelli presupposti, è stato quello di voler congelare il profitto in mano al soggetto che ha commesso il reato presupposto in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva attraverso la reimmissione di proventi illeciti nel circuito legale e l ostacolo alla tracciabilità della provenienza delittuosa. 22
PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITA DELL ENTE NEL REATO DI AUTORICICLAGGIO: 1) Il soggetto in posizione apicale o sottoposto alla direzione o vigilanza commette in autonomia operativa o in concorso, un delitto non colposo a monte, per poi reimpiegare il profitto del reato a monte nel circuito dell ente 2) E necessario che il delitto non colposo a monte sia commesso da almeno uno dei soggetti attivi dell autoriciclaggio 3) Il delitto a monte deve essere uno dei reati presupposti tipizzati nella parte speciale del D.lgs. 231/2001 e quindi, non più qualsiasi delitto non colposo 23
Va tenuto presente che, l autoriciclaggio (e l eventuale conseguente responsabilità dell ente collettivo) è punibile dal 1 gennaio 2015, ma ben può riguardare il profitto di reati (presupposti) commessi ben prima di tale data, ove la ripulitura sia commessa successivamente. Da ciò ne consegue che, la persona giuridica potrà essere chiamata a rispondere ex D.lgs. N. 231/2001 anche per illeciti ante 1 gennaio 2015 senza che ciò implichi una violazione del principio di legalità (specificatamente ribadito dall art. 2 D.lgs. N. 231/2001). 24