Indice Concetti Introduttivi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3



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INSEGNAMENTO DI DIRITTO PENALE II LEZIONE I LE SINGOLE FIGURE CRIMINOSE PROF. MICHELE DI IESU

Indice 1 Concetti Introduttivi ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1. RAPPORTO TRA DIRITTO PENALE E MORALE -------------------------------------------------------------------------- 4 1.2. TEORIE GENERALI DEL REATO ------------------------------------------------------------------------------------------ 5 1.3. SCOMPOSIZIONE DEL REATO -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 2 I Soggetti ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3 I Delitti E L oggetto Giuridico Del Reato --------------------------------------------------------------------------------- 12 3.1 3.1 FUNZIONI DELL OGGETTO GIURIDICO DEL REATO ------------------------------------------------------------------ 12 4 Le Contravvenzioni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 5 Cenni Su Reati Previsti Da Leggi Speciali -------------------------------------------------------------------------------- 16 2 di 16

1 Concetti introduttivi Il libro I del codice penale è dedicato alla parte generale del diritto penale, il libro II, più specificatamente dagli articoli 241 agli articoli 649 e il medesimo libro dagli articoli 650 agli articoli 734 codice penale si concentra sulla trattazione delle singole figure criminose, cioè tutti quei fatti che l ordinamento giuridico proibisce sotto la minaccia di una pena (reati). Nello specifico, mentre nel libro II sono indicati i delitti cioè quei reati punibili con la reclusione e con la multa, nel libro III sono disciplinate le contravvenzioni, ovvero i reati puniti con l arresto o l ammenda. Molti altri reati (sia delitti che contravvenzioni) sono poi previsti nel codice civile nel codice di procedura penale nonché in numerosi leggi speciali. Le singole figure delittuose, sono disciplinate nel libro II del codice penale e sono divisi in quattordici titoli, in cui vari delitti sono raggruppati a seconda dell oggetto giuridico, cioè del bene o interesse tutelato dalla norma incriminatrice e leso (o messo in pericolo) dai comportamenti vietati dai consociati. Prima di esaminare però le singole figure delittuose, è opportuno scoprire la funzione del diritto penale, metabolizzare concetti come il reato e il suo oggetto giuridico, studiare anche i soggetti protagonisti della vicenda penale. Il diritto penale, prevede e punisce,con apposite sanzioni, i comportamenti contrari al buon vivere sociale, e che offendono determinati beni od interessi. La funzione del diritto penale è, dunque, quella di difendere la società contro il reato (Carnelutti). Anche la dottrina più moderna concorda con la funzione punitiva del diritto penale, precisando però che ad essa si accompagna, necessariamente ed inscindibilmente, anche una funzione di disciplina ed indirizzo dell azione umana, nella sfera sociale, costituendo il diritto penale uno strumento che concorre alla realizzazione del modello e degli scopi di promozione sociale previsti dalla costituzione. È ovvio che un sistema penale che indica i comportamenti da tenere e minaccia la repressione di quelli contrari ai suoi precetti finisce col presentare anche una funzione preventiva. 3 di 16

Nel diritto penale l inosservanza delle regole di condotta viene perseguita in forma particolare, e cioè mediante l applicazione di una sanzione affittiva, che incide, immediatamente o potenzialmente, su quel bene fondamentale che è la libertà personale. Perciò l applicazione del diritto penale deve costituire l extrema ratio, cioè essere limitato alle sole ipotesi in cui il ricorso ad altre sanzioni, non appaia adeguato allo scopo di ripristinare la situazione preesistente e/o di dissuadere i consociati dalla violazione della norma. Autori autorevoli sostengono la legittimità dell intervento punitivo solo per la tutela di beni di diretta rilevanza costituzionale o socialmente considerati tali. Proprio in questo senso si parla di sussidiarietà, del diritto penale in virtù della quale si fa ricorso alla sanzione criminale solo ove le sanzioni di altre branche del diritto siano insufficienti e questa risulti conforme allo scopo, proporzionalmente alla responsabilità dell agente, alla rilevanza del bene interesse leso ed all intensità della lesione stessa ( principio di meritevolezza della pena). 1.1. Rapporto tra diritto penale e morale Non c è dubbio che, tra i vari rami dell ordinamento, il diritto penale è quello che presenta contatti più stretti con le regole morali: non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, ad esempio, prima che regole giuridiche sono precetti morali e, spesso, come tali vengono rispettate, a prescindere dal fatto che siano anche norme di diritto. Da questo però, ad affermare che sussisterebbe un nesso indissolubile tra il diritto penale e morale, nel senso che ogni reato sarebbe anche una azione immorale ne corre. In realtà, essendo il diritto penale finalizzato ad orientare l azione umana secondo determinati fini di politica sociale, ciò che muove il legislatore nella scelta della sanzione penale non è, o non è sempre, la morale, bensì il fine sociale da perseguire: se tale fine coincide, come spesso accade, con la morale, allora la norma penale finisce col punire comportamenti anche immorali; se però, come altrettanto spesso accade, non c è coincidenza tra le due norme, la condotta antigiuridica non è anche immorale: si pensi, ad esempio, ai reati colposi; numerosi contravvenzioni, che in sé non costituiscono fatti immorali, ma che sono punite per esigenze di mera convenienza pratica (mala quia proibita); o, infine, alla categoria dei delitti politici, considerati delitti solo perché consistono in azioni che, indirizzate contro coloro che in determinato momento storico reggono lo stato, sono riprovevoli solo dal punto di vista di chi attualmente governa. 4 di 16

Si ritiene, in conclusione, che comunque la norma penale tende per naturale convergenza ad avvicinarsi alla norma morale. Oggi, dunque, il diritto penale costituisce un presidio che garantisce il rispetto del minimo etico come estrema ratio contro la quasi totalità dei comportamenti immorali che, nella stragrande maggioranza dei casi sono anche antigiuridici. Si avverte in proposito che l etica a cui fare riferimento è quella costituita dal complesso dei valori costituzionali. 1.2. Teorie generali del reato Molte teorie generali del reato si sono succedute sul concetto di comportamento vietato inteso appunto come reato, possono darsi due distinte definizioni di reato: una sostanziale l altra formale. Il ricorso alla nozione sostanziale nasce dall esigenza di evidenziare i caratteri essenziali comuni alle varie ipotesi di reato, nell ottica di individuare la ragione per cui determinati fatti vengano incriminati ed altri no. Così è stato detto che è reato ciò che turba gravemente l ordine etico (Maggiore), ovvero ciò che contrasta con la comune morale di un popolo (Ferri), o ancora è reato ogni fatto che mette in pericolo l esistenza e la conservazione della società (Grispigni). La nozione sostanziale di reato, invero, pur nelle diverse formulazioni sopra riportate, è apparsa fin da subito inadeguata a descrivere il fenomeno dell illecito penale nell ordinamento attuale, dove si assiste frequentemente all incriminazione di condotte che non minacciano affatto l esistenza e la conservazione della società (ad esempio reati minori) e che neppure possono ritenersi in contrasto con l ordine etico e morale di un popolo, essendo molteplici i fattori che incidono sulle scelte della criminalizzazione. Da un punto di vista giuridico formale, invece, si definisce reato ogni fatto umano alla cui realizzazione la legge riconduce una sanzione penale. Tale definizione, in ossequio al principio di legalità, delinea il concetto di reato facendo riferimento unicamente al modo con cui l ordinamento reagisce nei confronti degli autori dei fatti incriminati, senza porsi il problema di ciò che è reato nella sua sostanza. La dottrina più recente ha proposto invece una nozione sostanziale- formale di reato che discende e si giustifica alla luce dei principi costituzionali che informano la materia. Deve pertanto considerarsi reato, per usare le parole del Mantovani, il fatto previsto dalla legge come tale, irretroattivamente, in forma tassativa, materialmente estrinsecatesi nel mondo esteriore, offensivo di valori costituzionalmente significativi, casualmente, e psicologicamente 5 di 16

attribuibile al soggetto, sanzionato con pena proporzionata, astrattamente, innanzitutto alla rilevanza del valore tutelato e, concretamente, anche dalla personalità dell agente, umanizzata e tesa alla rieducazione del condannato, sempre che la sanzione penale sia necessaria per l inadeguatezza delle sanzioni extrapenali a tutelare tali valori. 1.3. Scomposizione del reato Volendo, prima di approfondire i punti della lezione, scomporre il reato in maniera analitica al fine di esser certi di conoscere tutti gli elementi che compongono il reato per poi passare così alle singole figure criminose, occorre dire che esistono da sempre sul campo del diritto penale diverse impostazioni che hanno caratterizzato e caratterizzano lo studio analitico della figura del reato: la teoria tradizionale della Bipartizione che divide il reato in due elementi: Elemento oggettivo, che si identifica nel fatto tipico materiale e che, pertanto, ricomprende l insieme dei dati estrinseci, concretamente percepibili con i quali si manifesta il reato, quali il comportamento umano, l evento, i presupposti della condotta; Elemento soggettivo, o colpevolezza entro il quale sono ricondotti tutti gli aspetti attinenti alla sfera morale del soggetto agente, che sono espressione del diverso atteggiarsi della volontà criminosa nelle forme del dolo e della colpa. La teoria della bipartizione, pur riscontrando i favori della giurisprudenza, non è andata esente da critiche ad opera di quella dottrina ( Fiandaca Musco; Padovani) che ne ha evidenziato gravi insufficienze e incompletezze nel descrivere tutte le componenti del reato. In particolar modo, è stato osservato come la medesima non sia in grado di spiegare il perché un fatto di per sé penalmente rilevante, in quanto perfettamente rispondente alla fattispecie incriminatrice, in realtà possa non esserlo per la presenza di altre disposizioni normative che lo rendono lecito ( scriminanti). Ed al fine di trovare una collocazione sistematica delle scriminanti, e quindi replicare alle censure sopra riportate, si è sviluppata in seno alla dottrina bipartita la teoria degli elementi negativi del fatto, che scompone l elemento oggettivo del reato in elementi positivi, cioè gli elementi descritti dalla norma incrimintrice, e in elementi negativi, ovvero quei dati obiettivi che, pur non previsti dalla fattispecie, escludono l illiceità del fatto medesimo e tra i quali vanno ricompresse le cause di giustificazione. L assenza di scriminanti è quindi elemento negativo del fatto, necessario, al pari degli elementi positivi per la sussistenza del reato. 6 di 16

La teoria della tripartizione analizza invece il reato individuando tre distinti componenti: Il fatto tipico oggettivo, che è dato dalla sommatoria di tutti quei requisiti materiali previsti dalla fattispecie ( condotta, evento, casualità, presupposti della condotta) L antigiuridicità obiettiva, intesa come contrarietà del fatto materiale all ordinamento giuridico da apprezzarsi sotto il profilo dell essenza di cause di giustificazione che, ove presenti, indipendentemente dall atteggiamento psicologico dell agente, rendono lecito ( e qundi giuridico ) il fatto di reato; La colpevolezza cioè la volontà criminosa che si manifesta nelle forme del dolo o della colpa. L antigiuridicità di cui parlano i sostenitori della teoria tripartita, oltre ad essere obiettiva, ovvero non coinvolgente l atteggiamento psicologico del soggetto agente, è anche generica in quanto si basa sull essenza di una causa di giustificazione del fatto di reato non solo nelle norme penali, ma in qualsiasi settore dell ordinamento. È per questo, pertanto, che alla suddetta concezione è stato riconosciuto il merito di riuscire a spegare in maniera esauriente perché un fatto in sé rilevante per il diritto penale, ossia conforme alla fattispecie incriminatrice, possa poi non esserlo per la presenza di altre disposizioni normative extra-penali. Alla medesima viene invece rimproverato, dai sostenitori della teoria bipartitica, di aver concepito l antigiuridicità come un requisito del reato, al apri dell elemento oggettivo e di quello soggettivo,mentre in realtà la stessa altro non sarebbe che l essenza dell illecito; essendo infatti il reato, per definizione, un fatto antigiuridico, l antigiuridicità è una qualificazione che investe l intero fatto in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, e si differenzia da questi per essere un dato meramente valutativo e come tale non rilevabile in natura. La differenza sostanziale tra le due teorie risiede pertanto nella concezione dell antigiuridicità, intesa come elemento costitutivo della fattispecie, intermedio rispetto al fatto tipico e alla colpevolezza, da aperte dei sostenitori della teoria tripartita, e invece come essenza stessa del reato, ovvero qualificazione che involge tutti gli elementi dell illecito da parte dei fautori della teoria della bipartizione. Per completezza espositiva mi preme inoltre aggiungere che devono anche essere menzionate le due varianti della teoria della quadripartizione (o concezione tetrapartita) che arriva a suddividere il reato in quattro elementi, per la precisazione, la prima ( di origine tedesca) distingue tra : Fatto; 7 di 16

Tipicità, ovvero la conformità del fatto alla fattispecie; Antigiuridicità; Colpevolezza; la seconda (Marinucci Dolcini) isola: Fatto; Antigiuridicità; Colpevolezza; Meritevolezza e/o necessità della pena. Le suddette teorie non hanno avuto grande seguito in dottrina, dovendo cedere di fronte alle stringenti critiche di quanti hanno osservato che, con riferimento alla prima variante, la tipicità non può assurgere ad elemento del reato, essendo il modo di essere dello stesso, e, con riferimento alla seconda, la punibilità è una conseguenza e non un elemento del reato, che consegue alla commissione del fatto criminoso, senza incidere sul relativo perfezionamento. La dottrina è solita poi operare un ulteriore distinzione nell ambito delle struttura della fattispecie tra: elementi essenziali (essentialia delicta), ovvero gli elementi che costituiscono l essenza del reato stesso e senza i quali il reato non è concepibile ( soggetto attivo, condotta, evento) elementi accidentali (accidentalia delicta), da identificarsi in quegli elementi la cui immanenza al rato, pur non essendo essenziale, incide comunque sulla configurabilità del fatto tipico, ovvero sulla punibilità. ( presupposti della condotta, condizioni obiettive di punibilità etc.) esaminato il reato nelle sue teorie essenziali passiamo ora ad esaminare i protagonisti che caratterizzano il fatto tipico. 8 di 16

2 I soggetti Il soggetto passivo del reato (o persona offesa dal reato articolo 120 c.p.) è il titolare dell interesse che sta al centro dell oggettività giuridica specifica di quel reato (soggetto passivo del furto è il possessore della cosa). Può essere costituito anche da una persona giuridica. La nozione di soggetto passivo ha importanza, perché in molti casi il consenso del soggetto passivo esclude il reato (articolo 50 c.p.); perché dal numero di soggetti passivi dipende il numero dei reati, se sono offesi beni altamente personali (vita, integrità fisica, ecc.); e perché il soggetto passivo è legittimato, nei congrui casi, a presentare la querela o istanza. Il soggetto passivo deve essere distinto dal danneggiato dal reato. Questi è colui che soffre un danno patrimoniale o non patrimoniale e che, pertanto, può intentare un azione per la restituzione o il risarcimento ( tra l altro, può costituirsi parte civile ). In concreto, le figure di soggetto passivo o di danneggiato possono coincidere oppure no. Coincidono ad esempio, nel delitto di lesioni; non coincidono invece, nell omicidio (dove danneggiati sono i familiari). Nel furto, poi, di regola danneggiato è il proprietario della cosa; mentre, come si è detto, soggetto passivo ne è il possessore. Il soggetto attivo del reato, o autore del reato è colui che pone in essere il comportamento previsto e punito dalla fattispecie incriminatrice; esso è pertanto da identificarsi in chi realizza il fatto tipico. In ossequio al principio della personalità della responsabilità penale ex. Articolo 27 comma 2 della Costituzione, si ritiene che autore di un reato possa essere soltanto una persona umana avente capacità penale, ossia quella attitudine a porre in essere azioni od omissioni penalmente rilevanti, indipendentemente dall età, sesso od altre condizioni soggettive. Da ciò discende che tutte le persone fisiche possono assumere la qualifica di soggetto attivo, incidendo le particolari condizioni personali (età, incapacità d intendere e di volere, immunità ecc.) unicamente sulla concreta applicabilità della pena e non sulla illiceità penale del fatto. Si esclude, pertanto, che possano essere considerati soggetti attivi gli animali e le persone giuridiche. Mentre in relazione a quest ultime la dottrina ha escluso ogni forma di responsabilità penale per la mancanza di capacità degli enti di esprimere una volontà colpevole, atteso che societas delinquere non potest per i fatti commessi dagli animali la responsabilità penale può talvolta essere posta a carico del soggetto che su di questi esercita una signoria o comunque un 9 di 16

potere di controllo rilevante ex. Art. 40 cpv. c.p. (ad esempio omicidio colposo addebitato al proprietario del cane che, per imprudenza, negligenza, o imperizia pur essendo nelle condizioni di farlo, non abbia adeguatamente custodito l animale che circolava lungo la sede stradale, quando ciò avrebbe impedito il verificarsi di un sinistro mortale). In relazione al soggetto attivo del reato, si è soliti distinguere tra: Reati comuni, che possono essere commessi da qualsiasi persona, indipendentemente dal possesso di particolari qualità da parte del soggetto agente (si pensi, ad esempio, all omicidio previsto dall articolo 575 c.p., il quale recita: chiunque cagiona la morte di un uomo); Reati propri, che possono essere commessi soltanto da soggetti in possesso di una determinata qualifica, di tipo naturalistico (ad esempio, quella di madre nel delitto d infanticidio ex. Art. 578 c.p.), o giuridico (ad esempio, i delitti commessi dai pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o quelli commessi dall imprenditore). I reati propri si suddividono a loro volta in: Reati propri esclusivi, nei quali la speciale qualifica del soggetto attivo rileva ai fini della stessa illiceità penale del fatto di reato, in quanto in mancanza di questa la condotta risulta lecita ed inoffensiva ( ad esempio, nel reato di falsa testimonianza ex. Articolo 372 c.p., la mancanza della qualità di testimone esclude la rilevanza penale della menzogna o della reticenza); Reati propri non esclusivi, nei quali le caratteristiche soggettive dell agente incidono esclusivamente sulla qualificazione giuridica di un fatto comunque offensivo ed illecito (ad esempio, appropriazione di danaro o cosa mobile altrui di cui si abbia la disponibilità integra il reato di appropriazione indebita, se commessa da chiunque se commessa ai sensi dell articolo 646 c.p., o quello di peculato, se commessa da un soggetto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell articolo 314 c.p.). La distinzione tra reati propri esclusivi e non esclusivi non risponde a finalità meramente classificatorie, ma ha importanti ricadute sul piano pratico: l ignoranza della qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice, assume, infatti, nell ambito delle due tipologie di reato, differente rilevanza sia sotto il profilo del dolo, che con riferimento al concorso dell extraneus nel reato proprio. È così, mentre nei reati propri esclusivi l ignoranza della qualifica soggettiva non ha efficacia scusante, non precludendo la conoscenza della generica offensività del fatto, sufficiente ai fini del dolo, e determina, semmai, un errore sul precetto. Con riferimento al team di concorso 10 di 16

di persone, nel caso di reato proprio esclusivo, la mancata conoscenza della qualifica soggettiva dell intraneus rende penalmente irrilevante la condotta di partecipazione dell extraneus, mancando in esso la consapevolezza di concorrere alla realizzazione di un fatto di reato; invece nel caso di reati propri non esclusivi, ricorrendo comunque l elemento soggettivo del concorso, sussiste la responsabilità penale dell extraneus per il reato proprio, trovando applicazione l articolo 117 c.p. Infine si distingue tra: Reato plurisoggettivo necessario (o concorso necessario), quando la norma incriminatrice prevede tra gli elementi costitutivi la partecipazione di più persone alla realizzazione del fatto tipico, tanto che lo stesso, ontologicamente, non può essere commesso da una sola persona (si pensi, ad esempio, all associazione per delinquere ex. Art. 416 c.p.: quando tre o più persone si associano. ); Reato monosoggettivo, quando è sufficiente la presenza di un solo soggetto attivo ai fini della commissione del reato (ad es. articolo 628 c.p. rapina), pur potendo comunque il fatto tipico essere realizzato anche da più persone. (concorso eventuale di persone). 11 di 16

3 I delitti e l oggetto giuridico del reato Chiarito dunque il concetto di condotta criminosa necessita adesso individuare e conoscere l esegesi del libro II del codice penale. Il libro II del codice penale è diviso in quattordici titoli, in cui i vari delitti sono raggruppati a seconda dell oggetto giuridico, cioè del bene o interesse tutelato dalla norma incriminatrice e leso (o messo in pericolo) dai comportamenti vietati. Sull oggetto giuridico del reato è bene soffermarsi esso può identificarsi in un entità materiale, quindi percepibile ai sensi (esempio: integrità fisica) o anche immateriale, avente ad oggetto valori spirituali (ad esempio: la reputazione,la riservatezza, la libertà morale). Diverso pertanto è il concetto di oggetto materiale del reato, che descrive l entità materiale, persona o cosa, sulla quale ricade concretamente la condotta delittuosa. Si pensi ai delitti di falso (articolo 476 e ss. del codice penale) dove l oggetto materiale della condotta è costituito dal documento falsificato, mentre il bene protetto, quindi l oggetto giuridico è la fede pubblica; o si pensi ancora all omicidio (articolo 575 c.p.) nell ambito del quale oggetto giuridico è il bene vita ed oggetto materiale della condotta è la vittima. L oggetto giuridico del reato non va poi confuso col la ratio della norma, cioè il fine che con l incriminazione il legislatore ha inteso perseguire; lo scopo della norma, a differenza dell oggetto giuridico, non è elemento costitutivo del reato, né preesiste ad esso, ma è la medesima fattispecie vista in chiave teleologica. Nella truffa (articolo 640 c.p.) ad esempio, oggetto giuridico del reato è il patrimonio,ratio della norma è l obiettivo di impedire l impoverimento altrui e l arricchimento parassitario determinati dall inganno. L oggetto giuridico, rappresenta l essenza del reato, perché se formalmente il reato è la violazione di una norma giuridica, sostanzialmente esso consiste nell offesa al bene che quella norma intende proteggere. 3.1 Funzioni dell oggetto giuridico del reato Tradizionalmente all oggetto giuridico del reato vengono assegnate tre funzioni e precisamente quella: politico garantista, rappresentando l oggetto giurdico, quale realtà preesistente all incriminazione, un limite contro il rischio di arbitri del legislatore nella selezione dei beni ritenuti meritevoli di tutela penale. 12 di 16

La presenza della Carta Costituzionale ed il primato dei valori da essa desumibili svolge in tal senso un ruolo di irrinunciabile garanzia, imponendo al legislatore di incriminare ( soltanto) quelle condotte che ledono o mettono in pericolo un bene giuridico costituzionalmente rilevante, ovvero espressamente riconosciuto o comunque non incompatibile con la costituzione ( ad esempio con la libertà da questa affermata), o che, pur emergendo soltanto a livello della realtà socio culturale ( si pensi, ad esempio, all ambiente), risulti strumentale alla conservazione, dignità e sviluppo della persona umana; interpretativa, imponendo all esegeta, in caso di dubbi sul significato ed i limiti della norma incriminatrice, di interpretare la fattispecie in modo tale che sia assicurata la tutela del bene giuridico protetto; classificatoria, fungendo da criterio organizzatore della parte speciale del codice, dove varie figure delittuose sono ( o comunque dovrebbero essere) raggruppate secondo lo schema dell omogeneità dell oggetto giuridico. Attenta dottrina (Antolisei; Fiandaca Musco; Mantovani) ha sottolineato come la funzione interpretativa dell oggetto giuridico del reato sia stata a lungo, per certi versi, eccessivamente accentuata. In particolar modo, non appare condivisibile l assunto secondo il quale ogni fattispecie avrebbe un suo oggetto giuridico specifico, diverso e distinto rispetto a quelli tutelati dalle altre norme, in ragione del quale dovrebbe riconoscersi al medesimo la funzione di criterio decisivo ed esauriente per l interpretazione della fattispecie. Chiarito il concetto sui delitti e sull oggetto del reato passiamo ora ad esaminare le singole figure criminose e la loro collocazione sistematica nel codice penale. I titoli sono i seguenti: Titolo I Delitti contro la personalità dello stato ( disciplinati dagli articoli 241 fino al 313 c.p.) Titolo II Delitti contro la pubblica amministrazione ( artt. 314 360 c.p.) Titolo III Delitti contro l amministrazione della giustizia ( artt. 361- -401 c.p.) Titolo IV Delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti (artt. 402 413 c.p.) Titolo V Delitti contro l ordine pubblico ( artt. 414 421) Titolo V I Delitti contro l incolumità pubblica ( artt. 422 452 c.p.) Titolo V I I Delitti contro la fede pubblica ( artt. 453 498 c.p.) 13 di 16

Titolo V I I I Delitti contro l economia pubblica, l industria e il commercio ( artt. 499 518) Titolo IX Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ( artt. 519 544 c.p.) Titolo IX Bis Delitti contro il sentimento degli animali ( artt. 544 bis 544 sexies) titolo introdotto dalla legge 20 luglio 2004 n. 189. Titolo X Delitti contro l integrità e la sanità della stirpe( artt. 545 555) titolo espressamente abrogato dall articolo 22 legge 22 maggio n. 78 n. 194 sulla tutela della maternità e sulla interruzione di gravidanza, che prevede alcune ipotesi di reato relativamente agli aborti praticati in condizioni o modalità non consentite ( confronta per l interesse dell argomento gli articoli 17, 18, 19, 20, e 21 della legge sopraccitata) Titolo X I Delitti contro la famiglia ( artt. 556 574 c.p.) Titolo X II Delitti contro la persona ( artt. 575 623 c.p.) Titolo X III delitti contro il patrimonio ( artt. 624 649 c.p.) 14 di 16

4 Le contravvenzioni Il libro III del codice penale è diviso in tre titoli: I titolo contravvenzioni di polizia; II titolo contravvenzioni concernenti l attività sociale della pubblica amministrazione; titolo II bis contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza. Le fattispecie criminose sopra indicate elencano fatti di minore gravità, che sono vietati per motivi di ordine pubblico e di tranquillità pubblica, di vigilanza sui mezzi della pubblicità sugli spettacoli, e su particolari attività industriali, di tutela della incolumità pubblica o di generale prevenzione di delitti (esempio: disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; rovina di edifici o di altre costruzioni; ubriachezza, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; acquisto di cose di sospetta provenienza; esercizio o partecipazione ai giochi d azzardo; atti contrari alla pubblica decenza; omesso avviamento dei minori al lavoro. 15 di 16

5 Cenni su reati previsti da leggi speciali Molte fattispecie di reato sono disciplinate da leggi diverse dal codice penale. Si tratta per lo più di materie tradizionalmente escluse dalla codificazione, perché attinenti a settori normalmente disciplinati dalla norme amministrative ovvero a materie sviluppatesi in epoca successiva alla emanazione del codice penale. Tra le più importanti ricordiamo: la Legge 07 gennaio 1929 n. 4 contenente norme generali per la repressione delle violazioni finanziarie e decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto Ed in ultimo la Legge 125 del 2008 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. 16 di 16