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STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI Varese, 19 Maggio 2010 E-MAIL: segreteria2@studiocastelli.com COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI Il D.M. 30.03.2010 ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell art. 1 co. 1 del D.L. 40/2010 riguardanti l obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle cessioni e acquisti di beni e alle prestazioni di servizi (effettuate/ricevute), registrate o soggette all obbligo di registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. MODALITA E TERMINI Il D.M. 30.03.2010 ha definito le modalità e i termini per le suddette comunicazioni, prevedendone l obbligo per le operazioni effettuate dall 1.07.2010 e adottando una periodicità mensile o trimestrale a seconda che il volume delle operazioni sia superiore o inferiore a 50.000,00. Le nuove comunicazioni devono essere inviate telematicamente entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento con la seguente periodicità: - trimestrale (prima scadenza 31.10.2010) per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50.000,00; - mensile (prima scadenza 31.08.2010) negli altri casi. La comunicazione deve essere effettuata utilizzando il modello ministeriale che sarà reso disponibile entro 60 giorni dalla emanazione del D.M. 30.03.2010 ed esclusivamente in via telematica. SOGGETTI OBBLIGATI La comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali deve essere effettuata da tutti i soggetti passivi come definiti dall art. 9 della Direttiva 2006/112/CE: si considera soggetto passivo chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Pagina 1 di 10

OPERAZIONI DA COMUNICARE Devono essere comunicate le operazioni attive e passive soggette a registrazione iva intrattenute con controparti che hanno sede, residenza o domicilio negli Stati individuati dai D.M. 4.5.1999 e 21.11.2001 (Persone fisiche o società). I primi commenti sulla norma fanno ritenere che sia sufficiente che uno stato o territorio sia ricompreso in una delle due black list per determinare l obbligo di invio dei dati all Agenzia delle Entrate, anche se si attendono chiarimenti in merito da parte dell Agenzia delle Entrate. Se ciò fosse confermato, rientrerebbero nei nuovi obblighi anche le transazioni con San Marino, previsto dalla sola lista del 1999. L art. 1, comma 1 del D.M. 30.03.2010 prevede l obbligo di comunicare i dati relativi alle seguenti operazioni: cessioni e acquisti di beni prestazioni di servizi rese e ricevute. Devono essere inserite tutte le operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini dell iva. Per le operazioni attive occorre fare riferimento all art. 21 co. 6 DPR 633/72 che impone di emettere le fatture anche nei seguenti casi: - per le cessioni di beni in transito o soggetti a vigilanza doganale (non soggette a iva in Italia ai sensi dell art. 7-bis co. 1 Dpr 633/72); - per le prestazioni di servizi generiche rese a soggetti iva comunitari (non soggette all imposta ai sensi dell art. 7-ter del DPR 633/72); - per le operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis, 9 e 38-quater DPR 633/72); - per le operazioni esenti di cui all art. 10 del DPR 633/72; - per le operazioni soggette al regime del margine; - per le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio di cui all art. 74-ter del DPR 633/72. Per le operazioni passive si resta in attesa di comunicazioni ufficiali per capire se tra gli acquisti rientrano anche le importazioni. CONTENUTO L art. 4 del D.M. 30.03.2010 prevede che nella comunicazione debbono essere indicati i seguenti dati: - codice fiscale e partita iva del soggetto che invia la comunicazione; - codice fiscale estero della controparte o, in mancanza altro codice identificativo; - dati anagrafici della controparte; - periodo di riferimento della comunicazione; - per ciascuna controparte, importo complessivo delle operazioni attive e passive, al netto delle note di variazione, distinto secondo il regime iva applicato (imponibili, non imponibili, esenti, non soggette); Pagina 2 di 10

- per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l importo complessivo dell iva; - per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta. REGIME SANZIONATORIO L inadempimento ai nuovi obblighi comporta un pesante carico sanzionatorio. Per ciascuna comunicazione omessa, o inesatta viene elevata al doppio la sanzione prevista dall art. 11 D.lgs 471/97 (da 258 a 2.065) prevedendo conseguentemente un minimo di 516 e un massimo di 4.131. Viene espressamente esclusa l applicazione dell istituto del cumulo giuridico di cui all art. 12 del D.Lgs 427/1997 (in presenza di plurime violazioni si applica una sanzione per ciascuna violazione). Cordiali Saluti Studio Castelli Professionisti Associati Allegati: 1) D.M. 4.05.1999 2) D.M. 21.11.2001 Pagina 3 di 10

ALLEGATO 1 D.M. 4 maggio 1999. (Gazz. Uff. n. 107 del 10 maggio 1999) Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato. Visto l art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato; Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-bis in base al quale si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze; Tenuto conto che, ai fini dell applicazione dell art. 2, comma 2- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere individuati gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all imposizione delle persone fisiche; Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo; Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l altro, gli Stati o territori da includere nel decreto del Ministro delle finanze di cui al citato art. 2, comma 2-bis; Tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di lavoro in data 19 marzo 1999, concernente i criteri utilizzabili per l individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche; Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri; Pagina 4 di 10

D.M. 4 maggio 1999. (Gazz. Uff. n. 107 del 10 maggio 1999) Art. 1. Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell applicazione dell art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, seguenti Stati e territori: Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Cipro (Kypros); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al- Arabiya al Muttahida); Ecuador (Republica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Malta (Republic of Malta); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat Oman); Panama (Republica de Panamà); Polinesia Francese (Polynésie Francaise); Monaco (Principautè de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Pagina 5 di 10

Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa). Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pagina 6 di 10

ALLEGATO 2 D.M. 21 novembre 2001. (Gazz. Uff. n. 273 del 23 novembre 2001) Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. «black list»). (Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze) Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342, il quale prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano individuati gli Stati o i territori aventi un regime fiscale privilegiato; Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti; Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, è presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive; Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale è stata approvata la legge 21 novembre 2000, n. 342, ha formalmente impegnato il Governo «in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia»; Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi Pagina 7 di 10

un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degli Stati esteri; D.M. 21 novembre 2001. (Gazz. Uff. n. 273 del 23 novembre 2001) Art. 1. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. D.M. 21 novembre 2001. (Gazz. Uff. n. 273 del 23 novembre 2001) Art. 2. 1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; [3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad Pagina 8 di 10

imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001;] (1) 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. Note: (1) Numero soppresso dall'art. 1, comma 1, D.M. 27 dicembre 2002, in vigore dal 14 gennaio 2003. D.M. 21 novembre 2001. (Gazz. Uff. n. 273 del 23 novembre 2001) Art. 3. 1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 3) Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati Pagina 9 di 10

dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929; 10) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act; 11) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività offshore. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pagina 10 di 10