COSTI SOSTENUTI CON SOCIETÀ RESIDENTI NEI



Documenti analoghi
Paesi Black list ordine alfabetico. LISTA DI APPARTENENZA D.M (art.1) D.M D.M (art.1) D.M. 4.5.

Oggetto: OPERATIVI I NUOVI DECRETI SUI PAESI BLACK LIST

I n f o r m a t i v a d e l 25 m a g g i o P a g. 1 di 5

Operazioni con soggetti black list

DIVULGAZIONE MODIFICA SW

STUDIO ANTONELLI. Forlì, 13 settembre 2004

Studio professionale ragionieri associati Migli Fedi Cinini

Servizio INFORMATIVA 730

studio associato zaniboni

C:\Users\Administrator\Desk...

SCA STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI CONSULENZA ECONOMICO-GIURIDICA, FISCALE E SOCIETARIA

Oggetto: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Pagina 1: Circolare Pagina 2-3: Decreto ministeriale 04/05/1999 Pagina 4-5: Decreto ministeriale 21/11/2001. Circolare n

ACQUISTI DA PAESI BLACK LIST DEDUCIBILITA DEI COSTI

STUDIO CASTELLI PROFESSIONISTI ASSOCIATI

ASSOCIAZIONE PROMOSER.IT. Nuove Black list

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

NUOVI OBBLIGHI PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI IVA DEI PAESI BLACK LIST

Comunicazione delle operazioni con Paesi black list.

1 STUDIO TRIBUTARIO E COMMERCIALE DOTT. DOMENICO PASCUZZI Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti

L EFFICACIA DAL 2015 DEI NUOVI ELENCHI CFC E BLACK LIST

ELENCHI CLIENTI e FORNITORI BLACK LIST 2010

I NUOVI ELENCHI DEI CLIENTI / FORNITORI BLACK LIST

STUDIO PACCIANI - CANEPA Via Brigata Liguria 1/ Genova Tel. (010) Fax (010) address: studiopc@studiopacciani.

Novità fiscali marzo Dott. Stefano Cesati

COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Torino, lì 28 giugno Circolare n. 11/2010

Dottori Commercialisti Associati. dottore commercialista revisore contabile. RITA MAGGI dottore in economia. ELISA FERRARI dottore in economia

OGGETTO: Manutenzione impianti con Reverse charge

Operazioni con controparti localizzate in paradisi fiscali - Obbligo di comunicazione all Agenzia delle Entrate dall

NOVELLATE NORME IN MATERIA DI MONITORAGGIO OPERAZIONI CON CONTROPARTI ESTERE E ADEMPIMENTI AI FINI IVA ANCHE PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Circolare 14. del 18 maggio Revisione delle black list - Costi derivanti da operazioni con i Paradisi fiscali e controlled foreign companies

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

NUOVO OBBLIGO COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali Nuovi termini e periodicità di presentazione.

Circolare n. 32. DLgs n. 175 di semplificazioni fiscali - Novità in materia di comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali

Oggetto: COMUNICAZIONE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST - CHIARI- MENTI

Informativa n 6 16 giugno 2015

fiavet CHIARIMENTI SU OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

Elenco clienti e fornitori black list: proroga al 2 novembre e altre novità

Menga Consulenza. Aziendale. dott. Antonio Menga dott. Michele Vigilante dott. Gianvito Pace

Paesi Black List Elenco Aggiornato 2015: Svizzera istruzioni modello

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

LA CIRCOLARE MENSILE DI GIUGNO 2015

Informative e news per la clientela di studio Castaldo

COMUNICAZIONE BLACK LIST : I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE

Appalti in Italia con il nulla osta (Il Sole 24 Ore di giovedì 17 febbraio 2011)

Circolare Bolzano, 29 agosto 2011 n. 32/2011

(1) La disciplina CFC.

A tutti i clienti. Circolare Bolzano, 10 agosto 2015 Nr. 37/2015

Elenchi Iva contro i paradisi fiscali

1. PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

STUDIO VIANO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

ELENCO DOCUMENTAZIONE PER SCADENZE FISCALI E ELENCO PAESI BLACK-LIST

STUDIO BOIDI & PARTNERS

Fiscal News N Nuove black lists. La circolare di aggiornamento professionale Comunicato Stampa del MEF n 77 del 01/04/2015

STUDIO TENTORIO. Commercialisti - Revisori Contabili OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA

NORME INTERNE DI CONTRASTO DELL ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE: - Modulo II -

Cognome Nome Data di nascita giorno mese anno. Codice Stato estero Indirizzo estero della sede legale 9 10

Oggetto : OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER LE OPERAZIONI LIST

Modifiche alla disciplina Cfc e presunzione di utilizzo di fondi non tassati per investimenti e attività in paradisi fiscali

Comunicazione Black-list Criticità e soluzioni operative

CIRCOLARE MONOGRAFICA N MAGGIO 2011 UNICO 2011 E OPERAZIONI CON SOGGETTI IN PAESI BLACK-LIST

STUDIO ANTONELLI A TUTTI I SIGG. CLIENTI LORO SEDI

Informativa per la clientela

De Poi & Associati STUDIO DI DIRITTO COMMERCIALE & TRIBUTARIO ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE. Ai Signori Clienti Loro Sedi

Studio Dottori Commercialisti

PMI e Dogane: Nuove normative

A tutti i clienti. Circolare Bolzano, 6 settembre 2016 N. 33/2016

PROTOCOLLO INTERNO REATI CRIMINALITA ORGANIZZATA PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

Sommario VII VII VII III VIII VIII III III IV IV VI VI VI VIII XI XII XIII XIII

Studio Amministrativo e Tributario

CIRCOLARE TEMATICA REVISIONE DELLE BLACK LIST - COSTI DERIVANTI DA OPERAZIONI CON I PARADISI FISCALI E CONTROLLED FOREIGN COMPANIES

RISOLUZIONE N. 100/E. Roma, 08 aprile Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Notiziario mese di Giugno Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio

i residenti da tutti i redditi posseduti. Il secondo comma introduce una presunzione ai

giugno 2015 Informative e news per la clientela di studio Le procedure amministrative e contabili in azienda Occhio alle scadenze

Norme di comportamento ASTOI Associazione Tour Operator Italiani. dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile 2012

BLACK LIST (S) Mauro Michelini Ginevra il 22/11/2011

Disciplina dei cd costi black list Aspetti operativi nella redazione dell interpello disapplicativo. Dott.ssa Barbara Castelli

Circolare mensile n. 8 GIUGNO 2015

Comunicazione Black list 2016 (anno 2015)

La nuova black list. DDL di Stabilità 2015

RISOLUZIONE N. 170/E. OGGETTO: Istanza di Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n X S.P.A.

Studio OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI BLACK LIST : PROCEDURA OPERATIVA

CIRCOLARE N. 53/E. Prot.: /2010 Alle Direzioni regionali e provinciali

Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n [Preambolo]

LA COMUNICAZIONE BLACK LIST 2014

La territorialità IVA delle prestazioni di servizi. - Lucio Toma - Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

ITALIA 2015: VOLUNTARY DISCLOSURE

1 - Soggettivi. 2 - Oggettivi

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi [Testo post (2) (3)

Stati rimossi dalla black list I principali Stati rimossi dalla black list sono Singapore, gli Emirati Arabi, la Malaysia e le Filippine.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

NUOVI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI CON PAESI BLACK LIST

San Marino fuori dalla black list

ALLEGATO. Elenco indicativo di categorie di entità e dispositivi giuridici considerati non soggetti a imposizione effettiva ai fini dell'articolo

COMUNICAZIONE PARADISI FISCALI

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI AVENTI SEDE IN PAESI A FISCALITA PRIVILEGIATA.

Transcript:

ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE Studio monografico n. 2/2003 COSTI SOSTENUTI CON SOCIETÀ RESIDENTI NEI CD. PARADISI FISCALI a cura: Acerbi & Associati - 2002

Come noto, l art. 76 ai commi 7-bis e 7-ter del D.P.R. n. 917/1986, di seguito riportati, prevede un regime di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni effettuate con imprese localizzate in stati o territori a fiscalità privilegiata, salvo che l impresa residente sia in grado di fornire la prova: a) che le imprese estere svolgono in via prevalente un attività commerciale effettiva, ovvero b) che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che hanno avuto concreta esecuzione. Ai sensi del comma 7-ter, inoltre, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. Si invitano, pertanto, tutte le imprese interessate da rapporti commerciali con fornitori residenti nei paesi a fiscalità privilegiata di seguito indicati, a provvedere a dare evidenza con separate annotazioni contabili ai costi sostenuti per acquisti effettuati nei citati paesi. MOLTO IMPORTANTE Art. 76 - Norme generali sulle valutazioni Testo in vigore dal 1 gennaio 2002... omissis [7-bis] Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'unione europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), legge 21 novembre 2000, n. 342). [7-ter] Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7- bis è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti (comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), legge 21 novembre 2000, n. 342). [7-quater] Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l'articolo 127-bis, concernente disposizioni in materia di imprese estere partecipate (comma aggiunto, dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), legge 21 novembre 2000, n. 342). Con il D.M. 23 gennaio 2002, di seguito riportato, sono stati identificati gli stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. D.M. 23 gennaio 2002 Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori aventi regime fiscale privilegiato. 2

art. 1 - Stati a regime fiscale privilegiato 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quale risulta modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. art. 2 - Altri Stati 1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1: 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 3) Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001; 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. art. 3 - Soggetti e attività 1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate: 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international buniness companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni; 3) Corea del Sud con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act; 10) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 11) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; 14) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. 3

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini dell applicazione della disciplina di cui sopra, ci pare interessante la procedura approvata dalla Direzione Regionale del Piemonte, che fornisce le prime istruzioni operative al riguardo. La procedura identificata dà indicazioni circa la documentazione utile ai fini della disapplicazione da parte delle imprese residenti del regime di indeducibilità delle spese e dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni effettuate con imprese localizzate in stati o territori a fiscalità agevolata, nei casi appunto di: a) svolgimento in via prevalente un attività commerciale effettiva; b) effettivo interesse economico dell operazione e relativa concreta esecuzione. a) Lo svolgimento in via prevalente di un attività commerciale effettiva La prima condizione che rende possibile la disapplicazione del comma 7-bis dell art. 76 del D.P.R. n. 917/1986, attiene non alla specifica vicenda contrattuale conclusa, bensì, in generale, all attività in concreto svolta dalla società estera. Come chiarito dalla Direzione Generale Entrate del Piemonte, in sede di valutazione degli elementi di prova prodotti dal contribuente italiano, l Amministrazione finanziaria procederà ad accertare:! la prevalenza dell attività commerciale sulle altre attività svolte dal soggetto estero nello stato o territorio con regime fiscale privilegiato;! l effettività di tale attività, in relazione all idoneità della struttura organizzativa in loco predisposta per lo svolgimento dell attività stessa. Allo scopo viene la D.R.E. Piemonte elenca una serie di documenti che potranno essere richiesti ai fornitori localizzati nei paradisi fiscali: - statuto sociale - iscrizione al locale registro delle imprese - normativa e delibere disciplinanti gli organi sociali e loro attività, nomina di amministratori e attribuzione dei relativi poteri - relazione descrittiva dell attività svolta - bilanci pubblicati - numero dei dipendenti - disponibilità di locali ad uso civile o industriale - stipula di contratti e utenze (telefono, internet, ecc.). b) L effettivo interesse economico dell operazione e la concreta esecuzione La prima condizione, alternativa alla prima, che rende possibile la disapplicazione del comma 7-bis dell art. 76 del D.P.R. n. 917/1986 consiste nel dimostrare l effettivo interesse economico dell operazione e la sua concreta esecuzione. La D.R.E. Piemonte osserva che tale locuzione «pare riferita ad un apprezzabilità economico-gestionale dell operazione. Si tratterà, in altri termini, di valutare se il comportamento dell impresa residente sia economicamente normale, ovvero imprenditorialmente vantaggioso». Circa i parametri di valutazione dell indicato presupposto, la D.R.E. Piemonte richiama la strategia imprenditoriale in base ai prezzi praticati o alla natura della singola operazione. La concreta esecuzione dell operazione invece, può essere dimostrata (in particolare nel caso di acquisto di beni) attraverso: - la documentazione doganale - le fatture - le movimentazioni di magazzino - le movimentazioni finanziarie, le quali non possono che transitare tramite i canali ufficiali. 4

Separata indicazione dei costi dedotti Si segnala ancora che, ai sensi dell art. 76 comma 7-ter del D.P.R. n. 917/1986, la deduzione delle spese e degli altri componenti negativi è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti. Le imprese residenti nel territorio dello stato hanno quindi l onere di evidenziare le fatture commerciali e gli altri documenti contabili relativi a tali operazioni con separate annotazioni in conti contabili destinati ad accogliere esclusivamente le rilevazioni di natura economica e finanziaria con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata. E opportuno inoltre che l impresa italiana sia in grado di documentare:! per i dati di natura contabile: informazioni rilevanti della singola transazione, data di effettuazione e di contabilizzazione, dati anagrafici della controparte, importo della transazione, natura e quantità della merce;! per i dati di natura gestionale: data di carico a magazzino, eventuali accertamenti del controllo qualità, localizzazione fisica delle merci ovvero data di scarico dal magazzino e di prelievo a produzione. 5