PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO



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PROVINCIA DI VICENZA AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO SETTORE AMBIENTE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243 Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nievo, Contrà Gazzolle, 1 36100 Vicenza Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco, 30 36100 Vicenza Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net N Registro: 212/Acqua Suolo Rifiuti/2014 del 10 dicembre 2014 Prot. n /AMB Oggetto: Autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e per l'attivazione del relativo scarico sul suolo Ditta Area Caminetti Montegrappa S.p.a. Romano d'ezzelino. Ditta: Area Caminetti Montegrappa S.p.a.. Sede legale: Via Annibale da Bassano, 7/9 Pove del Grappa. Sede Produttiva: Via Annibale da Bassano Romano d'ezzelino. Premesso che: I L D I R I G E N T E il decreto legislativo 03 aprile 2006 n. 152 all art. 124 comma 1 stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. l art. 124 comma 7 del citato d.lgs. assegna alla Provincia la competenza al rilascio dell autorizzazione preventiva allo scarico delle acque reflue industriali con recapito diverso dalla rete fognaria. ai sensi dell'art. 49 della l.r. 33/85 e successive modifiche ed integrazioni, gli impianti di depurazione annessi agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui ivi prodotti, sono classificati di II^ categoria. con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 5.11.2009 è stato approvato il Piano di Tutela delle Acque, pubblicato nel BUR della Regione Veneto n. 100 del 08/12/2009. con delibere della Giunta Regionale del Veneto n. 80 del 27.01.2011, n. 842 del 15/05/2012 e n. 1770 del 28/08/2012 sono state apportate modifiche ed integrazioni al suddetto Piano di Tutela delle Acque. Vista la domanda della ditta Area Caminetti Montegrappa S.p.a., ricevuta agli atti e acquisita al protocollo della Provincia di Vicenza al n. 72818 del 20/10/2014, tesa ad ottenere l'autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di depurazione e per l'attivazione del relativo scarico sul suolo, delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali dello stabilimento di Via Annibale da Bassano Romano d'ezzelino. Rilevato che la ditta Area Caminetti Montegrappa S.p.a. prevede la ristrutturazione e l'ampliamento di un edificio produttivo sito in via Annibale da Bassano, nel Comune di Romano d'ezzelino. Preso atto che attualmente lo stabilimento è servito da una rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche comune tra le aree dei piazzali e quello di copertura degli edifici. Atteso che con l'intervento in progetto si prevede, tra l'altro, anche la separazione tra le reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche dilavanti dalle coperture e quelle raccolte nelle superfici adibite a viabilità e parcheggi delle maestranze. Vista la documentazione tecnica agli atti, in particolare le planimetrie, la relazione tecnica riportante le specifiche e il dimensionamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche e il relativo impianto di trattamento, le altre documentazioni allegate da cui risulta che: l'attuale rete non è collegata ad un corpo idrico superficiale per l'elevata permeabilità dei terreni che hanno permesso lo scarico delle acque negli strati superficiali del sottosuolo. il Consorzio di Bonifica Brenta ha evidenziato che non vi è la presenza di corsi d'acqua consortili limitrofi allo stabilimento, al fine di poter scaricare le acque meteoriche provenienti dalle superfici dilavanti dello stabilimento. Provincia di Vicenza - Area Servizi al cittadino e al territorio. Responsabile del Procedimento: Ing. Filippo Squarcina - 0444/908235 Settore Ambiente - Servizio Ambiente e Territorio Referente:dott. Graziano Salvadore 0444/908239 Contrà San Marco, 30 36100 VICENZA @: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 0444/908220

Etra Spa, l'ente gestore del Servizio Idrico Integrato, ha espresso parere negativo per lo scarico in fognatura delle acque di prima pioggia in quanto la rete fognaria interessata non può ricevere ulteriori aggravi di volumi d'acqua. La Ditta, preso atto di queste considerazioni, evidenzia l'eccessiva onerosità tecnica ed economica per l'allacciamento con la rete idraulica superficiale e l'impossibilità all'allacciamento con la pubblica fognatura e pertanto propone una soluzione tecnica atta a scaricare sul suolo, mediante sistemi di trincee drenanti separati, le acque meteoriche e di dilavamento provenienti dai piazzali e dalle coperture dello stabilimento. il progetto prevede il trattamento dell'acqua meteorica e di dilavamento di prima pioggia proveniente dalle aree sotto-riportate, per un totale di 8716 m 2 : - Rampa carico-scarico ribassata 312,2 m 2 - Piazzale movimentazione autoveicoli 3067,1 m 2 - Parcheggio maestranze lato sud fronte ampliamento 1449,6 m 2 - Area di manovra lato nord fronte ampliamento 343,3 m 2 - Area di manovra lato nord fronte edificio esistente 578,2 m 2 - Area viabilità e parcheggio lato sud-ovest esistente 2965,5 m 2 lo scarico delle acque meteoriche raccolte dalla rete di progetto è individuato nel sistema trincea drenante posto a sud-est del complesso produttivo. Il volume di stoccaggio delle acque di prima pioggia è di 36 m 3 con una portata raccolta nella vasca di prima pioggia di 40 l/s. L'impianto prevede la realizzazione di un manufatto scolmatore atto a separare le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia. Le acque di prima pioggia vengono inviate in una vasca di raccolta e decantazione e successivamente inviate alla vasca di disoleazione. Il manufatto di disoleazione è dotato di filtro a coalescenza con cartuccia estraibile e contenitore di raccolta olio in polietilene DN 300 con sistema di sfioro manuale con saracinesca.. Dalla vasca di disoleazione le acque sono inviate alla trincea drenante per lo scarico sul suolo. Le acque di seconda pioggia invece sono inviate direttamente alla trincea drenante. Il sistema risulta completo di sonda, sirena lampeggiante, quadro elettrico e pila tampone, ed il tutto viene gestito da un sistema elettronico con possibilità di regolazione. Le acque meteoriche raccolte dalle coperture invece sono convogliate attraverso un nuovo sistema di collettamento, realizzato in continuità alla rete esistente e collegato ad un secondo scarico a trincea drenante diverso da quello realizzato per i piazzali e parcheggi. Dato atto che con nota n. 75917 del 30/10/2014 è stata comunicata alla ditta Area Caminetti Montegrappa Spa e agli Enti interessati l'avvenuta ricezione della richiesta di autorizzazione, con contestuale richiesta di integrazioni. Viste le integrazioni ricevute agli atti: a) nota di Etra S.p.a., acquisita al protocollo della Provincia di Vicenza al n. 77379 del 6 novembre 2014, in cui l'ente Gestore del Servizio Idrico Integrato comunica che non sono presenti pozzi o centrali idriche nel raggio di 200 metri dallo scarico della ditta in oggetto. b) nota di Area Caminetti Montegrappa S.p.a. inviata tramite il Comune di Romano d'ezzelino ed acquisita al protocollo della Provincia al n. 77465 del 6 novembre 2014, con la quale la ditta ha trasmesso: integrazione alla relazione geologica dello Studio Geologico-Geotecnico dei Crespano del Grappa. Nella relazione si evidenzia che, relativamente alla dispersione nel suolo delle acque piovane provenienti dallo stabilimento in esame, in un raggio di 200 metri dalle nuove superfici impermeabilizzate, non sono presenti, nella direzione di deflusso della falda, sorgenti, pozzi e la zona non è caratterizzata da risorgive. 2

relazione in merito alla possibilità di rilascio di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente da parte dei tetti. Nella relazione la ditta evidenzia la discontinuità delle operazioni che prevedono il rilascio di emissioni in atmosfera (e quindi le possibili ricadute di sostanze sui tetti), la limitata durata delle stesse operazioni, la presenza di dispositivi di abbattimento dei fumi ed i consumi estremamente limitati per alcune tipologie di attività ma non mette queste considerazioni in relazione con la possibilità o meno di rilascio di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente con le acque meteoriche di dilavamento dei tetti. progetto dell'impianto di depurazione timbrato e firmato da professionista competente, corredato di relazione esaustiva, piante, sezioni e da uno schema a blocchi; relazione tecnica, firmata da tecnico abilitato, del processo depurativo, contenente i principali elementi della progettazione. Considerato che la superficie complessiva delle aree di piazzale e parcheggio risulta rientrare nell ambito di applicazione dell art. 39, comma 3) lettera d) del Piano di Tutela delle Acque; Ritenuto di rilasciare l autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia e dilavamento dei parcheggi e dei piazzali e per l'attivazione del relativo scarico nella trincea posta a sud della proprietà. Vista la legge regionale 16.04.1985 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni. Visto il d.lgs. n. 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni. Vista la legge regionale 08.05.2009 n. 12 titolata Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio. Visto il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con delibera n. 107 del 5.11.2009. Viste le Linee Guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque di cui alla D.G.R.V. n. 80 del 27 gennaio 2011 (pubblicata sul BUR n. 14 del 15 febbraio 2011). Visto il testo coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, contenuto nell'allegato D alla D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012 (pubblicata sul BUR n. 43 del 5 giugno 2012) e l'ulteriore D.G.R.V. n. 1770 del 28/08/2012 recante Precisazioni relative ad alcuni aspetti delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Visto l art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del d.lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull ordinamento degli EE.LL.). Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 348 del 18.12.2012, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'ente. Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012. A U T O R I Z Z A La ditta Area Caminetti Montegrappa S.p.a. alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di depurazione e all'attivazione del relativo scarico nella trincea drenante posta nella zona a sud dello stabilimento, delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento dei piazzali dello stabilimento, ubicata in Strada Annibale da Bassano, in Comune di Romano d'ezzelino, sulla base della documentazione pervenuta in data 20/10/2014, e delle successive integrazioni, alle seguenti prescrizioni: a) ai sensi della L.R. n. 33/85 art.49, integrata dalla L.R. n. 15/95, l avvio degli impianti è subordinato alla presentazione, all autorità di vigilanza (Provincia e ARPAV), del certificato di regolare esecuzione delle opere rilasciato dal direttore dei lavori. b) devono essere realizzati i seguenti pozzetti di campionamento nei punti di seguito elencati: Relativamente al Sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche dei piazzali: b.1) un pozzetto di campionamento fiscale, da indicare con la sigla PF1, posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione delle acque reflue di prima pioggia indicato con la sigla VPP1. b.2) un pozzetto di ispezione, da indicare con la sigla PI1 posto nella condotta di scarico delle acque di seconda pioggia. Relativamente al Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai tetti: 3

b.3) un pozzetto di ispezione, da indicare con la sigla PI2, posto immediatamente a monte della trincea drenante posta sul lato est dello stabilimento. c) i tre pozzetti di campionamento indicati al precedente punto b) devono essere del tipo UNICHIM o analogo, in modo da permettere il prelievo manuale o con l attrezzatura automatica (autocampionatore), devono essere sempre accessibili da parte delle autorità competenti al controllo, devono essere idonei per i prelievi e le misure di portata e devono essere indipendenti da altri eventuali apporti di acque reflue. d) Con particolare riferimento al sistema di raccolta e di convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento dei tetti, a conferma della relazione inviata con nota acquisita al protocollo della Provincia al n. 77465 del 6 novembre 2014, la ditta dovrà effettuare, entro 1 anno dal ricevimento del presente provvedimento, un'analisi atta a caratterizzare qualitativamente le acque di scarico proveniente dal dilavamento delle coperture. e) la ditta, al fine di monitorare nel tempo il rispetto dei limiti di legge, dovrà far effettuare da un laboratorio analisi allo scarico delle acque di dilavamento piazzale di prima pioggia depurate presso il pozzetto fiscale indicato al precedente punti b.1), indicando il metodo di campionamento e le metodiche analitiche. Le analisi dovranno essere effettuate almeno due volte all'anno a partire dalla data della presente autorizzazione, indicativamente alla distanza di sei mesi l una dall altra, dopo un periodo di secco ragionevolmente lungo e almeno per i seguenti parametri: ph, COD, Conducibilità, Solidi Sospesi Totali, Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Idrocarburi Totali. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato da personale del laboratorio che redigerà anche un apposito verbale di prelievo da allegare al rapporto di prova. Il campionamento dovrà essere effettuato nelle condizioni operative, meteorologiche ed impiantistiche ritenute dal tecnico responsabile più gravose per la qualità delle acque scaricate e che dovranno essere specificatamente indicate nel verbale di campionamento. I rapporti di prova con i relativi verbali di prelievo dovranno essere conservati dalla ditta e messi a disposizione delle autorità competenti al controllo. f) le vasche di dissabbiatura e disoleatura dovranno essere periodicamente svuotate dai residui pesanti e dagli olii al fine di garantire il perfetto funzionamento del depuratore, tali operazioni dovranno essere registrate nell apposito quaderno di manutenzione. g) la ditta dovrà provvedere all attenta e costante conduzione degli impianti di depurazione, evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell impatto nel corpo ricettore e segnalando tempestivamente alla Provincia e all ARPAV di Vicenza eventuali inconvenienti che si dovessero verificare agli impianti. h) la ditta dovrà registrare, in appositi quaderni, le operazioni di manutenzione programmata e straordinaria che vengono eseguite agli impianti di depurazione. I citati quaderni dovranno essere messi a disposizione dell autorità di controllo. i) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia depurate di cui al precedente punto b.1), dovrà rispettare i limiti definiti nella tabella 4 dell allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/06. j) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. k) è fatto comunque divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 03/04/2006, n. 152, come previsto dall art. 103, comma 3, del citato decreto; in applicazione della normativa citata in premessa, A V V E R T E C H E a) Come previsto al comma 3) dell art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, la presente autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia. b) Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l attivazione dei procedimenti di cui all art. 130 del d.lgs. n. 152, nonché l applicazione delle sanzioni amministrative previste dall art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato. 4

c) Tutte le modifiche dell'impianto di depurazione devono essere comunicate preventivamente alla Provincia che valuterà l'eventuale necessità di un'autorizzazione preventiva alla modifica e l'eventuale necessità di una verifica della funzionalità e potenzialità dell'impianto stesso. d) La Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia. I N F O R M A C H E La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fermo restando le competenze di altri enti, comprese quelle comunali in materia urbanistica edilizia e igienico sanitaria, dei consorzi di bonifica e della Regione Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, e fermi restando i diritti dei soggetti proprietari del fosso e l'acquisizione da parte della ditta dei relativi consensi allo scarico da parte degli stessi. Avverso il predetto provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. Il presente provvedimento viene redatto in un originale e trasmesso digitalmente allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Romano d'ezzelino per gli adempimenti di competenza. Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, è immediatamente eseguibile. Il Dirigente del Settore Ambiente Dott. Angelo Macchia 5