Le vicissitudini dell affidamento



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Le vicissitudini dell affidamento SIMONETTA FRINOLLI In passato L affidamento di propri figli ad altre persone da sempre si è verificato senza alcun vincolo giuridico, per necessità o nella speranza di offrire loro migliori condizioni di vita; talora, come regalo di uno dei tanti figli ad un parente che ne era privo. Solo dopo la prima guerra mondiale in Italia vengono approvate norme che regolano a livello statuale particolari situazioni di allontanamento dei minori dalla famiglia di origine. Ad esempio, nel 1918 si subordina l esercizio del baliatico ad una speciale autorizzazione; nel 26 e nel 27 si dispone che comuni e province provvedano a collocare i minori di 12 anni materialmente e moralmente abbandonati in allevamento esterno, preferibilmente presso famiglie che vivono in campagna. Nel 1934 la legge istitutiva dei Tribunali per i minorenni prevede che questi possano disporre l affidamento del minore irregolare per condotta o per carattere al servizio sociale minorile. Nel 1942 anche per l elevato numero degli orfani di guerra viene istituita l affiliazione in base alla quale un minore, dopo un periodo di affidamento di tre anni, può acquisire il cognome dell affidatario, il quale diventa titolare dei diritti e dei doveri inerenti la patria potestà. 1 Con la riforma dei Tribunali per i minorenni del 1956 più frequentemente viene disposto l Affidamento del minore al servizio sociale, solitamente correlato a provvedimenti di limitazione o decadenza della potestà. La finalità è quella di consentire al minore di rimanere nel proprio ambiente familiare, affiancando gli adulti nell esercizio delle loro funzioni genitoriali; ma nell attuazione operativa troppo spesso tale disposizione è stato interpretata più in termini di controllo che di sostegno. Nel 67 entra in vigore la legge sull Adozione speciale. Le nuove norme attribuiscono una funzione legittimante all adozione dei minori di 8 anni, 1 Siamo in anni in cui la potestà è solo del padre. Da notare, inoltre, che in quegli anni l affiliazione è vietata per diversità di razza.

34 S. Frinolli: Le vicissitudini dell affidamento per cui l adottato acquista lo status di figlio legittimo a tutti gli effetti; prevedono lo scioglimento dei suoi legami con la famiglia di origine; impongono un rigoroso segreto sull identità della nuova famiglia; introducono un limite di età per gli adottanti. Principi molto avanzati rispetto alla cultura ed al costume del tempo, tanto che la difficoltà a confrontarsi con essi per alcuni anni determina un incremento dell affidamento familiare di bambini più grandicelli. Oggi Occorre arrivare al 1983 perché si dia una regolamentazione organica alle situazioni in cui i minorenni non possono vivere nella propria famiglia. Nel 1983 la legge n. 184 stabilisce il principio che Il minore ha diritto di essere educato nell ambito della propria famiglia ; qualora sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un altra famiglia, possibilmente con figli propri, o ad una persona singola, o ad una comunità di tipo familiare ; solo quando nessuna di tali ipotesi sia realizzabile è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato. Infine, se per il minore viene decretato lo stato di abbandono è possibile che si proceda alla sua adozione. Vengono dunque previste gradualità e diversificazione degli interventi a seconda della situazione in cui il minore si trova. Così, mentre si recepiscono i principi stabiliti dalla legge del 67 finalizzati ad una maggiore protezione della nuova relazione adottiva si prevede anche l opzione dell affidamento familiare che comporta un allentamento piuttosto che lo scioglimento irreversibile dei legami originari. Una via percorribile quando l impossibilità del minore di restare nell ambito della propria famiglia non sia definitiva e non si prefiguri, quindi, uno stato di abbandono e un conseguente stato di adottabilità. Si tratta, però, di una strada impervia a cui solitamente viene preferita quella dell inserimento dei minori in strutture educative residenziali, più facilmente reperibili e utilizzabili di famiglie disponibili ed in grado di proporsi come affidatari. 2 Nel 2001 una nuova legge (n.149) modifica e integra la precedente. Innanzi tutto e significativamente nel titolo: il Diritto del minore ad una famiglia sostituisce la Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori, spostando l accento dalle scelte di carattere normativo a quelle di tutela della persona. Viene poi riconosciuto il diritto del minore a crescere 2 Le campagne di informazione e di sensibilizzazione sull affidamento familiare non sempre hanno prodotto i risultati sperati, anche perché spesso si è trattato di iniziative episodiche, non sufficientemente prolungate nel tempo e, soprattutto, non inserite in un progetto organico.

S. Frinolli: Le vicissitudini dell affidamento 35 ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Solo quando gli interventi di sostegno e di aiuto alla famiglia di origine non siano sufficienti, deve essere assicurato il diritto del minore di vivere, crescere ed essere educato in un altra famiglia. 3 Infine, mancando tale possibilità, per i minori di età inferiore a sei anni è possibile prevedere l inserimento solo in una comunità di tipo familiare. Inoltre la legge dispone che nel provvedimento di affidamento siano specificare le motivazioni, i tempi, i poteri riconosciuti all affidatario e come i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore; ciò anche per ovviare alle molteplici difficoltà riscontrate nell attuazione della legge precedente. 4 L Affidamento può essere consensuale o giudiziario: con il consenso di chi esercita la potestà (genitori o tutore), il provvedimento è reso esecutivo da un decreto del Giudice Tutelare; in assenza di tale consenso provvede il Tribunale per i Minorenni. Andrebbe comunque considerato che il consenso formale espresso dai genitori non sempre corrisponde a una loro reale adesione al progetto di affidamento, che viceversa andrebbe ricercata da parte del Servizio proponente con un attento lavoro di accompagnamento. Per quanto riguarda la conclusione dell affidamento, la prima legge prevede che esso cessi con provvedimento della stessa autorità che l ha disposto, valutato l interesse del minore, quando sia venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore; per la seconda, invece, l affidamento non può superare la durata complessiva di 24 mesi ed è prorogabile solo dal Tribunale per i minorenni qualora la sospensione dell affidamento rechi pregiudizio al minore. Nella realtà, se le difficoltà della famiglia di origine non dipendono solo da motivi economici o logistici, sono rare le situazioni che possono evolvere positivamente in un arco di tempo relativamente breve. Da sottolineare che la legge dell 84 attribuisce agli affidatari il compito di agevolare i rapporti tra il minore e i suoi genitori e di favorire il reinserimento nella famiglia di origine, mentre nella più recente queste funzioni 3 Diritto assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della sua identità culturale; in una famiglia, preferibilmente con figli minori o presso una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l educazione, l istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 4 La non definizione di tempi e modi dell esercizio dei poteri, infatti, ha spesso alimentato la confusione e l inevitabile conflitto su cosa può essere deciso autonomamente dall affidatario e cosa deve essere concordato con i genitori naturali e gli operatori. Viceversa, un accordo preventivo che preveda modalità flessibili e adattabili nel tempo all evolversi della situazione e delle vicende relazionali costituisce una cornice che svolge una funzione contenitiva delle possibili ambivalenze e conflittualità; una cornice entro cui può essere limitato il ricorso a rigide posizioni difensive o ad inopportune assenze di limiti, a tutto vantaggio della qualità delle relazioni.

36 S. Frinolli: Le vicissitudini dell affidamento sono demandate al Servizio sociale. Viene così preso in considerazione il carico emotivo che gli affidatari sopportano, in una situazione in cui sono chiamati a stabilire con il minore intensi legami affettivi nella prospettiva che essi si interrompano: un compito che gli affidatari difficilmente possono sostenere da soli, senza aiuti adeguati e competenti. Dunque, viene riconosciuto che l Affidamento familiare è una modalità estremamente delicata e complessa di offrire all individuo in età evolutiva relazioni parentali integrative di quelle naturali, sia per quanto riguarda situazioni concrete di vita, sia, ancor di più, a livello emotivo. Forse domani Occorre tuttavia rilevare come, nonostante i cambiamenti molto significativi che a livello legislativo si sono verificati nella tutela dei diritti dei minori e al di là delle affermazioni di principio, permangano tuttora molti ondeggiamenti e ambiguità. Basti pensare ai criteri piuttosto restrittivi per la dichiarazione degli stati di abbandono, rispondenti all esigenza di tutelare primariamente la famiglia di origine. 5 Anche alcune norme oggi allo studio sembrano privilegiare le esigenze degli adulti rispetto a quelle dei minori: la proposta di modifica dell Adozione Internazionale, orientata a tener conto più delle aspettativa degli aspiranti genitori adottivi che dell interesse del minore ad essere adottato e ad ottenere la migliore adozione possibile; o quella di Affidamento Internazionale, 6 che in parte ipotizza una contraddizione in termini (non fosse altro per la distanza che impedisce di fatto il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, se non a distanza di anni), in parte sembra rappresentare una scorciatoia per l Adozione Internazionale. 5 Ad esempio, le condizioni di indigenza dei genitori non sono sufficienti perché un minore sia dichiarato in stato di abbandono, al contempo però il sostegno ai nuclei familiari in difficoltà viene subordinato alle risorse finanziarie disponibili; in tal modo si rende non esigibile per il bambino sia il diritto a restare nella propria famiglia sia quello di crescere in una sostitutiva stabile. 6 La proposta individua due distinte previsioni a seconda della condizione dei minori: a) quella in cui l affidamento sia finalizzato al compimento di un particolare progetto (di cure sanitarie, di studio o di formazione professionale) e abbia dunque una limitazione temporale precisa; b) quella in cui l affidamento, in seguito a un congruo periodo di inserimento familiare che verifichi la positività della relazione, possa trasformarsi in adozione. La prima sarebbe rivolta ai minori che non possiedono lo stato di adottabilità, ma che si trovano in stato di semiabbandono permanente. La seconda interessa invece i minori dichiarati adottabili (oltre i 9-10 anni), che potrebbero venire accolti in famiglie già provviste del decreto di idoneità all adozione internazionale, disponibili al progetto di affidamento internazionale, riconosciute adatte a questo tipo di esperienza e preparate all accoglienza dei bambini più grandi.

S. Frinolli: Le vicissitudini dell affidamento 37 Per altre proposte, invece, si è tenuto maggiormente conto dei punti di criticità e dei limiti evidenziati nell applicazione delle norme attualmente vigenti, nonché di alcune sperimentazioni volte a superare tali limiti. Mi riferisco al disegno di legge sull Adozione Mite e sull Adozione Aperta che dà rilevanza giuridica a tutte quelle situazioni in cui un minore non può essere dichiarato in stato di abbandono ma neppure può essere ipotizzata la sua permanenza in famiglia; laddove la qualità delle relazioni sia pregiudizievole per la persona in crescita ma al contempo non sia nel suo interesse interromperle totalmente. In questi casi i minori potranno essere dichiarati in stato di semiabbandono permanente e, quindi, usufruire dell Adozione Aperta; un istituto che non interrompe il rapporto di filiazione tra minore e genitori di origine, ma consente che ad esso si aggiunga, integrandolo, quello con gli adottanti. Tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione il giudice potrà scegliere quella maggiormente in grado di rispondere alle esigenze del minore, con particolare riferimento alla capacità di mantenere idonee relazioni con la sua famiglia di origine. L Adozione Aperta avrà effetto legittimante del tutto simile a quello previsto dalla legislazione vigente, con l unica differenza che vengono previsti e disciplinati gli incontri minore-famiglia di origine. Una differenza destinata ad essere superata qualora il Tribunale per i minorenni giungesse a disporre la totale interruzione di tali rapporti e questa situazione si protraesse per almeno sei mesi: in questo caso gli adottanti dell Adozione Aperta nell interesse del minore potrebbero richiedere la conversione dell Adozione Aperta in Adozione Legittimante piena. Nel disegno di legge, inoltre, lo stato di semiabbandono permanente è presunto quando una situazione di affidamento familiare, protrattasi oltre il termine previsto, sia trasformato in affidamento a tempo indeterminato, non potendosi prevedere il rientro del minore nella sua famiglia di origine. In tali casi si potrà disporre l adozione mite, semplice o non legittimante; 7 trascorso un anno, il Tribunale per i minorenni, su istanza degli adottanti, potrà disporne la conversione in adozione legittimante, nell esclusivo interesse del minore. In altre parole, trovandosi il minore in una situazione di carenza della famiglia di origine solo parziale ma permanente, 8 si potrà disporne l affidamento a coppie che abbiano espresso la disponibilità anche per l adozione mite, direttamente al Tribunale per i Minorenni o tramite i Servizi socio-sanitari. In tal modo si potrà meglio rispondere al bisogno del 7 Si tratta di un modello già sperimentato presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, su autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura, nei confronti dei minori che si trovavano in affidamento familiare oltre il tempo massimo previsto dalla legge e che non potevano rientrare nella famiglia di origine perdurando lo stato di difficoltà. 8 Non contemplata dall ordinamento vigente, pur trattandosi dell ipotesi che più frequentemente si verifica.

38 S. Frinolli: Le vicissitudini dell affidamento minore di vivere una continuità di relazioni significative sia con la famiglia di origine sia con gli affidatari. Purché, naturalmente, si tenga conto di quanto ciò sia complesso per tutti i soggetti coinvolti. Le prassi di intervento L evoluzione delle norme, pur se necessaria a ridefinire e adeguare i percorsi giuridici, non è tuttavia sufficiente a garantire una tutela effettiva dei soggetti in età evolutiva, essendo forse ancora più rilevante come esse vengono attuate. A volte gli stessi contesti deputati a prendersi cura dei minori servizi socio-sanitari, famiglie sostitutive, ambiti giudiziari possono rappresentare un ulteriore rischio, laddove norme, procedure e prassi di intervento siano più attente a logiche proprie che ai minori da tutelare. Rischio non eccezionale, se ci si trova ad assumere decisioni importanti in assenza delle condizioni necessarie. Mi riferisco a condizioni esterne, quali eccessivo carico di lavoro; limitata possibilità di accesso alle risorse necessarie; oggettive situazioni di urgenza in cui le decisioni debbono essere assunte, che rendono difficile preservare uno spazio ed un tempo per una opportuna riflessione. Ma anche a condizioni interne, non meno rilevanti delle prime. Come quando chi è chiamato ad intervenire, sotto il peso del carico emotivo di storie spesso drammatiche, può essere indotto ad assumere decisioni dipendenti più dalle risorse disponibili, dalle prassi consolidate o da orientamenti culturali prevalenti, piuttosto che dalla valutazione degli effettivi bisogni ed opportunità. Può accadere, ad esempio, che non si ipotizzi un affidamento familiare per la difficoltà a reperire nuclei disponibili o, viceversa, che si proponga questa soluzione teoricamente ritenuta migliore anche quando un bambino o un adolescente, per le proprie esperienze, potrebbe non avvantaggiarsi dall inserimento in un nucleo familiare, quantomeno non in quel momento: perché è troppo recente, troppo destrutturate l evento traumatico (ad esempio nei casi di abuso in famiglia) e forse sarebbe opportuno un tempo ed uno spazio di decantazione, protetto ma più neutro (quale un temporaneo inserimento in casa famiglia) prima che il minore possa sperimentare nuove relazioni di tipo parentale. Ugualmente può accadere che tali decisioni, per una percezione soggettiva dell urgenza, vengano prese nel più breve tempo possibile e che subito dopo ci si trovi già impegnati a fronteggiare un altra emergenza. A questo proposito sarebbe opportuno chiedersi se le emergenze a volte non assumano valenze difensive, non siano anche funzionali ad un passare oltre e non pensarci più, potendo considerare ormai esaurito il proprio compito, con l illusoria aspettativa che, trovata una collocazione per il minore, ormai saranno altri ad occuparsene. Viceversa, tanto maggiore è il sentimento di urgenza, tanto più è necessario fermarsi a riflettere, a ponderare, a porsi domande:

S. Frinolli: Le vicissitudini dell affidamento 39 Che età ha il minore? di quale entità sono le difficoltà che sta affrontando? quali strategie difensive sta utilizzando? e come le difficoltà affrontate e le difese utilizzate possono comprometterne il percorso evolutivo? Evidentemente ci sono bisogni importanti non soddisfatti per le carenze dei genitori; ma queste carenze, a loro volta, da quali bisogni derivano? È possibile offrire a questi genitori in difficoltà aiuti, vuoi concreti vuoi in termini psicologici, che possano consentire loro di rapportarsi in modi e tempi sufficientemente adeguati alle esigenze di un bambino, di un ragazzo che sta crescendo oggi? A volte assistiamo a tentativi sterili che durano anni e che già potevano essere supposti inadeguati, quindi inutili, mentre più opportunamente e da molto prima si sarebbe potuto decretare uno stato di abbandono ed ipotizzare un percorso adottivo. Come si può ipotizzare il miglior equilibrio possibile tra i diversi bisogni di un minore: quelli insoddisfatti per le carenze dei genitori e altri ugualmente importanti quali il bisogno di continuità e il senso di appartenenza rispetto alla famiglia di origine, ma anche rispetto a etnia, lingua, religione, identità culturale del minore? Aspetti, questi ultimi, non sempre sufficientemente valutati nella loro rilevanza, per le forti spinte emozionali attivate dal senso di identità gruppale. Le risposte a queste domande sono importanti sia a fini diagnostici che prognostici e solo dopo averle cercate individuate le risorse già disponibili e, possibilmente, ricercate quelle che sarebbero necessarie sarà possibile ipotizzare il progetto più adeguato per quel minore in quella specifica situazione. Qualora ci si orienti per un Affidamento familiare, perché una famiglia, una coppia o una persona singola possa rappresentare effettivamente una risorsa, è sufficiente che esprima la propria disponibilità? Forse si ritiene che essere affidatari sia meno complesso ed impegnativo che essere genitori adottivi? Subentrare stabilmente e definitivamente ad altri genitori è davvero più difficile che proporsi in una relazione di accudimento che, per definizione, convoca a stabilire intensi legami affettivi pur nella prospettiva di perderli? L esperienza istituzionale e clinica ci insegnano che non è così e che la risorsa potenziale rappresentata dalla generica disponibilità di aspiranti affidatari, pur se autentica, deve essere coltivata perché possa rappresentare una risorsa reale. Finanche a prevedere il ricorso a famiglie affidatarie professionali per le situazioni che presentano particolari difficoltà. 9 9 È quanto sta accadendo a Milano, dove la Provincia ha formato alcuni gruppi di famiglie con un seminario della durata di 6 mesi. Esperienze analoghe sono compiute in altri paesi europei; ad esempio, in Francia le asisstenti materne sono dotate di uno statuto ed inserite nel codice, settore diritto del lavoro.

40 S. Frinolli: Le vicissitudini dell affidamento Nei servizi, dunque, l operatore è chiamato a svolgere compiti delicati e complessi che lo portano ad entrare in risonanza emotiva con i vissuti dei vari soggetti dell affidamento. Può accadere quindi anche per evitare carichi emotivi troppo gravosi che egli si senta maggiormente in sintonia con l uno piuttosto che con gli altri e si schieri dalla parte di., non riuscendo in tal modo a tener presente l intreccio dinamico delle relazioni; tanto più se ha potuto acquisire una competenza specifica. In altre parole, se l operatore conosce a fondo le implicazioni di una situazione di affidamento per tutti i soggetti coinvolti, se è padrone dei concetti, se è in contatto con le proprie risonanze interne, è più facile per l operatore mantenere una giusta distanza emotiva, ovvero riconoscere gli affetti e le dinamiche in gioco senza esserne invischiato, potendo così rappresentare una risorsa fruibile per tutti svolgendo una funzione filtrante e depurante degli eccessi e al contempo facilitante le relazioni. Ma tale possibilità, a mio avviso, può essere garantita solo da iter formativi, di aggiornamento e di supervisione sistematici e garantiti nel tempo. Percorsi che consentano a ciascuno di preservare nella mente uno spazio di pensiero e di elaborazione condiviso con gli operatori del proprio gruppo di lavoro: uno spazio indispensabile per valutare, per tener conto dei bisogni e delle risorse di tutti i soggetti coinvolti, non ultimi degli operatori stessi. Riassunto Le norme giuridiche inerenti l affidamento familiare dei minori che per i più vari motivi non possono vivere nella propria famiglia così come quelle relative all adozione negli anni sempre più hanno considerato i minori quali titolari di diritti, grazie ai cambiamenti culturali e alle più approfondite conoscenze teorico-cliniche relative al peculiare modo di essere dei soggetti in età evolutiva. Accanto alle luci, tuttavia, permangono zone d ombra, soprattutto nelle prassi operative dei molteplici soggetti istituzionali chiamati a tradurre in azioni coerenti le affermazioni di principio contenute nelle leggi. Parole chiave: Affidamento Familiare, Legislazione sull affido, Propettive di modifica, Prassi di intervento. Bibliografia Casciano GF (1999). Diritto alla propria famiglia e affidamento familiare: i rischi di una involuzione. In: Salvare o rompere i legami familiari del bambino? Minori e Giustizia, 1. Milano: Franco Angeli. Casentini A (1999). Le possibili risposte di aiuto al minore che vive in una famiglia a rischio o patologica. In: Salvare o rompere i legami familiari del bambino? Minori e Giustizia, 1. Milano: Franco Angeli.

S. Frinolli: Le vicissitudini dell affidamento 41 Centro Nazionale Infanzia e Adolescenza (1999). I bambini e gli adolescenti fuori dalla famiglia. Dossier monografico. Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l Infanzia e l Adolescenza. Firenze: Istituto degli Innocenti. Centro Nazionale Infanzia e Adolescenza (2002). I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare. Dossier monografico. Quaderni del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l Infanzia e l Adolescenza. Firenze: Istituto degli Innocenti. Editoriale (1999). La giustizia che taglia e restaura i legami del bambino. In: Salvare o rompere i legami familiari del bambino? Minori e Giustizia, 1. Milano: Franco Angeli. Frinolli S. La complessità del rapporto famiglia-servizi: analisi e della domanda. In: Legami familiari e interventi a sostegno della genitorialità. Atti del Corso: La tutela del minore e le sue relazioni organizzato dall'amministrazione Provinciale di Viterbo per gli operatori Socio-Sanitari. Grimaldi S, Mineo G (1986). L affidamento familiare: I servizi e l ente locale nell affidamento familiare. Comune di Roma, Assessorato Sicurezza Sociale. Grimaldi S. Analisi delle risorse interne al sistema familiare. In: L elaborazione dei progetti di intervento. Atti del Corso: La tutela del minore e le sue relazioni organizzato dall Amministrazione Provinciale di Viterbo per gli operatori Socio-Sanitari. Norsa D (1993). Modelli di identificazione genitoriale. Interazioni, 1. Winnicott DW (1950). Il bimbo deprivato e come può essere compensato dalla perdita della vita familiare. In: La famiglia e lo sviluppo dell individuo. Trad. it., Roma: Armando, 1968. Winnicott DW (1967). La funzione di specchio della madre e della famiglia nello sviluppo infantile. In: Gioco e Realtà. Trad. it., Roma: Armando, 1974. Questo articolo costituisce una sintesi rivista dei lavori presentati dalla dott.ssa Frinolli nella II e IV Giornata SIPsIA sull Affidamento Familiare: Pensare l affidamento attraverso difficoltà, limiti e ipotetici orizzonti (3/10/2003) e Figli in viaggio: da dove vengono e dove arrivano? (25/11/2005). Simonetta Frinolli, Psicologa, psicoterapeuta del Corso ASNE-SIPsIA, presidente della ONLUS Il Bambino invisibile. Indirizzo per la corrispondenza/address for correspondence: Via Val di Non, 37 00141 Roma email: s.frinolli@virgilio.it