IRAP determinazione imponibile



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Imposta Regionale sulle Attività Produttive - IRAP L IRAP è stata introdotta nel 1997, dando seguito a moltissime polemiche, in quanto si presenta come un imposta del tutto atipica sia per quanto riguarda i soggetti passivi che, in particolare, per le modalità di determinazione della base imponibile Presupposto dell imposta L esercizio abituale di un attività autonomamente organizzata diretta ala produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (ancorché non abbia scopo di lucro). Soggetti passivi Coloro che svolgono attività con le caratteristiche indicate: imprese, sia individuali che societarie, enti commerciali, associazioni, enti pubblici. Oggetto dell imposta E il valore della produzione nettaderivante dall attività esercitata nel territorio della Regione destinato a remunerare i fattori della produzione (capitale di rischio, capitale di prestito e lavoro) Aliquota L aliquota generale è fissata al 4,25%. Le singole Regioni possono poi stabilire esclusioni, riduzioni o maggiorazioni d imposta per singoli settori di attività o tipologie d impresa. IRAP determinazione imponibile La base imponibile IRAP viene calcolata, come l IRES, a partire dall utile risultante in bilancio, ed apportando a questo una serie di variazioni. Si effettuano le stesse variazioni previste per il calcolo della base imponibile IRES, e poi si escludono i componenti che non rilevano ai fini del calcolo della base imponibile IRAP Base imponibil e IRAP Utile di bilancio Variazioni regole TUIR -/+ -/+ Componenti esclusi Problemi relativi all IRAP: La qualificazione di imposta (costo?) L incidenza sul costo del lavoro 1

Novità in materia di IRAP 2008 L aliquota ordinaria IRAP viene ridotta dal 4,25% al 3,9% (con contestuale automatica riduzione delle eventuali diverse aliquote stabilite dalle Regioni) Cambiano le regole di determinazione della base imponibile, in particolare con l obiettivo di renderla autonoma rispetto alle regole contenute nel TUIR ai fini delle II.DD. (IRES/IRPEF) Mutano le modalità di accertamento e riscossione dell imposta L IRAP diventa un tributo di esclusiva competenza regionale La base imponibile è ancora determinata come DIFFERENZA tra: VALORE della PRODUZIONE (A) - COSTI della PRODUZIONE (B) sempre con esclusione delle voci: B9 (costi del personale dipendente) B.10.c(svalutazioni immobilizzazioni) B.10.d(svalutazione crediti) B.12 e B.13 (accantonamenti per rischi ed oneri) 2

La novità di maggiore impatto consiste nella nuova regola secondo cui i RICAVI (A) ed i COSTI (B) compresi nelle voci rilevanti ai fini IRAP vanno assunti ai fini della determinazione della base imponibile per l importo risultante dal conto economico (valore contabile di bilancio) senza alcuna rilevanza delle variazioni fiscali in aumento o in diminuzione derivanti dal TUIR (es.: oneri a deducibilità limitata quali costi auto, spese telefoniche, ecc. concorrono per l intero importo iscritto in bilancio) La nuova logica consente di dedurre al 100% i costi inclusi nelle voci rilevanti. Ad esempio, i costi auto e le spese telefoniche. Tutte le variazioni in aumento per costi indeducibili (es. spese di rappresentanza, manutenzioni eccedenti il 5%, ammortamenti superiori ai coefficienti ministeriali) sono sterilizzate. 3

COSTI INDEDUCIBILI: Spese per il personale dipendente ed assimilato, anche se classificate in voci diverse da B.9 Costi relativi a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto Compensi per attività occasionali di lavoro autonomo e d impresa Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro Svalutazioni e Perdite su crediti COSTO DEL LAVORO: Dipendente Ex Art. 49 TUIR Assimilato Ex Art. 50 TUIR Dove si trova? 1. Tutto il costo iscritto nella voce B9 del conto economico del bilancio in forma CEE, che è composto da: B9 a) Salari e stipendi B9 b) Oneri sociali B9 c) Trattamento di fine rapporto B9 d) Trattamento di quiescenza e simili B9 e) Altri costi 2. I costi iscritti nella voce B7 del conto economico, che possono essere: - Compensi e Contributi amministratori - Compensi e contributi co.co.co., co.pro, coll.occ. 4

COSTI INDEDUCIBILI: Interessi passivi contenuti nei canoni di leasing: dal 2008 rileverà l importo risultante dal contratto e non più quello determinabile con il metodo forfetario Compensi per prestazioni di fare, non fare o permettere Accantonamenti per rischi ed oneri DEDUZIONI IRAP: CUNEO FISCALE INAIL APPRENDISTI CONTRATTI di FORMAZIONE LAVORO ADDETTI RICERCA e SVILUPPO NUOVI ASSUNTI(bonus incremento occupazionale) 5

CUNEO FISCALE D.L.. 6 dicembre 2011 n.201 Ora sono ammesse in deduzione: - I contributi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro; - un importo pari a 4.600 euro, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta, aumentato a 10,600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchéper quellidi età inferiore a 35 anni; - Un importo fino a 9.200 euro, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d imposta nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché quelli di età inferiore a 35 anni. 11 La nuova Irap Le nuove aliquote L articolo 23, comma 5, del Dl 98/2011 ha introdotto ulteriori aliquote statali in aggiunta a quelle già previste (generale del 3,9% e aliquota dell 8,5% per le amministrazioni pubbliche) nonché dall articolo 45 (aliquota dell 1,9% per i soggetti che operano nel settore agricolo). In base alla nuova disposizione, è stato previsto che nei confronti dei contribuenti di cui: all articolo 5, che esercitano attività di imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, si applica l aliquota del 4,20% all articolo 6 (banche e altri enti finanziari), si applica l aliquota del 4,65% all articolo 7 (imprese di assicurazione), si applica l aliquota del 5,90%. 6

DEDUZIONE IRAP AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI Con l art. 6, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008 (rubricato Deduzione dall IRES e dall IRPEF della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi ) è stata prevista la deduzione extracontabile, in sede di determinazione del reddito d impresa imponibile, di un importo corrispondente al 10% dell IRAP versata nell esercizio, a condizione che, nel corso dello stesso, siano state sostenute spese per il personale dipendente o assimilato e/o per interessi passivi. L art. 2, comma 1, del D.L. n. 201/2011 ha abrogato il riferimento alle spese per il personale dipendente o assimilato, ma ha sancito la deducibilità integrale dell IRAP riferita a tali spese. Pertanto, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2012 (comma 1- ter) ai fini delle imposte sui redditi spetta la deduzione (cumulativa): A) di un importo corrispondente al 10% dell IRAP versata (in presenza di oneri finanziari); B) di un importo corrispondente alla quota di IRAP riferibile ai costi del personale dipendente indeducibili. ESEMPI Esempio n. 1 Si supponga il caso di un soggetto IRES con periodo d imposta coincidente con l anno solare, che presenta la seguente situazione: - costi per il personale: 500.000 euro; - interessi passivi: No; - aliquota IRAP: 3,9%; - aliquota IRES: 27,5%. In tal caso, si avrà: Importo della quota IRAP relativa ai costi per lavoro dipendente e assimilato deducibile, al 100%, ai fini IRES: 500.000 x 3,9% = 19.500 euro; Risparmio IRES: 19.500 x 27,5% = 5.362 euro. 7

ESEMPI Esempio n. 2 Si supponga sempre il caso di un soggetto IRES con periodo d imposta coincidente con l anno solare, che presenta la seguente situazione: - costi per il personale: 500.000 euro; - interessi passivi: Sì; - IRAP dovuta per il 2012: 120.000 euro. - aliquota IRAP: 3,9%; - aliquota IRES: 27,5%. In tal caso, si avrà: Importo della quota IRAP relativa ai costi per lavoro dipendente e assimilato deducibile, al 100%, ai fini IRES: 500.000 x 3,9% = 19.500 euro; Importo della quota IRAP relativa agli interessi passivi, deducibile, al 10%, ai fini IRES: (120.000-19.500) x 10% = 10.500 euro; Risparmio IRES: (19.500 + 10.500) x 27,5% = 8.250 euro. 8