Etichetta dei vini: cosa deve indicare? L'etichetta è la carta di indentità del vino: fornisce una serie di informazioni importanti che devono essere chiare e verificabili. E in linea con le norme europee A chi interessa l etichettatura dei vini? L argomento sembra la classica materia da addetti ai lavori: produttori, distributori, esercenti e loro consulenti. Può interessare ai liberi professionisti? E agli imprenditori al di fuori del comparto vitivinicolo? Se poniamo la domanda in modo diverso, le risposte saranno inaspettate. Innazitutto, a cosa serve l etichettatura dei vini? La prima funzione è quella di tutelare il consumatore. Costituisce, quindi, materia di assoluto interesse per produttori, imbottigliatori, importatori/esportatori ma anche per i loro consulenti (tecnici, legali, contabili, commerciali ) e per tutta la vasta gamma dei fruitori. Interesse che spazia dall incremento delle proprie potenzialità di produzione (qualità, quantità, fatturato), fino alla conoscenza delle norme vigenti e delle sanzioni ad esse collegate. Vediamo dunque quali sono gli elementi che devono essere obbligatoriamente riportati in etichetta.
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con un altezza variabile a seconda della quantità presente: 6 mm in caso di contenuto superiore ai 100 cl, 4 mm se inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl, 3 mm se compreso tra 20 cl e 5 cl, 2 mm se inferiore a 5 cl. L indicazione va accompagnata dal simbolo e che indica il rispetto delle modalità di controllo per la misurazione della quantità nominale. Il simbolo deve avere una grandezza di 3 mm ed essere nello stesso campo visivo della quantità. La percentuale di alcol sul volume va indicata in etichetta, ex art. 54 Reg. 607/2009, con grandezza variabile a seconda della percentuale di alcol effettiva: nel caso in cui il volume sia superiore a 100cl i caratteri devono avere altezza minima di 5 mm; nel caso in cui sia compreso tra i 100cl e i 20cl devono avere altezza minima di 3 mm; l altezza dev essere almeno di 2 mm se il valore nominale è pari o inferiore a 20 cl. È, in ogni caso, prevista una soglia di tolleranza pari allo 0,8% per i vini DO e IG invecchiati in bottiglie per oltre tre anni, per i vini frizzanti, frizzanti liquorosi, da uve stramature, per i vini liquorosi, per i vini spumanti, spumanti di qualità e spumanti gassificati. Elemento obbligatorio di particolare rilevanza è quello relativo alla denominazione di vendita che indica il prodotto contenuto nella bottiglia. La denominazione vino viene utilizzata per i vini varietali (vini senza IG o DO) mentre può essere omessa per i vini DO e IG che, invece, devono indicare le espressioni di origine protetta (o le sigle D.O.C., D.O.P., D.O.C.G.) o Indicazione Geografica Protetta (o le sigle I.G.T., I.G.P.) seguite dal nome della DO o della IG. Eventualmente dopo queste indicazioni possono essere inserite le menzioni riserva, classico o superiore ma la loro grandezza non deve superare quella della denominazione. I vini varietali, inoltre, possono essere prodotti solo con uno dei sette vitigni internazionali indicati dall allegato 4 del D.M. 13 agosto 2012: Cabetfranc, Cabernet Sauvignon, Cabernet, Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Syrah.
Altro elemento obbligatorio è quello relativo all indicazione dell azienda imbottigliatrice di cui all art. 56 del Reg. 607/2009. La questione è particolarmente rilevante sotto il profilo della tutela del consumatore. Scopo della previsione è, infatti, rendere più semplice per il consumatore rintracciare l ultimo anello della filiera produttiva (l imbottigliatore) il quale, ovviamente, avrà poi diritto di regresso sul produttore nel caso di risarcimento del danno da prodotto difettoso. Nel caso di vino importato, in etichetta deve essere indicato il nome dell importatore e non quello dell imbottigliatore. L indicazione del nome deve avvenire tramite nome o ragione sociale indicata per esteso oltre a comune e stato membro di appartenenza, preceduti dai termini imbottigliato da. Al posto dell imbottigliatore è, inoltre, possibile utilizzare un codice ICQRF (un codice identificativo dell azienda). In etichetta deve essere riportata anche l indicazione del lotto che rappresenta, insieme all indicazione dell imbottigliatore, il primo elemento utile alla rintracciabilità del prodotto. Infatti il numero di lotto indica un insieme di unità di vendita di bottiglie che sono prodotte in circostanze identiche (D.Lgs n. 109/1992, Direttiva n. 2011/91/Ue). Le unità di vendita, quindi, vengono contraddistinte da un codice che viene scelto dall imbottigliatore (o dal produttore, a seconda dei casi) e apposto in etichetta. È obbligatoria anche l indicazione della provenienza di cui all art. 55 Reg. 607/2009. È elemento necessario dell etichetta a norma dell art. 119 Reg. 1308/13 e deve essere espressa con diciture quali vino di o prodotto in. Nel caso in cui il vino provenga da più paesi Ue dovrà essere indicata la dicitura vino della Comunità europea o miscela di vini di diversi Paesi della Comunità europea. Se il vino proviene da Paesi extra-ue la
dicitura dovrà essere miscela di diversi Paesi non appartenenti alla Comunità europea. I vini DO/IG devono riportare la dicitura vino di o prodotto in, completati dall indicazione dello Stato di provenienza delle uve. L etichetta deve, inoltre, contenere indicazione del tenore di zucchero nel caso di vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità (art. 58 del Reg. 607/2009). Il vino può contenere sostanze in grado di causare, in alcuni soggetti, reazioni allergiche. Per questo motivo l etichetta deve indicare l eventuale presenza di allergeni e, in particolare, di solfite, anidride solforosa, uovo, proteina dell uovo, derivati dell uovo, lisozima dell uovo, ovoalburmina, latte, derivati del latte, proteina del latte (Reg. 1169/2011). Leggi anche: Agropirateria e frodi alimentari: di cosa parliamo? Il Registro nazionale delle varietà di vite va online e quelle facoltative Tutte le informazioni obbligatorie elencate devono comparire nel medesimo campo visivo in modo da poter essere lette senza necessità di girare il recipiente e devono essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Unici elementi che possono essere apposti fuori dal medesimo campo visivo sono il numero di lotto, l indicazione degli allergenti e il nome e indirizzo dell imbottigliatore o dell importatore. Oltre agli elementi obbligatori, in etichetta possono essere presenti anche elementi facoltativi.
In particolare, al settore vitivinicolo si applicano la direttiva 2000/13/Ce e il Regolamento (Ue) n. 1169/2011 i quali prevedono che le informazioni non obbligatorie presenti in etichetta non devono indurre in errore il consumatore su caratteristiche e/o proprietà che il prodotto non possiede, non devono essere ambigue o confuse e, ove necessario, devono essere basate su dati scientifici pertinenti. Copyright - Riproduzione riservata