La domanda dell'attrice è fondata. Lacadenzadeifattièlaseguente: -il30/9/1999lac.s.r.l.sottoscrivevauncontrattodicontocorrenteconlab.n. (doc.



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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Giudice Dott. Nicoletta Lolli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di Il grado iscritta a ruolo il 25.7.2007 al n. 7916/07 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 24.7.2007 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Padova Da B.N.S.p.A.-G.B., -Attrice- rappresentata e difesa come da mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. A.M.constudioinPadova,via(...) Contro P.M., D.M., - Convenuti- Rappresentati e difesi come da mandato a margine della comparsa di risposta dall'avv. R.N. con studio in Padova, via(...) Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. MOTIVI DELLA DECISIONE (ex art. 132 nuovo testo c.p.c.) B.N. S.p.A. cita P.M. e D.M. chiedendo la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti del fondo patrimoniale costituito dai coniugi, fideiussori a favore della banca per le obbligazioni della C. S.r.l. Si oppongono i convenuti, con eccezioni che verranno via via illustrate.

La domanda dell'attrice è fondata. Lacadenzadeifattièlaseguente: -il30/9/1999lac.s.r.l.sottoscrivevauncontrattodicontocorrenteconlab.n. (doc. 5 attrice); l'epoca il legale rappresentante della C. era il P.M.(cfr. relazione commissario giudiziale doc. 5 convenuto, pag. 7) e soci erano i convenuti(doc. 5 convenuto pag. 11); -il27/10/2000lad.personalmenteeilp.personalmentenonchélad.qualelegale rappresentante della S. S.r.l. sottoscrivevano la fideiussione per Lire 3.100.000.000 a favore della C.(doc. 6 attrice); all'epoca alla compagine sociale si era aggiunta la S. S.r.l. e l'organo amministrativo era il medesimo di cui sopra(doc. 5 convenuti); - il 26/7/2002 i convenuti costituivano un fondo patrimoniale sull'unico immobile dicuieranoproprietari(docc.3e15attrice); - in data 30/6/2002 il conto corrente della C. presentava uno scoperto di Euro 114.000 circa (doc. 10 attrice), e dalla relazione del commissario giudiziale del concordato preventivo della C. emerge che a partire dal 2001 il valore della produzione vedeva un triennio di declino e che già nel 2002 vi era assenza di remunerazione del capitale proprio(doc. 5 convenuti); -nel2007lab.revocavagliaffidiel'(...)ottenevadecretoingiuntivopereuro 765.000; - la C. veniva posta in liquidazione e veniva ammessa al concordato preventivo. I convenuti eccepiscono la carenza di legittimazione dell'attrice in quanto il decreto ingiuntivo su cui attualmente si fonda il suo credito è stato opposto; in subordine chiedono la sospensione ex art. 295 c.p.c. L'eccezione è infondata, atteso che sul punto le SU della Suprema Corte si sono pronunciate con ordinanza 9440/2004 nel senso che "Poiché anche il credito eventuale,investedicreditolitigioso,èidoneoadeterminare-siachesitrattidi un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito".

Peraltro la questione sembra superata dalle sentenze del Tribunale di Padova e della Corte d'appello di Venezia in forza delle quali il decreto ingiuntivo opposto è ormai definitivo(cfr. doc. 11-14 attrice). Sostengono i convenuti che il credito della banca nei confronti dell'obbligato principale è sorto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, atteso che solo alla revoca degli affidamenti e la richiesta di rientro il credito derivante dal saldo passivo di conto corrente è divenuto attuale. Tale impostazione non è condivisa dalla uniforme giurisprudenza della Suprema Corte, che sul punto enuncia che"l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore("scientia damni") ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento; l'insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione"(cass. 8680/2009 per un caso specifico, conforme Cass. 3676/2011, sempre per un caso specifico). Nel caso di specie, poi, all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale era anche avvenuto un effettivo prelievo da parte del debitore principale, visto lo scoperto di conto di Euro 114.000. I convenuti ritengono che la costituzione del fondo patrimoniale non sia atto di disposizione pregiudizievole in quanto all'epoca di tale atto la C. era solida e forniva col proprio patrimonio una solida garanzia del credito, avendo riportato nell'esercizio precedente un utile di Euro 10.774; la solidità della debitrice principale era dimostrata anche dalla relazione sulla gestione da parte dell'amministratore unico, che attestava che nell'anno 2001 il fatturato era cresciuto del 5% rispetto all'anno precedente(cfr. doc. 4 convenuti). In realtà la lettura della relazione, pur dando atto dell'aumento del fatturato come indicato dai convenuti, evidenzia anche un difficile momento di mercato, in cui gli articoli smettono rapidamente di essere di moda e quindi,oltre ad essere difficile vendere quelli fuori moda, è anche destramente oneroso ed è necessario vendere sotto costo, il che comporta la necessità di porre molta attenzione nelle scelte di produzione e commercializzazione; l'amministratore spiega con questa circostanza la modesta remunerazione dell'attività produttiva. Inoltre, come risulta dai fatti sopra ricostruiti, in realtà il valore della produzione della società era calato già dal 2001egiàdal2002ilcapitalepropriononeraremunerato.

Se nedesume che,proprio apartiredal 2001, labanca aveva necessitàdipoter contare sulle garanzie offerte dai fideiussori. Viceversa essi hanno costituito un fondo patrimoniale che, vincolando il loro unico bene immobile(quindi il bene più facilmente aggredibile) ai bisogni della famiglia, di fatto lo sottraevano alla garanzia del credito vantato dall'attrice. Si deve quindi ritenere che l'atto sia stato pregiudizievole per la banca. Quanto alla conoscenza che i fideiussori avevano nel recare il suddetto pregiudizio si deve sottolineare che P.M. è l'amministratore unico della C. per le cui esposizioni egli ha rilasciato la fideiussione in proprio. È ovvio che, impersonando il P. l'organo di governo della società, quello sotto la cui responsabilità viene tenuta la contabilità e vengono redatti ì bilanci, egli fosse perfettamente a conoscenza delle condizioni della C., e anzi a lui si devono ricondurre le dichiarazioni niente affatto ottimistiche della relazione sulla gestione 2001, nel corso dell'assemblea del 27/5/2002 (due mesi prima di costituire il fondo patrimoniale). Sulla sua consapevolezza del pregiudizio recato ai creditori non vi alcun dubbio. LaD.èmogliedelP.M.,nonchésociadiminoranzadellaC.(doc.4attrice).Ella erapoipresenteallarelazionesullagestionedel2001,che,comesièdetto,non pare così rassicurante come i convenuti sostengono. Ella è inoltre la legale rappresentante della S. S.r.l. LaS.,chehasedeallostessoindirizzodellaC.,erasociadiquest'ultimaapartire dal 2000, grazie ad un aumento di capitale della C. attraverso l'acquisizione del ramo di azienda della S., come risulta a pag. 10 della relazione del commissario giudiziale (doc. 5 convenuti). Inoltre, come sottolineato dall'attrice, l'atto di costituzione del fondo prevede che, in deroga a quanto disposto dall'art. 169 c.c., prevede che i coniugi possano alienare l'immobile con il loro solo consenso, senza necessità di autorizzazione giudiziale(necessaria solo in caso di figli minori, che nel caso di specie, come risulta dal certificato di famiglia in atti, c'erano). Tale facoltà è consentita dal suddetto art. 169 c.c. Tuttavia i coniugi, dopo avere destinato il bene ai bisogni della famiglia, in cui la presenza di figli minori ha certamente un peso importante, in sostanza si avvalgono di uno strumento che consente agilmente di liberarsi del bene caduto in fondo patrimoniale anche in presenza dei figli minori. Ne contesto sopra delineato tale ulteriore circostanza porta a ritenere che il principale intento dei convenuti non fosse quello di destinare il bene al soddisfacimento dei bisogni della famiglia ma quello di sottrarlo a possibili azioni esecutive dei creditori. Questo insieme di elementi porta a ritenere che anche la D., socia della C., legale rappresentante della S. che aveva conferito il proprio ramo di azienda ed era a sua volta socia della C., moglie del legale rappresentante della C. e parte nella costituzione di un fondo patrimoniale che consente ai coniugi di alienare l'immobile con il solo loro consenso, fosse

senz'altro a conoscenza della situazione della C. ed abbia pertanto avuto consapevolezza che l'atto era diretto a sottrarre la casa coniugale alla garanzia dei crediti dell'attrice. Ne consegue l'accoglimento della domanda attore e la dichiarazione di inefficacia nei confronti della B. del fondo patrimoniale costituito dai convenuti sul loro immobile. Le spese seguono la soccombenza(valore indeterminabile, visto che non è noto il valore degli immobili oggetto di revocatoria). PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa Dichiara L'inefficacia nei confronti di B.N. S.p.A. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale in data 26/7/2002 per cui è causa in relazione agli immobili indicati nelle conclusioni dell'attrice riportate in epigrafe Condanna P.M. e D.M. al pagamento delle spese processuali sostenute da B.N. S.p.A. spese liquidate in complessivi Euro 6.255,60 di cui Euro 1.455,60 per spese, Euro 1.800,00 per diritti e Euro 3.000 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. CosìdecisoinPadovail25agosto2012. Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2012.