Operazioni con soggetti black list



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Ufficio Studi Operazioni con soggetti black list L ordinamento italiano, ai commi 10, 11, 12 e 12-bis dell art. 110 del T.u.i.r., disciplina la disposizione in tema di deducibilità dei costi sostenuti da società residenti e originati da transazioni con soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La ratio di tale disposizione è quella di evitare trasferimenti di base imponibile dall Italia a paesi a fiscalità bassa o nulla attraverso operazioni dettate non da ragioni di natura commerciale quanto, piuttosto, da ragioni meramente finalizzate ad abbattere l onere tributario in Italia. La presunzione di indeducibilità si verifica in presenza dei seguenti requisiti: 1. SOGGETTIVO; 2. OGGETTIVO; 2013. Bernoni & Partners is a member firm of Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International Ltd and the member firms are not a worldwide partnership. Services are delivered independently by the member firms.

2 3. TERRITORIALE CATEGORIA PRIVILEGIATA "PURI" PRIVILEGIATA "PURI", CON ECCEZIONI NON PRIVILEGIATA, SALVO ECCEZIONI PAESI Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu. Bahrein (rilevano tutti i soggetti ad esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero); Emirati Arabi Uniti (rilevano tutti i soggetti ad esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta); Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato; Singapore (rilevano tutti i soggetti ad esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato). Angola (rilevano solo le società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, le società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code); Antigua (rilevano solo le international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché le società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e

3 successive modifiche e integrazioni); Costarica (rilevano solo le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché le società esercenti attività ad alta tecnologia); Dominica (rilevano solo le international companies esercenti l'attività all'estero); Ecuador (rilevano solo le società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi); Giamaica (rilevano solo le società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e le società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act); Kenia (rilevano solo le società insediate nelle Export Processing Zones); Mauritius (rilevano solo le società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, le Off-shore Companies e le International Companies); Panama (rilevano solo le società cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, le società situate nella Colon Free Zone e le società operanti nelle Export Processing Zone); Portorico (rilevano solo le società esercenti attività bancarie e le società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993); Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società Holding, ausiliarie e di domicilio ; Uruguay (rilevano solo le società esercenti attività bancarie e le holding che esercitano esclusivamente attività off-shore). Contro tale presunzione di indeducibilità viene ammessa la prova contraria, da fornire a cura del contribuente, in base alla quale le spese e gli altri componenti negativi di reddito sono deducibili se il soggetto residente in Italia dimostra, alternativamente: 1. che l impresa estera svolga prevalentemente un attività commerciale effettiva ; oppure

4 2. che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico ; e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. Tale prova può essere prodotta o in sede di interpello preventivo oppure in occasione di controllo da parte dell Amministrazione finanziaria, atteso l obbligo per gli uffici, prima di procedere all emanazione dell avviso di accertamento, di notificare all interessato un apposito questionario con cui concedono 90 giorni utili al contribuente al fine di documentare la deducibilità dei suddetti costi black list. Ulteriore e non trascurabile obbligo per il contribuente consiste nella separata indicazione in dichiarazione delle spese e degli altri componenti negativi di reddito in argomento.

5 SINTESI AMBITO SOGGETTIVO + AMBITO OGGETTIVO + AMBITO TERRITORIALE OBBLIGO DI SEPARATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE = RIPRESA IN AUMENTO* * La mancata separata indicazione dei costi da black list è punita in modo peculiare e specifico, con la previsione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell importo non indicato separatamente in dichiarazione, e variabile da un minimo di 500 fino ad un massimo di 50.000 Euro (come previsto all articolo 8, comma 3-bis del D.lgs. 471 del 1997). ESIMENTE 1 E/O RIPRESA IN DIMINUZIONE* ESIMENTE 2 in presenza dei tre requisiti ed in presenza di una delle due esimenti il costo è indeducibile. Documento redatto a cura dell Ufficio Studi Bernoni Grant Thornton Febbraio 2013