GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) BUONE PRATICHE di LABORATORIO (BPL)



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GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP) BUONE PRATICHE di LABORATORIO (BPL)

BUONA PRATICA DI LABORATORIO Le amministrazioni nazionali e l industria aspirano a garantire la qualità degli studi non clinici sulla sicurezza di determinati prodotti in riferimento alla salute umana e all ambiente, sui quali è basata la valutazione del rischio. Per evitare differenze nei programmi di esecuzione degli studi, che potrebbero ostacolare il commercio internazionale dei prodotti chimici, gli stati dell OCSE hanno voluto armonizzare i metodi utilizzati per la sperimentazione.

GLP / BPL La Buona Pratica di Laboratorio (B.P.L) riguarda il processo organizzativo e le condizioni in cui le ricerche di laboratorio (studi) sono programmate, condotte, controllate, registrate e comunicate, allo scopo di ottenere dati sperimentali di elevata qualità. I principi di Buona Pratica di Laboratorio sono stati adottati dall OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo, OECD) per promuovere la qualità e la validità dei dati sperimentali utilizzati per determinare la sicurezza di sostanze e prodotti chimici.

Perché è nata la GLP? La buona pratica di laboratorio è stata introdotta negli Stati Uniti dalla US Food and Drug Administration (FDA) nel 1976, al fine di assicurare un adeguato controllo sulla qualità degli studi di laboratorio comprovanti la non pericolosità dei prodotti (farmaci, additivi alimentari ecc.) sottoposti a regime autorizzativo. La regolamentazione per la GLP emanata dalla FDA è stata utilizzata come base per lo sviluppo dei principi di Buona Pratica di Laboratorio da parte dell OCSE (GLP OCSE, 1979-80, riveduto e aggiornato 1995-96). La normativa in ambito comunitario e nazionale in materia di Buona Pratica di Laboratorio fa riferimento alle norme OCSE.

GLP Tali norme hanno la finalità di Promuovere la generazione di dati qualitativamente ineccepibili eliminare gli ostacoli di tipo nazionale e garantire il libero scambio delle merci nei vari paesi

La Storia (negli U.S.A.) Luglio 1975: Funzionari dell FDA rilevano irregolarità nei laboratori della SEARLE Ottobre 1975: L FDA apre ufficialmente un inchiesta sui laboratori della SEARLE 1976-1978: Vengono ispezionati 78 altri laboratori utilizzando come guida una prima bozza delle G.L.P. Dicembre 1978: Vengono emanate le G.L.P. finali 20 Giugno 1979: Le G.L.P. entrano in vigore Le G.L.P. vengono emendate nel 1979, nel 1987 e nel 1994

PRINCIPALI RILIEVI EMERSI NELLE INCHIESTE DELL FDA Numerosi errori di scrittura e trascrizione Uso di diversi test statistici, ma relazione solo di quelli più favorevoli Errori nella immissione di dati al computer Dati originali delle necropsie non disponibili Personale dello studio non qualificato o opportunamente addestrato Dati originali alterati per corrispondere alla relazione finale Animali trovati morti e putrefatti nelle gabbie Animali semplicemente scartati dopo essere stati trovati morti Animali dello studio (ratti/topi) scappati ed accoppiati con roditori selvatici Procedure richieste dal protocollo non eseguite Animali in studio rimpiazzati senza documentazione della morte Dati perduti o prodotti ad arte

LE FRODI Alterazione dei Dati: generare dati alterati o cambiare dati legittimati Omissione dei Dati: non riportare dati che hanno un impatto sulla valutazione dello studio Costruzione dei Dati: generare risultati senza aver eseguito lo studio

La storia in Europa 1981: L OECD pubblica i Principles of Good Laboratory Practice (emendati nel 1997) 1986: Convenzione del Consiglio d'europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati ai fini sperimentali o altri fini scientifici Direttive del Parlamento Europeo 88/320/CEE 7 giugno 1988 e 90/18/CEE 18 dicembre 1989: ispezione e verifica delle BPL La Gazzetta della CE pubblica le direttive 1999/11 e 12/CEE: ispezione e verifica delle BPL Direttiva del Parlamento Europeo n. 10 11 febbraio 2004: applicazione dei principi di BPL; controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche

La storia in Italia 1986: Prima bozza delle G.L.P. D.L. 116 del 27/1/1992 : protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali Legge 12 ottobre 1993, n.413 (G.U. 16 Ottobre 1993, n. 244) (Norme su obiezione di coscienza) Circolare 22 aprile 1994, n. 8 e 14 maggio 2001 n. 6 (applicazione D.Lgs. 116/92) (G.U. 14 Luglio 1994, n. 163; 23 Giugno 2001, n. 144) - Tabelle - Spiegazione tabelle - Procedura presentazione domanda - Schema presentazione progetto

D.M. 4 luglio 1997 e 4 agosto 1997. Procedure di certificazione di conformità dei Centri di saggio; unità di monitoraggio per la BPL D.M. 5 agosto 1999 Disposizioni relative all'ispezione e verifica della BPL D.M. 11 marzo 2004: Istituzione della Commissione tecnico-scientifica di coordinamento D.L. 2 marzo 2007, n. 50: Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della BPL e il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di BPL e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche

CAMPO DI APPLICAZIONE I principi di BPL devono essere applicati alle sperimentazioni non cliniche destinate ad appurare la sicurezza delle sostanze contenute in prodotti farmaceutici, antiparassitari, prodotti cosmetici, medicinali ad uso veterinario, additivi alimentari, additivi per mangimi e prodotti chimici industriali.

La materia è di competenza del Ministero della Salute, Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio VI: Biotecnologie e prevenzione secondaria; genetica; biotecnologie; buone pratiche di laboratorio, screening preventivi.

Definizioni (in accordo al D.L. n 50 2 marzo 2007) CENTRO DI SAGGIO: l insieme di persone, locali e unità operative necessarie per l esecuzione di uno studio non clinico sulla sicurezza umana e l ambiente. In caso di studi multicentro, ovvero eseguiti in più di un sito di sperimentazione, si intende il luogo in cui opera il direttore dello studio e tutti i singoli siti di sperimentazione che possono essere considerati, individualmente o cumulativamente, alla stregua di un centro di saggio. STUDIO NON CLINICO: un esperimento o una serie di esperimenti, nei quali una sostanza viene saggiata in laboratorio o nell'ambiente per ottenere dati sulle sue proprietà e/o la sua sicurezza, che verranno presentati alle competenti autorità di vigilanza.

CENTRO di SAGGIO Il Ministero della Salute rilascia una certificazione di conformità alla Buona Pratica di Laboratorio, ai centri di saggio (laboratori, istituti di ricerca, centri di sperimentazione ecc.) che effettuano studi non clinici. La conformità dei centri di saggio ai principi di B.P.L. è verificata mediante le ispezioni dei centri medesimi Il Certificato ha validità per due anni e per il suo rinnovo è indispensabile un ispezione di verifica da parte del Ministero.

Ispezioni da Enti Regolatori Accanto a queste ispezioni programmate con cadenza biennale, sono sempre possibili, da parte ministeriale, ispezioni non pianificate dettate da particolari richieste (es. mirate ad uno studio oggetto di pratica registrativa, anche in un Paese estero) o esigenze (es. in seguito ad una richiesta da parte di un centro di saggio di estensione dei test certificati). Il Gruppo Ispettivo è costituito da funzionari del Ministero della Salute (di norma almeno due) e dell Istituto Superiore di Sanità. Tali funzionari vengono scelti tra quelli presenti su una lista nazionale di ispettori esperti di BPL.

Ispezioni da Enti Regolatori Gli accordi bilaterali/internazionali stipulati dall Italia permettono che: Uno Stato estero deleghi al Ministero della Salute italiano la conduzione di una ispezione per suo conto. un Centro di Saggio possa essere ispezionato anche da funzionari di Enti Regolatori esteri. In tal caso il Centro di Saggio dovrà tempestivamente comunicare l imminente visita al Ministero della Salute, che provvederà ad inviare dei suoi rappresentanti che parteciperanno all ispezione come osservatori.

Il centro di saggio deve essere adeguato, in termini di dimensioni, struttura degli edifici e ubicazione, alle caratteristiche dello studio e tale da ridurre al minimo le possibili interferenze con la corretta esecuzione dello studio. La struttura del centro di saggio deve essere concepita in modo tale da consentire un'adeguata separazione tra le diverse attività ivi svolte, onde garantire la corretta esecuzione di ciascuno studio. Il centro di saggio deve disporre di un numero sufficiente di locali e aree tali da garantire l'isolamento dei sistemi di saggio e dei singoli progetti che implicano la manipolazione di sostanze od organismi di cui si conosce o sospetta un rischio biologico.

Il centro di saggio deve essere dotato di locali o aree adeguati per tutte le forniture e le attrezzature. I locali adibiti a magazzino devono essere separati da quelli che ospitano i sistemi di saggio e garantiti contro infestazioni, contaminazioni e deterioramento. Per evitare contaminazioni o confusioni, i locali o le aree destinati al ricevimento e alla conservazione delle sostanze in esame e di riferimento devono essere separati da quelli in cui le sostanze in esame vengono mescolate ai veicoli (agenti vettori). I locali o le aree di conservazione delle sostanze in esame devono essere separati da quelli che contengono i sistemi di saggio ed essere adatti a preservarne identità, concentrazione, purezza e stabilità e a garantire il corretto immagazzinamento delle sostanze pericolose.

La manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti devono essere tali da non inficiare l'integrità degli studi e quindi prevedere sistemi adeguati di raccolta, immagazzinamento e smaltimento e procedure di decontaminazione e trasporto. In particolare il Centro di Saggio deve disporre di idonei locali per gli ARCHIVI e di adeguati LABORATORI per: Chimica Clinica Necropsia Istologia

SISTEMA DI SAGGIO: qualunque sistema biologico, chimico o fisico o qualunque combinazione di tali sistemi utilizzati in uno studio. SOSTANZA IN ESAME: sostanza messa allo studio. SOSTANZA DI RIFERIMENTO (SOSTANZA DI CONTROLLO) : sostanza utilizzata ai fini di confronto con la sostanza in esame. REPERTO : qualunque materiale derivato da un sistema di saggio a scopo di esame, analisi o conservazione.

Sostanza Test e Sostanza Controllo Le materie prime devono essere caratterizzate (identità, purezza, ecc.) Deve esserne determinata la stabilità (scadenza, data di rianalisi) Devono essere debitamente etichettate (nome, numero di lotto, scadenza, condizioni di conservazione) I contenitori per la conservazione devono essere assegnati ad una particolare sostanza test per tutta la durata dello studio Un campione di ogni lotto di sostanza dovrebbe essere prelevato e custodito in archivio Deve essere tenuta appropriata documentazione della ricezione, dell utilizzo ed eliminazione delle sostanze Devono essere garantite le idonee condizioni di conservazione delle sostanze

PROGRAMMA o PROTOCOLLO DI STUDIO il documento nel quale vengono definiti gli obiettivi e il disegno sperimentale per l'esecuzione dello studio, incluse eventuali modifiche. Le BPL impongono di seguire scrupolosamente il protocollo dello studio e la sua precisa documentazione.

PROTOCOLLO SPERIMENTALE Nel protocollo si devono indicare: Titolo dell esperimento Criteri di scelta della specie animale, sesso, numero, dieta, via di somministrazione, dosi ecc. Disegno sperimentale Frequenza e tipo dei controlli (peso corporeo, esami clinici) Metodo statistico di valutazione dei dati Ogni cambiamento nel protocollo sperimentale dovrà essere annotato e giustificato

il studio. giorno in cui il direttore dello studio firma il programma di Nel PROTOCOLLO sono indicate: il giorno in cui il direttore dello studio firma la relazione finale. DATA DI INIZIO DELLO STUDIO: studio. il giorno di raccolta dei primi DATA DI CONCLUSIONE DELLO STUDIO: DATA DI INIZIO DELLA SPERIMENTAZIONE: dati specifici di un determinato l'ultimo giorno di raccolta di dati relativi allo studio. DATA DI CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE:

DATI GREZZI o ORIGINALI Tutti i dati e i documenti originali del centro di saggio o le relative copie conformi che siano il risultato di osservazioni originali e di attività realizzate nell'ambito di uno studio, ad esempio i pesi corporei, il numero dei globuli rossi, la sintomatologia clinica, ecc. I dati grezzi possono anche comprendere fotografie, microfilm, microschede, supporti a lettura ottica, osservazioni dettate, dati rilevati da strumentazioni automatizzate o qualunque altro mezzo di immagazzinamento di dati riconosciuto come sicuro per la conservazione di informazioni per il periodo di tempo indicato.

Il DATO ORIGINALE va registrato» In maniera diretta» Prontamente» In maniera leggibile» Usando inchiostro indelebile nero o blu» Datato al momento della raccolta» Firmato o siglato dalla persona che raccoglie il dato

Che valore ha il DATO ORIGINALE? Dovrebbe permettere ad una persona non coinvolta nello studio (es. il QAU) di ricostruire uno studio in ogni sua parte Dovrebbe permettere di conoscere chi ha condotto un operazione, quando e come l ha eseguita Dovrebbe documentare le richieste del protocollo Deve supportare tutte le affermazioni che sono fatte nella relazione finale

L operatività delle GLP ruota intorno a tre ruoli fondamentali: 1) Direzione dei laboratori Management 2) Direttore dello studio Study Director (SD) 3) Unità di controllo di qualità Quality Assurance (QAU)

Direzione dei laboratori Management Il management ha il compito di garantire che le strutture, le apparecchiature, il personale, i materiali e i metodi usati rispondano a quanto richiesto dalle norme in vigore. Nomina uno o più responsabili per la conduzione degli studi (Study Director) ed una unità per il controllo di qualità (Quality Assurance Unit). Le due funzioni devono essere indipendenti l'una dall altra.

Direttore dello studio study director (SD) Prima dell inizio di ogni prova la direzione dei laboratori nomina il responsabile dell esecuzione dello studio, dell interpretazione, dell analisi dei risultati e della stesura del rapporto finale. Importanti compiti dello Study Director sono:

Direttore dello studio study director (SD) > definire il protocollo di studio; > assicurarsi che le direttive indicate nel protocollo siano eseguite e che le eventuali modifiche siano state autorizzate dalla direzione dei laboratori e opportunamente registrate unitamente alle motivazioni; > garantire alla fine dello studio che il protocollo, il rapporto finale, i dati grezzi (raw data), i campioni biologici (specimen) ed i contro-campioni della sostanza in esame siano archiviati.

Unità di controllo di qualità Quality Assurance (QAU) Il QAU potrà essere composto da una o più persone, includendo consulenti esterni. L unità di controllo, che dovrà essere indipendente dal personale impiegato nella direzione e nella conduzione dello studio, controllerà ogni prova per assicurare la direzione dei laboratori che la struttura, le apparecchiature, il personale, i metodi e i controlli siano in conformità con le BPL. Fondamentalmente, oltre alla verifica del protocollo, i compiti del QAU sono due:

Unità di controllo di qualità Quality Assurance (QAU) durante l esperimento accertare che le prove siano aderenti al protocollo; alla fine dello studio verificare che la relazione realizzata dallo SD rispetti il protocollo, le procedure operative standard e i dati grezzi. Altra funzione del QAU è quella di redigere e sottoscrivere una dichiarazione, da accludere al rapporto finale, che riporti le date in cui sono state effettuate le ispezioni, le fasi o i segmenti di studio ispezionati, ed il nome di chi ha provveduto all ispezione.

LINEE GUIDA Le BPL non entrano nel merito della scientificità dei test adottati, che sono invece compito delle LINEE GUIDA Le linee guida stabiliscono i dettagli operativi sul come condurre un dato esperimento e sul quando sia necessario eseguire un dato test

PROCEDURE OPERATIVE STANDARD (POS) Le POS rappresentano l ordinata raccolta scritta delle procedure di esecuzione degli studi o di altre attività generalmente non specificate in dettaglio nei programmi di studio o nelle linee guida per i saggi. I principali benefici che ne derivano sono: 1. Controllo della standardizzazione di una serie di variabili sperimentali; 2. Addestramento diretto del personale incaricato di redigere le POS (scrivere ciò che si fa conduce sempre ad una migliore razionalizzazione delle proprie mansioni); 3. Addestramento indiretto del personale che deve applicare le POS o di nuovo personale del laboratorio; 4. Memoria storica delle procedure.

PROCEDURE OPERATIVE STANDARD Ogni centro di saggio deve disporre di POS approvate dalla direzione del centro, atte a garantire la qualità e l'integrità dei dati ivi prodotti Eventuali revisioni di tali POS devono essere approvate dalla direzione

PERCHÈ ABBIAMO BISOGNO DELLE POS Perché sono richiesti dalle BPL Perché ci sia uniformità di comportamento da parte di tutti gli operatori Per potere ricostruire le modalità di operazione al tempo in cui lo studio è stato condotto Per consentire alla direzione del centro di saggio di valutare la qualità ed integrità dei dati raccolti nel corso dello studio

Relativamente al contenuto le POS possono essere convenzionalmente ripartite in 4 categorie riferite a: Sostanza test e di riferimento (analisi chimica, nome, lotto, titolo, granulometria, conservazione, impurezze, modalità galeniche per la preparazione farmaceutica) Strumentazioni, materiali e reagentii (impiego, manutenzione, pulitura, taratura ecc.) Registrazione dati, relazioni, immagazzinamento e recupero Sistema saggio (animali) Procedure di assicurazione della qualità

Animal Care Sono necessarie POS relative a: 4Quarantena 4Identificazione 4Separazione delle Specie 4Pulizia e Disinfezione 4Analisi di mangimi ed acqua 4Lettiere 4Controllo degli infestanti

http://www.ministerosalute.it/promozione /bpl/bpl.jsp