LE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE LE OPERAZIONI ASSIMILATE I SERVIZI INTERNAZIONALI

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LE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE LE OPERAZIONI ASSIMILATE I SERVIZI INTERNAZIONALI Roma 15 ottobre 2018 dott. Paolo Primo

LE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE - Premessa L IVA è un imposta sui consumi, neutrale per gli operatori economici, che si applica nel territorio dello Stato. Negli scambi internazionali è assicurata dalla detassazione (e detrazione) del bene in uscita esportazione e dalla tassazione (e detrazione) del bene in entrata - importazione. Si applica, in sostanza, il principio della TASSAZIONE A DESTINAZIONE che permette di tassare il bene nel Paese del consumo anziché in quello di origine

segue LE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE - Premessa Il concetto di ESPORTAZIONE deriva dal Diritto Doganale, ciò che rileva invece nell IVA (nella previsione normativa) è l operazione di CESSIONE ALL ESPORTAZIONE le cui condizioni sono: il trasferimento della proprietà o altro diritto reale di godimento del bene tra soggetti passivi l invio in uno Stato estero (extra-ue)

segue LE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE - Premessa CEDENTE NAZIONALE CESSIONARIO ESTERO MERCI DOGANA

segue LE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE - Premessa ESPORTAZIONI DOGANALI materiale uscita del bene dalla UE DEFINITIVE trasferimento immediato o differito della proprietà con o senza corrispettivo TEMPORANEE Beni inviati all estero per trattamenti e destinati al rientro al termine di essi RIESPORTAZIONE Beni introdotti per trattamenti e rinviati all estero al termine di essi

segue LE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE - Premessa CESSIONI ALL ESPORTAZIONE IVA sono definitive ai fini doganali sono regolate dall articolo 8, D.P.R. 633/72 sono detassate (non imponibili) consentono la detrazione sugli acquisti rientrano nel Volume di Affari IVA devono essere fatturate e registrate (art. 21, co 6) richiedono il trasferimento della proprietà e iltrasferimento fisico dei beni (trasporto o spedizione) fuori dalla UE

segue LE CESSIONI ALL ESPORTAZIONE - Premessa L art. 8 del D.P.R. 633/72 elenca le diverse tipologie di operazioni costituenti cessioni all esportazione che sono comunemente definite: DIRETTE (a cura del cedente nazionale) Commissionari Triangolari Congiunte con lavorazioni INDIRETTE (a cura del cessionario non residente)

le cessioni all esportazione art. 8, lett. a) Dirette a) Le cessioni,, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome dei cedenti, CEDENTE NAZIONALE MERCI FATTURA CESSIONARIO ESTERO SPEDIZIONIERE TRASPORTATORE MERCI DOGANA

le cessioni all esportazione art. 8, lett. a) Dirette con commissionari a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, Il contratto di Commissione (art. 1731c.c.) è un mandato che ha per oggetto l acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario. Nell IVA questo rapporto è considerato una cessione di beni. Il regime di non imponibilità si estende anche al rapporto tra committente e commissionario

segue art. 8, lett. a) Dirette con commissionari A CEDENTE NAZIONALE COMMITTENTE B CESSIONARIO ESTERO COMMITTENTE MERCI FATTURA A1 COMMISSIONARIO DOGANA B1 COMMISSIONARIO

le cessioni all esportazione art. 8, lett. a) Dirette Triangolazioni a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei proprio cessionari o commissionari di questi Nella triangolazione internazionale intervengono tre soggetti: A. Fornitore nazionale 1 cedente B. Cessionario nazionale 2 cedente (PROMOTORE) C. Cliente estero

segue art. 8, lett. a) Dirette Triangolazioni Cessionario nazionale (2 cedente) PROMOTORE B Fornitore nazionale (1 cedente) A FATTURA MERCI Cliente estero extra-ue C SPEDIZIONIERE TRASPORTATORE DOGANA

segue art. 8, lett. a) Dirette Triangolazioni TRIANGOLAZIONI non imponibili I beni sono spediti o trasportati fuori dal territorio UE; Il trasferimento dei beni è effettuato dal 1 CEDENTE - Fornitore A - su incarico del PROMOTORE - Cessionario B; Il Cessionario B non entra mai in possesso delle merci oggetto di scambio; Il Fornitore A può esportare in proprio od avvalersi di spedizionieri o trasportatori

segue art. 8, lett. a) Dirette Triangolazioni L operazione triangolare è «oggettivamente» non imponibile. I rapporti tra i soggetti nazionali sono senza applicazione dell IVA a valle con la possibilità di detrazione dell imposta a monte. Tale sostanziale imputazione permette ai soggetti economici nazionali dell operazione di recuperare l IVA, che altrimenti dovrebbe applicarsi, immediatamente. Qualora uno dei rigidi requisiti di cui sopra non venisse verificato, l operazione di acquisto si renderebbe imponibile (cessione di beni tra soggetti nazionali).

le cessioni all esportazione art. 8, lett. a) Dirette congiunte a) I beni possono essere sottoposti, per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o da terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. Norma da collegare in coordinamento con l art. 9, comma 1, n. 9), D.P.R. 633/72 - Costituiscono servizi internazionale o connessi agli scambi internazionali: 9) i trattamenti su beni destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente - e alla luce delle regole di territorialità.

segue art. 8, lett. a) Dirette congiunte CESSIONE ALL ESPORTAZIONE CONGIUNTA art. 8, lett. a) i beni inviati all estero sono lavorati, per conto del cessionario, dal cedente (o da terzi per suo conto) e da quest ultimo esportati; art. 9, n. 9) quando sono esportati: - direttamente dal prestatore del servizio di lavorazione (non è stabilito un termine) - cessionario non residente

segue art. 8, lett. a) Dirette congiunte CESSIONE ALL ESPORTAZIONE CONGIUNTA Committente NON residente Cessione all export non imponibile art. 8, lett. a) Lavorazioni fuori campo art. 7-ter Committente residente Cessione all export non imponibile art. 8, lett. a) Lavorazioni imponibili in ITA art. 7-ter

segue art. 8, lett. a) Dirette congiunte CEDENTE NAZIONALE FATTURA DOGANA MERCI FATTURA MERCI PRESTATORE NAZIONALE FATTURA FUORI CAMPO MERCI CESSIONARIO ESTERO FATTURA FUORI CAMPO MERCI CONSEGNA CESSIONARIO ESTERO MERCI

le cessioni all esportazione art. 8, lett. b) Indirette b) cessione con trasporto o spedizione, al di fuori del territorio (doganale) Comunitario, entro 90 giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente CEDENTE NAZIONALE DOGANA FATTURA MERCI CONSEGNA CESSIONARIO ESTERO MERCI ENTRO 90 GIORNI SPEDIZIONIERE TRASPORTATORE CESSIONARIO ESTERO

segue art. 8, lett. b) Indirette Il cessionario è un operatore economico non residente La spedizione o il trasporto deve avvenire a cura (o per conto) del cessionario I beni sono esportati allo stato originario I beni sono esportati entro 90 giorni dalla consegna Sono escluse le cessioni: Provvista o dotazione di bordo mezzi da diporto, turismo o comunque privati Beni da trasportare nei bagagli personali (art. 38-quater)

segue art. 8, lett. b) Indirette TERMINE ESPORTAZIONE entro 90 gg non imponibile oltre 90 gg non imponibile ma in assenza di regolarizzazione nei 30 gg successivi (ai 90) è dovuta la sanzione dal 50 al 100% - art. 7, D.lgs 471/97 (ravvedibile) nessuna esportazione il cedente - versa l imposta nei 30 gg oltre i 90 SANZIONE NO - NON versa l imposta (o la versa oltre i 30 gg successivi ai 90) SANZIONE dovuta (oltre l imposta) Risoluzione del 10 novembre 2014 n. 98

le cessioni all esportazione art. 8, lett. b-bis) a favore PA b-bis) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'ue entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate,, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo Lettera inserita con Legge comunitaria 2017 (n. 167/17) Fino al 2016 erano rinviate all art. 8-bis dalla legge di stabilità 2015 (art. 1, c. 129). Valgono le regole della precedente lett. b)

le cessioni all esportazione art. 8, lett. c) cessioni a esportatori abituali c) Cessione di beni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree fabbricabili e le prestazioni rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell imposta CEDENTE NAZIONALE FORNITORE NAZIONALE LETTERA D INTENTO (Plafond) MERCI FATTURA DOGANA CESSIONARIO ESTERO

segue art. 8, lett. c) cessioni a esportatori abituali Acquisti (senza IVA) da parte di soggetti che svolgono prevalentemente attività di cessione all esportazione (ESPORTATORI ABITUALI) Esclusa la potenziale possibilità di esportazione dei beni e servizi acquistati RECUPERO immediato dell imposta detraibile (a credito) in luogo dei tempi di rimborso ESCLUSI acquisti di fabbricati e aree fabbricabili

le cessioni all esportazione art. 8, comma 4 particolari Sono considerate cessioni all esportazione anche le operazioni di spedizione e di trasporto di: beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione, equipaggiamento, rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti tra le piattaforme e la terraferma.

le cessioni all esportazione art. 8 Prova dell esportazione PROVA DELL ESPORTAZIONE Documento doganale (DAU Documento Amministrativo Unico) Fattura vidimata dall Ufficio doganale di uscita Bolla di accompagnamento o Documento di trasporto vidimato dall Ufficio doganale di uscita art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. 633/72 CON QUALSIASI MEZZO purché atto ad evitare abusi Circolare 15 ottobre 1973 n. 22

segue art. 8 Prova dell esportazione PROGETTO AES (Automated Export System) Sistema di rilevazione elettronica ECS (Export Control System) dal 1 luglio 2007 1. DOGANA DI ESPORTAZIONE Presentazione delle merci Registrazione nel sistema informatico (AIDA) Attribuzione MNR (Movement Reference Number) UNIVOCO Svincolo merci dopo il controllo Stampa e consegna il DAE (ex DAU) (Documento Accompagnamento Esportazione) contenente il MNR Trasmette i dati della dichiarazione doganale in via telematica per la dogana di uscita

2. DOGANA DI USCITA segue art. 8 Prova dell esportazione Comunicazione MNR alla presentazione delle merci (DAE facoltativo) Riconoscimento a sistema dell operazione Formalità doganali per la uscita delle merci Esportazione dei beni Invio messaggio alla Dogana di esportazione, tramite procedura informatica, del risultato di uscita (unica prova dell avvenuta esportazione) Invio messaggio Ivisto all esportatore

3. ESPORTATORE segue art. 8 Prova dell esportazione Riceve dalla Dogana di uscita il messaggio di notifica di esportazione e il Ivisto Accede al sito dell Agenzia delle Dogane al link Notifica di esportazione (AES) inserendo il MNR Visualizza i risultati di uscita l unica prova per l esportazione Nota Agenzia Dogane n. 1434 del 3 maggio 2007 Nota Agenzia Dogane n. 3945 del 27 giugno 2007

segue art. 8 Prova dell esportazione PROGETTO AES PROVA DELL ESPORTAZIONE risultati di uscita La notifica di esportazione non costituisce la prova dell avvenuta esportazione dal momento che in tal senso assume rilevanza il solo dato contenuto nel sistema informativo dell Agenzia delle Dogane Nota Agenzia Dogane n. 3945 del 27 giugno 2007

segue art. 8 Prova dell esportazione FOLLOW-UP Procedura di ricerca INIZIATIVA Ufficio Esportazione decorsi 90 gg dallo svincolo senza risultati di uscita RICHIESTA ESPORTATORE anche prima di 90 gg se a conoscenza dell uscita delle merci. Dopo 10 gg prove alternative in caso si assenza di risposta dalla dogana di uscita - Pagamento o fattura e - Bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario della merce o Ddt con attestazione del vettore Nota Agenzia Dogane n. 88970 del 30 giugno 2009

segue art. 8 Prova dell esportazione ESCLUSIONI ECS Esportazioni triangolari Esportazioni abbinate a transito Esportazioni di prodotti in sospensione di accisa Esportazioni con contratto unico di trasporto

segue art. 8 Prova dell esportazione CESSIONI ALL ESPORTAZIONE DIRETTE CEDENTE - risultati di uscita comunicati dalla Dogana di uscita tramite la procedura ECS visibile tramite AIDA (no fattura differita) COMMISSIONARIO - fattura con visto apposto dalla Dogana previo riscontro dei risultati di uscita nella procedura AIDA COMMITTENTE nel rapporto di Commissione - fattura con visto apposto dalla Dogana previo riscontro dei risultati di uscita nella procedura AIDA

segue art. 8 Prova dell esportazione CESSIONI ALL ESPORTAZIONE TRIANGOLARI PROMOTORE (esportatore) - risultati di uscita nella procedura AIDA comunicati attraverso la notifica di esportazione CEDENTE - Fattura immediata o 1 visto della Dogana di esportazione sulla fattura o 2 visto integrazione della fattura della Dogana di esportazione dopo l uscita delle merci Fattura differita o stessa procedura ma i visti sono apposti sul Ddt

segue art. 8 Prova dell esportazione CESSIONI ALL ESPORTAZIONE INDIRETTE CEDENTE residente - Fattura vistata dalla Dogana previo riscontro nella procedura informatica AIDA (il DAE rimane al cessionario estero) Circolare 13 febbraio 1997 n. 35 CESSIONI ALL ESPORTAZIONE ESEGUITE DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO OD ONG - DAU 3 con visto della Dogana di uscita - il fornitore ha l obbligo di indicare nelle fatture, Bolle o Ddt, il luogo di destinazione dei beni

SERVIZIO POSTALE PACCO POSTALE - Bolletta doganale con preventiva ispezione della Dogana - Mod. CN23 (ex C2-CP3) in esportazione agevolata con timbro a calendario dell Ufficio Postale PACCHETTO POSTALE (inferiore a kg. 1) - Mod. CN23 con timbro a calendario dell Ufficio Postale STAMPE spedizione solo in abbonamento postale o a mezzo di macchine affrancatrici - Distinta delle stampe con timbro a calendario dell Ufficio Postale D.M. 22 gennaio 1977 segue art. 8 Prova dell esportazione