OGGETTO: 197/CL = CCNL Ortofrutta. Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo



Documenti analoghi
IL NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

Licenziamenti e Riforma Fornero

Le tutele per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

Premessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;

Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

32. LICENZIAMENTO ED ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Circolare N.144 del 17 Ottobre Assegno ASPI e TICKET licenziamento. Novità dal 1 gennaio 2013

AVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

Modifiche alle norme sui licenziamenti introdotte dalla legge 92/2012

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI SULLA GIURISPRUDENZA DEL LAVORO

OGGETTO PREAVVISO IN CASO DI RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO

Decreto Part-time. Decreto legislativo varato il dal Consiglio dei ministri in base alla direttiva 97/81/Ce sul lavoro part-time

Circolare N.57 del 16 Aprile 2014

Licenziamenti e dimissioni: i nuovi termini per la comunicazione obbligatoria

DLGS n. 23 : IL LICENZIAMENTO NEL CONTRATTO «A TUTELE CRESCENTI»

Ai gentili clienti Loro sedi Riforma del lavoro: nuova tassa sui licenziamenti a copertura degli ammortizzatori sociali

IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO LA TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI GIUSEPPE CATELLI

Il lavoro subordinato

Le dimissioni del dirigente

3. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO di Andrea Morzenti

CCNL LAVORATORI DOMESTICI CON DECORRENZA DAL 1 LUGLIO 2013 AL 31 DICEMBRE

Legge 11 maggio 1990, n. 108 (Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1990, n. 108)

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

CONVENZIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO TEMPORANEO CON FINALITÀ FORMATIVE ex art. 12 LEGGE n. 68/99

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

La retribuzione globale annua di cui al presente articolo viene erogata in 14 (quattordici) mensilità

Provincia di Cagliari Provincia de Casteddu. SETTORE LAVORO Servizio Mobilità e vertenze collettive L Istituto della mobilità

Il Part-Time in Poste Italiane

Il lavoro autonomo coordinato *** Il lavoro occasionale

10. LICENZIAMENTI INDIVIDUALI di Mauro Soldera

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

APPRENDISTATO LE SCHEDE DI GI GROUP SUL JOBS ACT: RIORDINO DELLE FORME CONTRATTUALI

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE NELLA LEGGE DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ex ART. 12, L. 68/99

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI. Ivrea, 8 maggio 2015

Contratto di lavoro intermittente

CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI. Ferrara,

Jobs act. Fisascat Cisl Milano Metropoli

Riforma Mercato del Lavoro. Legge 92/2012

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Le Circolari della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. N.9 del LICENZIAMENTI INDIVIDUALI (artt. 13 e 14)

LICENZIAMENTO COLLETTIVO E PROCEDURA DI MOBILITA

Il Calcolo dei contributi:

RIEPILOGO COMPLETO SU: TUTELE CRESCENTI E LICENZIAMENTO

IMPONIBILE PREVIDENZIALE E FISCALE ESEMPI

Il giorno 24 luglio 2008, in Roma. tra. Premesso che

Licenziamento. per giustificato motivo. oggettivo: dalla disciplina vigente al progetto di riforma. FRANCESCO ROTONDI LABLAW Studio Legale

Jobs Act. Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI

Circolare N.29 del 14 Febbraio Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL AREA VI PER IL BIENNIO ECONOMICO

La giusta soluzione in tempi brevi. Chiamaci subito allo:

REGOLAMENTO FONDO ASIM

Nuove regole in materia di stato di disoccupazione dal 1 gennaio 2014

TICINIA CONSULTING SRL. Ai gentili Clienti Loro sedi. Oggetto: il contratto a tutele crescenti (sintesi) Campo di applicazione

Sgravi Contributivi per Nuove Assunzioni e nuove disposizioni in tema di Contratto del Lavoro

Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013

Art.1. Art.2. Art.3. Art.4

All indennità si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

CAPITOLO 5 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

RESPONSABILITA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI. Milano 29 ottobre 2015

TITOLO X Tempo parziale (Part Time) Premessa

La tutela del lavoratore nelle norme vigenti

CAPITOLO PRIMO LICENZIAMENTI INDIVIDUALI: PRINCIPI GENERALI

CONTRATTI DI LAVORO TIPOLOGIE E DIFFERENZE

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Genitori adottivi o affidatari

Circolare N.161 del 1 dicembre Dal primo dicembre via libera ai contratti di lavoro intermittente

Legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali. pubblicata nella G.U. n. 195 del 6 agosto con le modifiche della

Diritto del Lavoro. Il contratto di lavoro a termine

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

Allegato A. Guida pratica alla cessazione del rapporto di lavoro

Vercelli, 10 marzo AGLI STUDI DI CONSULENZA e ALLE IMPRESE ISCRITTE - LORO SEDI- Oggetto: Contributo contrattuale Prevedi 02/2015.

Se si matura il requisito entro il , pensione anticipata e part-time

Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Dimissione lavoratrice madre e indennità di disoccupazione

Valutazione finale 15 maggio 2014 Elementi di diritto del lavoro e rapporto di dipendenza Dr. Marco Morra (Crociare soltanto una risposta)

CONVENZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO REGIONALE (Art. 18 Legge Regionale 25/01/2005 n. 2) TRA

Scheda approfondita LAVORO INTERMITTENTE

MOBILITA IN DEROGA ANZIANITA LAVORATIVA

L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco

LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Direttive e criteri di attuazione della legge regionale 13 agosto 2001, n. 12

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

a cura dell Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE

DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali

SINTESI DEL CONTRATTO DI LAVORO DOMESTICO. C.C.N.L. con validità dal 01/07/2013 al 31/12/2016

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

AMMORTIZZATORI SOCIALI _ LA MOBILITA

Contributi I.V.S. dovuti per l anno 2011 da artigiani e commercianti

Transcript:

OGGETTO: 197/CL = CCNL Ortofrutta. Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo 1. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Il licenziamento individuale è l atto con il quale il datore di lavoro manifesta la propria volontà di recedere unilateralmente dal rapporto di lavoro subordinato. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni di riorganizzazione aziendale afferenti all attività produttiva, all organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa. Il licenziamento può essere motivato anche dalla mera soppressione del posto di lavoro cui è addetto il lavoratore. In caso di impugnazione del licenziamento è il datore di lavoro a dover dimostrare le esigenze di carattere oggettivo che hanno determinato il recesso. Il controllo giudiziale deve limitarsi esclusivamente alla verifica della reale sussistenza del motivo addotto dall imprenditore a giustificazione del licenziamento, in quanto gli è precluso il sindacato sulle scelte organizzative, produttive, gestionali, che competono esclusivamente al datore di lavoro quale espressione della libertà di iniziativa economica 1. 1.1 Forma Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere intimato al lavoratore con atto scritto, contenente le motivazioni poste alla base del recesso 2. In caso di mancato rispetto della forma scritta o della mancanza di contestuale motivazione il licenziamento è inefficace. Ciò, tuttavia, non esclude che il datore di lavoro possa intimare un nuovo licenziamento fondato sugli stessi motivi sui quali si fondava il primo nel rispetto, questa volta, delle modalità stabilite dalla legge. Il secondo licenziamento ha efficacia dal giorno in cui è pervenuto a conoscenza del lavoratore. 1.2 Criteri di scelta I lavoratori da licenziare devono essere individuati nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e in coerenza con i motivi comunicati al lavoratore. La giurisprudenza ritiene applicabili in via analogica i criteri di scelta dettati dall art. 5 della L. n. 223/1991 per valutare la legittimità del recesso (Cass. Civ., 2 maggio 2006, n. 10111). L articolo in questione dispone che la selezione dei lavoratori da licenziare debba avvenire, in primo luogo, nel rispetto dei criteri formalizzati mediante accordo sindacale (criteri contrattuali). 1 Art. 41 Cost. 2 Art. 2, L. n. 604/1966 così come modificato dalla L. n. 92/2012 1

L accordo in questione deve individuare criteri di scelta che rispettino, oltre ai principi costituzionali, le norme imperative e il principio di non discriminazione, anche il principio di razionalità alla stregua del quale i criteri di scelta debbono avere i caratteri dell'obiettività e della generalità 3. Qualora non fosse stipulato nessun accordo il datore di lavoro deve applicare i seguenti criteri: 1. carichi di famiglia; 2. anzianità; 3. esigenze tecnico-produttive e organizzative. 1.3 Obbligo di ripescaggio o repechage Al fine di procedere al licenziamento non è sufficiente che il datore di lavoro decida di riorganizzare la produzione, in quanto è anche necessario dimostrare che la figura professionale licenziata non sia più utile all'interno dell'azienda. Diversamente l'imprenditore ha l'obbligo di collocare il lavoratore in un'altra posizione aziendale a svolgere mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte: il c.d. obbligo di ripescaggio o repechage. 1.4 Preavviso Il datore di lavoro deve concedere al lavoratore licenziato il preavviso o, in mancanza, corrispondere la relativa indennità sostitutiva, equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Durante tale periodo continuano ad applicarsi le norme di legge e di contratto inerenti il rapporto di lavoro e proseguono gli effetti del contratto. La malattia sospende la decorrenza del periodo di preavviso nei limiti del periodo di comporto. Il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie4. Datore e lavoratore possono concordare l esonero dal periodo di preavviso mediante una formale ed esplicita manifestazione di consenso oppure comportamenti taciti concludenti, quale quello dell accettazione senza riserve da parte del lavoratore del pagamento dell indennità sostitutiva equivalente all importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per determinare l ammontare dell indennità di mancato preavviso, si devono prendere in considerazione sia tutti gli elementi retributivi aventi carattere continuativo, sia l equivalente delle eventuali retribuzioni in natura (vitto, alloggio). 3 Cass. 24/4/99, n. 4097 4 Art. 2109 cod. civ. 2

CCNL ORTOFRUTTA Art. 95 PREAVVISO E MANCATO PREAVVISO I termini di preavviso per il personale a tempo indeterminato sono pari ai seguenti giorni di calendario: a) fino a cinque anni di servizio compiuti: Quadri e I livello 60 giorni Il e Ill livello 30 giorni lv e V livello 20 giorni VI super VI e Vll livello 15 giorni b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti: Quadri e I livello 90 giorni Il e lll livello 45 giorni lv e V livello 30 giorni VI super VI e Vll livello 20 giorni c) oltre i dieci anni di servizio compiuti: Quadri e I livello 120 giorni Il e III livello 60 giorni lv e V livello 45 giorni VI super VI e Vll livello 20 giorni I termini di preavviso di cui sopra hanno inizio dal 1 o dal 16 giorno di ciascun mese. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione complessiva di fatto corrispondente al periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comprensiva dei ratei di 13^ e 14^ mensilità. Per il personale a tempo determinato si fa riferimento all'art. 72 5 del presente contratto. Art. 72 RETRIBUZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO Il personale assunto con contratto a tempo determinato ha diritto al seguente trattamento economico per le ore di lavoro richieste ed effettivamente prestate: a) paga contrattuale nazionale conglobata (allegato 1); b) trattamento economico relativo alle festività nazionali ed infrasettimanali, ai ratei di 13^ e 14^ mensilità, all'indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso ed all'indennità sostitutiva dei permessi retribuiti di cui all'art. 56 da erogarsi all atto del pagamento della retribuzione. Tale trattamento economico sarà assolto con il pagamento di una indennità pari al 34,45% (1) della paga contrattuale nazionale conglobata corrisposta dalla ditta per tutta la durata del rapporto di lavoro, con esclusione di tutte le ore di lavoro straordinario. La percentuale di cui sopra deriva dalla sommatoria delle seguenti che sono erogate per i titoli segnati a fianco: - 8,33% ferie; - 8.33% tredicesima mensilità; - 8,33% quattordicesima mensilità; - 5,44% festività nazionali infrasettimanali ivi comprese quelle soppresse; - 0,85% indennità sostitutiva del preavviso; - 3,17% indennità sostitutiva dei permessi retribuiti. c) al trattamento di fine rapporto (Legge 297/1982) nella misura del 7,40% da computarsi su tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto previsto dal successivo art. 96 da erogarsi a fine rapporto di lavoro. 5 Il riferimento del CCNL all istituto del preavviso per il contratto a tempo determinato è singolare, in quanto nel contratto a termine tale istituto non è previsto, tranne che per i dirigenti. 3

1.5 Tipizzazioni del giustificato motivo Il giudice, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento per giustificato motivo, deve tener conto, oltre che dell oggettivo interesse dell organizzazione, delle tipizzazioni di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione (art. 30, comma 3, L. n. 183/2010). Il CCNL Ortofrutta in proposito si limita ad un mero riferimento ai termini di legge. 1.6 Licenziamento individuale plurimo La legge n. 223/1991 sui licenziamenti collettivi stabilisce che l azienda con più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell ambito comunale o più di 60 nell ambito nazionale (art. 18 della L. n. 300/1970) che intenda effettuare almeno 5 licenziamenti nell arco di 120 giorni sia tenuta a seguire la procedura dei licenziamenti collettivi. In assenza di tali requisiti, non si realizza la fattispecie del licenziamento collettivo, trattandosi, invece, di licenziamenti individuali plurimi. 1.7 Conciliazione preventiva obbligatoria Il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali prescritti dalla legge per l applicazione dell art. 18 della L. n. 300/1970, prima di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve espletare una procedura preventiva di conciliazione. La procedura inizia con la comunicazione del datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) del luogo dove il lavoratore presta la sua opera con Racc. a.r. o PEC. La comunicazione deve essere trasmessa per conoscenza anche al lavoratore con Racc. a.r.. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l intenzione di procedere al licenziamento e indicarne i motivi, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore. La DTL deve convocare il datore di lavoro ed il lavoratore interessato nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se il tentativo di conciliazione fallisce viene redatto un verbale negativo ed il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore. Se la conciliazione ha, invece, esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto, il lavoratore avrà diritto alla ASpI sussistendone i requisiti e dal 1 maggio 2015 alla NASpI introdotta dal D.Lgs. n. 22/2015 attuativo della L. n. 183/2014. Il licenziamento intimato all esito negativo del procedimento di conciliazione produce effetto dal giorno della ricezione della comunicazione con cui la procedura stessa è stata avviata da parte della DTL. Il periodo di eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso lavorato, con corrispondente riduzione della relativa indennità in ragione della retribuzione corrisposta nello stesso periodo (ML circ. n. 3/2013). 4

E fatto salvo l effetto sospensivo disposto dalle norme in materia di tutela della maternità e paternità e da quelle in materia di infortunio occorso sul lavoro. 1.8 Contratti a tempo determinato E pacifico in giurisprudenza che la riorganizzazione dell'assetto produttivo dell'impresa non vale a risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato (Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276). La facoltà di recesso dal contratto di lavoro a tempo determinato prima del termine è consentita solo nell'ipotesi di ricorrenza di giusta causa e non anche di giustificato motivo soggettivo ovvero oggettivo. Ne consegue che se il datore di lavoro recede prima del termine, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l'altra parte corrispondendo al lavoratore le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata. 1.9 Ticket licenziamento Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il Datore di lavoro deve versare il contributo Aspi cd. Ticket licenziamento. Il contributo, per l anno 2015, è pari a 490,10 euro (41% di 1.195,37 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l importo massimo del contributo è pari a 1.470,30 euro per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a 40,84 euro/mese (490,10/12). 5