Parte Speciale 4 Protocolli in materia di prevenzione e tutela ambientale (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001)

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Parte Speciale 4 Protocolli in materia di prevenzione e tutela (art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001) Allegato n. 7 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato con determina dell Amministratore Unico in data 10/06/2014

Protocolli in materia di prevenzione e tutela Tavola dei Contenuti 1. I reati ambientali (Art. 25-undecies del D.LGS. 231/2001)... 3 2. Profilo di rischio di Sviluppo Campania S.p.A. rispetto ai reati ambientali... 3 3. Linee guida comportamentali per la prevenzione dei rischi in Sviluppo Campania S.p.A.... 4 4. Il presidio di prevenzione... 4 4.1 Procedure... 5 5. Controllo e flussi informativi verso l Organismo di Vigilanza... 5

1. I reati ambientali (Art. 25-undecies del D.LGS. 231/2001) La legislazione comunitaria ha introdotto importanti principi in materia di tutela dell ambiente, recepiti dall ordinamento italiano con l introduzione, nel Decreto Legislativo 231/01, dell art. 25 undecies che ha introdotto i c.d. Reati Ambientali all interno della disciplina del Decreto trattati dalla presente Parte Speciale. I reati ambientali per cui è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, sono: 1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p); 2. Distruzione o deterioramento di habitat all interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.); 3. Reati contenuti nel Testo Unico dell Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni) in particolare: a) Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137); b) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); c) Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee (art. 257); d) Violazione degli obblighi falsità dei certificati (art. 258); e) Traffico illecito di rifiuti (art. 259); f) Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260); g) Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI (art. 260 bis); h) Violazioni in materia di aria e di riduzione dell atmosfera- Esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279). 4. Violazione delle disposizioni sull impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Misure a tutela dell ozono stratosferico e dell ambiente); 5. Inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie animali o vegetali causato dallo sversamento in mare di sostanze inquinanti (artt. 8 e 9 del D.lgs 6 novembre 2007 n. 202 Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni). Le norme richiamate dall art. 25 undecies del Decreto mirano a prevenire il danno, inteso ex art. 300 del T.U. dell Ambiente come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell utilità assicurata da quest ultima. I reati ambientali appaiono riconducibili ad ipotesi di pericolo, bastando per la loro configurabilità il mancato rispetto delle disposizioni normative, non risultando quale elemento necessario l effettivo conseguimento di un danno all ambiente. I reati previsti dall art. 25 undecies, con poche eccezioni, sono caratterizzati, dal punto di vista soggettivo, tanto da dolo che da colpa. Ad ogni ipotesi di illecito amministrativo viene applicata la sanzione pecuniaria, articolata in proporzione alla gravità dei reati presupposto e quantificata con il sistema delle quote (art. 11 del Decreto). Per alcuni reati, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 del Decreto). Tra queste ipotesi rientra il reato di discarica abusiva nonché lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. 2. Profilo di rischio di Sviluppo Campania S.p.A. rispetto ai reati ambientali In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra descritte, Sviluppo Campania S.p.A., all esito dello specifico processo di mappatura dei rischi, non ha individuato, ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, attività particolarmente esposte a rischio ovvero processi sensibili chiaramente riconducibili ai comportamenti illeciti descritti ex art. 25 undecies del Decreto, con la sola esclusione della gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia.

3. Linee guida comportamentali per la prevenzione dei rischi in Sviluppo Campania S.p.A. E fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all art. 25 undecies del Decreto. In particolare tutti i Destinatari hanno l obbligo di: 1. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in materia ; 2. osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia ; 3. rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico e quanto prescritto dai Sistemi di Gestione Ambientale (SGA), certificati in base alla norma UNI EN ISO 14001, se presenti; 4. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte; 5. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela. 4. Il presidio di prevenzione Al fine di prevenire il rischio di reato e la responsabilità diretta della Società, è necessario adottare presidi che consentano un adeguato monitoraggio del rischio e quindi un sistema coordinato di procedure per la gestione e l attribuzione di compiti e responsabilità. I presidi ambientali individuati tengono conto della natura, della dimensione e dell impatto che le specifiche attività svolte implicano a livello e sono proporzionali alla loro rilevanza. Sono da considerarsi attività con aspetti ambientali rilevanti quelle che comportano: a) La presenza di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, prelievo di acque ed il pericolo di rilascio al suolo di sostanze inquinanti. Tale casistica, come affermato precedentemente, è peraltro scarsamente probabile nell ambito del normale ciclo operativo della Società. b) La produzione di rifiuti, in riferimento alle sedi di Sviluppo Campania S.p.A.. In relazione alle potenziali situazioni di rischio si individuano le modalità per prevenire i reati di cui al all art. 25 undecies del Decreto. a) Per ciascuna sede è effettuata un analisi ed una valutazione degli aspetti ambientali di maggiore rilevanza. Devono essere ben identificate: a. le prescrizioni normative applicabili; b. le autorizzazioni necessarie degli Enti Competenti; c. le modalità di monitoraggio, le procedure di gestione operativa, i compiti e le responsabilità. Pertanto, occorre procedere ad analisi e valutazione degli aspetti ambientali, che tengano conto dei criteri sopra esposti. L eventuale modifica degli impianti tecnologici, dei macchinari, dei processi produttivi, idonea ad alterare l impatto, dovrà essere effettuata previa verifica ed aggiornamento delle precedenti analisi e valutazioni a presidio dell ecosistema di riferimento e dunque previa procedura sopra esposta. b) Per quanto riguarda aree e/o fabbricati di proprietà della Società non utilizzati esposti a rischio d illecito abbandono e deposito di rifiuti causato da ignoti, dovranno essere identificate ed attuate idonee misure di prevenzione. Sono stabilite le responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità. L attribuzione di specifiche deleghe in materia avviene in forma scritta con data certa. In tal modo vengono definite, in maniera esaustiva, le caratteristiche ed i limiti dell incarico nonché i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato. L assegnazione e l esercizio dei poteri nell ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di rischio.

4.1 Procedure I presidi di prevenzione fin qui elencati trovano applicazione in specifici protocolli di gestione. 5. Controllo e flussi informativi verso l Organismo di Vigilanza E prevista, da parte dell OdV, una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l applicazione di tali procedure. In tema di tutela l OdV: 1. verifica l aggiornamento della valutazione dei rischi ambientali; 2. vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia e sulla loro adeguatezza in relazione ai rischi specifici effettuando verifiche a campione; 3. esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali violazioni delle norma di legge o dei SGA esistenti nelle divisioni operative; 4. può richiedere informazioni sulle attività svolte in adempimento della normativa nonché visionare la relativa documentazione; 5. analizza e valuta gli esiti delle verifiche periodiche di monitoraggio dei SGA esistenti nelle divisioni operative, tracciati negli appositi documenti sottoscritti dai soggetti responsabili; 6. esamina le segnalazioni trasmesse dal Servizio Legale alle funzioni aziendali competenti, in merito all eventuale necessità di aggiornare e adeguare il corpus documentale alla nuova normativa in materia 7. l'odv effettua un attività di monitoraggio con riferimento ai reati in disamina sulla base di un programma di verifiche periodiche. L'OdV cura altresì le seguenti attività: con frequenza semestrale monitora la nomina, i relativi adempimenti di pubblicità, i ruoli aventi responsabilità interne di gestione in materia ; con frequenza semestrale monitora l efficacia dei presidi di prevenzione dei rischi ambientali; con frequenza annuale verifica l'aggiornamento e l'attualità della valutazione dei rischi; con frequenza semestrale verifica l'aggiornamento e l'attualità della valutazione dei rischi anche attraverso quanto riscontrato dai i verbali dell attività di monitoraggio; All OdV deve essere inviata copia dei reports periodici in materia e, in particolare, i verbali di monitoraggio periodico redatti dal Responsabile del Sistema di Qualità e Ambiente e dagli enti certificatori del SGA per le divisioni operative, ove esistenti; segnalazione di apertura di nuove sedi segnalazione di modifica degli impianti tecnologici, dei macchinari, dei processi produttivi, idonea ad alterare l impatto in sedi esistenti.