L'ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI. Maddalena Galenti aprile 2013



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Transcript:

L'ETICHETTATURA DI COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI TESSILI 1

Normativa di riferimento Reg. (CE) 27 settembre 2011, n. 1007/2011 Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) Legge 883 del 26 novembre 1973 "Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili" D.P.R. Del 30/4/1976 n. 515 "Regolamento di esecuzione della legge 26-11-1973 n. 883 sulla etichettatura dei prodotti tessili" Direttiva 96/74/CE recepita dal decreto legislativo n. 194 del 22 maggio 1999 2

Per prodotti tessili s'intendono tutti i prodotti che, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, sono esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato 3

Sono assimilati ai prodotti tessili: a) i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso b) i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso c) le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato dei pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio, purché le parti tessili costituiscano almeno l'80% in peso di tali strati superiori o rivestimenti d) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione 4

Esclusioni Prodotti dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi Prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi Prodotti che sono in transito, sotto controllo doganale ma destinati ai mercati esteri Prodotti tessili importati temporaneamente per effettuare lavorazioni Prodotti destinati alla vendita in Paesi situati fuori dall'unione Europea 5

I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali conformi alle previsioni normative Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I 6

L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato È vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo Qualunque fabbricante o persona che agisce per suo conto può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'allegato I 7

Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in ordine decrescente Il prodotto tessile a due o più componenti tessili con diversa composizione fibrosa reca un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente 8

L'indicazione della composizione di ciascun componente non è obbligatoria nei seguenti casi: a) quando i componenti non costituiscono le fodere principali b) quando i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto tessile Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno 9

La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase "Contiene parti non tessili di origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli 10

La composizione fibrosa dei prodotti tessili elencati nell'allegato IV è indicata conformemente alle norme di etichettatura e contrassegno ivi enunciate 11

Non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili elencati nell'allegato V 12

Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizone fibrosa possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale La composizione fibrosa dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizone sul mercato 13

Ai fini della determinazione della composizione fibrosa non sono presi in considerazione gli elementi elencati nell'allegato VII 14

I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato L'etichettatura e il contrassegno sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili Nel caso si tratti di etichetta questa è saldamente fissata 15

IMMISSIONE SUL MERCATO La prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO La fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito 16

Quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti d'accompagnamento Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizoni delle composizioni fibrose sono indicate chiaramente nei documenti commerciali di accompagnamento Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato 17

All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o di un contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute Un distributore è considerato fabbricante quando immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi appone l'etichetta o ne modifica il contenuto All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato 18

TUTTI gli operatori economici garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non possa essere confusa con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose 19

All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato le descrizioni della composizione fibrosa sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto anche se effettuato per via elettronica 20

I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa 21

L'etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore a meno che lo stato membro interessato disponga altrimenti 22

Sul prodotto o sul suo imballaggio devono essere indicati l'identità e gli estremi del produttore (Codice del consumo) 23

SANZIONI Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile etichettato con le indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da 1.032,00 a 5.164,00, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore (art. 25, comma 2, legge 883/73) comunicazione all'autorità Giudiziaria 24

SANZIONI Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di composizione oppure fornendole in maniera non conforme al prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione amministrativa da 1.032,00 a 5.164,00, sempre che non dimostri, in caso di indicazioni non conformi alla composizione del prodotto, la rispondenza delle stesse a quelle rilasciategli dal fornitore (art. 25, comma 3, legge 883/73) comunicazione all'autorità Giudiziaria 25

SANZIONI La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,00 a 3.098,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 5.164,00 nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1 (art. 15, comma 1, d. lgs. 22 maggio 1999, n. 194) non si applica l'art. 16 della legge 689/81 26

SANZIONI La violazione dell'obbligo di conservazione dei documenti di cui all'articolo 8, comma 8, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258,00 a 4.131,00 non si applica l'art. 16 della legge 689/81 27

SANZIONI Chiunque non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle ispezioni (sicurezza prodotti) da 2.500,00 a 40.000,00 28

Dec. 29 marzo 2011, n. 2011/196/UE DECISIONE DELLA COMMISSIONE relativa alla conformità della norma EN 14682:2007 sui cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini e all'obbligo generale di sicurezza previsto dalla direttiva 2001/95/CE 29

I prodotti tessili destinati ai bambini devono rispettare le norme EN 14682 30

Non possono essere utilizzati laccetti, corde funzionali o corde decorative nei cappucci e nella zona del collo per l'abbigliamento destinato a bambini di età compresa tra 0 e 7 anni 31

Capi di abbigliamento per bambini fino a 7 anni pericolosi a causa della presenza di cordoncini o lacci nella zona cappuccio o collo 32

Per i bambini da 7 a 14 anni sono ammessi laccetti di forma circolare (ad anello senza estremità libere) con le seguenti caratteristiche: Quando il capo è aperto (in posizione rilassata) il laccetto circolare non deve sporgere dal capo Quando il capo è chiuso (in posizione "tirata") la lunghezza della circonferenza sporgente non deve essere superiore a 15 cm 33

I vestiti per bambini non devono avere cavi o lacci con estremità libere più lunghi di 140 mm (14 cm) nella zona del torace e vita I vestiti per bambini destinati ad essere legati al fronte non devono avere le cinture o fasce più lunghe di 360 mm (36 cm) 34

Descrizione: pantaloni bianchi per bambina di 6 anni. I pantaloni hanno corde funzionali nella zona vita. La lunghezza delle corde è circa 41 cm ognuna. Il prodotto pone un rischio di danno dovuto alla presenza di corde funzionali nella zona vita dei pantaloni 35

Descrizione: calzoncini da bagno da ragazzo (shorts). Nella zona vita ci sono corde libere e non sono fissate all'indumento in nessun punto Danno: presenza di corde con estremità libere non fissate in almeno un punto interno della cintura 36

Il prodotto pone un rischio di danno dovuto alla presenza di corde nella zona vita che sono troppo lunghe e non sono fissate almeno in un punto dell'indumento 37

Prodotti ritirati dal mercato 38

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