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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 14 novembre 2017, composto dai Sig.ri magistrati: dott. Stefano Cardinali Presidente, dott. Umberto Gentili Giudice, dott. Guido Romano Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45967 del ruolo contenzioso generale dell anno 2016 rimessa al Collegio per la decisione all udienza del 16 maggio 2017 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente tra ICQ Holding S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna, n. 38, presso lo studio degli avv.ti Silvia Nunzi e Nicola Vardaro che la rappresentano e difendono, in virtù di delega posta a margine dell atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, attrice; e pagina 1 di 7

Matteo Maffucci, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia, n. 48, presso lo studio dell avv. Federico Morlino che lo rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine del ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 21417/16, convenuto; Oggetto: Cause in materia di trasferimento di partecipazioni sociali. Conclusioni delle parti: come da verbale dell udienza del 16 maggio 2017. svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato, la ICQ Holding S.p.A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il sig. Matteo Maffucci proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 8874/2016 con il quale l intestato Tribunale le aveva ingiunto di pagare, in favore dell odierno opposto, la complessiva somma di. 160.000,00 oltre interessi, a decorrere dal 31 marzo 2006, nella misura determinata dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per la cessione, intervenuta in data 23 settembre 2005 in favore dell odierna opponente, di una quota pari al 50% del capitale sociale della Star Wind S.r.l. A fondamento della svolta domanda, parte attrice rappresentava che: in data 23 settembre 2005, il Sig. Matteo Maffucci cedeva alla ICQ Holding S.p.A. una quota pari al 50% del capitale sociale della Star Wind S.r.l.; il corrispettivo per la cessione della predetta quota (di valore nominale di. 5.100,00) veniva pattuito in. 540.000,00 di cui. 300.000,00 venivano corrisposti al momento della sottoscrizione dell atto di cessione; l odierna opponente si impegnava a corrispondere i rimanenti. 240.000,00 in un unico rateo dilazionato entro e non oltre il 31 marzo 2006; successivamente, la ICQ Holding S.p.A. provvedeva al pagamento dell ulteriore somma di. 80.000,00; la medesima ICQ Holding non procedeva effettivamente al pagamento della somma di. 160.000,00; tuttavia, il decreto ingiuntivo ottenuto dalla controparte è erroneo con riferimento alla determinazione degli interessi, non potendo trovare applicazione la normativa di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231; infatti, in ragione dell art. 2 primo comma del predetto d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231, l ambito applicativo della normativa speciale è limitato allo scambio di merci o alla prestazione di servizi, ambito nel quale non può rientrare la cessione di partecipazioni sociali. pagina 2 di 7

Sulla scorta di tali premesse, la ICQ Holding S.p.A. così formulava le proprie conclusioni: «Voglia l Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: revocare il decreto ingiuntivo n. 8874/2016 R.G.N. 21417/2016 ed accertare il corretto importo dovuto da ICQ Holding S.p.A. al sig. Matteo Maffucci». Si costituiva Matteo Maffucci il quale contestava le deduzioni prospettate da parte attrice e rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia l Ill.mo Tribunale Civile di Roma, in via preliminare concedere, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 8874/16 - RG 21417/16 emesso in data 13 aprile 2016 e depositato il 14 aprile 2016, notificato a mezzo pec in data 03 maggio 2016, quanto meno limitatamente alle somme non contestate da parte opponente e pari alla quota capitale ingiunta, oltre gli interessi legali ex art. 1224 c.c., dalla data di scadenza del pagamento e fino all'effettivo soddisfo; in via principale rigettare l opposizione ex adverso spiegata in quanto infondata in fatto ed in diritto, per i motivi sopra esposti, per l effetto, confermando il decreto ingiuntivo n. 8874/16 - R.G. n. 21417/16, emesso da codesto stesso Tribunale a carico di ICQ Holding spa; sempre in via principale, accertata la pretestuosità e strumentalità dell azione ex adverso spiegata, condannare la ICQ Holding spa al risarcimento del danno da responsabilità aggravata, ai sensi e per gli effetti dell art. 96, I co. c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura pari ad 50.000,00 o nella diversa misura che si riterrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio». Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla sorte capitale, successivamente, all udienza del 16 maggio 2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche. motivi della decisione Il Sig. Matteo Maffucci ha instaurato la presente controversia, mediante deposito del ricorso monitorio, al fine di sentire condannare la ICQ Holding S.p.A. al pagamento della somma di. 160.000,00 oltre interessi, a decorrere dal 31 marzo 2006, nella misura determinata dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a titolo di corrispettivo ancora dovuto per la cessione, intervenuta in data 23 pagina 3 di 7

settembre 2005 in favore dell odierna opponente, di una quota pari al 50% del capitale sociale della Star Wind S.r.l. La ICQ Holding S.p.A. ha proposto opposizione non contestando né il titolo negoziale dal quale il credito del Sig. Matteo Maffucci origina né la debenza della sorte capitale indicata dalla controparte (. 160.000,00), ma deducendo l inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui al richiamato d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e, quindi, l errata indicazione degli interessi dovuti. Occorre, pertanto, esaminare l applicabilità o meno degli interessi moratori ex d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al rapporto negoziale oggetto del presente giudizio costituito dalla compravendita di partecipazioni sociali. L art. 1, primo comma, d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 prevede che le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Il successivo art. 2, primo comma lett. a), definisce, poi, il significato di transazione commerciale, prevedendo che, ai fini dell applicabilità della normativa in argomento, per tale si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. Dalla definizione riportata si evince come le uniche situazioni prodromiche a rendere applicabile la normativa prevista nel d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 siano la consegna di merci o la prestazione di servizi. Conseguentemente, occorre domandarsi se la cessione di quote sociali possa essere un attività ricompresa nel novero di quelle idonee a configurare una consegna di merci, lasciandosi intendere che, in caso di risposta affermativa come ritiene parte convenuta, il concetto di merci possa ricomprendere sia i beni materiali che quelli immateriali come le quote di una società. Ritiene il Collegio che sia preferibile una interpretazione restrittiva, maggiormente rispettosa del dato letterale della normativa in questione. Infatti, il concetto di merce risulta antitetico rispetto a quello di bene immateriale, in particolare per la ragione secondo cui l attività di consegna, richiesta espressamente dalla norma, in riferimento alle transazioni commerciali, non può non fare riferimento esclusivamente ad un bene fisico e materiale. pagina 4 di 7

Tale motivazione è perciò idonea ad escludere l applicazione degli interessi moratori in un contratto come quello intercorso tra le parti, in cui saranno in ogni caso applicati gli interessi legali sanciti dalla disposizione ex art. 1284 c.c. Tuttavia, con riferimento alla quantificazione degli interessi legali, giova precisare che l art. 1284 c.c. è stato modificato, con l aggiunta del quarto comma, dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162. Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, la nuova disciplina è, peraltro, applicabile ai procedimenti che vengono avviati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione (11 dicembre 2014). Ebbene il nuovo quarto comma dell art. 1284 c.c. dispone che se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In virtù della citata normativa, per i procedimenti iniziati oltre il trentesimo giorno dall entrata in vigore della legge di conversione, dal giorno della proposizione della domanda giudiziale, gli interessi legali, se non determinati dalle parti, avranno un saggio pari a quello previsto per gli interessi moratori ex d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231. Gli interessi, dunque, dal giorno della proposizione della domanda vengono ad essere parametrati a quelli moratori, acquisendo quindi un valore più elevato. Al contrario, dalla data di decorrenza del credito fino all'instaurarsi del giudizio, si devono continuare ad applicare gli interessi legali, così come del resto avveniva prima dell'introduzione dei nuovi commi. Venendo al caso di specie, il ricorso per decreto ingiuntivo che ha introdotto il procedimento in corso, è stato depositato in data 23 marzo 2016 ed è pertanto idoneo a rendere applicabili le indicate modifiche normative del 2014. Pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2006 data in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento della somma di 160.000,00 e fino al giorno 23 marzo 2016 corrispondente all avvio del procedimento monitorio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, dovranno essere applicati gli interessi legali di cui al primo comma dell art. 1284 c.c., mentre dal giorno successivo a detto deposito fino al soddisfo, gli interessi applicabili saranno quelli corrispondenti al saggio previsto dal d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231. pagina 5 di 7

In definitiva, il decreto ingiuntivo n. 8874/2016 deve essere revocato. La ICQ Holding S.p.A. deve essere condannata al pagamento della somma di 160.000,00 oltre interessi, nella misura prevista dal primo comma dell art. 1284 c.c., dalla data del 31 marzo 2006 e fino al 23 marzo 2016 ed oltre interessi legali, per come determinati dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data del 24 marzo 2016 e fino all effettivo soddisfo. Peraltro, essendo intervenuto (a seguito dell ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione, limitatamente alla sorte capitale, del decreto ingiuntivo opposto) il pagamento della somma di. 160.000,00 agli importi come sopra determinati dovrà essere detratta detta somma, la quale, tuttavia, andrà imputata dapprima agli interessi e poi al capitale (art. 1194 c.c.). Essendo stato accertata l esistenza del credito vantato da parte opposta, parte opponente deve essere condannata alla refusione, in favore del Sig. Matteo Maffucci, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) con esclusione della fase relativa all istruttoria. p.q.m. Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede: I) revoca il decreto ingiuntivo n. 8874/2016; II) condanna la ICQ Holding S.p.A. al pagamento, in favore del Sig. Matteo Maffucci, della somma di. 160.000,00, detratti eventuali pagamenti eseguiti in corso di causa (secondo i criteri di imputazione di cui all art. 1194 c.c.), oltre interessi, nella misura prevista dal primo comma dell art. 1284 c.c., dalla data del 31 marzo 2006 e fino al 23 marzo 2016 ed oltre interessi legali, per come determinati dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dalla data del 24 marzo 2016 e fino all effettivo soddisfo; pagina 6 di 7

III) condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi. 4.015,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 14 novembre 2017. Il Presidente (dott. Stefano Cardinali) Il Giudice est. (dott. Guido Romano) pagina 7 di 7