Studio Tributario e Societario
Studio Tributario e Societario Convegno Novità Tributarie 2011/2012 Genova, 19 Gennaio 2012 Disposizioni in materia di accertamento esecutivo e modifiche alla disciplina dei reati tributari Matteo Costigliolo
L accertamento esecutivo 3 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Normativa di riferimento Articolo 29, D.L. 31 Maggio 2010, n. 78 (convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122), modificato dall art. 7, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106) 4 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Interventi nella prassi dell Agenzia delle Entrate Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 Circolare n. 41/E del 5 agosto 2011 Risoluzione n. 95/E del 27 settembre 2011 Nota prot. n. 2011/141776 del 30 settembre 2011 5 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Principali caratteristiche del nuovo istituto Il nuovo accertamento esecutivo, definito in dottrina atto impoesattivo, dovrà contenere l intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso al pagamento degli importi dovuti o di un terzo delle maggiori imposte e interessi, nel caso di ricorso Sono interessati dalla nuova disciplina gli avvisi di accertamento emessi dal 1 ottobre 2011, riferiti alle imposte sui redditi, IRAP e IVA per i periodi d imposta in corso al 31 dicembre 2007 e successivi e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni 6 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Principali caratteristiche del nuovo istituto Viene quindi eliminata la tradizionale fase della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento, che sopravvive in relazione agli atti che non rientrano nell ambito applicativo della nuova disciplina (a titolo esemplificativo, liquidazione automatica e controlli formali di cui agli artt. 36 bis e 36 ter, d.p.r. n. 600/73, atti impositivi relativi al 2006 e periodi precedenti o a tributi indiretti diversi dall IVA) 7 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Termine per il pagamento Il termine per il pagamento viene ora individuato non in misura fissa, contrariamente a quanto previsto nel sistema che transitava attraverso la notifica della cartella di pagamento in epoca successiva alla notifica dell atto impositivo, ma con rimando al termine per la presentazione del ricorso, variabile in funzione di talune disposizioni destinate a operare in automatico (sospensione feriale dei termini processuali) o su istanza di parte (presentazione istanza adesione o di scomputo delle perdite nel consolidato fiscale) Indipendentemente dal termine per il pagamento, è previsto che l atto impositivo diviene esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica 8 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Procedura di riscossione DECORSI 30 GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO, IL CARICO VIENE AFFIDATO ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL MOMENTO DELL AFFIDAMENTO, L ESECUZIONE FORZATA E SOSPESA PER 180 GIORNI L AZIONE ESECUTIVA DEVE ESSERE AVVIATA A PENA DI DECADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL 2 ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L ACCERTAMENTO E DIVENUTO DEFINITIVO 9 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Procedura di riscossione Rilevante ridimensionamento della tutela del contribuente in ambito giurisdizionale Dopo l avviso di accertamento, non viene più notificata alcuna intimazione a pagare, salvo il caso di -rideterminazione degli importi dovuti (art. 8, c. 3 bis del 218/97; art. 68 del 546/92 e art. 16 del 472/97); -decorso di un anno dalla notifica dell avviso, senza che l Agente della Riscossione abbia proceduto al pignoramento (art. 50, d.p.r. 602/73) 10 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Tutela cautelare per il contribuente Il periodo di sospensione riconosciuto in via automatica non pregiudica la piena facoltà del ricorrente di richiedere tempestivamente la sospensione dell esecuzione dell atto impugnato ai sensi dell art. 47 del D. Lgs. n. 546/92 Secondo le disposizioni del nuovo comma 5 bis, inserito nell art. 47 dal D.L. n. 70 del 2011, l istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data della sua presentazione. Come per il passato, il beneficio della sospensione può essere riconosciuto subordinatamente alla sussistenza dei requisiti della ragionevole fondatezza del ricorso (fumus boni iuris) e del rischio di danno grave ed irreparabile (periculum in mora) 11 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Tutela cautelare per il contribuente Nei casi particolarmente rilevanti, potrebbe prospettarsi l opportunità di procedere con le attività in ambito giurisdizionale in buon anticipo rispetto ai termini ordinari (60 giorni per la presentazione del ricorso e altri 30 per la costituzione in giudizio), per evitare il rischio che l istanza di sospensione sia trattata in epoca successiva allo scadere del termine di sospensione riconosciuto in via automatica dall art. 29 12 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Altre possibili forme di tutela In caso di presentazione di ricorso, il contribuente può chiedere all Ufficio la sospensione dell esecuzione in via amministrativa ex art. 39, d.p.r. 602/73 Il riconoscimento della c.d. sospensione amministrativa è subordinata alla dimostrazione del mancato pericolo di soddisfacimento del credito erariale 13 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Altre possibili forme di tutela Il contribuente può richiedere inoltre la sospensione di cui all art. 2-quater, comma 1-bis, D.L. n. 564/1994 nel più ampio ambito del procedimento attivato per il riesame dell atto nell esercizio del potere / dovere di autotutela: tale norma espressamente dispone che Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato In questo caso il riconoscimento del beneficio della sospensione risulta strettamente subordinato alla dimostrazione della illegittimità e/o infondatezza dell atto, in senso funzionale alla compiuta trattazione del contesto, in sede di autotutela 14 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Beneficio della dilazione del pagamento La dilazione di pagamento di cui all art. 19, d.p.r. n. 602/73 può essere concessa solo dopo l affidamento del carico all agente per la riscossione L attuale impianto normativo prevede un significativo pregiudizio per il contribuente che, per l accesso alla dilazione dovrà sostenere anche gli oneri aggiuntivi di riscossione 15 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Tutela del credito erariale: il fondato pericolo per la riscossione Per espressa previsione dell art. 29 (lett. c), in presenza di fondato pericolo per la riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica dell accertamento, le somme dovute (nella misura del 100% di imposte sanzioni e interessi) possono essere affidate in carico agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento Se l agente della riscossione, dopo l affidamento in carico, dovesse acquisire conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, il periodo di sospensione automatica di 180 giorni non opera 16 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Alcune disposizioni di coordinamento e di chiusura Per espressa previsione dell art. 29, lett. g), i riferimenti contenuti nelle norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento devono intendersi automaticamente ricondotti al nuovo avviso di accertamento Impatto rilevante ai fini dell applicazione di talune disposizioni di limitazione della posizione del contribuente inadempiente (art. 31 del D.L. n. 78/2010 sulla preclusione all autocompensazione in presenza di debiti su ruoli scaduti e non pagati di importo superiore a euro 1.500; art. 48 bis del d.p.r. n. 602/1973 sulla sospensione dei pagamenti di importo superiore a euro 10.000 dalle pubbliche amministrazioni a contribuenti inadempienti per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo) 17 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Alcune disposizioni di coordinamento e di chiusura Per espressa previsione dell art. 29, lett. h), verranno introdotte nuove disposizioni per l allargamento delle fattispecie interessate da disposizioni coerenti con quelle in materia di accertamento esecutivo, nel perseguimento della volontà di velocizzare e razionalizzare tutti i procedimenti di riscossione coattiva, per maggiore efficienza dell attività di contrasto all evasione 18 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Nuove disposizioni sulla riscossione frazionata Per effetto delle modifiche recate dal D.L. n. 70/2011 all art. 15 del d.p.r. n. 602/73, è ora previsto l abbattimento a un terzo rispetto alla metà, com era ante 13 luglio 2011 della maggiore imposta, con gli interessi dovuta a titolo provvisorio dopo la notifica dell atto di accertamento, nella pendenza del giudizio di primo grado 19 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Probabili effetti della nuova disciplina Le nuove disposizioni rischiano di pregiudicare ulteriormente la posizione del contribuente in difficoltà finanziaria, mentre chi non si trova in difficoltà può anche beneficiare di un risparmio Potrebbe prospettarsi un nuovo ed eccessivo sovraccarico per le Commissioni Tributarie Ridimensionamento delle forme di difesa del contribuente in ambito giurisdizionale Sostanziale incentivo per il contribuente all attivazione e positiva finalizzazione dei c.d. istituti deflativi di cui al D. Lgs. n. 218/97 e, in estrema analisi, all adeguamento ad un corretto adempimento degli obblighi tributari (Tax Compliance) 20 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità in materia di penale tributario 21 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. 13/8/2011 n. 138 Per effetto del D.L. 13/8/2011, n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011, n. 148, sono state apportate alcune rilevanti modifiche alla disciplina dei reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000 Le nuove norme si applicano ai fatti successivi al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 148/2011, pubblicata in G.U. 16/9/2011 n. 216 22 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Le modifiche al D. Lgs. n. 74/00 non introducono nuove fattispecie penali ma concernono: i)abrogazione di ipotesi attenuate ii)abbassamento di soglie di punibilità iii)modifiche alla sospensione condizionale della pena iv)allungamento di termini di prescrizione v)minore riduzione di pena a seguito di pagamento del debito tributario e restrizione dell accesso al c.d. patteggiamento 23 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Art. 2 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: PRIMA reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni reclusione da 6 mesi a 2 anni per ipotesi attenuata se l ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 154.937,07 DOPO reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni abrogata l ipotesi attenuata 24 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Art. 3 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici quando congiuntamente: PRIMA i)imposta evasa > di 77.468,53 ii)ammontare elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi > del 5% dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, > di 1.549.370,70 iii)reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni DOPO le soglie diventano i)imposta evasa > di 30.000 ii)ammontare di elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi > del 5% dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque > di 1.000.000 iii)reclusione da 1 anno e 6 mesi 6 anni 25 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Art. 4 Dichiarazione infedele quando congiuntamente: PRIMA i)imposta evasa > 103.291,38 ii)ammontare di elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è > del 10% dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è > di 2.065.872,60 iii)reclusione da 1 a 3 anni DOPO le soglie diventano: i)imposta evasa > 50.000 ii)ammontare di elementi attivi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è > del 10% dell ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è > di 2.000.000 iii)reclusione da 1 a 3 anni 26 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Art. 5 Omessa dichiarazione: PRIMA DOPO la soglia diventa: imposta evasa > di 77.468,53 imposta evasa > di 30.000 reclusione da 1 a 3 anni reclusione da 1 a 3 anni 27 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Art. 8 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire evasione a terzi: PRIMA DOPO -reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni -reclusione da 6 mesi a 2 anni per ipotesi attenuata se importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti per periodo d imposta è < 154.937,07 -reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni -abrogata l ipotesi attenuata 28 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Modifiche alla disciplina sulla sospensione condizionale della pena (art. 12 c. 2-bis D. Lgs. n. 74/00) In caso di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. da 2 a 10 del D. Lgs. n. 74/00 la sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. non trova applicazione se, congiuntamente, l importo dell imposta evasa: -sia superiore al 30% del volume d affari -sia superiore a 3.000.000 29 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Prescrizione dei reati tributari I termini di prescrizione per i delitti di cui agli artt. da 2 a 10 del D. Lgs. n. 74/00 sono elevati di un terzo (art. 17 c. 1-bis D. Lgs. n. 74/00) Salvi casi particolari, in via generale l art. 157 c. 1 c.p. prevede un tempo di prescrizione non inferiore a 6 anni Ex art. 17 c. 1 D. Lgs. n. 74/00 (non modificato) la prescrizione è interrotta, oltre che da atti previsti ex art. 160 c.p., anche dal verbale di constatazione o atto di accertamento di violazioni 30 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Modifiche alla disciplina delle circostanze attenuanti (art. 13, c. 1 del D. Lgs. n. 74/00) Le pene per tutti i delitti di cui al D. Lgs. n. 74/00, in caso di estinzione del debito tributario mediante pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione, sono diminuite fino ad un terzo (anziché fino alla metà, misura previgente) 31 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità della disciplina penale tributaria apportate dal D.L. n. 138/2011 Restrizione dell accesso al c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p. (art. 13 c. 2-bis D. Lgs. n. 74/00) Per tutti i delitti previsti dal D. Lgs. n. 74/00 l applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. può essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2 dell art. 13 D. Lgs. n. 74/00 (pagamento del debito tributario) Ai sensi dell art. 444 c.p.p. (Applicazione della pena su richiesta) l imputato e il P.M. possono chiedere al giudice l applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria 32 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità apportate dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Monti ) Ex art. 11 c. 1 D.L. n. 201/11: -chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell esercizio dei poteri di cui agli artt. 32 e 33 d.p.r. n. 600/73, e 51 e 52 d.p.r. n. 633/72, esibisce o trasmette atti e documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell art. 76 d.p.r. 28/12/00 n. 445 -tale disposizione, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste si configurano le fattispecie di cui al D. Lgs. n. 74/00 33 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Novità apportate dal D.L. n. 201/2011 (c.d. Decreto Monti ) Nella Relazione al D.L. n. 201/2011 viene evidenziato che: -l efficacia dei controlli dipende molto da quella dei poteri istruttori -spesso le informazioni fornite dal contribuente sono mendaci, per evitare la scoperta dell evasione -tale scorretto comportamento è sicuramente favorito dall assenza di un regime sanzionatorio che ne scoraggi fortemente l adozione -la disposizione intende quindi sanzionare più adeguatamente il comportamento dei contribuenti 34 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Considerazioni conclusive Con la conversione del D.L. n. 138/2011 il Legislatore ha inteso inasprire la lotta all evasione fiscale, anche facendo ricorso allo strumento penale, con disposizioni sia sostanziali che processuali, cercando di operare sull effettività della pena e alla sua forte efficacia deterrente, in particolare, attraverso cinque direttrici: a) Inasprimento delle sanzioni. Pur non aumentando le pene edittali, il Legislatore ha abbassato le soglie di rilevanza penale e soppresso le ipotesi attenuate di reato, con la conseguenza che alle fattispecie minori saranno applicate le sanzioni comminate per le fattispecie più gravi b) Compressione della possibilità per il giudice penale di concedere la sospensione condizionale della pena. Il Legislatore impone di commisurare alla quantità di imposta evasa la meritevolezza del trasgressore ad ottenere la sospensione dell esecuzione della pena 35 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Considerazioni conclusive c) Allungamento dei termini di prescrizione. Il Legislatore ha inteso rafforzare il principio dell effettività della pena, concedendo un tempo maggiore per la scoperta delle ipotesi di reato, ma minando anche la speranza del trasgressore di non scontare la pena d) Ridimensionamento dell istituto dell applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.). L accesso al rito speciale è subordinato al pagamento delle imposte evase e relative sanzioni e) Rafforzamento dei poteri di indagine, con la previsione di sanzioni penali nelle ipotesi di mancata collaborazione da parte del contribuente 36 Convegno Novità Tributarie 2011/2012
Studio Tributario e Societario