La rintracciabilità di filiera: aspetti legislativi e normativi



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I Seminari IMC sulla sicurezza alimentare Progettare e gestire un sistema di rintracciabilità nelle aziende agricole ed agroalimentari La rintracciabilità di filiera: aspetti legislativi e normativi Davide Pierleoni Vice Presidente IMC s.r.l.

Sommario 1. Nascita del concetto di rintracciabilità; da strumento per la sicurezza alla certificazione di origine 2. Le norme di legge (dal D. Lgs 109/92 al Reg. CE 178/02 e alla legge n.204/2004) 3. Il richiamo del prodotto difettoso e la responsabilità del produttore (D.P.R. 224/88) 4. Le norme volontarie (UNI 10939 e 11020)

DEFINIZIONE DI RINTRACCIABILITA : UNI 11020- Sistemi di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari ; principi e requisiti per l attuazione Rintracciabilità: capacità di risalire alla identificazione del fornitore, dei materiali impiegati in ogni lotto del prodotto e della relativa destinazione, mediante registrazione documentata

La favola di Pollicino e di Hansel e Gretel Tracciabilità (tracking): processo che segue il prodotto da monte a valle, attraverso l identificazione di opportune informazioni. Rintracciabilità (tracing tracing): processo inverso che segue il prodotto da valle a monte, attraverso uno strumento tecnico idoneo a ricostruire le suddette informazioni.

Quadro Normativo di riferimento Normativa cogente Normativa volontaria

Decreto Legislativo 27.1.1992 n.109 Obbligo della indicazione del lotto per i prodotti alimentari Art. 13 comma 2: I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l indicazione del lotto di appartenenza Art.13 comma 1: Per lotto s intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche

Cosa è un lotto? Cosa si intende per circostanze praticamente identiche? 1.Fornitori diversi stessa MP 2.Lotti di fornitura diversi stesso fornitore Materie prime 1.Turni di lavoro durante la giornata 2.Turnazione del personale nello stesso turno Manodopera e personale operante sulla linea Lotto di produzione Processo produttivo e variabili (T, tempo, U.R., ecc) La standardizzazione dovrebbe impedire l ottenimento di lotti differenti Macchine, attrezzature o linee di produzione

Decreto Legislativo 27.1.1992, n.109 Art. 13: L indicazione del lotto non è richiesta quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano almeno con la menzione della data e del mese Da consumarsi preferibilmente entro il: luglio 2005 Visto che la scadenza cambia di giorno in giorno la maggior parte delle aziende ha individuato lotti giornalieri L117 oppure L270405

D. Leg. 155/97 (attuazione dell autocontrollo metodo Haccp) Art. 3, comma 4: Qualora a seguito dell autocontrollo, il responsabile dell industria alimentare constati che i prodotti possono presentare un rischio immediato per la salute provvede: 1. al ritiro dei prodotti in questione e di quelli ottenuti in condizioni tecnologiche simili, 2. informando le autorità competenti sulla natura del rischio 3. e fornendo le informazioni relative al ritiro degli stessi.

Libro Bianco della Commissione CE del 12/01/2000 nascita del concetto di rintracciabilità Proposte finalizzate all incremento della sicurezza alimentare e della fiducia dei consumatori. Enfatizzazione delle responsabilità degli operatori del settore alimentare e del comparto mangimistico. Tra queste proposte: la rintracciabilità degli alimenti per uso umano e per i mangimi.

Prime applicazioni Disposizioni per l etichettatura obbligatoria di carni bovine e di prodotti a base di carni bovine (Reg. CE 1760/2001 che modifica il Reg. CE 820/97) Disposizioni per l etichettatura dei prodotti del settore ittico, organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti alimentari e derivati da OGM (Reg. CE 1829-1830/2003) Reg. CE 178/2002 (EFSA)

Reg. CE 178/2002 i principi ispiratori della politica UE sulla sicurezza alimentare Revisione normativa conseguente alle proposte del Libro Bianco, tra cui 1. la costituzione dell Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (E.F.S.A.) e 2. l obbligo della rintracciabilità all interno di ogni singola azienda agroalimentare a partire dal 1 gennaio 2005 (art.18).

Definizione di Rintracciabilità secondo il Regolamento 178/2002 La possibilità di ricostruire e di seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale, attraverso tutte le fasi della produzione, della della trasformazione e della distribuzione

L art. 18 del regolamento 178/2002 prescrive: Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare: 1. chi abbia fornito loro un alimento o un mangime e 2. disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese a cui hanno fornito i loro prodotti. E i lotti di produzione? E il collegamento tra ciò che entra e ciò che esce?

Rintracciabilità e sicurezza Il riferimento alla rintracciabilità è inserito in un regolamento che tratta della sicurezza della produzione alimentare Ma con la sola rintracciabilità è possibile garantire la sicurezza? Non basta conoscere la provenienza di un prodotto per poterne garantire la sicurezza, occorre anche sapere come lavora il fornitore e come sono tenuti sotto controllo i processi coinvolti

Rintracciabilità e sicurezza La rintracciabilità è uno strumento necessario per realizzare prodotti sicuri, ma non è sufficiente, Per la sicurezza è fondamentale l effettiva capacità di richiamo di un prodotto difettoso Essa è un potente strumento di trasparenza, può fungere da deterrente Inoltre può circoscrivere l incidenza della presenza nel mercato di prodotti non conformi e delimitare il danno economico per i produttori

Correlazione lotto-cliente E difficoltosa anche in ossequio alle norme della privacy E un punto di difficile soluzione nel settore agroalimentare ma non solo in questo Nelle automobili, con registrazione dei passaggi di proprietà e telai codificati le campagne di ritiro vengono effettuate anche a mezzo stampa. Vale anche per gli elettrodomestici.

Quale rintracciabilità vogliamo? Una rintracciabilità completa ma difficilmente gestibile e molto costosa? Una rintracciabilità semplice di scarso significato e poco costosa? In media stat virtus? NO! La rintracciabilità è un vestito di sartoria che si cuce addosso all azienda

Articolo 19 Reg. CE 178/2002 il richiamo del prodotto difettoso Se un operatore del settore alimentare ritiene che un alimento da lui lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il suo controllo, esso deve: 1. avviare immediatamente procedure per ritirarlo e 2. informarne le autorità competenti. Cosa è un prodotto difettoso? I prodotti difettosi sono solo quelli che costituiscono un pericolo per la salute pubblica? Potenzialmente difettoso domani o realmente pericoloso oggi?

Articolo 19 Reg. CE 178/2002 il richiamo del prodotto difettoso Se il prodotto può essere arrivato al consumatore, l'operatore: 1. informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del ritiro e Come? 2. se necessario, richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute. Altre misure? Quali?

Comportamenti omissivi possono essere ritenuti dolosi e dimostrare malafede e di conseguenza costituire fattispecie di reati gravi Articolo 19 Reg. CE 178/2002 il richiamo del prodotto difettoso Gli operatori del settore alimentare responsabili di attività di vendita al dettaglio o distribuzione devono, entro i limiti delle rispettive attività, avviare procedure per ritirare dal mercato i prodotti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e contribuire a garantire la sicurezza degli alimenti trasmettendo al riguardo le informazioni necessarie ai fini della loro rintracciabilità, collaborando agli interventi dei responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e/o delle autorità competenti.

DPR n. 224/88 del 24 maggio 1988 Relativo alla responsabilità per danno da prodotto difettoso, attuazione della direttiva CEE n.85/374 Art. 1 - Il produttore è responsabile del danno cagionato dal difetto del suo prodotto Art.2 - esclusa la produzione primaria

Dir. CEE 34/99 Recepita con D. l.vo n.25 del 2.2.2001 : riammette il Produttore Primario nel campo di applicazione della Dir. CEE 85/374 "Produttore e' il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore ed il cacciatore." Micotossine-cariche batteriche-pesticidi

Rintracciabilità ed origine delle materie prime La rintracciabilità ai fini della sicurezza alimentare non deve essere confusa con la tracciabilità della provenienza geografica ai fini dell etichettatura dei prodotti Le industrie di trasformazione insistono sul concetto di volontarietà per indicazioni non determinanti per la sicurezza I produttori vogliono enfatizzare la provenienza dei prodotti come strumento di trasparenza e di legame al territorio

La Rintracciabilità negli altri paesi Gli attuali sistemi operativi hanno una valenza nazionale Manca un concetto univoco di rintracciabilità Si avverte la necessità di un passaggio a livello sovranazionale Necessità di definire un alfabeto comune che definisca in modo univoco le filiere di produzione, i prodotti e le informazioni che si intendono tracciare. Filiera: all estero è definita come catena di produzione e distribuzione

Concezione dei Paesi del Nord-Europa I sistemi di tracciabilità sono ad esclusivo servizio della sicurezza alimentare Possibilità di agire tempestivamente in caso di crisi L obiettivo è la riduzione del danno economico in caso di emergenze E uno strumento operativo senza ulteriori valenze

Concezione dei Paesi del Sud-Europa La tracciabilità è pressoché sempre affiancata da quella che attesta la produzione di alimenti di qualità (soprattutto definita dall origine) Potenziale utilizzo della rintracciabilità a scopo di marketing La sicurezza dell alimento tuttavia non può essere oggetto di marketing, ma un requisito minimo atteso dal consumatore

Gli Italiani sono sempre i primi! Legge 3 agosto 2004, n. 204, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2004 Norma di legge cosiddetta balneare. Vorrà dire qualcosa?

Legge 3 agosto 2004, n. 204 Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare, obbligatoriamente, l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

Legge 3 agosto 2004, n. 204 prodotto alimentare non trasformato Per luogo di origine o provenienza si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.

Legge 3 agosto 2004, n. 204 Al fine di assicurare una migliore informazione ai consumatori e prevenire i fenomeni di contraffazione, nell'etichettatura degli oli di oliva vergini ed extravergini e' obbligatorio riportare l'indicazione del luogo di coltivazione e di molitura delle olive.

Peccato che. La Commissione Europea non è stata informata preventivamente ed ha avviato una procedura di infrazione Le disposizioni sopraindicate non sono immediatamente operative in quanto con esse il legislatore ha inteso formalizzare nel contesto di un atto legislativo alcuni principi ispiratori della politica di settore, che dovranno tuttavia essere tradotti in disposizioni concretamente operative mediante successivi atti normativi. Fino all'emanazione di detti provvedimenti le sopraindicate disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 204, non incidono nei rapporti e sui comportamenti degli operatori.

Norme volontarie Norma UNI EN ISO 9001/2000 relative ai sistemi di qualità Manuali volontari settoriali di corretta prassi igienica (Reg. 178/2002) Norma UNI 11020 (2002) relativa ai sistemi di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari Norma UNI 10939 (2001) relativa ai Sistemi di rintracciabilità nelle filiere Agroalimentari

UNI EN ISO 9001:2000 Rintracciabilità: capacità di risalire alla storia, all utilizzazione o all ubicazione di ciò che si sta considerando Parlando di un prodotto la rintracciabilità può riferirsi: All origine dei materiali e suoi componenti Alla storia della sua realizzazione Alla distribuzione e all ubicazione del prodotto dopo la consegna

UNI EN ISO 9001:2000 1. L organizzazione, ove appropriato, deve identificare i prodotti con mezzi adeguati lungo tutte le fasi per la realizzazione del prodotto. 2. L organizzazione deve identificare lo stato d avanzamento dei prodotti in relazione ai requisiti di monitoraggio e di misurazione 3. Quando la rintracciabilità è un requisito, l organizzazione deve tenere sotto controllo e registrare l identificazione univoca del prodotto

Norma UNI 11020: 2002 Definisce i principi e specifica i requisiti per l attuazione di un sistema di rintracciabilità dei prodotti agroalimentari all interno di un azienda. L obiettivo è lo stesso del Reg. CE 1782002; collegare i lotti in entrata con i lotti in uscita

Norma UNI 10939:2001 Definisce i principi e specifica i requisiti per l attuazione di un sistema di rintracciabilità di filiera dei prodotti agroalimentari. Consiste in un insieme organizzato, che consente la rintracciabilità in una filiera agroalimentare. W La Reclame Pubblicità - Advertising Dalla terra alla tavola, dal campo alla forchetta, dal produttore al consumatore