Regolamento di previdenza



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Regolamento di previdenza Liberty 3a Fondazione di previdenza

Sommario Art. 1 Scopo Art. 2 Oggetto del regolamento Art. 3 Stipulazione dell accordo di previdenza Art. 4 Contributi Art. 5 Imposte Art. 6 Obbligo di certificazione Art. 7 Relazioni di conto banche Art. 8 Relazioni di conto clienti Art. 9 Rimunerazione Art. 10 Deposito titoli/deposito di previdenza Art. 11 Investimenti patrimoniali Art. 12 Direttive d investimento Art. 13 Osservanza e sorveglianza delle direttive d investimento Art. 14 Obbligo d informazione Art. 15 Risoluzione ordinaria Art. 16 Beneficiari Art. 17 Risoluzione anticipata Art. 18 Realizzazione della prestazione Art. 19 Cessione, costituzione in pegno e compensazione Art. 20 Promozione della proprietà d abitazioni Art. 21 Tasse Art. 22 Obbligo di notifica all autorità fiscale Art. 23 Responsabilità Art. 24 Obbligo di diligenza Art. 25 Lacune nel regolamento Art. 26 Modifiche al regolamento Art. 27 Disposizione transitoria Art. 28 Entrata in vigore

Regolamento di previdenza Ai sensi dell art. 9 dell Atto di fondazione della Liberty 3a Fondazione di previdenza («Fondazione»), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento di previdenza: Capo 1 Disposizioni generali Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili alle relazioni giuridiche tra la persona assicurata e la Fondazione derivanti dall Accordo di previdenza. Per una migliore scorrevolezza del testo, tutte le designazioni di persone si riferiscono ad entrambi i sessi. Art. 1 Scopo 1 La Fondazione ha lo scopo di realizzare la previdenza individuale vincolata per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità ai sensi dell art. 82 LPP e delle relative disposizioni d esecuzione. 2 La Fondazione non offre una protezione particolare dai rischi invalidità e decesso. Su richiesta, essa fa da tramite con un assicuratore specializzato in questo campo e, se la persona assicurata lo desidera, si procura le relative offerte. Art. 2 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina i diritti e gli obblighi della persona assicurata, del rappresentante plenipotenziario o dell avente diritto (di seguito «persona assicurata») nei confronti della Fondazione. Art. 3 Stipulazione dell accordo di previdenza Possono stipulare un accordo di previdenza e versare contributi ai sensi dell art. 4 le persone assicurate che esercitano un attività lucrativa e sono assicurate nel 1 pilastro (AVS/AI). La persona assicurata temporaneamente disoccupata può effettuare versamenti alla Fondazione fin tanto che beneficia di indennità dell assicurazione contro la disoccupazione. Capo 2 Contributi e imposte Art. 4 Contributi 1 La persona assicurata può determinare liberamente l importo e la data dei versamenti fiscalmente agevolati sul suo conto di previdenza del pilastro 3a, a concorrenza dell importo massimo annuo fiscalmente agevolato ai sensi dell art. 7 cpv. 1 OPP3 unitamente all art. 8 cpv. 1 LPP. Ai fini della validità fiscale nel rispettivo anno fiscale, i versamenti devono giungere sul conto di previdenza al più tardi l ultimo giorno di banca del rispettivo anno civile. Non sono consentiti accrediti con effetto retroattivo di importi giunti dopo questo termine di pagamento. 2 In presenza di un relativo accordo tra la persona assicurata e l assicuratore ai sensi dell art. 1 cpv. 2, la persona assicurata deve alla Fondazione almeno i contributi di un eventuale assicurazione di rischio. In questo caso la Fondazione è autorizzata ad addebitare il premio di rischio al conto di previdenza intestato alla persona assicurata. Se l avere è investito in titoli, la Fondazione può realizzare dei titoli al controvalore del premio di rischio e addebitare il corrispettivo al summenzionato conto. 3 Se entrambi i coniugi o partner in unione registrata esercitano un attività lucrativa e versano contributi ad una forma di previdenza riconosciuta, entrambi possono far valere queste deduzioni. 4 Nell anno in cui la persona assicurata raggiunge l età di pensionamento ordinario, è possibile versare il contributo integrale. Art. 5 Imposte 1 I contributi versati dalla persona assicurata possono essere dedotti dal reddito imponibile conformemente alle disposizioni fiscali della Confederazione e del cantone di domicilio. Il capitale di previdenza accumulato e i redditi che ne derivano non sono imponibili fino alla scadenza. 2 In caso di pagamento di prestazioni di previdenza, la Fondazione è tenuta ad osservare le disposizioni di legge e a notificare alle autorità fiscali competenti i prelievi corrispondenti o a trattenere i contributi fiscali dovuti. Art. 6 Obbligo di certificazione Una volta all anno la Fondazione certifica alla persona assicurata i contributi versati. Capo 3 Esecuzione Art. 7 Relazioni di conto banche La Fondazione sceglie le banche detentrici dei conti sottoposte obbligatoriamente alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio secondo i criteri «sicurezza, qualità e costi». Art. 8 Relazioni di conto clienti 1 La Fondazione stipula con ogni persona assicurata un accordo di previdenza che regola i dettagli del rapporto di previdenza. 2 Per ogni persona assicurata la Fondazione apre e tiene un conto di previdenza intestato alla persona assicurata. A tale scopo la Fondazione è autorizzata a scambiare con l amministrazione e con le banche di conto e di deposito tutti i dati necessari alla tenuta del conto e del deposito.

3 È possibile aprire un massimo di cinque conti per ogni persona assicurata. 4 Se possiede più conti di previdenza, la persona assicurata determina la ripartizione o assegnazione dei contributi versati e degli averi. 5 Al conto di previdenza sono accreditati, fra l altro: a. gli averi di previdenza trasferiti da istituti di previdenza del 3 pilastro; b. i contributi versati, a concorrenza dell importo massimo legale; c. gli interessi e i proventi da titoli. 6 Al conto di previdenza sono addebitati, fra l altro: a. i trasferimenti di averi di previdenza ad altri istituti di previdenza del 3 pilastro; b. i prelievi effettuati dalla persona assicurata nell ambito delle disposizioni di legge; c. le tasse della Fondazione e dell amministratore patrimoniale, le commissioni di brokerage, le tasse di bollo e di deposito; d. eventuali premi di rischio; e. le commissioni d intermediazione o di consulenza, con il consenso esplicito scritto della persona assicurata. 7 La Fondazione è autorizzata ad addebitare le spese al conto di previdenza intestato alla persona assicurata. Se l avere è investito in titoli, la Fondazione può realizzare dei titoli al controvalore delle tasse e commissioni e addebitare il corrispettivo al summenzionato conto. 8 Il conto di previdenza gode del privilegio del risparmio ai sensi della Legge federale sulle banche. Art. 9 Rimunerazione 1 Se tenuti sotto forma di conto, gli averi di previdenza sono rimunerati. 2 Il tasso d interesse dei conti di previdenza è fissato dal Consiglio di fondazione. 3 Gli interessi sono accreditati alla fine di ogni anno civile. 4 Il tasso d interesse è adeguato alle condizioni di mercato. 5 Se la persona assicurata esce dalla Fondazione nel corso di un anno civile, gli interessi dell anno corrente sono calcolati pro rata temporis fino alla data di valuta dell uscita. Art. 10 Deposito titoli/deposito di previdenza 1 Su richiesta, la persona assicurata può aprire fino a un massimo di cinque depositi titoli (di seguito «depositi di previdenza»). Per ogni persona assicurata la Fondazione apre e tiene cinque depositi di previdenza al massimo intestati alla persona assicurata. 2 Le banche di deposito sono designate dalla Fondazione d intesa con la persona assicurata e sono sistematicamente selezionate secondo i criteri «sicurezza, qualità e costi». Art. 11 Investimenti patrimoniali L investimento di averi della previdenza non dà diritto ad una rimunerazione minima né al mantenimento del valore del patrimonio. Il rischio dell investimento incombe esclusivamente alla persona assicurata. Art. 12 Direttive d investimento 1 È applicabile l art. 5 OPP3. 2 Gli art. 49 58 OPP2 sono applicabili per analogia agli investimenti del patrimonio in soluzioni di risparmio in titoli. In deroga a queste disposizioni, è possibile collocare l intero avere in un prodotto che garantisce il mantenimento del capitale o in un obbligazione con una buona solvibilità. Art. 13 Osservanza e sorveglianza delle direttive d investimento 1 Le persone incaricate della gestione patrimoniale sono responsabili del costante rispetto delle direttive d investimento ai sensi dell art. 12. 2 La Fondazione sorveglia il rispetto delle direttive tramite controlli puntuali effettuati periodicamente, ma almeno al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. 3 Se per un motivo qualunque queste direttive non sono rispettate, le persone incaricate della gestione patrimoniale devono di loro iniziativa ripristinare senza indugio la legalità. 4 Inoltre, sin dal primo richiamo all ordine da parte della Fondazione, si impegnano a intraprendere tutti i correttivi necessari e a confermare per iscritto alla Fondazione la loro esecuzione. In caso di investimenti alternativi e di altri fondi, il correttivo deve essere attuato al primo termine possibile di emissione o di riscatto. 5 In caso di mancato rispetto delle direttive d investimento, il Consiglio di fondazione della Fondazione è autorizzato a procedere ai necessari correttivi nel deposito. Art. 14 Obbligo d informazione 1 Dopo l apertura del conto di previdenza la persona assicurata riceve dalla Fondazione una conferma e, a inizio anno, un estratto conto dell anno civile appena concluso con indicazione di tutte le transazioni, inclusi gli accrediti d interessi, e il saldo dell avere di previdenza al 31 dicembre. 2 Dopo l apertura del deposito di previdenza la persona assicurata riceve dalla Fondazione una conferma e, a inizio anno, un estratto di deposito con indicazione del valore del deposito al 31 dicembre. 3 La persona assicurata deve comunicare alla Fondazione ogni cambiamento di indirizzo, cognome e stato civile. Se è coniugata, la persona assicurata deve comunicare alla Fondazione anche la data del matrimonio. La Fondazione ricusa ogni responsabilità per le conseguenze di un indicazione insufficiente, tardiva o inesatta di dati personali e indirizzo. Le

comunicazioni per la persona assicurata spedite all ultimo indirizzo conosciuto alla Fondazione sono considerate come legalmente avvenute. 4 Tutta la corrispondenza della persona assicurata va indirizzata direttamente alla Fondazione o alla rispettiva rappresentanza regionale. Gli indirizzi della Fondazione e delle rispettive rappresentanze regionali sono indicati sul sito web della Fondazione. Art. 15 Risoluzione ordinaria 1 L accordo di previdenza si estingue non appena la persona assicurata ha raggiunto l età di pensionamento AVS ordinario, in tutti i casi però con il decesso della persona assicurata. Il prelievo della prestazione di vecchiaia può essere rinviato fino al più tardi 5 anni dopo l età di pensionamento AVS ordinario, sempreché la persona assicurata possa dimostrare che continua l esercizio di un attività lucrativa. In caso di tale differimento, la persona assicurata deve immediatamente notificare per iscritto alla Fondazione la cessazione dell attività lucrativa. Un prelievo anticipato della prestazione di vecchiaia è possibile al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell età di pensionamento AVS ordinario. Prima di questo termine, salvo le eccezioni di cui all art. 17, non sono possibili prelievi dal conto o dal deposito di previdenza. 2 I portafogli di titoli, laddove disponibili, possono essere trasferiti dal deposito di previdenza della persona assicurata nel suo patrimonio privato. 3 La copertura previdenziale si estingue con il trasferimento dell avere di previdenza alla persona assicurata, ai suoi eredi o ad un altro istituto di previdenza e con l estinzione del conto o deposito di previdenza. Art. 16 Beneficiari 1 Sono considerate beneficiarie le persone seguenti: a. in caso di sopravvivenza, la persona assicurata; b. in caso di decesso della persona assicurata, le persone qui di seguito enumerate nell ordine seguente: i il coniuge superstite o il partner registrato supersite, ii i discendenti diretti e le persone fisiche al cui sostentamento la persona defunta ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni, iii i genitori, iv i fratelli e le sorelle, v gli altri eredi. 2 La persona assicurata ha il diritto di specificare nel contratto la cerchia di beneficiari fra quelli elencati al cpv. 1 lett. b cifra II e di precisare i loro diritti. 3 La persona assicurata ha il diritto di modificare l ordine di successione dei beneficiari di cui al cpv. 1 lett. b cifre III-V di precisare i loro diritti. 4 I beneficiari devono fornire alla Fondazione la prova dell esistenza di un motivo di pagamento. In caso di più beneficiari, qualora le rispettive quote non fossero inequivocabilmente definite, essi dovranno determinare di comune accordo i bonifici o definire la ripartizione con il consenso di tutti gli aventi diritto. In altro caso la distribuzione avviene in parti uguali. Art. 17 Risoluzione anticipata 1 L avere di previdenza può essere versato su richiesta della persona assicurata se quest ultima riceve una rendita integrale d invalidità dell Assicurazione federale per l invalidità (AI) e il rischio d invalidità non è assicurato. 2 L avere di previdenza può essere versato anticipatamente se la persona assicurata trasferisce l avere di previdenza in un istituto di previdenza riconosciuto. 3 Un versamento anticipato in contanti è ammesso nei seguenti casi: a. la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera; b. la persona assicurata avvia un attività lucrativa indipendente quale attività principale e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria. Il prelievo va effettuato entro l anno successivo all avvio dell attività lucrativa indipendente; c. la persona assicurata abbandona l esercizio dell attività lucrativa indipendente e avvia un altra attività lucrativa indipendente. Il prelievo va effettuato entro l anno successivo all avvio dell altra attività lucrativa indipendente; d. il capitale di previdenza è inferiore al contributo annuo massimo ai sensi dell art. 4 cpv. 1. 4 I portafogli di titoli, laddove disponibili, possono essere trasferiti dal deposito di previdenza della persona assicurata nel suo patrimonio privato. 5 Sono possibili prelievi parziali, con riserva di trattamenti fiscali derogatori. 6 Nei seguenti casi il conto o il deposito di previdenza è sciolto integralmente o parzialmente per via legale e senza revoca espressa dell accordo di previdenza o del mandato d investimento della persona assicurata: a. realizzazione della costituzione in pegno ai sensi dell art. 30b LPP; b. per disposizione del giudice in caso di divorzio. 7 Per la persona assicurata coniugata o in unione domestica registrata, il versamento in contanti giusta l art. 3 è possibile solamente con l accordo scritto con firma certificata del coniuge o del partner registrato. L accordo è necessario solamente nei casi contemplati dall art. 5 LFLP (partenza per l estero, avvio di un attività lucrativa indipendente, importo limitato). Se l autorizzazione non può essere ottenuta o è rifiutata senza un motivo fondato, la persona assicurata può adire il tribunale. Art. 18 Realizzazione della prestazione La prestazione è realizzata esclusivamente sotto forma di capitale (liquidità o titoli) ed è esigibile da 10 a 90 giorni dopo

la ricezione della domanda completa. L ammontare della prestazione corrisponde al saldo dell avere di previdenza e/o del deposito di previdenza. Art. 19 Cessione, costituzione in pegno e compensazione 1 Alla cessione, costituzione in pegno e compensazione di diritti alla prestazione è applicabile per analogia l art. 39 LPP. 2 Alla costituzione in pegno del capitale di previdenza o del diritto alla prestazione di previdenza ai fini della proprietà d abitazioni della persona assicurata sono applicabili per analogia l art. 30b LPP o l art. 331d CO e gli art. 8 10 OPPA. 3 La persona assicurata può cedere parzialmente o integralmente al coniuge i suoi diritti alle prestazioni di vecchiaia, o tali diritti possono essere assegnati dal tribunale, qualora il regime dei beni è sciolto in modo diverso che per causa di decesso. L istituto della persona assicurata deve versare l importo da trasferire all istituto indicato dal coniuge ai sensi dell art. 1 cpv. 1 OPP3 o a un istituto di previdenza; sono riservati gli art. 15 e 17 del presente regolamento. 4 Il cpv. 3 è applicabile per analogia in caso di scioglimento di un unione registrata per decisione del giudice se i due partner hanno convenuto la divisione del patrimonio ai sensi della partecipazione agli acquisti. Art. 20 Promozione della proprietà d abitazioni 1 Ai sensi della promozione della proprietà d abitazioni, la persona assicurata può, per i propri bisogni, costituire in pegno o riscattare direttamente i suoi diritti nei confronti dell istituto di previdenza. 2 Il prelievo anticipato è possibile fino a cinque anni prima dell età di pensionamento AVS ordinario. La costituzione in pegno è possibile fino al raggiungimento dell età di pensionamento AVS ordinario. 3 Un prelievo anticipato è possibile solamente ogni cinque anni. 4 L importo disponibile per il prelievo anticipato o la costituzione in pegno corrisponde all avere di previdenza. 5 Per la persona assicurata coniugata o in unione domestica registrata, il versamento è possibile solamente con l accordo scritto con firma certificata del coniuge o del partner registrato. Se l autorizzazione non può essere ottenuta o è rifiutata senza un motivo fondato, la persona assicurata può adire il tribunale. Art. 22 Obbligo di notifica all autorità fiscale 1 La Fondazione è tenuta a notificare alle autorità fiscali il versamento di averi di previdenza nella misura in cui leggi o disposizioni di Confederazione e cantone lo richiedono. In caso di opposizione a tale notifica, è dedotta l imposta preventiva fissata dall autorità fiscale. 2 Se al momento della domanda di risoluzione la persona assicurata risiede all estero, la Fondazione deduce l imposta alla fonte direttamente dall avere di previdenza. Art. 23 Responsabilità La Fondazione non risponde nei confronti della persona assicurata per le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di obblighi legali, contrattuali o regolamentari da parte della persona assicurata. Art. 24 Obbligo di diligenza La Fondazione si impegna ad eseguire tutti gli atti di gestione connessi al rapporto di previdenza secondo scienza e coscienza, ovvero ad esercitarli con la stessa diligenza che usa nei confronti dei propri affari. A parte quest obbligo di diligenza, la Fondazione non assume alcuna responsabilità. Art. 25 Lacune nel regolamento Laddove il presente regolamento non disciplina fattispecie particolari, il Consiglio di fondazione delibera una regolamentazione commisurata allo scopo della Fondazione. Art. 26 Modifiche al regolamento Il Consiglio di fondazione può decidere in qualunque momento di apportare modifiche al Regolamento di previdenza. Art. 27 Disposizione transitoria In deroga all art. 12, fino al 31 dicembre 2010 sono applicabili le direttive d investimento in vigore al 31 dicembre 2008. Art. 28 Entrata in vigore Il presente regolamento entra il vigore il 1 giugno 2009 e sostituisce ogni versione precedente. Svitto, 17 giugno 2009 Art. 21 Tasse La Fondazione si riserva il diritto di modificare in qualunque momento le tasse e commissioni. Il Regolamento dei costi aggiornato può essere scaricato dal sito web della Fondazione o richiesto alla Fondazione. Il Consiglio di fondazione della Liberty 3a Fondazione di previdenza