Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 319 03.12.2015 Bonus ristrutturazione: detrazione fiscale delle spese Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% La detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall art. 16-bis del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986); codice fiscale del soggetto che paga; codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità. Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale. Interventi di recupero del patrimonio edilizo La documentazione attestante le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio è rappresentata dalle ricevute, fatture fiscali e altra idonea documentazione (se, ad esempio, l esecuzione dei lavori è affidata ad un soggetto non titolare di partita IVA). Così recita la Circolare 24 febbraio 1998, n. 57: Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all osservanza delle disposizioni di cui al DPR 26 settembre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. 1
In merito all intestazione dei documenti di spesa, la Circolare n. 57/1998, dispone quanto segue: [...] i documenti giustificativi delle spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. In caso di spese sostenute da uno dei soggetti di cui all articolo 5 del TUIR, le fatture o ricevute devono essere a questi intestate e, in caso di spese relative alle parti comuni, i documenti giustificativi devono essere intestati al condominio. Pertanto, in linea generale, il documento di spesa (fattura, ricevuta fiscale o altra idonea documentazione) deve essere intestato al soggetto che vuole beneficiare della detrazione. In alcuni casi, di seguito analizzati, l intestazione dei documenti attestanti le spese per le quali si intende richiedere la detrazione del 36%-50% va ponderata con attenzione. Soggetto interessato Pluralità di soggetti interessati Società di persone Condominio Intestazione documento di spesa Se più contribuenti intendono richiedere la detrazione del 36%-50% (comproprietari, contitolari di diritti reali, etc.) i documenti di spesa e le relative ricevute di pagamento vanno intestate a tutti i soggetti interessati alla detrazione Nel caso di interventi eseguiti su immobili della società, i documenti di spesa vanno intestati alla società stessa. La detrazione verrà ripartita tra i soci in sede di dichiarazione dei redditi, tramite l apposito prospetto di riparto Per gli interventi eseguiti su parti comuni condominiali, le fatture/ricevute di pagamento sono intestate al condominio. Successivamente l amministratore provvederà a certificare ad ogni condomino la quota di spesa a esso imputabile 2
L articolo 1, comma 3, Decreto Ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, dispone che: Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Pertanto, per poter fruire della detrazione, le spese sostenute devono essere state pagate mediante bonifico bancario, dal quale devono risultare i seguenti dati: causale del versamento (con indicazione della Legge istitutiva dell agevolazione, ovvero l art. 16-bis, TUIR); codice fiscale del beneficiario della detrazione; numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L Amministrazione Finanziaria, nei propri documenti di prassi, ha inoltre ammesso l utilizzo del bonifico postale, dato che anche tale strumento permette di reperire tutte le informazioni richieste dalla norma per il riconoscimento della detrazione (C.M. 10 giugno 2004, n. 24, punto 1.11.). Spese per le quali non è richiesto il pagamento con bonifico Per determinate spese non è richiesto il pagamento con bonifico bancario. Trattasi in particolare: delle spese relative agli oneri d urbanizzazione; delle ritenute d acconto operate sui compensi; dell imposta di bollo; dei diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Soggetti intestatari del bonifico Il bonifico di pagamento deve essere intestato al soggetto che intende beneficiare della detrazione. È comunque utile ricordare che l Amministrazione Finanziaria permette la correzione di alcuni errori concernenti l intestazione dei documenti. IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ Nel caso in cui più soggetti intendano beneficiare dell agevolazione (lavori su immobile in comproprietà) è richiesto che il bonifico bancario attestante le spese sostenute sia intestato a tutti i contribuenti interessati. 3
SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE PARTI COMUNI CONDOMINIALI Così dispone la Circolare n. 57/1998: [...] in presenza di più soggetti che intendono fruire della detrazione relativamente agli stessi interventi, il bonifico deve recare l indicazione del codice fiscale di tutti i soggetti che intendono fruire della detrazione. Nel caso in cui i soggetti beneficiari della detrazione siano soci di una società di persone, ai sensi della C.M. n. 57/1998, è richiesta l indicazione del codice fiscale della società stessa e del socio che materialmente esegue il versamento degli importi: Per gli interventi realizzati da soggetti di cui all articolo 5 del TUIR va indicato il codice fiscale del soggetto stesso e di quello che provvede al pagamento. Nel caso di lavori effettuati su parti comuni condominiali, il bonifico di pagamento va intestato al soggetto che provvede al pagamento (condomino o amministratore) e del condominio: Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale dell amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio. Ritenuta d acconto sui bonifici Il D.L. n. 78/2010, a decorrere dal 1 luglio 2010 ha disposto che, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale, la Banca o Posta è tenuta a operare una ritenuta d acconto del 10% a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, all atto dell accreditamento al beneficiario; tale percentuale è stata ridotta al 4% dal 6 luglio 2011 e aumentata all 8% dal 1 gennaio 2015. In linea generale, il contribuente non è direttamente interessato dalla ritenuta in esame; tale soggetto, infatti, è tenuto a effettuare il bonifico alla banca/posta con le consuete modalità, riportando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell agevolazione, nonché il codice fiscale/partita IVA del beneficiario del bonifico. Diversamente, sono interessati dalla disposizione le banche/poste che, agendo in qualità di sostituto d imposta, devono: operare le ritenute d acconto, con obbligo di rivalsa, all atto dell accreditamento dei pagamenti; 4
versare la ritenuta d acconto, con le modalità ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo, riportando nel mod. F24 l apposito codice tributo 1039 ; rilasciare al beneficiario del pagamento, entro il 28 febbraio dell anno successivo, la certificazione delle somme erogate e delle ritenute effettuate. Il soggetto che effettua l intervento edilizio riceve l accredito della somma fatturata e corrisposta dal committente al netto della ritenuta d acconto operata dalla banca/posta. Tale ritenuta, evidenziata nella certificazione rilasciata dalla Banca/Posta, può essere scomputata dalle imposte sul reddito. Indicazione della causale Nello spazio riservato alla causale del bonifico devono essere riportati gli estremi della Legge di riferimento dell agevolazione. Considerata la revisione della disciplina introdotta dal D.L. n. 201/2011, nella causale del bonifico bancario di pagamento delle spese sostenute, il tradizionale riferimento alla Legge n. 449/1997 deve essere sostituito dall indicazione dell articolo 16-bis, D.P.R. n. 917/1986, attualmente disciplinante l agevolazione. In merito alla causale di versamento del bonifico, l Agenzia delle Entrate, nel corso degli anni, ha fornito i seguenti chiarimenti: se il bonifico non contiene l indicazione degli estremi della norma agevolativa, il diritto alla detrazione permane se il contribuente dimostra che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e nei limiti previsti (C.M. 12 maggio 2000 n. 95, punto 2.1.3); se lo spazio nel bonifico on-line non è sufficiente per l indicazione della causale, è sufficiente che il contribuente sia in grado di dimostrare che le spese sono state sostenute nel rispetto delle condizioni e dei limiti ivi previsti (R.M. n. 353/2008). Con Risoluzione 7 giugno 2012, n. 55, l Agenzia delle Entrate è tornata sui suoi passi, sostenendo la non riconoscibilità della detrazione in caso di bonifico carente dei requisiti richiesti dalla norma tale da impedire a banche e a Poste italiane di operare la ritenuta del 8%. 5
L unico modo per sanare la sopra indicata situazione sarebbe quello di effettuare un nuovo bonifico alla ditta beneficiaria completo dei dati richiesti, in modo da consentire alle banche o a Poste italiane di operare la ritenuta del 8%. Spese sostenute prima dell inizio dei lavori Alcune spese relative agli interventi di recupero edilizio sono generalmente sostenute prima dell effettivo inizio dei lavori; si pensi, ad esempio, alle prestazioni professionali connesse o alle spese di progettazione. Con due distinti interventi di prassi (Circolare n. 122/1999 e Circolare n. 95/2000) l Agenzia delle Entrate ha chiarito, a proposito di spese sostenute prima dell invio della Comunicazione al Centro di servizio (adempimento oggi soppresso), che tale invio doveva essere effettuato prima dell inizio dei lavori, ma non necessariamente prima di aver effettuato tutti i pagamenti relativi alle spese di ristrutturazione. Alcuni pagamenti, infatti, non possono che essere precedenti alla data di inizio dei lavori (ad esempio, spese relative alle pratiche di abilitazione amministrativa all esecuzione dei lavori). Di conseguenza, possono beneficiare della detrazione del 36-50% anche le spese connesse all intervento (ad esempio, di progettazione, per materiali, per acconti su futuri lavori, ecc.) effettuate prima della data di inizio dei lavori. Acquisto/costruzione di box auto È possibile beneficiare della detrazione del 36%-50% sulle spese sostenute per la realizzazione del box o posto auto, a condizione che sia pertinenziale all immobile abitativo. Al riguardo si fa presente che: DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE La documentazione attestante le spese sostenute per: ristrutturazione/costruzione del box o posto auto pertinenziale è rappresentata dalle ricevute, fatture fiscali o altra idonea documentazione; acquisto o assegnazione del box o posto auto pertinenziale, si sostanzia nell attestazione che l impresa o cooperativa edilizia che ha curato i lavori è tenuta a rilasciare al soggetto interessato. In detta certificazione sono attestate le c.d. spese di realizzazione per le quali è possibile beneficiare della detrazione. Si ricorda che anche l IVA relativa a tali spese è detraibile. 6
CONTRATTO PRELIMINARE DI ACQUISTO O ASSEGNAZIONE È ammessa la detrazione delle spese di realizzazione anche nel caso in cui il box/posto auto pertinenziale sia in costruzione e il contribuente abbia stipulato un contratto preliminare per l acquisto o assegnazione dello stesso unitamente all abitazione. In tal caso, è richiesto che il preliminare di vendita, dal quale deve risultare il vincolo pertinenziale sia registrato presso l ufficio competente (C.M. n. 55/2001, punto 1.5.4). INTESTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA In merito all intestazione dei documenti di spesa, valgono invece i chiarimenti forniti dall Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 57/1998, illustrati precedentemente. In linea generale, comunque, i documenti attestanti le spese devono essere intestati al soggetto o ai soggetti che intendono fruire della detrazione. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE In entrambe le ipotesi concernenti il box o posto auto pertinenziale (costruzione/ristrutturazione ovvero acquisto) è richiesto il pagamento degli importi tramite bonifico bancario o postale. Altre modalità di pagamento sono causa di decadenza dall agevolazione. Il bonifico di pagamento deve essere intestato al soggetto che intende beneficiare della detrazione. Acquisto di immobili ristrutturati Nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati da imprese e cooperative edilizie, il contribuente non è mai stato tenuto all invio della comunicazione di inizio lavori a Pescara (art. 16-bis, comma 3, TUIR e per il passato art. 1, Decreto 9 maggio 2002, n. 153). Circa tale spesa si fa presente che: DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LE SPESE SOSTENUTE La documentazione attestante il sostenimento delle spese per acquisto di immobili ristrutturati, per le quali il contribuente intende fruire della detrazione del 36%-50%, è rappresentata dalla fattura di compravendita o assegnazione dell immobile ristrutturato, dal quale sia possibile evincere: il rispetto delle condizioni richieste dalla normativa; il prezzo di acquisto dell immobile. 7
È sul 25% di tale importo che viene infatti calcolata la detrazione. Nel caso in cui il contribuente voglia fruire della detrazione in relazione ad eventuali acconti corrisposti prima del rogito, è necessaria l esistenza del compromesso di vendita, che deve essere stato registrato presso il competente ufficio dell Agenzia delle Entrate; INTESTAZIONE DEI DOCUMENTI DI SPESA La fattura attestante l acquisto o assegnazione dell immobile deve essere intestata al soggetto/soggetti che intendono beneficiare dell agevolazione; MODALITÀ DI PAGAMENTO Disponendo il Decreto n. 153/2002 che per l acquisto di immobili ristrutturati non devono essere effettuati gli adempimenti richiesti per fruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è richiesto che il pagamento degli importi detraibili sia effettuato tramite bonifico bancario o postale. - Riproduzione riservata - 8