DEMOLIZIONE E SICUREZZA



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Associazione Nazionale Demolitori Italiani DEMOLIZIONE E SICUREZZA Brescia, 23 giugno 2007 L RUOLO DEL COORDINATORE NELLE ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE dott. Fabrizio Lovato

In generale. L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Ho cominciato con l articolo 2087 Codice Civile Tutela delle condizioni di lavoro, perchè troppo spesso questa norma è dimenticata, o addirittura sconosciuta, mentre nella realtà è di una forza ed una contestualità impressionante. Parlando di demolizioni, la prima norma che prendo a riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni. Il decreto regolava, e regola, la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, ed all articolo 1, secondo comma, recita: le norme del presente decreto si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Norma di riferimento Art. 71 (Rafforzamento delle strutture) DPR 164/56 Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. Compiti previsti Indagine con verifica statica e proposta di opere provvisionali Art. 72 (Ordine delle demolizioni) DPR 164/56 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro. Indicazione sull ordine e sulle cautele da adottare nelle demolizioni, che normalmente devono procedere dall alto verso il basso senza pregiudicare la stabilità delle restanti strutture. Per importanti ed estese demolizioni (ove le modalità tecniche non sono state decise in fase di progetto ex art.12 D.Lgs.494/96) redigere un apposito programma a firma dell imprenditore e da chi, in linea gerarchica con l imprenditore stesso, è chiamato a dirigere i lavori di demolizione.

Art. 73 (Misure di sicurezza) DPR 164/56 La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza. Gli artt. 73, 74, 75, e 76 riportano indicazioni tecniche specifiche sulle modalità esecutive da seguire. Art. 74 (Convogliamento del materiale di demolizione) DPR 164/56 Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. Art. 75 (Sbarramento della zona di demolizione) DPR 164/56 Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. Art. 76 (Demolizione per rovesciamento) DPR 164/56 Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

Le indicazioni sopra riportate sono rafforzate anche dall imposizione proposta, in capo al datore di lavoro dell impresa, dal combinato dell art.9 con i contenuti dell allegato IV del D.Lgs.494/96 che recita: 2. Lavori di demolizione. 2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. Quindi, non solo programmazione quando si parla di importanti ed estese demolizioni, ma anche progettazione e sorveglianza quando la demolizione può presentare un pericolo, inteso nella più ampia accezione del temine. È degna di nota anche l indicazione relativa alla sorveglianza, che deve essere attuata da persona competente. Il coordinatore. Le indicazioni, o meglio le imposizioni normative fino ad ora riportate, individuano compiti specifici per l imprenditore e/o altri soggetti, ma sempre nell abito della sua sfera d azione (vedi ad esempio - direttore delle attività di demolizione, persone competenti nelle demolizioni), ma cosa succede se in un cantiere, il committente determina la necessità di nomina di un coordinatore per la sicurezza? Il coordinatore è una soggetto dipendete dal committente dell opera. Questa figura professionale è di recente individuazione normativa in quanto è stato introdotto nel nostro ordinamento solo a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n.494. All articolo 3, comma 3, obblighi del committente è indicato: Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II La centralità di questo comma è determinata dal fatto che dallo stesso, attraverso calcoli e valutazioni, deve emergere se l attività che il committente ha in animo, meriti o no il supporto di tecnici specialisti quali i coordinatori. Per facilitare la lettura riporto una tabella esemplificativa dei casi in cui il coordinatore deve essere nominato. Tabella riepilogativa dei casi e degli adempimenti.

Le ultime due righe evidenziano i casi in cui deve essere nominato il coordinatore. n. imprese esecutrici casi U-G Rischi aggravati allegato II Verifica idoneità impresa Notifica preliminare art.11 adempimenti Nomina CSE e CSP Redaz. PSC Redaz. POS 1 impresa -200 NO SI NO NO NO SI SI 1 impresa +200 NO/SI SI SI NO NO SI SI + imprese -200 NO SI NO NO NO SI SI + imprese +200 NO SI SI SI SI SI NO + imprese -200 SI SI SI SI SI SI NO Redaz. PSS Ma veniamo ai compiti di questa figura e cerchiamo di contestualizzarli con l argomento oggetto di questa relazione. Art. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione. 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1; Il coordinatore redige il piano di sicurezza e coordinamento secondo quanto stabilito dall art. 12 del D.Lgs 494/96 e dal regolamento sul contenuto dei piani di sicurezza. Per meglio comprendere la portata di questo documento, riportiamo una parte dell art.12: << il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione >>. Il piano di sicurezza e coordinamento è definito tenendo conto del contesto, da qui l unicità di ogni piano, dei rischi prevedibili legati alle modalità operative, ai macchinari, agli impianti, all utilizzazione di sostanze o preparati, alla movimentazione dei mezzi o degli addetti, alla logistica del cantiere; ed in base alla combinazione di questi fattori, indica le misure di protezione collettiva, ed individuali che dovranno essere adottate, nonché le modalità di coordinamento e verifica. È di recente pubblicazione il D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222, regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che sviluppando i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento, introduce e fissa nuovi concetti. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i

suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; mentre le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. Tutto questo però deve svolgersi nel rispetto di una condizione: le scelte che saranno attuate, siano esse progettuali od organizzative devono essere conformi alle prescrizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Quindi concretamente il coordinatore progetta la logistica di cantiere, individua, analizza e valuta i rischi riguardo alle fasi di lavoro e alla loro contemporaneità; definisce le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme antinfortunistiche e la tutela della salute dei lavoratori; stima i relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; valuta la presenza contemporanea o successiva di più imprese fornendo indicazioni per il coordinamento; valuta il programma lavori redatto dal progettista e la durata e le fasi determinate dal committente, in relazione alla valutazione dei rischi lavorativi, ed alle interferenze che si possono generare, indicando in via ipotetica le maestranze da impiegare, e se non esistente, redige il cronoprogramma dei lavori. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; Ecco la particolarità : nel caso le modalità tecniche di attuazione dell intervento di demolizione, siano definite in fase di progetto, ed ovviamente non le definisce il coordinatore in progettazione, ma il progettista tecnico competente, il coordinatore deve indicare le misure generali di sicurezza da adottare. A questo proposito è solo il caso di accennare ad alcuni punti d approfondimento da parte del CSP in fase progettuale: Impianti presenti e modalità di disattivazione; Verifica presenza di materiali o sostanze pericolose; Vincoli di mobilità dentro e fuori i fabbricati, sia in orizzontale che in verticale, con specifico riferimento alla circolazione in sicurezza di macchine ed addetti;

ed ovviamente i progetti con l indicazione delle demolizioni e delle nuove costruzioni, supportati da una relazione tecnica strutturale di verifica. Mentre, quando pensiamo all indicazione di misure generali, possiamo indicare: Modalità di accesso al cantiere, e viabilità interna di macchine e uomini; Identificazione ed indicazione delle aree di stoccaggio materiali sia temporanei che prolungati; Modalità di segnalazione e segregazione delle aree pericolose e/o interessate dagli interventi di demolizione; Modalità di controllo in progress delle strutture in demolizione al fine del costante monitoraggio e miglioramento delle strutture restanti e delle opere provvisionali di supporto. Quanto appena indicato risolve la fase progettuale, ma nella fase esecutiva quali sono i compiti del coordinatore? Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in conformità ai compiti indicati all art. 5 del D.Lgs.494/96, provvede anche a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento PSC, assicurandone la coerenza con quest ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo delle manutenzioni future, in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; Omettendo le altre lettere che compongono l articolo in questione, passiamo ad analizzare i punti appena elencati partendo dal Piano Operativo di Sicurezza. Il POS è il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, (ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche) in relazione alla natura dell attività dell impresa, valutando, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori impegnati. Il piano operativo di sicurezza, i cui contenuti sono dettagliati nell art. 6 del DPR 3 luglio 2003 n.222, generalmente contiene: una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e salute durante il lavoro, nella

quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui al punto precedente; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Il POS è redatto con la collaborazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione e con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori. E evidente che l attività di verifica, non è secondaria, anche perchè è proprio in questo documento che devono trovare posto gli obblighi e le indicazione esplicitate nella prima parte di questa relazione. Ma in sostanza cosa deve fare il coordinatore in esecuzione? 1. verificare l idoneità del piano operativo, in base alle norme ed al piano di sicurezza e coordinamento. 2. assicurare la coerenza tra il Piano operativo di sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento. La prima attività, non evidenzia difficoltà di ordine interpretativo, ma solo di ordine pratico. Il piano operativo di sicurezza deve essere specifico per il cantiere di riferimento e di dettaglio rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, e deve contenere almeno quei riferimenti esecutivi che consentono al coordinatore di identificare specificatamente la modalità esecutiva (nella più ampia accezione del termine), con cui l impresa esecutrice svolgerà la sua attività. La seconda attività, assicurare la coerenza tra i piani, evidenzia una grossa ambiguità applicativa: fino a che punto si deve spingere un CSE per assicurare, in altre parole dare per certa, la coerenza tra questi due documenti? E opinione di un esimio Magistrato che il CSE debba spingersi sin quasi a redigere lui stesso il POS (Dott. Soprani, convegno del Consiglio Nazionale Geometri del 31.10.2000 a Roma), ma è chiaro che così facendo si perderebbe di vista lo scopo principale di tale documento, e ci si dovrebbe chiedere se le competenze operative specifiche del CSE siano così approfondite. Concludo questa breve trattazione con un consiglio: oggi l attività di demolizione, o meglio di decostruzione ha raggiunto una specializzazione ed una tecnicità che raramente può incontrarsi nelle competenze generali di un coordinatore della sicurezza nei cantieri, che è bene rammentarlo si sono formate in 120 ore di corso, pertanto invito fortemente i colleghi, soprattutto nella fase progettuale a contattare tecnici o imprese specializzate al fine di ricevere il corretto supporto sin dalle fasi iniziali, rammentando il vecchio adagio popolare che recita: chi ben comincia è a metà dell opera.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 GENNAIO 1956, N. 164 (1) Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (G.U. n. 78, 31 marzo 1956, Supplemento ordinario) (1) Il presente decreto è stato emanato in attuazione della delega di cui alla L. 12 febbraio 1955, n. 51. Capo IX DEMOLIZIONI Art. 71 (Rafforzamento delle strutture) Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. Art. 72 (Ordine delle demolizioni) I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale deve essere firmato dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori, ove esista, e deve essere tenuto a disposizione degli ispettori del lavoro. Art. 73 (Misure di sicurezza) La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. Gli obblighi di cui ai commi precedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di cinture di sicurezza. Art. 74 (Convogliamento del materiale di demolizione) Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta. Art. 75 (Sbarramento della zona di demolizione) Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. Art. 76 (Demolizione per rovesciamento) Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da

non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose ai lavoratori addettivi. Capo X NORME PENALI (1) Art. 77 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti) I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti: b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 70, 72 primo comma, 73 primo comma, 75; c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme. Art. 78 (Contravvenzioni commesse dai preposti) I preposti sono puniti: b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per l'inosservanza delle norme di cui all articolo 73 secondo e terzo comma, nonché per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 3, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lett. b) dell'articolo seguente. Art. 79 (Contravvenzioni commesse dai lavoratori) I lavoratori sono puniti: b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui all articolo 73 terzo comma. (1) Articoli modificati dall'art. 113, comma 2, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, dall'art. 26, comma 10, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995. D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (1). Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. ------------------------ (1) Pubblicato nella G.U. 23 settembre 1996, n. 223, S.O. 4. Obblighi del coordinatore per la progettazione. 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, comma 1; 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione

all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 12. Piano di sicurezza e di coordinamento. 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; ma anche. a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;... s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori. 1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1. 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e comma 1-bis; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d). Allegato I Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 2, lettera a) 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Allegato II Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 11, comma 1 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la

sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Allegato IV (Articolo 9) Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri 1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626 del 1994. Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri 1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle Sezioni I e II. SEZIONE II Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali 1. Caduta di oggetti. 1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o ribaltamento. 2. Lavori di demolizione. 2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente. 9. Obblighi dei datori di lavoro. 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti : a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter). 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994 Nota integrativa sull identificazione del coordinatore. L articolo 10 del D.Lgs. n. 494/1996 indica i requisiti necessari perché un soggetto possa essere identificato quale coordinatore per la sicurezza di un cantiere edile. In particolare, è necessaria la sussistenza di uno dei seguenti requisiti: diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o di committenti comprovante l espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; diploma universitario di ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Il successivo comma 2 dispone invece che tutti i soggetti appartenenti ad una delle categorie sopra illustrate, devono altresì essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni o, alternativamente, da ISPESL, INAIL, Istituto italiano di medicina sociale, o dai rispettivi ordini professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o da organismi paritetici. I commi 4 e 5 dell articolo 10 del D. Lgs. n. 494/1996, contengono due deroghe alla previsione del comma 2. È previsto, infatti, che l attestato di cui si è detto non sia necessario qualora il coordinatore designando sia dipendente di una pubblica amministrazione all interno della quale svolga le funzioni di coordinatore e qualora, pur non essendo più in servizio, abbia svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni per almeno cinque anni in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, ovvero produca un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso di laurea che determinano una preparazione equipollente a quella oggetto del corso previsto dall articolo 10, comma 2 sopra illustrato, ovvero un attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario che abbia caratteristiche equipollenti ai corsi di cui si è detto. Dai soggetti sin qui indicati, mi sento di escludere coloro che, godendo delle agevolazioni previste dalle Norme transitorie indicate dall art.19 D.Lgs.494/96, pur essendo coordinatori non sono in possesso almeno di un diploma tecnico. È opportuno segnalare che per esercitare l attività di coordinatore NON è necessario essere iscritti ad alcun Ordine, Albo o Associazione, e che uno studio condotto dall Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza ha annoverato ben 18 percorsi per diventare coordinatori.