Regolamento per gli interventi di Assistenza economica ed integrazione al costo dei servizi

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Regolamento per gli interventi di Assistenza economica ed integrazione al costo dei servizi approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 05.04.2000-1 -

Indice pag. ART. 1 - DESTINATARI... 3 ART. 2 - DEFINIZIONE STATO DI BISOGNO... 3 ART. 3 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE... 4 ART. 4 - VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA... 4 ART. 5 - MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO..4 ART. 6 - MODALITA DI CALCOLO DEL PATRIMONIO... 5 ART. 7 ELEMENTI PER CALCOLO INDICATORE SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)...6 ART. 8 - MODALITA' ATTUATIVE... 7 ART. 9 - COMPETENZE... 7 ART. 10 - NORME INTEGRATIVE... 9 ART. 11 DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE... 9 ART. 12 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI ECONOMICI... 9 ART. 13 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO...10-2 -

PREMESSA Il presente Regolamento disciplina gli Atti dell'amministrazione Comunale in merito alla concessione di contributi economici ed all'integrazione da parte dei cittadini del costo dei Servizi Socio - Assistenziali. Tali interventi di natura economica si basano sul concetto di Minimo Vitale inteso come il livello minimo di soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari, sia di carattere biofisico che sociale. Con tale strumento s'intende realizzare una politica di interventi e servizi in grado di rispondere al bisogno assistenziale e prevenire l'emarginazione di persone e nuclei socialmente deboli. La partecipazione economica degli utenti al costo dei servizi previsto dalla Legge Regionale 1/86, non viene applicata ai servizi che prevedono attività di prevenzione. CONTRIBUTI SOCIO - ASSISTENZIALI Art. 1 Destinatari. Gli interventi di Assistenza Economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari, ai sensi dell'art. 9 L.R. 1/86, che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovano in temporanea situazione di emergenza. Art. 2 - Definizione stato di bisogno. Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi : A) insufficienza del reddito familiare alle esigenze minime vitali di tutti i suoi membri ed in mancanza di altre persone tenute a provvedere (art. 433 C.C.)e/o che di fatto non vi provvedono ; B) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l assistenza necessaria a provvedere autonomamente a sé stesso ; C) esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi sopraccitati, a causa delle quali singoli o famiglie siano esposti a rischi di emarginazione ; - 3 -

D) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell Autorità Giudiziaria che impongono interventi e prestazioni socio assistenziali. Art. 3 - Procedure per l ammissione. Le domande di contributo devono essere presentate al competente Servizio Sociale Comunale. La richiesta deve essere corredata dalle certificazioni (sulla situazione reddituale, familiare e personale)richieste dalla normativa vigente per la determinazione dell indicatore della situazione economica. Art. 4 - Valutazione della richiesta. Le richieste pervenute vengono prese in esame dall Ufficio Servizi Sociali, che individua gli interventi più rispondenti al bisogno dell interessato e li sottopone al parere della Giunta Comunale. Al fine di consentire una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di bisogno, per le situazioni di indigenza, il contributo è proponibile di volta in volta, per periodi di durata non superiore ai sei mesi. La concessione del contributo deve essere supportata dal parere di eventuali altri servizi socio - assistenziali che hanno in carico gli utenti ; dagli stessi deve pervenire adeguata proposta, sui possibili interventi di competenza Comunale. L Ufficio Servizi Sociali si riserva la facoltà di proporre interventi in deroga al presente regolamento in funzione di specifiche situazioni socio - assistenziali che verranno valutate di volta in volta dall Assistente Sociale di concerto con l Assessore ai Servizi Sociali. La proprietà di qualsiasi imbarcazione e di autovettura di cilindrata uguale o superiore a 2000 centimetri cubi, immatricolata negli ultimi cinque anni, comporta automaticamente per il richiedente l erogazione del servizio al costo massimo e conseguentemente la posizione nella fascia più elevata prevista per ogni servizio e/o prestazione agevolata offerti dal Comune di Palosco, escluso i nuclei familiari con portatori di handicap.( Legge n.104/92) Art. 5 - Modalità di calcolo del reddito. 1. Il reddito si calcola sommando per ciascun componente il nucleo familiare : - 4 -

a) il reddito complessivo IRPEF che risulta dall ultima dichiarazione presentata ( Unico : Rigo RN1-730 : quadro di calcolo IRPEF, Rigo 6) o, se non sussiste l obbligo di presentazione della dichiarazione, dall ultimo CUD rilasciato dal datore di lavoro o dall ente previdenziale. Il reddito è da considerarsi al netto dei redditi agrari. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi da attività agricole, dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato. b) Il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze. c) Le eventuali indennità di assistenza, di accompagnamento e altri proventi monetari erogati da enti pubblici e previdenziali a favore dei componenti il nucleo familiare. 2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente. 3. Da tale somma calcolata si detraggono L. 2.500.000.= ( Euro 1291,14), qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, ma possieda altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza. La detrazione è invece pari a L. 3.500.000.= (Euro 1807,60), qualora, oltre che risiedere in abitazione in locazione, i componenti il nucleo familiare non possiedono altri immobili adibiti ad uso abitativo nel comune di residenza. 4. Si detrae altresì l ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il limite stabilito dalla Regione. Art. 6 - Modalità di calcolo del patrimonio. 1. La situazione patrimoniale si calcola sommando per ciascun componente il nucleo familiare : a) il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, come definito ai fini dell imposta comunale sugli immobili al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente - 5 -

dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dalla somma dei valori così determinati si detrae l ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per mutui contratti per l acquisto di tali immobili. b) Il valore del patrimonio mobiliare calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate alla Borsa Valori, i buoni ordinari del Tesoro, i depositi bancari e postali, le azioni, i fondi di investimento e gli altri cespiti patrimoniali mobiliari, secondo le modalità che saranno definite con successiva Circolare del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. c) Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra si detrae fino a concorrenza una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a L. 50.000.000.= ( Euro 25.822,84), tale franchigia è elevata a L. 70.000.000.= (Euro 36.151,98) qualora il nucleo familiare risieda in un abitazione di proprietà. d) L importo così determinato, come da comma c), è moltiplicato per un coefficiente di 0,20 (zero virgola venti). La quota risultante è considerata come elemento patrimoniale per il calcolo dell Indicatore della Situazione Economica( I.S.E.E.). Art. 7 - Elementi per calcolo indicatore situazione economica equivalente (ISEE). 1. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti : IN BASE AI COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 6 3,20 7 3,55 8 3,90 9 4,25 10 4,60 NUCLEI FAMILIARI CON I FIGLI MINORI E CONIUGE ASSENTE 2 1,77 3 2,24 4 2,66 5 3,05-6 -

6 3,40 7 3,75 8 4,10 9 4,45 10 4,80 NUCLEI FAMILIARI CON UN COMPONENTE PORTATORE DI HANDICAP IN PRESENZA DI PORTATORI DI HANDICAP OLTRE IL PRIMO, ULTERIORE MAGGIORAZIONE DEL 0,50 1 1,50 2 2,07 3 2,54 4 2,96 5 3,35 6 3,70 7 4,17 8 4,40 9 4,75 10 5,10 NUCLEI FAMILIARI CON I FIGLI MINORI CON ENTRAMBE I GENITORI CHE SVOLGONO ATTIVITA DI LAVORO E IMPRESA 3 2,24 4 2,66 5 3,05 6 3,40 7 3,75 8 4,10 9 4,45 10 4,80 2. L I.S.E. è il numeratore del rapporto che definisce l indicatore della situazione economica equivalente ed è dato dal parametro risultante dalla somma della situazione reddituale (Art.5) più l indicatore patrimoniale (Art.6). 3. Il denominatore del rapporto che definisce l indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare. 4. L indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l indicatore della situazione economica e il parametro di cui al precedente comma. Art. 8 - Modalità attuative. 1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della Legge 4 gennaio 1968, n.15, e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente. 2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle - 7 -

informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio. 3. Il richiedente dovrà altresì esprimere il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675. 4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o ai servizi agevolati. 5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1. 6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale. 7. Nella dichiarazione sostitutiva, il richiedente comunicherà l esistenza di persone obbligate secondo l art.433 del Codice Civile. 8. Per i servizi dell area anziani si considera il solo I.S.E. equivalente del nucleo familiare del richiedente. 9. La mancata presentazione anche di una sola delle certificazioni previste per il calcolo dell I.S.E. comporta l esclusione dell assistito dall erogazione dell intervento economico integrativo comunale. Art.9 Competenze. 1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. 2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dei soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informatico del Ministero delle Finanze. 3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria. 4. Qualora il responsabile non sia in condizioni di mettersi in rete con il Ministero delle Finanze, dovrà effettuare una valutazione della situazione economica dichiarata sulla scorta di pezze giustificative - 8 -

che il richiedente sarà tenuto a presentare. Art. 10 - Norme integrative. 1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalle Regioni troveranno immediata applicazione anche ai fini dell accesso alle prestazioni comunali agevolate. 2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata. Art.11 - Determinazione del minimo vitale. Il Piano Socio - Assistenziale regionale indica i livelli di minimo vitale, le relative modalità di aggiornamento e le eventuali detrazioni al fine del calcolo del reddito familiare. Il Comune deve attenersi a tali indicazioni. In riferimento alla disponibilità di Bilancio la Giunta Comunale può stabilire un limite massimo annuale di erogazione del contributo al medesimo utente. Art. 12 - Tipologia degli interventi economici. L assistenza economica si articola in A Integrazione al Minimo Vitale ; B Intervento straordinario ; C Contributo a titolo di anticipazione; D Intervento per pagamento retta di Servizi non comunali; E Servizi Assistenza Domiciliare. F Trasporto scolastico alunni materna, elementare e media. A. Integrazione al Minimo Vitale Consiste nell intervento assistenziale finalizzato a garantire il minimo soddisfacimento dei bisogni fondamentali. L intervento assistenziale di questo tipo può concretizzarsi sia attraverso l erogazione di contributo in denari, sia attraverso la fornitura indiretta di beni consumo (alimenti, farmaci, ecc.). B. Intervento straordinario Per intervento straordinario s intende l aiuto economico riferito a situazioni di bisogno socio - assistenziale venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale, da considerarsi indipendentemente dal vincolo reddituale stabilito dal Minimo Vitale. Esso può concretizzarsi sia con l erogazione di denaro che la fornitura di beni di prima necessità. C. Contributo economico a titolo di anticipazione. - 9 -

Per contributo economico a titolo di anticipazione s intende il contributo erogato quale anticipazione, a coloro che sono in attesa di trattamenti pensionistici, previdenziali o assistenziali e debbano sostenere spese onerose e improrogabili, All atto della concessione dell anticipazione verranno determinate le modalità e i termini di restituzione della somma anticipata. D. Contributo economico per pagamento rette di servizi non comunali. Si tratta di un intervento economico erogato quale integrazione al pagamento di una retta di frequenza o di permanenza presso servizi diurni o residenziali, qualora il reddito familiare non permetta di coprire totalmente o parzialmente la stessa. domestico, igiene alla persona, preparazione pasti, interventi connessi alla vita quotidiana ed ogni attività diretta al sostegno psicologico degli utenti. Il servizio può essere integrato con prestazioni sanitari, riabilitative ed educative erogate dai competenti servizi dell ASL. F. trasporto scolastico alunni scuola materna, elementare e media. Art.13 - Pubblicità del Regolamento. 1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell art.22 della legge 7 agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il presente regolamento sarà applicabile anche ai servizi comunali di nuova e futura istituzione. E. Servizi Assistenza Domiciliare L assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale prestate a domicilio ad anziani, minori e portatori di handicap ed, in genere, a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la permanenza del loro ambiente di vita e di ridurre i ricoveri in strutture residenziali. Le prestazioni socio-assitenziali consistono in un attività di aiuto CRITERI APPLICATIVI PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER L INSERIMENTO IN CASE DI RIPOSO E CENTRI PER ANZIANI E DISABILI PROCEDURA Nel caso di richieste di contribuzione da parte di un utente che non ha parenti verrà valutata la - 10 -

situazione reddituale attraverso gli strumenti di accertamento concessi dalla legge e calcolato il corrispondente I.S.E. ( Indicatore della situazione economica). Il reddito dell utente viene inglobato totalmente in caso di ricovero in strutture residenziali, fatta salva una quota per le spese personali, determinata nel rispetto delle indicazioni del Piano socio assistenziale regionale. Qualora si tratti di frequenza in strutture diurne il reddito dell assistito viene inglobato parzialmente, salvaguardandone una parte per la sussistenza al di fuori del servizio. Per utenti che hanno parenti, le richieste di contribuzione al pagamento di rette di frequenza o di permanenza presso i servizi diurni o residenziali non comunali, prendono in esame, la situazione reddituale e patrimoniale del soggetto medesimo e dei parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell art. 433 C.C. 1. il coniuge ; 2. i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali ; 3. i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali, gli adottanti ; 4. i generi e le nuore ; 5. il suocero e la suocera ; 6. i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. le procedure per l ammissione della domanda e la valutazione della situazione economica dei soggetti coinvolti riprendono i contenuti degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento. Per ogni soggetto tenuto agli alimenti deve essere determinato : 1. l I.S.E.E. di ciascun nucleo familiare relativo agli obbligati, esclusi i soggetti non tenuti agli alimenti.(gli handicappati sono già calcolati nel coefficiente). 2. il numero dei componenti del nucleo familiare : solo i soggetti tenuti agli alimenti e gli eventuali individui a carico, privi di reddito proprio. I dati raccolti consentiranno, attraverso l applicazione del metodo di seguito illustrato di individuare per ciascun soggetto la quota massima di partecipazione economica. L intervento economico dell Amministrazione Comunale sarà calcolato con la seguente formula : [costo effettivo - (reddito utente - quota spese personali) - (somma quote massima di partecipazione)] = integrazione comunale L Amministrazione Comunale si impegna al versamento della quota - 11 -

residua, comunicando per scritto tale impegno all interessato ed alla struttura. Ogni aggiornamento della retta implicherà un adeguamento delle rispettive partecipazioni. Qualora un soggetto assistito presenti un indicatore della situazione economica incompatibile con la fruizione dell intervento economico integrativo comunale, ovvero consenta solo una sua parziale erogazione, in ragione della proprietà di uno o più immobili, può chiedere ed ottenere la concessione di tale intervento a condizione che tra le parti vengano definite specifiche modalità di cessione o di comodato gratuito dei suddetti immobili a favore dell Amministrazione Comunale. Tali immobili possono essere gestiti e utilizzati dall Amministrazione Comunale in forma diretta o attraverso specifiche convenzione con enti pubblici e privati, al fine di garantire la copertura parziale e totale dell intervento economico integrativo. Le varie fasce di I.S.E.E. e/o la progressione percentuale con le relative tariffe, saranno deliberate con appositi e separati provvedimenti della Giunta Comunale. nucleo familiare e collegati (Art.433 C.C.): è effettuato per la parte che residua dopo aver considerato l importo delle donazioni stesse : a tal fine, l utente è tenuto a dichiarare, relativamente all ultimo quinquiennio, le donazioni effettuate. L importo di tali donazioni concorre in prima istanza per la definizione dell indicatore della situazione economica di cui all art.7 del presente Regolamento. ** Nel caso di donazione ed in aderenza ai principi contenuti dell art. 437 del Codice Civile, il calcolo della capacità di copertura per l utente ed il - 12 -