DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PER IL DIFENSORE TRIBUTARIO. A cura di Avv. Prof. Stefano Loconte



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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE PER IL DIFENSORE TRIBUTARIO A cura di Avv. Prof. Stefano Loconte

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO ART. 101 C.P.C. 1.«Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. 2. Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione».

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO E un principio generale dell ordinamento e costituisce una delle principali applicazioni del giusto processo ex art. 111 Cost. Garantisce l effettiva partecipazione delle parti al processo, consentendo a coloro che dovranno subirne le conseguenze, di svolgervi un ruolo attivo, tale da incidere sugli effetti dello stesso. Attiene alla rituale costituzione del rapporto processuale, integrando un presupposto di legittimità ed efficacia del provvedimento del giudice. Opera durante tutto il corso del processo e, dunque, anche nei confronti di coloro che vi intervengono o che in esso vengono chiamati.

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Nel procedimento tributario non è prevista un applicazione in via generale del contraddittorio, risultando la stessa esclusivamente da norme settoriali. Il principio funge da: -strumento di garanzia, consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni -strumento istruttorio, al fine di garantire all interesse pubblico una cognizione più completa degli interessi in gioco Art. 12 comma 7 L. n. 212/2000 «Statuto del contribuente» La norma impone, espressamente, il rispetto del contraddittorio (preventivo) tra Amministrazione e contribuente, stabilendo che: in seguito al rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. l avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, pena la nullità in caso di emissione ante termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Principio di derivazione comunitaria: Corte di Giustizia, sent. cause riunite C-129/13 e C-130/13 «il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto dell Unione di cui il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante» (in senso conforme cfr. sent. Corte di Giustizia Sopropè, C-349/07). Elemento essenziale e imprescibile, anche in assenza di una espressa disposizione normativa (Cass. SS.UU., sent. n. 19667 del 18.09.2014 «.la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione e procedimentalizzazione di una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio» (in senso conforme, cfr. ex multis, Cass. sent. n. 26635/2009 e 18184/2013; SS.UU., 19667/2014). segue

IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Diritto al contraddittorio garantito in tutti i casi di indagine, sia a seguito di accessi, che nelle c.d. «indagini a tavolino» (Cass., 2594/2014). Divieto di emanazione dell avviso di accertamento ante tempus (prima dei 60 giorni dalla notifica del pvc): C. Cass., 28 maggio 2015, n. 11088, secondo cui «l atto impositivo sottoscritto e dunque «emanato» dal funzionario dell Ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all art. 12, comma 7 L. 2112/2000 è illegittimo, per violazione della disciplina del contraddittorio endoprocedimentale, ancorchè la relativa notifica al contribuente sia effettuata dopo tale scadenza». Imprescindibile il contraddittorio preventivo con il contribuente anche per l abuso del diritto (C. Cost. 7 luglio 2015, n. 132, secondo cui «la nullità dell avviso di accertamento per inosservanza del termine dilatorio. Non è posta a presidio di un mero requisito di forma del procedimento, estraneo alla sostanza del contraddittorio, ma costituisce invece strumento efficace ed adeguato di garanzia dell effettività del contraddittorio stesso, eliminando in radice l avviso di accertamento emanato prematuramente»; in senso conforme C. Cass., 406/2015) segue

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO L istituto del litisconsorzio (comunanza di causa) ricorre quando il processo coinvolge più soggetti, oltre a ricorrente e resistente. Disciplina: art. 14 D. Lgs. n. 546/92 «Litisconsorzio ed intervento» Il litisconsorzio può essere: attivo, quando nel processo vi sono più attori contro un solo convenuto passivo, quando nel processo vi sono più convenuti contro un solo attore misto, quando nel processo vi sono più attori contro più convenuti necessario, quando la presenza di due o più parti è imposta dalla legge facoltativo, quando la presenza di più soggetti non è prevista dalla legge ma ritenuta opportuna

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO Litisconsorzio necessario È un processo concernente un rapporto giuridico sostanziale comune, in maniera inscindibile, a più soggetti, in modo tale che la decisione produca i suoi effetti nella sfera patrimoniale di tutti. Nel processo tributario il litisconsorzio è collegato all inscindibilità della causa tra più soggetti, determinata dall oggetto del ricorso; l inscindibilità emerge a seguito del rapporto peculiare tra atto impugnato e contestazione del contribuente, qualora la fattispecie costitutiva dell obbligazione sia connotata da elementi comuni ad una pluralità di soggetti e l impugnazione proposta da uno o più obbligati investa direttamente siffatti elementi.

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO Caratteristiche e disciplina Il relativo processo deve svolgersi con la presenza necessaria di tutte le parti in quanto la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcune di esse (art. 14, co. 1 D. Lgs. n. 546/92). Affinchè tutte le parti si considerino presenti nel processo, non è necessario che queste svolgano effettivamente attività difensiva; pertanto, la condizione della necessaria presenza di tutte le parti si considera soddisfatta quando: -tutte sono effettivamente costituite in giudizio -tutte sono state tempestivamente e ritualmente poste in grado di avere conoscenza di tale processo e quindi di partecipare direttamente allo stesso, indipendentemente dalla loro concreta costituzione in giudizio. segue.

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO In caso di mancata proposizione del ricorso da o nei confronti di tutti gli interessati, il giudice: -in primo grado, ordina l integrazione del contraddittorio con ordinanza, mediante la quale statuisce che l atto integrativo sia notificato alla parte indicata come litisconsorte necessario entro un termine stabilito a pena di decadenza (art. 14 co. 2 D. Lgs. n. 546/92) -in appello, deve rimettere la lite in primo grado (art. 59 D. Lgs. n. 546/92) Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e la relativa sentenza deve considerarsi inutiliter data, posto che l inscindibilità della situazione oggetto della lite presuppone un decisum che abbia efficacia nei confronti di tutte le parti del processo. segue.

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO Incasodiricorsoinappello: se l impugnazione non viene proposta nei confronti di tutti i contraddittori del giudizio di primo grado, il giudice ordina l integrazione del contraddittorio, fissando un termine per l effettuazione della notifica a tutte le parti e, se necessario, l udienza di trattazione. In caso di ottemperanza all ordine, il giudizio prosegue normalmente. Diversamente, se nessuna delle parti provvede all integrazione nel termine fissato, l impugnazione è dichiarata inammissibile.

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO Casistica La Circolare Ministeriale 291/E del 18.12.1996 ricomprende nell istituto i seguenti casi: -art. 43 bis D.P.R. 603/73 che istituisce una responsabilità solidale del cessionario del credito d imposta con il contribuente, fino alla concorrenza delle somme rimborsate -art. 73, comma 3 D.P.R. 633/72 che introduce una forma di responsabilità solidale fra la società controllante e le società o l ente controllato per le somme o le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei secondi non versate dalla prima Anche la giurisprudenza ha ritenuto sussistente il litisconsorzio necessario in alcune ipotesi di solidarietà dipendente, ad esempio: -controversie sulle ritenute alla fonte, in cui si ritiene obbligatoria l instaurazione di un contraddittorio fra sostituto, sostituito ed Amministrazione finanziaria -controversie tra cedente e cessionario in tema di rimborso IVA.

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO Litisconsorzio facoltativo L istituto ricorre quando la presenza di più parti nel processo è eventuale e facoltativa; conseguentemente, la decisione emessa in mancanza di una di tali parti è, comunque, pienamente valida e produttiva di effetti nei confronti diquelle presenti nel processo. Si distingue in: originario, quando il processo è caratterizzato, fin dal suo inizio, dalla possibile presenza di più parti che possono agire o essere convenute nel medesimo giudizio, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l oggetto o per il titolo dal quale dipendono, o quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla soluzione di questioni identiche (art. 103 co. 1 c.p.c.) successivo, che si verifica successivamente all instaurazione del processo, in tre ipotesi: -intervento volontario del terzo -chiamata in causa del terzo -riunione dei ricorsi

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO Intervento volontario (art. 105 c.p.c.) si distingue in: -principale, quando il terzo interviene nel processo al fine di far valere nei confronti delle altre parti un proprio diritto, relativo all oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo -adesivo autonomo, quando l interventore fa valere un proprio diritto nei confronti dell attore o del convenuto aderendo ad una delle ragioni delle parti -adesivo dipendente, quando il terzo interviene unicamente per sostenere le ragioni di una delle parti originarie del processo, avendo uno specifico interesse al riguardo che deriva dall essere titolare di un diritto dipendente da quello fatto valere in giudizio dalla parte di cui sostiene le ragioni

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO Intervento volontario e chiamata in causa nel processo tributario (art. 14 co. 3D. Lgs. n. 546/92) I soggetti che, unitamente al ricorrente, sono destinatari dell atto impugnato o parti del processo tributario controverso, possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio. Coloro che intendono intervenire nel processo volontariamente, sia in caso di litisconsorzio necessario che facoltativo, devono notificare domanda di intervento (in cui sono formulati i motivi che lo giustificano) a tutte le parti costituite e costituirsi entro 60 giorni dall ultima notifica, mediante deposito - presso la segreteria della commissione tributaria dinanzi alla quale pende il processo del fascicolo di causa contenente l atto di intervento, la prova delle notifiche effettuate e i documenti offerti. Non è consentito alle parti chiamate in causa o intervenute volontariamente, dopo il decorso del termine per impugnare autonomamente l atto che costituisce l oggetto del ricorso principale, allegare loro motivi di impugnazione o dedurre eccezioni diverse da quelle fatte valere dalle parti originarie del processo.

IL PROCESSO CON PLURALITA DI PARTI. LITISCONSORZIO NECESSARIO E LITISCONSORZIO FACOLTATIVO Nel litisconsorzio facoltativo, se l impugnazione della sentenza è stata proposta solo da alcuna delle parti o nei confronti di alcune di esse, il giudice ordina la notifica alle altre, nei confronti delle quali l impugnazione non è preclusa o esclusa, fisando il termine entro il quale la notifica deve essere effettuata e, se necessario, l udienza di trattazione. Se la notifica ordinata dal giudice non avviene, il processo rimane sospeso fino a che non siano decorsi i termini per impugnare; decorsi tali termini il processoprosegue. Se il giudice d appello omette di ordinare l integrazione del contraddittorio: -il processo ha luogo normalmente, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, nei confronti del litisconsorte pretermesso, quando siano decorsi i termini per impugnare -la sentenza di appello può essere cassata in sede di legittimità se al momento della decisione della Suprema Corte non sono ancora decorsi, per la parte pretermessa, i termini per l appello

LA SOSTITUZIONE PROCESSUALE Art. 81 c.p.c. Il sostituto processuale è un soggetto che agisce nel processo in nome proprio ma per un diritto altrui: egli cioè è parte, ma non è titolare del diritto fatto valere. La sostituzione processuale presuppone, pertanto, due soggetti: -il sostituto che agisce in giudizio in nome proprio -il sostituito che è il titolare del diritto fatto valere dal sostituto Ai sensi della norma in esame la sostituzione processuale non può avvenire; si afferma, infatti, che «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui» così ribadendo a contrario il principio generale della legittimazione ad agire, intesa come posizione in cui taluno può chiedere in nome proprio una pronuncia su una determinata controversia. segue

LA SOSTITUZIONE PROCESSUALE L istituto costituisce, pertanto, una deroga che si verifica quando la legittimazione ad agire viene conferita a soggetti portatori di interessi diversi, spesso connessi con l altrui rapporto dedotto in giudizio. In linea generale, l ordinamento italiano tende ad escludere la sostituzione processuale volontaria, cioè la disposizione convenzionale della legittimazione ad agire e, di conseguenza, anche la rappresentanza processuale indiretta. La sostituzione processuale nel processo tributario In quanto norma di carattere generale compatibile con le disposizioni proprie del processo tributario, l art. 81 c.p.c., in virtù del secondo comma dell art. 1 D. Lgs. 546/92, si applica anche al rito speciale. segue

LA SOSTITUZIONE PROCESSUALE Pertanto, il soggetto che intende proporre ricorso dinanzi alla commissione tributaria deve possedere la c.d. legittimazione ad agire, la quale si evincerà dal ricorso medesimo senza la necessità di analizzare la fondatezza della domanda. Dal ricorso dovrebbe, dunque, risultare che chi propone la domanda sia il destinatario dell atto impugnato, ma non necessariamente deve aver ricevuto la notifica, rientrando in tale definizione anche colui che ritenga di poter essere pregiudicato dall atto con cui è stata fatta valere nei confronti di altri una pretesa impositiva; in tale ultima ipotesi, il ricorrente dovrebbe provare di avere un interesse diretto ad agire.

LA SOSTITUZIONE PROCESSUALE Dal lato passivo, nel processo tributario i soggetti legittimati sono individuati nell art. 10 D. Lgs. n. 546/92 -le Agenzie fiscali e gli altri enti impositori (enti territoriali, Camere di Commercio ecc.), l agente della riscossione che hanno emesso l atto impugnato (sia esso un atto impositivo, un diniego di rimborso o di agevolazione), ovvero che non hanno emesso l atto richiesto (es. silenzio-rifiuto ad una richiesta di rimborso) - Soggetti privati e concessionari della riscossione di cui all art. 53 del D. Lgs. n. 446/97 che svolgono le attività di liquidazione e di accertamento, di riscossione dei tributi e di altre entrate delle provincie e dei comuni che non si avvalgono di Equitalia per le medesime attività.

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO La successione nel processo ha luogo ogni qual volta una delle parti venga meno e sia sostituita dal suo successore a titolo universale. L esempio tipico di successione nel processo è costituito, dunque, dal caso in cui, alla morte di una delle parti nel processo, quest ultimo prosegua negli interessi degli eredi, i quali subentrano nella titolarità dell azione intrapresa dal defunto.

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Art. 110 c.p.c. Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto. La norma descrive il fenomeno della successione universale, caratterizzato dal trasferimento in capo al successore della totalità dei rapporti trasmissibili del de cuius, tra cui anche la sua posizione processuale eventualmente in atto al momento della morte; pertanto, il successore avrà nel giudizio gli stessi poteri ed oneri del dante causa e non potrà proporre domande nuove o istanze istruttorie dalle quali il de cuius sia decaduto. Ratio legis -individuare chi possa proseguire il processo al venir meno di una parte -consentire ad un soggetto di subentrare ad un altro nella titolarità dell azione da quest ultimo intrapresa

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO La successione nel processo ha luogo solo nel caso di successione a titolo universale nei diritti della parte, e costituisce, dunque, condizione indispensabile ai fini della successione ai sensi dell art. 110 c.p.c. Il caso della successione a titolo particolare di un diverso soggetto nei diritti della parte, invece, è disciplinato dall art., 111 c.p.c. che considera: La prosecuzione del processo tra le parti originarie ovvero nel caso in cui la successione a titolo particolare nel diritto controverso avvenga a causa di morte, la prosecuzione del processo da parte del successore universale La possibilità, per il successore, di intervenire nel processo o di esservi chiamato L efficacia della sentenza, emessa nei confronti della parte originaria, anche nei confronti del successore, che può impugnarla.

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Pertanto, la successione a titolo particolare e la successione a titolo universale non comportano le medesime conseguenze, posto che solo la successione a titolo universale ha come effetto la successione nel processo. Successione nei diritti della parte: 1) A titolo universale (mortisi causa o inter vivos) = il successore si sostituisce alla parte nel processo 2) A titolo particolare = il processo prosegue tra le parti originarie

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DEL DIRITTO CONTROVERSO Cause di successione a titolo universale La successione a titolo universale si può realizzare: -a causadimorte, nell ipotesi di acquisto della qualità di erede o di estinzione del soggetto diverso dalla persona fisica -per atto inter vivos, in relazione a vicende delle persone giuridiche Causa di successione a titolo particolare - acausadimorte, nell ipotesi di disposizione testamentaria a titolo di legato - per atto tra vivi, in tutti i casi in cui si realizza la modificazione del lato soggettivo del rapporto giuridico, in virtù del quale all originario titolare id una determinata posizione soggettiva (dante causa o autore) si sostituisce un soggetto diverso (avente causa o successore)

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Morte della parte In caso di decesso di una delle parti nel corso del giudizio: -se il de cuius ha un solo erede, questi gli succede nel processo -se i successori sono più di uno, essi divengono litisconsorti necessari nel processo intrapreso dal de cuius -in ogni caso, il processo si interrompe Condizioni affinché l erede possa succedere nel processo e sostituirsi alla parte defunta è necessario che egli: -abbia accettato l eredità -fornisca, in caso di contestazione, la prova del proprio status

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE NEL DIRITTO CONTROVERSO Conseguenze -Il successore universale può subentrare nella medesima posizione processuale del defunto, divenendo, pertanto, l effettivo titolare del diritto oggetto della controversia -la sentenza emessa nei confronti del de cuius esplica i propri effetti nei confronti del successore -il successore ha diritto di impugnare la sentenza emessa nei confronti del proprio dante causa, senza che tale diritto sia condizionato alla sua partecipazione in precedenti fasi del giudizio -nel processo riassunto dall erede o nei confronti dell erede, non può trovare ingresso una pretesa rivolta contro detto successore in forza di un rapporto riguardante quest ultimo ed autonomo rispetto a quello oggetto di lite con il defunto -il successore può essere destinatario dell impugnazione proposta dall avversario del suo dante causa, soccombente nei confronti di esso -Anche la dichiarazione di morte presunta (art. 58 ss. c.c.) comporta le medesime conseguenze del decesso nell ambito del processo.

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Processo Tributario Seppur non ripreso dal D. Lgs. n. 546/92, l art. 101 c.p.c. trova applicazione nell ambito del processo tributario in virtù del generale rinvio di cui all art. 1 co. 2 del D. Lgs. n. 546/92 alle norme del processo civile. Pertanto: -in caso di morte del contribuente-persona fisica, la qualità di ricorrente sipuò trasferire ad altro o a più soggetti (eredi) -gli eredi sono, dunque, solidalmente responsabili per il debito fiscale del contribuente deceduto ed hanno legittimazione ad impugnare l avviso di accertamento loro notificato in tale qualità

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Disciplina se la persona decede prima della proposizione del ricorso, detto termine è prorogato di sei mesi se il decesso avviene dopo la notifica del ricorso alla controparte e prima dell esaurimento della fase del contraddittorio e, cioè, prima dell ultimo giorno utile per la produzione di memorie, in caso di trattazione in camera di consiglio ovvero prima della chiusura della discussione, in caso di trattazione in pubblica udienza, il processo si interrompe se il decesso si verifica in pendenza del termine per proporre appello, si distingue a seconda che si tratti, rispettivamente, del termine breve o del termine lungo; nel primo caso il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dopo la rinnovazione della notifica della sentenza, mentre nel secondo il termine è prorogato di sei mesi alla morte del contribuente è equiparata la perdita della capacità di stare in giudizio, in seguito a sentenza di interdizione o inabilitazione del contribuente e conseguente nomina di un rappresentante provvisorio

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Fusione La fusione di società (sia propria che per incorporazione) comporta che: -quella risultante subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle partecipanti con continuità dei rapporti giuridici, anche processuali (art. 2504 bis c. 1 c.c.) -il processo prosegue regolarmente senza interruzione Trasformazione -la trasformata prosegue tutti i rapporti già pendenti in capo alla trasformanda -l operazione comporta soltanto una modifica formale dell organizzazione societaria, senza effetti sul processo

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Scissione -ciascuna società risultante è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico (art. 2506 quater c.c.) La morte oilcambiamento del legale rappresentante della società non incide sul processo Se l operazione straordinaria interviene fra la sentenza e la proposizione dell impugnazione, la società ricorrente che intende proseguire il giudizio ha l onere di allegare la propria legittimazione all impugnazione (ad es. depositando gli atti con i quali è stata effettuata l operazione medesima.

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Art. 111 c.p.c. «Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. Se il trasferimento a titolo particolare avviene acausadimorteil processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l alienante o il successore universale può essere estromesso. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione».

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO La norma disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso che ha luogo: -a causa di morte, nell ipotesi di disposizione testamentaria a titolo di legato -per atto tra vivi, in tutti i casi in cui si realizza la modificazione del lato soggettivo del rapporto giuridico, in virtù del quale all originario titolare di una determinata posizione soggettiva (c.d. «dante causa» o autore) si sostituisce un diverso soggetto (c.d. «avente causa» o successore) -nel primo caso il processo prosegue tra le parti originarie -nel secondo caso il processo continua nei confronti dell erede che subentra ad una delle parti originarie venute a mancare e che assume la veste di sostituto processuale. Ratio Evitare che, per effetto dei principi generali in materia di legittimazione, il trasferimento del diritto controverso determini la necessità di instaurare un nuovo processo nei confronti dell acquirente; lo scopo è assicurato sancendo l irrilevanza del trasferimento rispetto al processo in corso che prosegue tra le parti originarie.

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Intervento e chiamata in causa del successore L intervento del successore a titolo particolare è consentito «in ogni caso», senza distinzioni o limitazioni con riguardo alle diverse fasi del processo e con leforme previste dall art. 267 c.p.c. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, oltre che spiegare intervento volontario, può assumere la qualità di parte nel processo per effetto di chiamata in causa, su iniziativa delle altre parti o dietro ordine del giudice.

LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO E LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO Estromissione L estromissione del dante causa è possibile solo quando il trasferimento abbia avuto ad oggetto l intera situazione sostanziale costituente l oggetto del processo. Essa può essere disposta solo su richiesta dell alienante; il consenso dell avente causa e della controparte pur essendo atto libero non è insindacabile poiché le parti possono legittimamente opporsi solo quando vi abbiano un particolare interesse. Effetti della sentenza La sentenza pronunciata contro le parti originarie del processo esplica «sempre» i propri effetti nei confronti del successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da quest ultimo, il quale è, pertanto, al riguardo, titolare di un diritto autonomo di impugnazione anche quando non abbia partecipato al precedente grado di giudizio, salve le norme: -sull acquisto in buona fede dei beni mobili (art. 1153 c.c.) -sulla trascrizione (artt. 2643 ss., 2652, 2653, 2690 c.c.)

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Gestione dell istruttoria e principio dell onere della prova Il principio dell onere della prova di cui all art. 2697 c.c. prevede che colui che vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Parimenti, la parte che eccepisce l inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa attorea, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l eccezione si fonda (art. 2697 co. 2 c.c.). L onere di allegazione discende dalla natura dispositiva del processo e si fonda sulla circostanza che i poteri istruttori del giudice si esplicano nei limiti dei fatti dedotti dalle parti. Le prove possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice solo se sono acquisite al processo. In applicazione del principio dispositivo di cui all art. 115 c.p.c., la Commissione tributaria giudica iuxta alligata et probata, cioè in base al materiale probatorio fornitole dalle parti in causa. Ulteriore presupposto del principio in parola è rappresentato dall onere di contestazione che implica che i fatti allegati dalle parti, ma non specificamente contestati, non necessitano di prova.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA L onere della prova L onere della prova è diversamente ripartito a seconda del tipo di controversia: 1) Controversie comuni, aventi ad oggetto l accertamento di un maggior imponibile e conseguentemente, la liquidazione di una maggiore imposta; 2) Controversie riguardanti i rimborsi; 3) Controversie aventi ad oggetto accertamenti presuntivi

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA L onere della prova CONTROVERSIE COMUNI L amministrazione deve provare i fatti posti alla base della propria pretesa impositiva. Tale onere coinvolge sia l atto impositivo con la cui motivazione l amministrazione deve spiegare al contribuente le ragioni della propria pretesa, predeterminando così la materia del contendere, quanto l attività processuale successiva in cui ha l onere di convincere il giudice della fondatezza della propria pretesa. Il contribuente deve invece provare l esistenza di circostanze modificative, impeditive o estintive dei fatti richiamati dall Amministrazione.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA L onere della prova ACCERTAMENTI PRESUNTIVI (es. studi di settore o dei parametri) L onere dell Amministrazione finanziaria di provare l esistenza di una maggiore imposta è agevolato, in quanto è ammessa a provare la pretesa impositiva sulla base di elementi presuntivi, pur con limitazioni specifiche individuate dalla giurisprudenza. Spetta al contribuente fornire la prova contraria oppure l esistenza di circostanze modificative o estintive degli elementi allegati dall amministrazione

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA L onere della prova CONTROVERSIE RIGUARDANTI RIMBORSI ED AGEVOLAZIONI L onere della prova incombe sul contribuente in tutte le controversie in tema di rimborso o sulla spettanza di agevolazioni o esenzioni fiscali. Se i fatti favorevoli al contribuente sono attestati da documenti già in possesso dell amministrazione finanziaria resistente che non li contesta, l onere della prova a carico del contribuente stesso si considera soddisfatto, in quanto l amministrazione ha l onere di produrre in giudizio ogni documento anche favorevole al contribuente.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Tipologia di prova nel processo tributario: Documenti Scritti riportanti dichiarazioni di terzi Scritti riportanti dichiarazioni del contribuente Presunzioni Non trovano ingresso: prova testimoniale, confessione e giuramento In merito ai rapporti tra processo penale e tributario vige il sistema del c.d. doppio binario: i due procedimenti, infatti, possono proseguire in parallelo, con la conseguenza che il contribuente può essere assolto in sede penale e condannato in sede tributaria. Le risultanze penali possono essere utilizzate in ambito fiscale, anche se, di regola, non formano piena prova.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Sono da considerarsi documenti ex art. 32 co. 1 D. Lgs. n. 546/92: l atto pubblico la scrittura privata i documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi le perizie giurate ed asseverate in generale tutti quei documenti che attengono alle parti Nel processo tributario, i documenti: devono essere allegati agli atti di parte possono essere prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti (non è necessario che i documenti siano prodotti in tante copie quante siano le altre parti). Il deposito dei documenti avviene nella segreteria della Commissione Tributaria adita (combinato disposto degli artt. 22, 24 e 32).

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA I documenti vanno prodotti nel processo entro venti giorni «liberi» prima dell udienza di merito. Non si computa né il dies a quo,néildies a quem Nel computo non opera la proroga per i giorni festivi di cui all art. 155, comma 3 c.p.c., per non ridurre il periodo di tempo che si vuole assicurare come libero. Se il termine scade il giorno festivo, la scadenza è anticipata al primo giorno precedente nel festivo Sebbene non si riscontrino precedenti in materia, deve considerarsi operante in materia anche il periodo di sospensione feriale, che di fatto conduce ad operare con notevole anticipo.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Divieto di prova testimoniale e giuramento L art.7,comma4deld.lgs.n.546/92prevedeildivietodigiuramentoedi prova testimoniale nel processo tributario Dichiarazioni rese da terzi I terzi che hanno reso dichiarazioni nella precedente fase di verifica, non possono essere chiamati a testimoniare. Dunque dette dichiarazioni, assunte in sede di accertamento, non possono, di per sé, essere elevate a rango di prova. Tuttavia, quando si tratta di dichiarazioni che provengono da dipendenti della società accertata, secondo la giurisprudenza di legittimità esse hanno valore di prova, non di mero indizio. Le dichiarazioni dei terzi possono essere contestate dal contribuente.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Dichiarazioni rese dal contribuente in sede di verifica Secondo l opinione maggioritaria tali attestazioni hanno valore di confessione stragiudiziale. Ai sensi dell art. 2375 c.c., la confessione stragiudiziale è una prova legale, idonea a limitare il convincimento del giudice. La C.M. 224/2000 ha affermato che tali dichiarazioni «assumono il valore di ammissione e non quello di confessione» e che «l ammissione possiede un valore probatorio semplice e può essere smentita da qualsiasi prova successiva». Secondo l orientamento della Cassazione sono da considerarsi una «confessione stragiudiziale e, pertanto, costituiscono una prova diretta e non indiziaria, non abbisognevole, come tale, di ulteriori riscontri» (Cass. 309/2006 e 1736/2007) Si differenziano dalle attestazioni di terzi in quanto queste ultime «possono essere contestate e necessitano di ulteriori riscontri» mentre le altre «possono essere assunte acriticamente se sfavorevoli a chi le rende» (Cass., 10265/2007).

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Documenti esibiti in sede di verifica Durante la verifica fiscale, i funzionari possono chiedere al contribuente di esibire determinati documenti Il rifiuto di esibire la documentazione comporta conseguenze sul piano probatorio, in quanto ciò che il contribuente non ha prodotto durante la verifica non può essere utilizzato né durante il prosieguo dell indagine né nella fase contenziosa (art. 52, comma 5 del D.P.R. n. 633/72). Documenti già in possesso dell Amministrazione finanziaria L art. 6 dello Statuto del contribuente, al comma 4, stabilisce che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell amministrazione finanziaria In relazione a detti documenti, l eventuale rifiuto di esibizione non dovrebbe operare.

Prova presuntiva LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA È la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto (art. 2727 c.c.) Art. 2729 c.c. «Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti». -Gravità: grado di convincimento che la presunzione può produrre essendo a tal fine sufficiente che l esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica -Precisione: il fatto noto, da cui muove il ragionamento presuntivo, non deve essere vago ma ben determinato -Concordanza: la prova deve essere fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Redazione delle memorie illustrative e brevi repliche Con l utilizzo dei termini memorie e brevi repliche il legislatore ha voluto ribadire che le parti, una volta proposti il ricorso e le controdeduzioni, non possono proporre nuove domande e nuove eccezioni, ma solo precisare, sviluppare ed arricchire le conclusioni già formulate nei predetti atti. In particolare, con le «memorie illustrative»: si procede ad illustrare le argomentazioni difensive già formulate nell atto introduttivo del giudizio (non, dunque, nuove domande ed eccezioni, salvo quelle rilevabili d ufficio) si propongono mere difese tese a negare l esistenza dei fatti allegati da controparte a sostegno delle proprie pretese. segue.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Le «brevi repliche»: per la sola eventualità in cui non sia stata richiesta la pubblica udienza, è riconosciuta alle parti la facoltà di depositare brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima. Il deposito avviene nella segreteria della Commissione Tributaria adita (combinato disposto degli artt. 22 e 32 D. Lgs. 546/92) ai fini del controllo dell avvenuto rispetto del termine.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Poteri istruttori del giudice tributario (art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992). Le Commissioni tributarie, ai fini istruttori e nel limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all ente locale da ciascuna legge di imposta. Il giudice, tramite i poteri istruttori di cui all art. 7 del D. Lgs. n. 546/92 può integrare gli elementi probatori delle parti, senza sostituirsi ad esse.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Poteri istruttori del giudice tributario (art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992). Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992). I poteri istruttori devono essere esercitati nei limiti dei fatti dedotti dalle parti. Corollario dell art. 112 c.p.c. secondo cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d ufficio su eccezioni che possono essere porposte solo dalle parti.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Poteri istruttori del giudice tributario (art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992). Il giudice tributario può: 1) Avvalersi dei poteri attribuiti agli uffici finanziari ed all ente locale da ciascuna legge di imposta 2) Richiedere ad organi tecnici dello Stato o di altri enti pubblici apposite relazioni tecniche 3) Disporre consulenza tecnica 4) Disapplicare, se li ritiene illegittimi, gli atti amministrativi generali e i regolamenti.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Poteri istruttori del giudice tributario (art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992). Poteri di accesso Il giudice tributario può disporre accessi presso i luoghi in cui il contribuente svolge la sua attività lavorativa e, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, nei luoghi di abitazione.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Poteri istruttori del giudice tributario (art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992). Richiesta dati, informazioni e chiarimenti Le Commissioni possono richiedere dati, informazioni e chiarimenti alle parti e ai terzi. Il giudice non può disporre l audizione di terzi in udienza, stante il divieto della prova testimoniale. La mancata collaborazione delle parti costituisce argomento di prova ai sensi del 116 c.p.c.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Poteri istruttori del giudice tributario (art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992). Indagini finanziarie Ai sensi del combinato disposto degli arttt. 7 del D. Lgs. 546/92 e 32 DPR n. 600/73, il giudice può richiedere agli istituti di credito copia dei conti correnti intrattenuti con il contribuente, senza alcuna autorizzazione.

LE REGOLE GENERALI DELLA FASE ISTRUTTORIA Poteri istruttori del giudice tributario (art. 7 del D. Lgs. n. 546/1992). Consulenze e relazioni tecniche Art. 7 comma 2 D. Lgs. n. 546/1992 Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi dell amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di Finanza, ovvero di disporre consulenza tecnica.