LA REDAZIONE DEL LIBRO DEGLI INVENTARI



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LA REDAZIONE DEL LIBRO DEGLI INVENTARI a cura di CELESTE VIVENZI PREMESSA NORMATIVA ll libro inventari è un adempimento posto a carico dell imprenditore che esercita un attività commerciale, disciplinato dagli articoli 2214 e 2217 del codice civile. Esso svolge la funzione di dare evidenza della situazione economica e patrimoniale dell impresa con riferimento ad un determinato periodo al fine di fornire le seguenti informazioni : -l indicazione e la valutazione analitica degli elementi patrimoniali attivi e passivi; -la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo; -il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite. L obbligo di redazione del libro degli inventari riguarda in particolare i seguenti soggetti : - società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società che svolgono attività commerciali, società Snc, le Sas e società equiparate, imprenditori individuali che esercitano imprese commerciali (

sono esclusi dalla tenuta del libro inventari i soggetti che rientrano nei limiti per la della contabilità semplificata che non hanno optato per la contabilità ordinaria). Come previsto dalla norma l'inventario va redatto all inizio dell esercizio dell impresa ed ogni anno entro 3 mesi dal termine di presentazione del modello Unico (per il 2013 entro il 30.12.2013). LE MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO INVENTARI NUMERAZIONE E BOLLATURA Come disposto dall art. 2215 del codice civile: il libro degli inventari deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione ; si possono utilizzare registri manuali, a modulo continuo o a fogli singoli mobili numerati progressivamente senza alcun obbligo di bollatura e di vidimazione ( non lasciare spazi in bianco, abrasioni e se è necessaria una cancellazione va eseguita in modo tale che quanto cancellato risulti leggibile).la numerazione dei registri deve essere progressiva per anno ovvero ripartire dal numero 1 all inizio di ogni periodo d imposta indicando anche l'anno in quattro cifre a cui si riferisce (ad esempio 2013/1,2013/2 ecc.). L'inventario è soggetto all imposta di bollo, assolta mediante l apposizione di marche da bollo sulle pagine effettivamente utilizzate (ogni 100 pagine nella misura di euro 16, per le società di capitali e di euro 32 per le società di persone e le imprese individuali ). L imposta di bollo deve essere assolta in via preventiva, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o sulle successive cento. CONTENUTO DEL LIBRO INVENTARI: ASPETTI CIVILI E FISCALI L'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile o da leggi speciali, ai sensi del secondo comma dell art.15/600, deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario. Nell'inventario degli imprenditori individuali devono essere distintamente indicate e valutate: - Le attività e le passività relative all'impresa. Nella prassi, il libro inventari si compone di una parte analitica, contenente la composizione qualiquantitativa del patrimonio aziendale, ovvero l indicazione e la valutazione delle attività e delle passività patrimoniali, secondo categorie omogenee per natura e valore con l indicazione della relativa consistenza; -una parte sintetica, contenente il bilancio d esercizio (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa). In definitiva, non si

ritiene sufficiente, pertanto, riportare sul libro degli inventari unicamente il bilancio d esercizio, ma è necessaria l indicazione analitica delle varie voci comprese nell attivo e nel passivo riportando, per lo meno, i saldi di bilancio. Dovranno essere invece conservate su carta semplice, se non indicate sul libro inventari, le distinte contenenti il dettaglio e la valorizzazione di detti saldi (quali, ad esempio, debiti v/fornitori, crediti v/clienti, l inventario delle merci, ma anche i saldi dei c/c bancari, la composizione dei ratei e dei risconti, il dettaglio delle voci di patrimonio netto, ecc.). In base alle norme richiamate, si ritiene opportuno redigere l inventario indicando: -gli immobili, che possono essere individuati analiticamente per ogni particella catastale o per rogiti con le relative informazioni (ubicazione, estensione, descrizione, valore al mq. ecc.); Nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni; - gli impianti, i macchinari, i mobili, indicandoli analiticamente, per singolo cespite, evidenziando il costo storico, il fondo ammortamento, il valore netto da ammortizzare (possono essere indicati nel registro dei cespiti ammortizzabili); - le rimanenze di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, articolate per categorie omogenee, evidenziando quantità, unità di misura, valore unitario e complessivo; -brevetti, marchi, diritti, indicati per titolo giuridico, secondo le informazioni contrattuali o altro; -le partecipazioni, obbligazioni, altri valori mobiliari, articolate per categorie omogenee, evidenziando classe di titoli, emittente, numero, valore nominale e contabile; -i crediti e i debiti, distinti per nominativo ed evidenziando natura, importo residuo, scadenza, valuta ed eventuali garanzie; - il denaro e valori in cassa, distinti in relazione alle principali classi di valori e opportunamente numerati; -il capitale sociale e le riserve, indicando le singole poste ed evidenziando il valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale;- i fondi, distinti per classi, evidenziando il valore iniziale, gli incrementi e i decrementi di periodo, il valore finale. Per le classi di valori più affollate (es. le rimanenze, i crediti e i debiti) si può

darne una rappresentazione sintetica, rinviando ad altri supporti il dettaglio (come previsto, rispettivamente, dall art.15, DPR 600/73 e dalla R.M. n.2/1109-74 del 05.04.75). Si ritiene inoltre indispensabile la conservazione delle schede contabili (mastrini ) dell attivo e del passivo al fine di integrare eventuali omissioni di informazioni riscontrate dai verificatori nell analisi del libro degli inventari e si segnala che la sentenza della Corte di Cassazione, sez. tributaria, n. 225 del 14 febbraio 2003, riconosce l attendibilità dei mastrini solo se «il contribuente (o il suo legale rappresentante), si assume, attraverso la loro sottoscrizione, la responsabilità del loro contenuto». In merito a tale sentenza, che richiederebbe quindi la sottoscrizione dei mastrini, vi è da dire che autorevole dottrina ha espresso un parere di totale infondatezza logica e normativa ma si ritiene di dover segnalare ugualmente la problematica. TABELLA RIASSUNTIVA DATI DA INDICARE NEL LIBRO INVENTARI DESCRIZIONE VOCI ANALITICHE IMMOBILI (DATI CATASTALI, SUPERFICIE, VALORE ECC); - IMPIANTI, MACCHINARI, E MOBILI (COSTO STORICO, FONDO AMMORTAMENTO E RESIDUO DA AMMORTIZZARE);- RIMANENZE (CATEGORIE, QUANTITA', VALORE);- CREDITI E DEBITI (NOMINATIVI E IMPORTI);PARTECIPAZIONI (DESCRIZIONE E VALORE); DENARO E VALORI DI CASSA( DENOMINAZIONE E VALORI); CAPITALE E RISERVE (DENOMINAZIONE E VALORI); -FONDO TFR : andrebbe indicato il saldo nominativo di ogni dipendente. E' POSSIBILE CONSERVARE su carta (se non indicate sul libro degli inventari) le distinte contenenti il dettaglio e la valorizzazione di detti saldi (debiti v/fornitori, crediti v/clienti, l inventario delle merci, saldi dei c/c bancari, la descrizione di ratei e risconti, fatture da ricevere,il dettaglio delle voci di patrimonio netto, ecc.). Per evitare la tenuta del libro beni ammortizzabili, gli imprenditori in contabilità ordinaria potranno effettuare le correlative annotazioni sul libro inventari. Per evitare di dover riportare il dettaglio di tutte le immobilizzazioni sul libro inventari, si può anche riportare su suddetto libro solo una

distinzione dei beni per classi omogenee (es. impianti, macchinari, immobili, attrezzature, attrezzature minute ecc.) e tenere a disposizione il libro beni ammortizzabili.nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni effettuate. RIPORTO BILANCIO E CONTO PROFITTI E PERDITE BILANCIO E CONTO PROFITTI E PERDITE. PER LE SOCIETA' DI CAPITALI : BILANCIO CEE E NOTA INTEGRATIVA. N.B. ALCUNE CONSIDERAZIONI L'imprenditore che passa dalla contabilità semplificata a quella ordinaria è tenuto a redigere un prospetto "iniziale" ; tale prospetto, che costituisce l'inventario iniziale va riportato sul libro inventari entro il termine di Unico relativo il periodo di imposta precedente. I soggetti in contabilità semplificata provvederanno a riportare in calce al registro Iva acquisti il valore delle rimanenze e i criteri utilizzati per la loro valutazione. LA SOTTOSCRIZIONE DEL LIBRO INVENTARI L'inventario, riportato nell apposito libro, va sottoscritto dal titolare dell impresa individuale o dal rappresentante legale della società ; occorre anche ricordare che non è possibile in caso di verifica stampare il registro in presenza dei funzionari dell'amministrazione (cosa possibile invece per le scritture contabili). L inventario va conservato per 10 anni dall'ultima registrazione e la conservazione può essere effettuata anche su supporti ottici o magnetici che ne garantiscano la certezza della data e la non modificabilità dei dati. CONSEGUENZE DEL MANCATO O IRREGOLARE ADEMPIMENTO In caso di mancata o irregolare tenuta dell inventario, il contribuente potrebbe avere sia ripercussioni civilistiche che fiscali ovvero : -il mancato aggiornamento del libro inventari può costituire reato per bancarotta semplice (Cassazione n. 40078-2011) ;-la totale mancanza del registro bancarotta fraudolenta documentale (Cassazione 6191-2011);-ai fini fiscali l omessa predisposizione dell inventario, la mancata sottoscrizione dell inventario, l omessa indicazione nell inventario del criterio di valutazione delle rimanenze e la presenza di errori nelle distinte inventariali può dare origine ad un accertamento induttivo.

CELESTE VIVENZI