La riforma del governo locale a seguito della legge 56/2014 La collaborazione tra Province e Comuni: funzioni fondamentali e amministrazione condivisa 5 luglio 2017 Provincia di Salerno - A. De Stefano
Comunità locali di area vasta, enti associativi comunali di area vasta che esercitano alcune funzioni fondamentali pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, viabilità, edilizia scolastica e offerta formativa, pari opportunità
Le Province al servizio dei Comuni l assistenza tecnica e la raccolta dati; la Stazione Unica Appaltante; l organizzazione di concorsi e delle procedure selettive; le ulteriori funzioni che le Province possono svolgere di intesa con i Comuni sulla base delle scelte che faranno le assemblee dei Sindaci. gestione del personale, contenzioso, Servizi informatici, polizia locale
amministrazione condivisa sviluppare una più stretta collaborazione tra Comuni e Province evitare i conflitti di competenza individuare le soluzioni migliori, più efficienti e funzionali, in modo da garantire servizi migliori possibili alle comunità rappresentate, con le risorse a disposizione, sia a livello comunale, sia a livello di area vasta.
gestione associata
Le forme e modalità associative. a) le convenzioni (art.30 TUEL). b) le unioni dei comuni (comma 28-bis, art.14, d.l. 78/2010; art. 32 TUEL, con le modifiche ed integrazioni da ultimo dall art. 1, comma 105, della legge 56/2014): momento di passaggio, verso un approdo, che preveda, come termine conclusivo del percorso associativo, la fusione dei comuni
Unioni di comuni Obbligo= tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenevano (prima del d.l. 78/2010) o appartengono tuttora ad una comunità montana. (la questione riguarda, inevitabilmente, anche quelle - per ora escluse) Regioni art. 14 del d.l. 78/2010, mod. dall art. 19 del d.l. 95/2012 e dalla legge 56/2014: (comma 30) stabilire, sulle materie di competenza Regionale, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali, secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese; (comma 31) stabilire un diverso limite demografico per le convenzioni e per le unioni dei comuni diverso dai 10.000 o 3.000 abitanti (per i comuni montani) fissato dalla norma statale per la gestione obbligatoriamente associata delle funzioni
L ASSOCIAZIONISMO OPPORTUNITA miglioramento dei servizi, misurabile e percepito dai cittadini; attivazione di nuovi servizi, prima non presenti; risparmio relativo di risorse: riduzione dei costi pro-capite dei servizi; sviluppo delle competenze e della motivazione del personale; costruzione di un rapporto di fiducia fra gli amministratori; sviluppo di reti di relazione esterne con altri attori pubblici e privati; superamento delle visioni campanilistiche, creazione di un identità territoriale allargata, che comprende e valorizza quelle comunali.
L ASSOCIAZIONISMO CRITICITA venire meno delle convenienze del patto associativo (aumento dei costi, peggioramento dei servizi, lamentele dei cittadini); insoddisfazione per la ripartizione di costi e benefici fra i partner; carenza di leadership e venir meno del sostegno politico; carenze del management associativo nella gestione della rete; trasferimento critico, alla gestione associata, del personale; difficoltà della gestione economico-finanziaria;
Ambiti ottimali regione Assemblea dei Sindaci Consigli comunali
BACINI OMOGENEI AMBITI TERRITORIALI SUB PROVINCIALI FORME DI AGGREGAZIONE FUNZIONALI ALLE ESIGENZE TERRITORIALI
prospettive di sostenibilità dei nuovi enti di area vasta fare chiarezza sulle risorse da assegnare: Finanziarie Umane Strumentali