Dlgs. in attuazione della legge delega n. 155/2017. Il piano di ristrutturazione del consumatore e le differenze con l attuale disciplina

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Dlgs. in attuazione della legge delega n. 155/2017 Il piano di ristrutturazione del consumatore e le differenze con l attuale disciplina 1

Le tre procedure previste dal D.lgs. Le procedure sono tre: a) Piano di ristrutturazione del consumatore b) Concordato minore c) Liquidazione controllata La prima e la terza sono riferite esclusivamente al consumatore. La seconda e la terza riguardano esclusivamente l imprenditore e gli altri soggetti, compresi gli imprenditori agricoli che, pur svolgendo attività imprenditoriale, non sono soggetti alle procedure maggiori ( e cioè piani attestati, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa).

Le tre procedure previste dal D.lgs. La liquidazione controllata è alternativa al piano di ristrutturazione del consumatore e al concordato minore per l imprenditore non fallibile e per gli altri soggetti, diversi dal consumatore, non sottoponibili alle procedure maggiori.

Le tre procedure previste dal D.lgs. Consumatore Piano di ristrutturazione dei debiti Liquidazione controllata Ex Piano del consumatore Ex Liquidazione giudiziale Tutti i soggetti diversi dai consumatori e non sottoposti alle procedure maggiori Concordato minore Liquidazione controllata Ex Accordi di ristrutturazione Ex Liquidazione giudiziale

Note Secondo la disciplina attuale, i consumatori possono accedere a tre procedure (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1 bis L n. 3/2012) : accordi di ristrutturazione piano del consumatore e, in alternativa, liquidazione giudiziale.

Concetti di sovraindebitamento, crisi e insolvenza Sovraindebitamento: è lo stato di crisi o di insolvenza dei soggetti sottoposti alle tre procedure (NOVITA ) Crisi: è lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (NOVITA ). Insolvenza: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Note E stato innovato il concetto di sovraindebitamento: In precedenza ( art. 6, comma 2, L n. 3/2012) : «situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente» E stato introdotto il concetto di crisi.

Concetto di consumatore E consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta anche se socia di una società di persone o di capitali ( NOVITA ), per i debiti estranei a quelli sociali.

Note E stato inserito il concetto che anche il consumatore socio illimitato di società di persone può accedere al piano di ristrutturazione del consumatore.

Le tre procedure previste dal D.lgs. La disciplina è caratterizzata da semplificazioni. La nomina dell attestatore è sempre facoltativa. I compiti svolti dal commissario e dal liquidatore sono sempre svolti dall OCC. Le procedure di composizione ( quali che siano) produco no effetti nei confronti dei soci illimitatamente responsabili ( NOVITA ).

Art. 66 D.lgs. Procedure familiari E disposta una disciplina circa le procedure collegate ai membri della stessa famiglia ( NOVITA ). Nello specifico, i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando - i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi - il sovraindebitamento abbia un origine comune (es. deriva da una successione ereditaria).

Art. 66 Dlgs. - Procedure familiari Si ritengono membri di una stessa famiglia: - i parenti entro il 4^ grado - gli affini entro il secondo grado - le parti dell unione civile - i conviventi di fatto. Tuttavia, pur se coinvolte nello stesso piano, le masse attive e passive di ciascuno dei soggetti sovraindebitati restano distinte. Qualora le richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento siano effettuate in tempi diversi, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. E competente il giudice adito per primo.

Art. 66 Dlgs. - Procedure familiari Il compenso all OCC è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all entità dei debiti di ciascuno.

Note all art. 66, D.lgs. Prima non erano regolamentate le procedure collegate a membri della stessa famiglia.

Art. 67 D.lgs. Procedura di ristrutturazione dei debiti Il consumatore sovraindebitato può, con l ausilio dell OCC, proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Il contenuto della proposta è libero e può contemplare il soddisfacimento di qualsiasi credito anche in misura parziale. Si tratta di una procedura di favore in quanto il consumatore si sottrae al giudizio e all approvazione dei creditori. E la sola cui può accedere il consumatore, fatta salva l alternativa della liquidazione controllata ( NOVITA ).

Art. 67 D.lgs. Procedura di ristrutturazione dei debiti La domanda è corredata, oltre al piano, a) dall elenco di tutti i creditori, con l indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) dall elenco dei dati sulla consistenza patrimoniale, c) dall indicazione degli atti di straordinaria amministrazione ( e quindi degli atti di disposizione patrimoniale) degli ultimi 5 anni ( termine di prescrizione per la revocatoria ordinaria), c) dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, d) dall indicazione delle entrate del debitore e del suo nucleo familiare da attività lavorativa o da altra fonte con la specifica di quanto occorre per il mantenimento della famiglia.

Art. 67 D.lgs. Procedura di ristrutturazione dei debiti La proposta può prevedere anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno ( NOVITA v. legge delega). Si dà così la possibilità di soddisfare anche questi debiti nell ambito di un complessiva risistemazione debitoria. I creditori privilegiati o con garanzia reale possono essere destinatari di un pagamento non integrale in misura non inferiore a quella che si sarebbe ottenuta dalla vendita dei beni nell alternativa ipotesi di liquidazione controllata in base al valore di mercato dei beni, così come attestato dall OCC.

Note all art. 67, D.lgs. Il Dlgs. prevede un contenuto della proposta completamente libero che dovrebbe assorbire le possibilità di soddisfacimento già indicate nella Legge n. 3/2012 ( v. nello specifico: - art.8, comma 1: tramite cessione di crediti; - art. 8, comma 2: conferimento di finanza da parte di terzi che garantiscano con la loro sottoscrizione il conferimento stesso; - Art. 8, comma 3bis: prestazione di garanzia da parte dei consorzi fidi e di intermediari finanziari; contributi di associazioni antiracket e antiusura) e ne aggiunge altre prima non contemplate. Non è più indicata la moratoria fino a un anno dall omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione.

Note all art. 67 D.lgs In base all art. 7, commi 1 e bis, L. n. 3/2012, attualmente: - si fa riferimento al contenuto di un piano che deve assicurare il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili. - con riferimento ai tributi costituenti risorse proprie dell Unione Europea, all Iva e alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere la sola dilazione di pagamento.

Note all art. 67 D.lgs. Attualmente l art.9 L. n. 3/2012 prevede il deposito, unitamente alla proposta contenente il piano: a) dell elenco di tutti i creditori, con l indicazione delle somme dovute, b) dell elenco di tutti i beni del debitore c) dell elenco di tutti gli atti disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni d) dell attestazione della fattibilità del piano ( scomparsa nel Dlgs.?), e) dell elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo famigliare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Note all art. 68 D.lgs. Non si fa più riferimento specifico nel D.lgs. all attestazione sulla fattibilità del piano da parte dell OCC. Non viene più riproposta la possibilità di integrare successivamente la proposta e di produrre nuovi documenti ( art. 9, comma 3 ter, L. n. 3/2012), ma è prevista la possibilità nel giudizio di omologa di recare variazioni se ritenute necessarie ( art. 70 D.lgs.).

Art. 68 D.lgs. Presentazione della domanda e attività dell OCC Spetta all OCC incaricato dal consumatore ( e competente territorialmente) valutare la via più opportuna da seguire in accordo con il consumatore stesso nonché presentare la domanda al Tribunale competente in base alla residenza del debitore. Non è richiesta l assistenza di un difensore. La presentazione della domanda comporta una valutazione del comportamento del debitore: a tal fine l OCC deve indicare nella sua relazione allegata alla domanda gli elementi utili per il giudizio di meritevolezza e per valutare l affidabilità dei dati sui quali il piano è basato.

Art. 68, D.lgs. Presentazione della domanda e attività dell OCC In particolare, l OCC deve indicare ed esporre nella sua relazione: - le cause di indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell assumere le obbligazioni, - le ragioni dell incapacità dell indebitato ad adempiere alle obbligazioni assunte, - la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, - i presunti costi della procedura.

Art. 68 D.lgs Presentazione della domanda e attività dell OCC Per una corretta valutazione del piano da parte del giudice, con riferimento ad alcuni creditori, è previsto che l OCC, nella sua relazione a corredo della domanda del consumatore, debba indicare se il finanziatore abbia valutato il merito creditizio del debitore finanziato al momento del finanziamento, - in base al suo reddito - e all incidenza sullo stesso delle spese da sostenere per un dignitoso tenore di vita, quantificato nel doppio dell indice ISEE. (NOVITA legge delega).

Art. 68 D.lgs. Presentazione della domanda e attività dell OCC L OCC entro tre giorni dal conferimento dell incarico deve darne notizia all agente della riscossione e agli uffici fiscali ( anche presso gli enti locali). In tal modo si consente a tali soggetti nel termine dei successivi 15 giorni di fornire i dati relativi ai debiti fiscali ( accertati e pendenti) in modo che l OCC ne tenga conto nella sua relazione e nella formulazione della proposta e del piano. La presentazione della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali sempre che non si tratti di interessi relativi a crediti garantiti da pegno, privilegio o ipoteca.

Note all art. 68, D.lgs Non c è più alcun riferimento ad una relazione particolareggiata dell OCC ( ora solo, alcuni dei punti sono compresi nella relazione dell OCC da allegare alla proposta) : - sulle cause di indebitamento, - sulla diligenza impiegata dal consumatore nell assumere volontariamente le obbligazioni, - sulle ragioni dell incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, - sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni ( profilo scomparso), - sull eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori ( profilo scomparso), - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta e sulla probabile convenienza del piano rispetto all alternativa liquidatoria ( profilo in parte scomparso).

Art. 69 D.lgs. Condizioni soggettive ostative Il regime di favore costituito dal piano di ristrutturazione ha la contropartita nella necessaria presenza del requisito di meritevolezza che deve qualificare il comportamento del consumatore. Il comportamento deve essere privo di colpa in merito allo stato di sovraindebitamento; ciò comporta che non permettono l utilizzo della procedura in parola: - l aver ottenuto l esdebitazione nei 5 anni precedenti o l aver goduto di tale istituto comunque due volte; - l aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento o aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all adempimento degli obblighi assunti.

Art. 69 D.lgs. Condizioni soggettive ostative Ancora più sono ostative alla procedura le condotte adottate in frode ai creditori o comunque in malafede. I comportamenti così improntati impediscono ai sensi dell art. 282 anche l esdebitazione di diritto nell ipotesi di liquidazione controllata. Il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo di verificare adeguatamente il merito creditizio del consumatore finanziatore è soggetto a sanzioni processuali ( NOVITA v. legge delega): in particolare questo creditore non può avanzare osservazioni al piano, non può presentare reclamo contro l omologazione dello stesso né può far valere cause di inammissibilità che non siano derivanti da condotte dolose del debitore.

Note all art. 69 D.lgs. Attualmente è l art. 12 bis, comma 3 L n. 3/2012 che valuta alcune delle cause ostative in sede di giudizio di omologa. Sono state previste sanzioni processuali a carico del creditore che ha determinato colpevolmente o aggravato la situazione del consumatore.

Art. 70 D.lgs. Omologazione del piano Una volta superato il vaglio dell ammissibilità, il piano e la proposta vengono pubblicati ( sul sito WEB del tribunale o del Ministero della giustizia) per ordine ( decreto) del giudice e va comunicato a cura dell OCC entro 30 giorni ai creditori i quali possono avanzare osservazioni. Con lo stesso decreto, su richiesta del debitore, il giudice può accordare le misure protettive ( sospensione dell esecuzione forzata e divieto di azioni esecutive e cautelari) volte a proteggere il patrimonio del debitore in modo che sia data possibilità di attuazione al piano. Queste misure possono essere revocate su istanza dei creditori, o anche d ufficio, in caso di frode. L OCC può recare al piano modifiche sulla base delle osservazioni ricevute dai creditori riferendone al giudice.

Art. 70 D.lgs.. Omologazione del piano Se il giudice ritiene il piano ammissibile e fattibile, lo omologa con sentenza. Quest ultima è comunicata ai creditori, pubblicata ( sul sito WEB del Tribunale o del Ministero della giustizia) nelle successive 48 ore ed è impugnabile. Con la stessa sentenza il giudice dichiara chiusa la procedura. In caso di contestazione circa la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene comunque che la proposta permetta un soddisfacimento per il creditore non inferiore a quello che questo creditore riceverebbe in sede di liquidazione controllata. Il giudice quando non omologa il piano emette decreto di rigetto, di per sé impugnabile, e revoca le misure protettive che aveva accordato. Se vi è un istanza del debitore ovvero su istanza del P.M. o del creditore ( in presenza di frode o di inadempimento), il tribunale procede con sentenza ad aprire la liquidazione controllata.

Note all art. 70 D.lgs. Le misure protettive accordabili da parte del giudice sono più ampie di quelle previste attualmente dall art. 12 ter, comma 2, L n. 3/2012. Infatti le misure attuali riguardano la facoltà del giudice di sospendere ( fino al momento in cui il provvedimento di omologa diventa definitivo) la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Nel caso del D.lgs. si aggiunge il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché di altre misure idonee a conservare l integrità del patrimonio fino a conclusione del procedimento di omologa.

Note all art. 70 D.lgs. Non si riscontra più il termine previsto di sei mesi dalla presentazione della proposta da parte del consumatore per emettere il provvedimento di omologa. Il provvedimento di omologa ha forma di sentenza.

Art. 71 D.lgs. Esecuzione del piano Con l omologazione del piano non si verifica alcuno spossessamento del consumatore né la perdita della capacità di agire di quest ultimo. Dunque è lo stesso consumatore che provvede all esecuzione del piano sotto il controllo dell OCC. L OCC si occupa anche della risoluzione di eventuali difficoltà che potrebbero sorgere in fase attuativa ricorrendo, se del caso e se necessario, al giudice. Il giudice vigila sull esecuzione del piano tramite la lettura delle relazioni semestrali che l OCC deve depositare.

Art. 71 D.lgs. Esecuzione del piano Una volta eseguito il piano, l OCC presenta al giudice il rendiconto; se questo viene approvato il giudice liquida il compenso autorizza il pagamento dello stesso. Nel liquidare il compenso, il giudice tiene conto della diligenza adottata dall OCC; può ridurre o anche escludere il compenso. Se il rendiconto non viene approvato il giudice stabilisce gli atti da compiere per l adempimento del piano omologato e il termine entro il quale vanno compiuti; scaduto inutilmente tale termine ( che può essere prorogato) il giudice revoca l omologazione.

Note all art. 71 D.lgs. La procedura è molto più semplificata e non si fa riferimento specifico alla nomina di un liquidatore da parte del giudice su proposta dell OCC e agli atti che deve compiere ( ora art. 13, comma 1, L. n. 3/2012). Non è prevista la comunicazione di ogni eventuale irregolarità ai creditori ( ora art. 13,comma 2, L. n. 3/2012). Si contemplano ora all OCC. le modalità di liquidazione del compenso

Art. 72, D.lgs Revoca dell omologazione Accanto all ipotesi di non approvazione del rendiconto, la normativa indica gli ulteriori casi revoca dell omologazione. Il giudice revoca l omologazione del piano su istanza del P.M., di un creditore o di qualunque interessato e anche d ufficio ( le istanze devono essere presentate entro sei mesi dall approvazione del rendiconto), sentito il debitore, in tutti i casi di frode e di falsità ovvero nelle ipotesi in cui il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo per renderlo attuabile. L OCC deve segnalare al giudice le circostanze che possono portare alla revoca dell omologa. La revoca dell omologa non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Art. 73 D.lgs. Conversione in liquidazione controllata Nei casi di revoca dell omologa, il giudice può disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata: - su richiesta del debitore - su istanza del creditore o del P.M. sempre che la revoca consegua ad atti di frode o di inadempimento. Il giudice quando decide la conversione stabilisce un termine per consentire al debitore di integrare la documentazione e procedere al nomina del Giudice delegato e del liquidatore.