RECENTI NOVITA IN MATERIA DI TASSAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELL IMPOSTA DI BOLLO IN ITALIA



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RECENTI NOVITA IN MATERIA DI TASSAZIONE SOSTITUTIVA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELL IMPOSTA DI BOLLO IN ITALIA 1. Modifiche alla tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi (ad es., interessi, aggi e disaggi di emissione, plus o minusvalenze, etc.). Il D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011, ha introdotto un unica aliquota del per le ritenute fiscali e per le imposte sostitutive applicabili ai redditi di capitale e ai redditi diversi, fatte salve alcune eccezioni per le quali continuano a trovare applicazione le precedenti aliquote (del 5%, 11% o 12,5% a seconda dei casi). Di seguito si riassumono i principali aspetti di queste modifiche. 1.1. Ambito oggettivo di applicazione della nuova aliquota del Il D.L. n. 138, citato, prevede essenzialmente che i proventi di natura finanziaria (rientranti nelle categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria) siano soggetti a tassazione con aliquota del quando percepiti da soggetti rientranti in determinate categorie. Sono fatte salve le seguenti ipotesi nelle quali l aliquota del non si applica: - i redditi di capitale derivanti dai titoli di risparmio per l economia meridionale, soggetti a tassazione con aliquota del 5%; - i proventi derivanti da forme di previdenza complementare di cui al D. lgs. n. 252/2005, soggetti a tassazione con aliquota dell 11%; - i proventi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 per la parte riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la predetta data del 31 dicembre 2011; 1

- i proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del d.p.r. n. 601/1973 ed equiparati, nonché le obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del d.p.r. n. 917/1986, soggetti a tassazione con aliquota del 12,5%, anche quale sottostante quota parte in altri prodotti o strumenti finanziari (gestioni patrimoniali, polizze assicurative, Sicav italiane e lussemburghesi storiche, fondi comuni di investimento esteri istituiti in Paesi White List, ecc.). 1.2. Ambito soggettivo di applicazione della nuova aliquota del Posto che le suddette modifiche riguardano i profili fiscali propri di taluni redditi di capitale e di taluni redditi diversi, i soggetti interessati dalle nuove aliquote sono le persone fisiche operanti al di fuori di attività d impresa, gli enti non commerciali, le società semplici e i trust non commerciali. 1.3. La decorrenza della nuova aliquota del La decorrenza dell applicazione dell aliquota del è articolata come segue: - per le plusvalenze, si applica su quelle realizzate 1 a decorrere dal 1 gennaio 2012; - per i dividendi e proventi ad essi assimilati (ad es. derivanti da contratti di associazione in partecipazione o da titoli assimilati alle azioni) si applica su quelli percepiti a decorrere dal 1 gennaio 2012; - per i redditi di capitale (es. interessi, aggi di emissione, etc.), si applica su quelli divenuti esigibili 2 a decorrere dal 1 gennaio 2012, con le seguenti eccezioni: relativamente agli interessi e agli altri proventi derivanti da obbligazioni e titoli similari 3 emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate 1 Sul punto il Ministero delle Finanze ha precisato quanto segue (si vedano le relative circolari 24 giugno 1998, n. 165/E, par. 5.2.1., e 16 luglio 1998, n. 188/E punto 11): 1. rileva il momento in cui la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni si perfeziona e non quello del pagamento del corrispettivo; 2. quindi gli acconti percepiti entro il 31 dicembre 2011 ma relativi a partecipazioni cedute successivamente saranno soggetti alla nuova disciplina. Se, invece, la cessione si perfeziona anteriormente al 1 gennaio 2012, la plusvalenza o la minusvalenza assume rilevanza in base alle disposizioni attualmente vigenti, anche se il corrispettivo sarà percepito, in tutto o in parte, dopo l entrata in vigore della nuova disciplina, come avviene ad esempio, in caso di pagamenti dilazionati. 2 Riguardo agli interessi, l esigibilità coincide con la data di scadenza delle cedole. Più in generale, l esigibilità dovrebbe coincidere con la scadenza prevista dal relativo contratto. 3 Sono assimilati alle obbligazioni (i) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli (autorizzate ai sensi dell'art. 29 del r.d.l. n. 436/1927, convertito in L. n. 510/1928); nonché 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o 2

in mercati regolamentati degli Stati membri dell Unione europea e degli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell art. 168-bis del d.p.r. n. 917/1986 4 e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge (con esclusione delle cambiali finanziarie), l aliquota del si applica su quelli maturati a decorrere dal 1 gennaio 2012; per le gestioni individuali di portafoglio (di cui all articolo 7 del D. lgs. n. 461/1997) l aliquota del si applica sui risultati maturati a decorrere dal 1 gennaio 2012; per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica il meccanismo del pro-rata, per la parte riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la predetta data del 31 dicembre 2011 (in tale materia si attendono chiarimenti ulteriori sul meccanismo di calcolo). per i contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sottoscritti fino al 31 dicembre 2011, si applica il meccanismo del pro-rata, con tassazione al 12,5%, per la parte riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione e la predetta data del 31 dicembre 2011. 1.4. Specificità in materia di OICR e altri rapporti finanziari Preliminarmente occorre evidenziare che al fine di agevolare la raccolta di denaro da parte del settore pubblico, la riforma introdotta con il D.L. n. 138/2011, citato, è stata strutturata in modo da estendere quanto più possibile l aliquota ridotta del 12,5% applicabile sui proventi derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa. 4 Ai sensi dell art. 1, c. 88, della L. n. 244/2007, nelle more di attuazione del decreto si fa riferimento alla lista di Stati indicata nel D.M. 4 settembre 1996, e quindi ai seguenti: 1) Albania 2) Algeria 3) Argentina 5) Australia 6) Austria 8) Bangladesh 9) Belgio 10) Bielorussia 11) Brasile 12) Bulgaria 13) Canada 14) Cina 15) Cipro 16) Corea del Sud 17) Costa d'avorio 18) Croazia 19) Danimarca 20) Ecuador 21) Egitto 22) Emirati Arabi Uniti 23) Estonia 24) Federazione Russa 25) Filippine 26) Finlandia 27) Francia 29) Germania 30) Giappone 31) Grecia 32) India 33) Indonesia 34) Irlanda 35) Israele 36) Jugoslavia 37) Kazakistan 39) Kuwait 40) Lettonia 41) Lituania 42) Lussemburgo 43) Macedonia 44) Malta 45) Marocco 46) Mauritius 47) Messico 48) Norvegia 49) Nuova Zelanda 50) Paesi Bassi 51) Pakistan 52) Polonia 53) Portogallo 54) Regno Unito 55) Repubblica Ceca 56) Repubblica Slovacca 57) Romania 58) Singapore 59) Slovenia 60) Spagna 61) Sri Lanka 62) Stati Uniti 63) Sud Africa 64) Svezia 66) Tanzania 67) Thailandia 68) Trinidad e Tobago 69) Tunisia 70) Turchia 72) Ucraina 73) Ungheria 75) Venezuela 76) Vietnam 77) Zambia. 3

all articolo 31 del d.p.r. n. 601/1973, ed equiparati 5, nonché da obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell art. 168-bis, c. 1, del d.p.r. n. 917/1986 6. In questa prospettiva sono quindi state introdotte (o si è previsto che dovranno essere introdotte da parte del Ministero dell economia e delle finanze) delle disposizioni tali da rendere tendenzialmente neutra la tassazione (con aliquota effettiva del 12,5%) dei proventi derivanti dai predetti titoli tra l investimento diretto e l investimento effettuato nell ambito dell attività svolta da fondi comuni d investimento mobiliare e SICAV italiani o lussemburghesi cd. storici 7 e OICR di diritto estero istituiti in Paesi White List, e di rapporti di risparmio amministrato o gestito 8, di assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione 9. In particolare, per i rapporti di risparmio gestito e amministrato è stato previsto espressamente che i redditi derivanti dai predetti titoli (successivamente al 31 dicembre 2011) ai fini della determinazione del risultato soggetto a tassazione vadano computati in misura limitata al 62,5% del loro importo. Infine, con l intento di evitare arbitraggi nella fase transitoria di passaggio dalle aliquote attualmente applicabili (generalmente nella misura del 12,5%) alla nuova aliquota del, è stato previsto che le minusvalenze realizzate nell ambito del regime della dichiarazione o del risparmio amministrato oppure maturate nell ambito di rapporti di risparmio gestito 10 entro il 31 dicembre 2011 potranno essere riportate per essere compensate nei quattro esercizi successivi a quello di realizzo o di maturazione nei limiti del 62,5% del loro valore. 1.5. Riepilogo delle aliquote fiscali applicabili ai principali strumenti: Di seguito si fornisce una tabella riepilogativa delle aliquote applicabili a seguito della menzionata modifica ai redditi di capitale e diversi conseguibili con gli strumenti finanziari di più comune diffusione: 5 Per l individuazione di tali titoli si veda la precedente nota 3. 6 Per individuare gli Stati rilevanti si veda la precedente nota 5. 7 Vale a dire quelli già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato italiano, di cui all articolo 11-bis del D.L. n. 512/1983, convertito nella L. n. 649/1983. 8 Di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 461/1997. 9 Di cui all art. 6 della L. n. 482/1985 e all art. 26-ter del d.p.r. n. 600/1973. 10 Di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 461/1997. 4

titoli di risparmio per l economia meridionale 11 5% per i soli redditi di capitale forme di previdenza complementare di cui al D.lgs. n. 252/2005 (ad es., fondi pensione italiani o piani o forme individuali di previdenza PIP o FIP) buoni postali fruttiferi titoli emessi dallo Stato italiano (BOT, BTP, etc.) titoli emessi da Stati esteri white list 12 piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti 13 obbligazioni emesse dagli enti territoriali italiani (BOC, etc.) obbligazioni emesse dalle amministrazioni statali obbligazioni emesse dagli enti pubblici istituiti per l esercizio diretto del servizio pubblico in regime di monopolio obbligazioni emesse in Italia da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecuti in Italia (BERS, BEI, CECA, BIRS, EURATOM) per le plusvalenze 11% Imposta Sostitutiva 12,5% (se emessi dal 1/1/ 97) Post manovra: 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 11 Di cui all art. 8, c. 4, D.L. n. 70/2011, convertito in L. n. 106/2011. 12 Si veda la precedente nota 5. 13 Ad oggi manca una definizione specifica di tali strumenti per cui si dovranno attendere chiarimenti di carattere normativo o, quantomeno, interpretativo da parte delle autorità fiscali competenti. 5

conti correnti (anche vincolati) bancari o postali depositi bancari o postali accettazioni bancarie cambiali finanziarie obbligazioni emesse da soggetti diversi da quelli indicati in precedenza strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d Italia o da soggetti vigilati dall ISVAP e diversi da azioni e titoli similari 14 azioni o quote societarie che non rappresentano partecipazioni qualificate 15 in società residenti azioni o quote societarie che non rappresentano partecipazioni qualificate 16 in società non black list 17 14 Tra questi titoli dovrebbero rientrare i cosiddetti Co.Co Bonds (Contingent Convertible Bonds). 15 Sono partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all' articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. Sono non qualificate le partecipazioni diverse da quelle qualificate. 16 In merito alla nozione di partecipazione non qualificata si veda la precedente nota 16. 17 Rientrano nella citata black list (di cui al D.M. 21 novembre 2001, di cui all art. 127-bis, c. 4, del d.p.r. n. 917/1986) i seguenti Stati: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Angola (con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code), Anguilla, Antigua (con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni), Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein (con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero), Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costarica (con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia), Dominica (con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero), Emirati Arabi Uniti (con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta), Ecuador (con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi), Filippine, Giamaica (con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act), Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Kenia (con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones), Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex 6

azioni o quote societarie che non rappresentano partecipazioni qualificate 18 in società black list quotate pronti contro termine e prestito titoli 19 titoli atipici (senza distinzioni in base all emittente) quote di fondi immobiliari esteri contratti derivati (futures, swaps, opzioni, etc.) 20 valute 21 assicurazioni sulla vita (Ramo I e III) contratti di capitalizzazione (Ramo V) fondi comuni d investimento e SICAV italiani Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Lussemburgo (con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929), Macao, Maldive, Malesia, Mauritius (con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies), Monaco (con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato), Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama (con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones), Polinesia francese, Portorico (con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993), Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Svizzera (con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»), Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività offshore), Vanuatu. 18 In merito alla nozione di partecipazione non qualificata si veda la precedente nota 16. 19 Se il sottostante è un obbligazione che genera interessi e altri proventi tassabili con aliquota del 12,50%, l aliquota del 12,5% si applica (in luogo di quella del ) anche sulla quota di reddito derivante dal contratto di pronti contro termine o prestito titoli corrispondente al rendimento del sottostante. In maggior dettaglio, rendimenti delle operazioni di pronti contro termine sono costituiti da due componenti: gli interessi maturati sul titolo sottostante nel periodo di durata del contratto e la differenza fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti, che può essere positiva o negativa (in questo periodo prevalgono i contratti in cui la differenza è negativa). Gli interessi sul titolo sottostante saranno tassati al a meno che si tratti di titoli di Stato o equiparati o titoli di Stati esteri white list, nel qual caso continuerà ad applicarsi la vecchia aliquota (di norma del 12,5%). La differenza fra il prezzo a termine e il prezzo a pronti che è tassabile se positiva e non è deducibile se negativa sarà invece soggetta alla ritenuta del prescindendo dalla natura del titolo sottostante. Nel caso in cui il sottostante sia costituito da obbligazioni quotate oppure titoli esteri o titoli bancari, l'aliquota del sugli interessi maturati sul titolo stesso si applicherà solo per la parte maturata dal 1 gennaio 2012. 20 A prescindere dal sottostante, 21 Soggette a tassazione solo se durante l anno la giacenza ha superato Euro 51.645,69 per sette giorni consecutivi. Diversamente i proventi derivanti da investimenti in valute sono esenti da tassazione. Occorre inoltre verificare che l operatività su valute non sia effettuata in base a contratti di natura differenziale (contratti rolling spot e in leva), perché in tal caso (secondo l impostazione definita dall Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 67/E del 2010) i proventi si qualificherebbero come proventi da contratti derivati e non come proventi su valute. 7

Organismi d investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) comunitari conformi alla Direttiva n. 2009/65/CE (cd. armonizzati) Organismi d investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) comunitari non armonizzati (i) istituiti in Paesi UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo e inclusi white list 22 e (ii) ivi soggetti a controllo da parte dell Autorità di Vigilanza competente Organismi d investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) esteri diversi dai precedenti interessi su finanziamenti commissioni di garanzia Gestioni Patrimoniali Tassazione ordinaria piena (i.e, no sostitutiva) Tassazione ordinaria piena (i.e, no sostitutiva) Tassazione ordinaria piena (i.e, no sostitutiva) 1.6. Il riallineamento e la rivalutazione dei valori fiscali degli strumenti finanziari 1.6.1. Il riallineamento dei valori fiscali degli strumenti finanziari I contribuenti che detengono titoli o strumenti finanziari direttamente (in regime della dichiarazione) o nell ambito di rapporti di deposito amministrato (intrattenuti con gli intermediari specificamente individuati per l applicazione del regime fiscale del risparmio amministrato) potranno optare per la tassazione al 12,5% delle plusvalenze maturate al 31 dicembre 2011 per le quali il regime di tassazione ordinario sarà con aliquota del, con conseguente allineamento dei valori riconosciuti ai fini fiscali a quelli determinati a tale data per la predetta tassazione. L opzione per il riallineamento/tassazione di cui sopra dovrà essere esercitata relativamente a tutti i titoli e strumenti rientranti nel regime della dichiarazione e 22 Riguardo agli Stati inclusi in tale lista si veda la precedente nota 5. 8

tutti i titoli rientranti nello specifico rapporto di risparmio amministrato 23, sia che si tratti di titoli plusvalenti sia che si tratti di titoli minusvalenti. L imposta sostitutiva dovrebbe applicarsi sul risultato netto derivante dalla somma delle plus e delle minusvalenze derivanti dal riallineamento/tassazione. L esercizio della predetta opzione per il riallineamento/tassazione dovrà inoltre riguardare anche tutte le quote di fondi comuni d investimento, di SICAV e di Organismi d investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che generano proventi soggetti ad imposta sostitutiva del (a decorrere dal 1 gennaio 2012). L opzione dovrà essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi per l anno 2011 relativamente a tutti titoli e strumenti detenuti in regime della dichiarazione, oppure entro in 31 marzo 2012 per tutti i titoli e strumenti detenuti nell ambito di rapporti di risparmio amministrato. Nel caso in cui le predette modalità di rivalutazione non siano percorribili (ad esempio, in caso di detenzione di sole quote di fondi comuni nell ambito di un rapporto di risparmio gestito), per quanto riguarda i proventi derivanti dai fondi d investimento (e più in generale dalla gestione, nell interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti) l opzione per la rivalutazione potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2012. Le eventuali minusvalenze derivanti dall esercizio della suddetta opzione potranno essere portate in deduzione dai relativi redditi nei quattro anni successivi e nei limiti del 62,5% del loro importo. Per quanto attiene al versamento dell imposta sostitutiva derivante dal riallineamento/tassazione: (i) relativamente ai titoli e strumenti detenuti in regime della dichiarazione, esso sarà a cura del contribuente e dovrà essere effettuato entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi (i.e., 16 giugno 2012); mentre (ii) negli altri casi esso sarà a cura dell intermediario che interviene e dovrà essere effettuato entro il 16 maggio 2012 (previo versamento della relativa provvista da parte del contribuente). Sono invece esclusi dalla possibilità di riallineamento/tassazione i rapporti di risparmio gestito e le polizze assicurative sulla vita così come le partecipazioni societarie qualificate, i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquistate tali 23 Non è del tutto chiaro se andranno riallineati tutti i rapporti di risparmio gestito intrattenuti dal contribuente, oppure sarà possibile scegliere quali riallineare e quali invece lasciare invariati. 9

partecipazioni, i titoli similari alle obbligazioni che non rappresentano una partecipazione al patrimonio dell emittente, i contratti di associazione in partecipazione qualificati. Occorreranno dei chiarimenti ufficiali in merito alle modalità di determinazione e certificazione dei valori rilevanti ai fini della riallineamento/tassazione alla data del 31 dicembre 2011 (in base al tenore letterale della disposizione il valore dovrebbe essere quello puntuale alla predetta data) nonché dei soggetti a tal fine responsabili (peraltro, indicazioni in tal senso si potrebbero rinvenire già dal regime di responsabilità per il versamento della relativa imposta sostitutiva: il contribuente stesso per le riallineamento/tassazioni effettuate nell ambito del regime della dichiarazione, gli intermediari che intervengono invece in relazione alle riallineamento/tassazione effettuate sui titoli e strumenti finanziari esclusi dal predetto ambito). 1.6.2. La rivalutazione dei valori fiscali delle partecipazioni societarie Alternativamente alle predette modalità di riallineamento, l art. 7, c. 2, lett. da dd) a gg) del D.L. n. 70/2011 ha inoltre riaperto la possibilità di rivalutare il costo delle partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati possedute a titolo di proprietà ed usufrutto alla data del 1 luglio 2011 da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali, non in regime d impresa da impiegare per la determinazione ai fini fiscali delle sole plusvalenze. Le modalità per procedere con la rivalutazione comportano i seguenti adempimenti: 1. la redazione e l asseverazione da parte di un professionista abilitato della perizia di stima per stabilire il valore della partecipazione rideterminato alla data del 1 luglio 2011; 2. il versamento dell imposta sostitutiva computata applicando le aliquote previste all intero valore della partecipazione così come rideterminato dal perito. Le aliquote d imposta che devono essere applicate sono: (i) del 4% per le partecipazioni qualificate (che attribuiscono una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al ovvero una 10

partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%); e (ii) del 2% per le partecipazioni non qualificate. Entrambi gli adempimenti (redazione e asseverazione della perizia e versamento dell imposta sostitutiva) dovranno essere effettuati entro il termine ultimo del 30 giugno 2012. Per quanto riguarda le modalità di versamento dell imposta sostitutiva esistono due possibili alternative: (i) in unica soluzione entro il 30 giugno 2012; ovvero (ii) in tre rate annuali, maggiorate degli interessi calcolati nella misura del 3% annuo, alle seguenti scadenze: 30 giugno 2012, 30 giugno 2013, 30 giugno 2014. Inoltre, nel caso in cui le suddette partecipazioni abbiano già fruito di precedenti rivalutazioni, con conseguente versamento dell imposta sostitutiva, è possibile recuperare l imposta sostitutiva già precedentemente corrisposta con le seguenti modalità alternative: (i) determinando l importo da corrispondere in occasione della nuova rivalutazione per la sola differenza tra l importo della nuova imposta e l importo dell imposta già versata; ovvero (ii) chiedendo a rimborso i precedenti versamenti ai sensi dell art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 nel limite temporale di 48 mesi, che decorrono dalla data di versamento dell intera imposta o della prima rata relativa all ultima rivalutazione effettuata. 2. L abrogazione dell imposta sostitutiva sui depositi a garanzia. E stato abrogato (e quindi non troverà più applicazione) a decorrere dal 1 gennaio 2012 il prelievo addizionale del (cd. tassa Prodi, di cui all art. 7, cc. da 1 a 4, del D.L. n. 323/1996) sui proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti in Italia, effettuati fuori dall'esercizio di attività produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché da parte di società semplici ed equiparate, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano. 11

3. Novità in materia di imposta di bollo. 3.1. Le comunicazioni periodiche degli intermediari finanziari A decorrere dal 2012, per le comunicazioni periodiche obbligatorie dovute dagli intermediari finanziari ai sensi dell art. 119 del d.p.r. n. 385/1993 24 ai propri clienti in relazione a rapporti di deposito che hanno ad oggetto titoli, per gli anni futuri l imposta di bollo sarà dovuta nelle misure indicate di seguito, variabili in funzione della periodicità delle comunicazioni stesse e del valore dei titoli in giacenza: Fino a tutto il 2012 Valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli in deposito Periodicità comunicazione Inferiore a Euro 50.000,00 Da Euro 50.000,00 e inferiore a Euro Da Euro 150.000,00 e inferiore a Euro Da Euro 500.000,00 in su 150.000,00 500.000,00 Annuale Euro 34,20 Euro 70,00 Euro 240,00 Euro 680,00 Semestrale Euro 17,10 Euro 35,00 Euro 120,00 Euro 340,00 Trimestrale Euro 8,55 Euro 17,50 Euro 60,00 Euro 170,00 Mensile Euro 2,85 Euro 5,83 Euro 20,00 Euro 56,67 24 Si tratta essenzialmente delle banche e delle società finanziarie che erogano credito, dal cui ambito dovrebbero quindi essere escluse le società di intermediazione mobiliare (SIM). 12

A partire dal 2013 Valore complessivo nominale o di rimborso dei titoli in deposito Periodicità comunicazione Inferiore a Euro 50.000,00 Da Euro 50.000,00 e inferiore a Euro 150.000,00 Da Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 500.000,00 Da Euro 500.000,00 in su Annuale Euro 34,20 230,00 780,00 1.100,00 Semestrale Euro 17,10 115,00 390,00 550,00 Trimestrale Euro 8,55 57,50 195,00 275,00 Mensile Euro 2,85 19,17 65,00 91,67 Sono escluse dall ambito applicativo dell imposta di bollo le comunicazioni che i predetti intermediari finanziari inviano a soggetti diversi dai propri clienti 25 nonché le comunicazioni relative ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a Euro 1.000,00. Al riguardo occorre inoltre ricordare che in base alla istruzioni fornite dalla Banca d Italia, con le Istruzioni di Vigilanza per le banche di cui alla sua Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (come modificata di volta in volta): 1. qualora i titoli non vengano cartolarizzati (come ad esempio nel caso dei contratti di pronti contro termine o dei BoT) non conseguono ulteriori obblighi né l'automatico instaurarsi di un contratto di deposito titoli, salva diversa espressa volontà delle parti 26. 25 In base al Provvedimento del Governatore della Banca d Italia del 29 luglio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 210 del 10 settembre 2009, Non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti: le banche; gli intermediari; gli IMEL; le imprese di assicurazione; le SIM, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie; gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); le società di gestione del risparmio (SGR); le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; i fondi pensione; le Poste Italiane Spa; la Cassa Depositi e Prestiti; qualsiasi altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. 26 I principali strumenti finanziari che necessitano del conto deposito sono: 1. i titoli di Stato ed equiparati 2. le azioni 3. le obbligazioni; 4. gli etfs; 5. i certificati. Gli strumenti peri quali il conto deposito non è obbligatorio sono:1. i buoni fruttiferi postali; 2. i futures; 3. le polizze; 4. il forex; 5. i conti di deposito; 6. i deposito a risparmio; 7. i certificati di deposito; 8. gli strumenti derivati; 9. i cfd; 10. i 13

Inoltre, alla mera sottoscrizione di titoli non cartolarizzati non si applicano gli obblighi di comunicazione periodica alla clientela previsti dalla normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali; 2. per i contratti di deposito titoli a custodia e amministrazione, le parti possono convenire che la comunicazione sia omessa quando il valore nominale dei titoli non supera Euro 20.000,00 e non si registrano movimenti da oltre un anno. Entro il medesimo limite di Euro 20.000,00, le parti possono convenire di omettere le comunicazioni periodiche, anche in presenza di movimenti, quando le informazioni richieste sono già contenute nelle comunicazioni riepilogative concernenti altri rapporti di durata (ad esempio, nell'estratto conto per l'accredito degli interessi). Nel caso di più rapporti di deposito di titoli intestati al medesimo soggetto, l imposta di bollo deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto mentre nel caso di depositi cointestati a più soggetti, in relazione ai quali viene emessa un unica comunicazione, l imposta deve essere assolta una sola volta. Ai fini della corretta determinazione dell imposta di bollo la valorizzazione dei titoli detenuti andrà effettuata: - sulla base del loro valore nominale o di rimborso. Nel caso in cui il valore nominale differisca da quello di rimborso, il valore complessivo andrà determinato in considerazione del valore nominale. Per i titoli che invece non hanno né un valore di emissione né un valore di rimborso occorrerà tenere conto del loro valore di acquisto; - distintamente per ciascun intermediario finanziario, conteggiando esclusivamente i depositi che risultino intestati al medesimo soggetto. Nel caso di depositi cointestati, il valore complessivo deve essere conteggiato con riferimento ai depositi che risultino cointestati ai medesimi soggetti. Ferma restando l applicazione dell imposta minima pari ad Euro 34,20 (su base annua) sui depositi di valore inferiore a Euro 50.000,00, occorre comunque valutare se l ammontare complessivo dei depositi detenuti presso ciascun intermediario eccede tale valore. In tal caso, l intermediario sarà tenuto ad applicare l imposta dello scaglione superiore per la rendicontazione relativa al pronti contro termine. Per quanto concerne le gestioni patrimoniali l AdE non si è ancora espressa, mentre l Abi con il parere n.1263 del 31 maggio 2011 ha affermato che ove trattasi di conto speciale, esulano dall ambito applicativo. 14

deposito di titoli che, cumulato con gli altri depositi partendo da quello di minor importo, è pari o superiore al valore di Euro 50.000,00. Ad esempio, si faccia riferimento all ipotesi di tre depositi con rendicontazione trimestrale detenuti nel 2012 dalla medesima persona fisica presso la medesima banca. Si ipotizzi inoltre che il valore più elevato raggiunto dai depositi nel periodo considerato sia pari a: - deposito 1: Euro 15.000,00; - deposito 2: Euro 30.000,00; - deposito 3: Euro 35.000,00. L imposta di bollo dovuta per ciascun deposito in relazione alle comunicazioni periodiche sarà rispettivamente pari a: - deposito 1: Euro 8,55; - deposito 2: Euro 8,55; - deposito 3: Euro 17,50. 3.2. I trasferimenti di denaro all estero A decorrere dal 17 settembre 2011, ciascun trasferimento di denaro verso Paesi non appartenenti all Unione Europea effettuato attraverso istituti bancari, agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria da parte di soggetti diversi dai cittadini dell Unione Europa privi di matricola INPS e/o di codice fiscale sono soggetti ad imposta di bollo in misura pari al 2 per cento dell importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. 15

Con la collaborazione di: Gianluigi Strambi Tax Counsel Raynaud and Partners - Studio Legale Tel.: 027217091 Mobile: 3346690136 E-mail: gianluigi.strambi@raplex.it 16

Strumento Finanziario Aliquota Vecchia Normativa Aliquota Nuova Normativa Regime Transitorio Dossier Titoli Bollo Redditi di capitale Redditi diversi Redditi di capitale Redditi diversi Titoli di risparmio per l economia 5% 12,5% 5% Nessuna variazione No Valore nominale/rimborso meridionale Fondi Pensione Italiani, FIP/PIP 11% - 11% - Nessuna variazione No Prezzo di acquisto Buoni fruttiferi postali 12,5% - 12,5% - Nessuna variazione No Valore nominale/rimborso Titoli emessi dallo Stato italiano 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% Nessuna Variazione Si Valore nominale/rimborso (BOT, BTP, etc.) Titoli emessi da Stati esteri white list 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% Nessuna variazione Si Valore nominale/rimborso Piani di risparmio a lungo termine 12,5% - 12,5% - -? Prezzo di acquisto appositamente istituiti Obbligazioni emesse dagli enti 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% Nessuna variazione Si Valore nominale/rimborso territoriali italiani (BOC, etc.) Obbligazioni emesse dalle 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% Nessuna variazione Si Valore nominale/rimborso amministrazioni statali Obbligazioni emesse dagli enti 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% Nessuna variazione Si Valore nominale/rimborso pubblici istituiti per l esercizio diretto del servizio pubblico in regime di monopolio Obbligazioni emesse in Italia da enti 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% Nessuna variazione Si Valore nominale/rimborso ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecuti in Italia (BERS, BEI, CECA, BIRS, EURATOM) Conti Correnti (anche vincolati) 27% - - Si attendono No N.A. bancari o postali chiarimenti Depositi bancari o postali 27% - - Si attendono No N.A. chiarimenti Accettazioni bancarie 27% - - Aliquota Unica No N.A. Cambiali finanziarie 12,5% - 27% - - Aliquota Unica No N.A. Obbligazioni emesse da soggetti 12,5% - 27% 12,5% Pro rata / Aliquota unica Si Valore nominale/rimborso diversi da quelli indicati in precedenza Strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d Italia o da soggetti vigilati dall ISVAP e diversi da azioni e titoli similari 12,5% - 27% 12,5% Pro rata / Aliquota unica Si Valore nominale/rimborso/acquisto 17

Azioni o quote societarie che non 12,5% 12,5% Aliquota Unica Si Valore nominale/acquisto rappresentano partecipazioni qualificate in società residenti Azioni o quote societarie che non 12,5% 12,5% Aliquota Unica Si Valore nominale/acquisto rappresentano partecipazioni qualificate in società non black list Azioni o quote societarie che non 12,5% 12,5% Aliquota Unica Si Valore nominale/acquisto rappresentano partecipazioni qualificate in società black list quotate Pronti contro Termine 27% 12,5% Si attendono No N.A. chiarimenti Titoli Atipici 27% 27% - Aliquota Unica Si Valore nominale/rimborso/acquisto Quote di Fondi Immobiliari esteri 27% - Tassazione ordinaria piena 27% - Tassazione ordinaria piena - Tassazione ordinaria piena - Tassazione ordinaria piena Aliquota Unica Si N.A. Contratti derivati (futures, swaps, - 12,5% - 12,5% Aliquota Unica Si/No N.A. opzioni, etc.) Valute - 12,5% - Aliquota Unica No N.A. Assicurazioni sulla vita (Ramo I e III) 12,5% - 12,5% - - Si attendono No N.A. chiarimenti Contratti di capitalizzazione (Ramo 12,5% - 12,5% - - Si attendono No N.A. V) chiarimenti Fondi Comuni di Investimento italiani 12,5% 12,5% Aliquota Unica No N.A. SICAV italiani 12,5% 12,5% Aliquota Unica No Valore nominale/acquisto Organismi d investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) comunitari conformi alla direttiva n.2009/65/ce (cd. Armonizzati) 12,5% 12,5% Aliquota Unica Si/No N.A. o Valore nominale/acquisto Organismi d investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) comunitari non armonizzati istituiti in Paesi UE o aderenti allo Spazio Economico Europeo e inclusi white list e ivi soggetti a controllo da parte dell Autorità di Vigilanza competente Organismi d investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) esteri diversi dai precedenti 12,5% 12,5% Aliquota Unica Si/No N.A. o Valore nominale/acquisto 27% - Tassazione ordinaria piena 27% - Tassazione ordinaria piena - Tassazione ordinaria piena - Tassazione ordinaria piena Aliquota Unica Si/No N.A. o Valore nominale/acquisto Gestioni Patrimoniali 12,5% 12,5% NO Si/No Valore nominale/rimborso/acquisto 18

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