LA DEFINIZIONE DI CONTRATTO DELL ART. 1321 SI PRECISA NELL ART. 1325 che indica i requisiti essenziali del contratto ACCORDO DELLE PARTI CAUSA OGGETTO FORMA 1
La CAUSA è la funzione economico-sociale del contratto, lo scopo cui esso tende per il diritto, ogni attribuzione patrimoniale, ogni spostamento di ricchezza deve avere una giustificazione, una ragione che l ordinamento approva. Il contratto deve servire ad una funzione che sia tale da poter giustificare la «forza di legge» che l ordinamento gli attribuisce. Quando lo schema contrattuale (contratti tipici) è disegnato dallo stesso legislatore, questa condizione è senz altro presente in astratto (in concreto le parti potrebbero anche distorcere la funzione del contratto). 2
IL FATTO CHE La CAUSA SIA UNO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO significa che, per il nostro legislatore, La funzione giuridica del contratto (traslativa o obbligatoria) deve sempre essere collegata ad una funzione economico-sociale (la causa). Nel nostro sistema, cioè, un diritto non può, di regola, essere trasferito, un obbligazione non può, di regola, essere assunta se non nel quadro ed in ragione di un regolamento di interessi tra le parti, nel quale si possa riconoscere una funzione economicosociale. 3
IL CONTRATTO DICE L ART 1321 è un accordo diretto a «..regolare.un rapporto giuridico-patrimoniale» La causa si inquadra, pertanto, nel complesso degli effetti essenziali del contratto. L esempio più facile è quello della compra-vendita la cui funzione sociale è quella dello scambio di beni con denaro, che si può evincere dagli effetti essenziali della vendita il trasferimento del diritto dal venditore al compratore, l obbligo di quest ultimo di pagare il prezzo. 4
IL NUCLEO DEGLI EFFETTI ESSENZIALI, considerato da un punto di vista funzionale, ci indica la causa del contratto. In base alla funzione del contratto si distinguono EFFETTI ESSENZIALI, che non possono mancare senza alterare la funzione del contratto EFFETTI NON ESSENZIALI O COMPLEMENTARI 5
OLTRE CHE «FONDAMENTO» DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO, La causa ne è l elemento unificante, che tutti li spiega. Il contratto è per eccellenza atto di auto-regolamentazione dei propri interessi. Isuoi effetti altro non sono che una disciplina dei rapporti tra le parti, frutto di autonomia: il contratto è un accordo che ha forza di legge tra le parti. La legge che nasce dal contratto trova la sua ragione (ratio) nella causa. Tutti gli effetti del contratto si possono ricondurre ad una funzione, che li giustifica: essa è l elemento unificante del regolamento di interessi contrattuale. 7
La relazione tra causa ed effetti essenziali del contratto si coglie nelle definizioni normative dei singoli contratti tipici. La causa di ciascun contratto si ricava traducendo in termini di funzione quel che il codice indica in termini di effetti. Gli articoli che enunciano la nozione dei singoli contratti indicano gli effetti essenziali, e quindi lo scheletro del rapporto contrattuale. 8
LA MANCANZA DEL La causa manca quando il contratto non può fin dall origine produrre uno dei suoi effetti essenziali, perché ne mancano i presupposti giuridici Per esempio il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito, o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 9
AFFINCHÈ IL CONTRATTO SIA VALIDO OCCORRE ANCHE CHE SIA LECITA, OVVERO NON CONTRARIA A NORME IMPERATIVE (NORME INDEROGABILI), ALL ORDINE PUBBLICO (CIOÈ AI PRINCIPI GENERALI CHE ATTENGONO ALL ORDINE SOCIALE) AL BUON COSTUME, (CIOÈ AI PRINCIPI DELLA MORALE SOCIALE) 10
23 Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: E NOZIONE DEL CONTRATTO NEI CONTRATTI TIPICI IN GENERE È SEMPRE LECITA IN TALUNI CASI TUTTAVIA PUÒ ACCADERE CHE UNA FUNZIONE DI PER SÈ LECITA SIA DISTORTA PER SERVIRE SCOPI PRATICI DISAPPROVATI DALLA LEGGE 11
23 Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: E NOZIONE DEL CONTRATTO È, DUNQUE, LO SCOPO OGGETTIVO CHE CONTRADDISTINGUE OGNI CONTRATTO 12
23 Lezione GLI ELEMENTI DEL CONTRATTO: E NOZIONE DEL CONTRATTO NON VA CONFUSA CON IL MOTIVO CHE È LA RAGIONE INDIVIDUALE SOGGETTIVA CHE SPINGE LA PARTE A UTILIZZARE QUEL DETERMINATO SCHEMA CONTRATTUALE. LA DISTINZIONE È IMPORTANTE IN QUANTO IL LEGISLATORE TENDE A NON DARE RILEVANZA AI MOTIVI NELL AMBITO DEL CONTRATTO SALVO NEL CASO DI MOTIVO ILLECITO COMUNE AD ENTRAMBE LE PARTI 13