ITALIA 2015: VOLUNTARY DISCLOSURE

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ITALIA 2015: VOLUNTARY DISCLOSURE Dott. Leo De Rosa Dottore commercialista Pubblicista leo.derosa@rdra.it Avv. Fabrizio Cavallaro Avvocato fabrizio.cavallaro@rdra.it Partner di: Associato a: Rimini, 21 Maggio 2015

INDICE A. Il contesto internazionale: 1. Scambio di informazioni 2. Risposte di UE, OCSE e Italia 3. Attuale clima internazionale B. La voluntary disclosure italiana: 1. Oggetto della procedura 2. Soggetti coinvolti 3. Ambito territoriale 4. Perimetro temporale 5. Costi della regolarizzazione 6. Sintesi dei benefici premiali 7. Valutazioni di convenienza 8. La procedura 2

A. IL CONTESTO INTERNAZIONALE

1. SCAMBIO DI INFORMAZIONI la fine del segreto bancario A. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LE RISPOSTE DELL OCSE E DELL ITALIA RECENTE EVOLUZIONE negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione di accordi internazionali in tema di lotta all evasione ed al riciclaggio lo scambio di informazioni fra Stati sarà sempre più intenso e «l era del segreto bancario» è giunta ormai alla fine ALCUNI ESEMPI adesione alla convenzione sulla Mutua assistenza amministrativa in materia fiscale (MAAT) da parte di Svizzera, Austria, Lussemburgo, Singapore, ecc. Foreign Account Tax Compliance Act (cd. «FATCA») fra i «Big 5» UE (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e gli USA nuovi trattati fra l Italia e Paesi offshore (es. DTC con Hong Kong, Singapore e San Marino; TIEA con Bermuda, Jersey, Gibilterra, Guernsey, Isole Cayman e Isole Cook) nuovi protocolli fra Italia e Svizzera, Liechtenstein e Monaco 4

2. RISPOSTA DELL UNIONE EUROPEA A. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LE RISPOSTE DELL OCSE E DELL ITALIA direttive 2011/16/UE e 2014/107/UE sulla cooperazione amministrativa (con estensione dal 2017 delle categorie di reddito per le quali opererà lo scambio automatico di informazioni (1) ) direttive 2003/48/CE e 2014/48/UE con la revisione dell Accordo sulla fiscalità del risparmio (1) redditi da lavoro, compensi a dirigenti, particolari forme di assicurazioni sulla vita, pensioni nonché proprietà e redditi immobiliari 5

2. RISPOSTA DELL OCSE A. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LE RISPOSTE DELL OCSE E DELL ITALIA inserimento nel 2012 delle violazioni fiscali gravi fra i reati presupposto del riciclaggio da parte del Gruppo d Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o Financial Action Task Force (FATF) Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information (cd. «Common Reporting Standard» o CRS) 6

2. RISPOSTA DELL OCSE le iniziative di collaborazione volontaria A. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LE RISPOSTE DELL OCSE E DELL ITALIA accanto alla strategia di contrasto all evasione fiscale internazionale fondata sullo scambio di informazioni, l OCSE ha raccomandato l adozione di iniziative di incentivo alla collaborazione volontaria (cd. voluntary disclosure o VD) Francia: legge 2013 (circa 4.000 procedure registrate da luglio a ottobre 2013) Belgio: legge 2013 (circa 17.200 procedure concluse tra gennaio e luglio 2013) Germania: legge rivisitata nel 2011 (circa 47.000 procedure da gennaio 2010 ad oggi) USA: «Offshore Voluntary Disclosure Program» (cd. OVDP) del 2014 (in continuità con l OVDP del 2012) 7

2. RISPOSTA ITALIANA A. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LE RISPOSTE DELL OCSE E DELL ITALIA procedura amministrativa circolari Agenzia delle entrate n. 25/E/2013 n. 38/E/2013 n. 25/E/2014 prima versione della VD d.l. n. 4/2014 prima versione della VD stralciata in sede di conversione ad opera della l. 28 marzo 2014, n. 50 procedura definitiva di VD l. n. 186/2014 l attuale procedura di VD decreto AdE di approvazionedel modello(30/1/2015) 8

3. ATTUALE CLIMA INTERNAZIONALE la pressione sui clienti: in uscita A. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LE RISPOSTE DELL OCSE E DELL ITALIA recentemente alcune banche estere, in riferimento ai rapporti intrattenuti con i propri clienti stranieri, stanno mettendo in atto quella che in Svizzera viene definita la «strategia del denaro fiscalmente dichiarato» (Weissgeldstrategie): restrizioni in merito ai prelievi in contanti restrizioni riguardo ai bonifici, ammessi esclusivamente a favore di conti a nome del cliente presso una banca situata in un Paese OCSE l invio di lettere ai clienti esteri chiedendo di certificare la conformità agli obblighi fiscali nei loro Paesi di residenza la chiusura d imperio dei conti non in regola la richiesta di smantellamento di strutture estere interposte 9

3. ATTUALE CLIMA INTERNAZIONALE la pressione sui clienti: e in entrata A. IL CONTESTO INTERNAZIONALE E LE RISPOSTE DELL OCSE E DELL ITALIA è inoltre previsto che, relativamente ai nuovi rapporti da aprirsi con le banche estere: sia necessario da parte del cliente il rilascio di una dichiarazione che attesti che (a) il patrimonio ivi depositato è imponibile secondo le norme fiscali dello Stato di residenza del cliente e che (b) tale patrimonio è stato dichiarato fiscalmente nel suddetto Stato vi sia la facoltà in capo alle banche di fornire informazioni e documenti alle autorità fiscali svizzere riguardanti un indagine fiscale estera (anche senza risvolti penali) 10

B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA

1. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA lineamenti generali B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA oggetto della procedura soggetti coinvolti ambito territoriale perimetro temporale costo della regolarizzazione sintesi dei benefici premiali 12

2. OGGETTO DELLA PROCEDURA principi fondamentali B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA i principi attorno a cui ruota la VD sono: l irretrattabilità e unicità la spontaneità la completezza la veridicità 13

3. SOGGETTI COINVOLTI VD internazionale B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA possono aderire alla VD internazionale i soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (cioè di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi), ossia: persone fisiche enti non commerciali e soggetti ad essi assimilati (es. società semplici, trust, fondazioni, ecc.) fiscalmente residenti in Italia anche per presunzione che detengono (anche per interposta persona) attività all estero per poter accedere alla VD internazionale è sufficiente avere la residenza in Italia anche in uno solo degli anni accertabili (che sarà quindi limitata a tali anni) 14

3. SOGGETTI COINVOLTI VD internazionale (cont.) B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA LA DETENZIONE ai fini della compilazione del quadro RW, la detenzione è integrata in capo a tutte le persone che hanno la disponibilità o la possibilità di movimentare le disponibilità estere es. qualora una persona diversa dell intestatario dell attività finanziaria sia titolare di una delega al prelievo (e non soltanto ad operare per conto dell intestatario)? LA RIPARTIZIONE ai soli fini della procedura di VD, la disponibilità delle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione si considera (salvo prova contraria) ripartita, per ciascun periodo d imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità 15

4. AMBITO TERRITORIALE B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA la collocazione territoriale delle attività oggetto di VD gioca un ruolo centrale nel delineare due aspetti chiave della procedura: gli anni oggetto di emersione la quantificazione del costo complessivo whitelist o blacklist con accordo per lo scambio di informazioni (1) : vi è solo il possibile raddoppio dei termini di accertamento per le violazioni fiscali di carattere penale blacklist: vi è anche il possibile raddoppio: o dei termini di accertamento delle violazioni reddituali e di monitoraggio fiscale o dell ammontare delle sanzioni reddituali e del monitoraggio fiscale (1) grazie alla recente approvazione dell emendamento dell on. Giovanni Sanga (PD) contenuto nel decreto Milleproroghe 2015 16

5. PERIMETRO TEMPORALE lineamenti generali B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA al fine di comprendere quali siano i periodi d imposta che al 2015 risultano ancora passibili di accertamento occorre fare riferimento ai termini (ordinari o eventualmente raddoppiati) previsti per le due tipologie di violazioni sanabili attraverso la procedura di VD: violazioni di monitoraggio fiscale violazioni reddituali 17

FOCUS i Paesi blacklist REGOLA GENERALE si considerano Paesi blacklist quelli presenti in almeno una delle liste degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, senza tenere conto delle eventuali limitazioni soggettive od oggettive presenti in tali liste ELENCO DEI PAESI SENZA ACCORDO Alderney, Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Giamaica, Gibilterra, Gibuti, Grenada, Guatemala, Guernsey, Herm, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche e Statunitensi, Jersey, Kenia, Kiribati, Libano, Liberia, Macao, Maldive, Malaysia, Mauritius, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Panama, Polinesia Francese, Portorico, Saint Kitts e Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa, Sant Elena, Sark, Seychelles, Taiwan, Tonga, Turks e Caicos, Tuvalu, Uruguay e Vanuatu ELENCO DEI PAESI CON ACCORDO Hong Kong, Liechtenstein, Monaco, Singapore, Svizzera 18

6. COSTI DELLA PROCEDURA lineamenti generali B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA QUANTO il contribuente paga: il totale delle imposte accertabili sui redditi (IRPEF, IRES) e relative addizionali, di successione e donazione, IVIE e IVAFE, sostitutive gli interessi le sanzioni ma in misura fortemente ridotta COME E QUANDO il pagamento può avvenire: in un unica soluzione, o in un massimo di tre rate mensili (di uguale importo) 19

6. COSTI DELLA PROCEDURA sanzioni monitoraggio fiscale B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA REGOLA GENERALE in caso di adesione alla VD internazionale, si applicheranno le sanzioni minime per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale, pari a: per le attività in Paesi non blacklist: 3% per le attività in Paesi blacklist: o fino al 2007: 5% o dal 2008: 6% BLACKLIST CON ACCORDO tuttavia, anche per Svizzera, Liechtenstein e Monaco che hanno stipulato l accordo entro il 2 marzo 2015 la sanzione applicabile sarà pari al 3% WARNING: L ACCESSO ALLA VD riduce le sanzioni sul monitoraggio fiscale fino a un sesto del minimo riduce le sanzioni reddituali fino a un ottavo del minimo 20

6. COSTI DELLA PROCEDURA esempio pratico 1 PAESI WHITE LIST E PAESI BLACK LIST FIRMATARI DI ACCORDI Somma detenuta all estero: 1.000.000 Redditi da attività estere dal 2010 al 2013: 200.000 ( 50.000 all anno) I. Sanzioni per omessa compilazione quadro RW (0,5% per ogni periodo d imposta) ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 SANZIONE 5.000 5.250 5.500 5.750 6.000 Totale sanzioni omessa compilazione quadro RW: 27.500 21

6. COSTI DELLA PROCEDURA esempio pratico 1 PAESI WHITE LIST E PAESI BLACK LIST FIRMATARI DI ACCORDI (cont.) II. Imposte sui redditi (aliquota 12,5% per 2010 e 2011 aliquota 20% per 2012 e 2013)* ANNO 2010 2011 2012 2013 IMPOSTE 6.250 6.250 10.000 10.000 Totale imposte: 32.500 * Non si tiene conto, in questo caso, degli interessi dovuti 22

6. COSTI DELLA PROCEDURA esempio pratico 1 PAESI WHITE LIST E PAESI BLACK LIST FIRMATARI DI ACCORDI (cont.) III. Sanzioni per infedele dichiarazione (16,625% per ogni periodo d imposta) ANNO 2010 2011 2012 2013 SANZIONI 1.039,06 1.039,06 1.662,5 1.662,5 Totale sanzioni per infedele dichiarazione: 5.403,12 Sanzioni omessa compilazione quadro RW Imposte sui redditi TOTALE COSTO 65.403,12 Sanzioni per infedele dichiarazione 23

6. COSTI DELLA PROCEDURA esempio pratico 2 PAESI BLACK LIST Somma detenuta all estero: 1.000.000 Redditi da attività estere dal 2006 al 2013: 400.000 ( 50.000 all anno) I. Sanzioni per omessa compilazione quadro RW (0,83% dal 2004 al 2008, 1% dal 2009) ANNO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SANZIO NI 8.300 8.300 8.715 9.130 9.545 12.000 12.500 13.000 13.500 14.000 Totale sanzioni omessa compilazione quadro RW: 108.990 24

6. COSTI DELLA PROCEDURA esempio pratico 2 PAESI BLACK LIST (cont.) II. Imposte sui redditi (aliquota 12,5% da 2006 a 2011 aliquota 20% per 2012 e 2013)* ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 IMPOSTE 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 10.000 10.000 Totale imposte: 57.500 * Non si tiene conto, in questo caso, degli interessi dovuti 25

6. COSTI DELLA PROCEDURA esempio pratico 2 PAESI BLACK LIST (cont.) III. Sanzioni per infedele dichiarazione (33,25% per ogni periodo d imposta) ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 SANZIONI 2.078,12 2.078,12 2.078,12 2.078,12 2.078,12 2.078,12 3.325 3.325 Totale sanzioni per infedele dichiarazione: 19.118,72 Sanzioni omessa compilazione quadro RW Imposte sui redditi TOTALE COSTO 185.608,72 Sanzioni per infedele dichiarazione 26

7. I BENEFICI PREMIALI riepilogo esclusione della punibilità per i reati fiscali e di autoriciclaggio riduzione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale fino a un sesto del minimo riduzione delle sanzioni reddituali fino a un ottavo del minimo 27

8. LA PROCEDURA aspetti essenziali B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA la procedura è quella disciplinata dall art. 5, d.lgs. n. 218/1997 e dall art. 16, d.lgs. n. 472/1997: 1. presentazione telematica dell istanza all UCIFI entro il 30 settembre 2015 possibilità di presentare un integrativadi un istanza già presentata nei termini ma entroil termine per la presentazione della documentazione (v. punto 2.) 2. entro trenta giorni dalla presentazione (ma comunque non oltre il 30 settembre 2015 (1) ), trasmissione via posta elettronica certificata della relazione del professionista, corredata di tutta la documentazione di supporto alla pratica 3. (eventuale fase istruttoria«endoprocedimentale» con l Agenzia delle entrate) (1) oppure entro il 1 ottobre 2015 per le istanze presentate dal 26 settembre 2015 28

8. LA PROCEDURA aspetti essenziali (cont.) B. LA VOLUNTARY DISCLOSURE ITALIANA 4. notifica dell invito a comparire, recante: a) i periodi d imposta suscettibili di accertamento b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione c) le maggiori imposte, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi 29

Il presente documento è proprietà dello studio legale e tributario RUSSO DE ROSA ASSOCIATI ed è stato predisposto unicamente come strumento di ausilio per l esposizione dell argomento trattato. In considerazione dello scopo, sono state talvolta utilizzate delle semplificazioni o approssimazioni. Il documento non costituisce un parere professionale sulle questioni in esso trattate e nessuna decisione economica deve essere presa sulla base delle presenti diapositive se non con il supporto di uno specifico parere professionale. GRAZIE PER L ATTENZIONE