CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2014 VOLUNTARY DISCLOSURE
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1 ENRICO MARIA BIGNAMI ANDREA BIGNAMI GAETANO PIGNATTI MORANO CESARE BEOLCHI ROGER OLIVIERI FEDERICO GENTILE CARLO GIROTTI DOMENICO BIANCHI dottore in economia e commercio ARIANNA VITALI dottoressa in economia e commercio LIVIO CATERNUOLO dottore in economia e commercio CIRCOLARE INFORMATIVA N. 5/2014 VOLUNTARY DISCLOSURE Milano, 12 febbraio 2014 INDICE 1 SOGGETTI INTERESSATI E ATTIVITÀ OGGETTO DI EMERSIONE PERIODI DI IMPOSTA INTERESSATI LA PROCEDURA PRINCIPALI VANTAGGI E ASPETTI CRITICI... 5 A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4, sono entrate in vigore le disposizioni riguardanti la nuova procedura di collaborazione volontaria, c.d. voluntary disclosure, finalizzata alla regolarizzazione delle attività detenute all estero in violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale (errata o omessa compilazione del quadro RW del Modello Unico). Tale procedura non presenta le caratteristiche di un condono o di uno scudo fiscale, ma si configura piuttosto come una tipologia di ravvedimento, in quanto prevede il pagamento integrale delle imposte sui redditi evase negli anni ancora accertabili e dei relativi interessi. I vantaggi per i contribuenti che vi aderiranno sono rappresentati principalmente dall applicazione di sanzioni ridotte e codice fiscale e partita iva milano roma [email protected] via leone XIII, 14 via sabazio, 42 t t f f
2 dalla non rilevanza penale dei reati di omessa e infedele dichiarazione. La convenienza ad aderire ad un simile istituto deve essere valutata nell ottica del mutato scenario internazionale che vede, per motivi legati alla lotta contro il terrorismo internazionale, una progressiva apertura delle informazioni finanziarie, anche con scambi automatici di dati, da paesi che hanno sempre fatto del segreto bancario un baluardo insormontabile. Quindi, la prospettiva concreta è che nel giro di pochi mesi queste barriere vengano completamente rimosse e rendano trasparenti le intestazioni di conti e investimenti esteri, tanto in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. black list) quanto in paesi white list. Le concrete modalità di accesso alla procedura di collaborazione volontaria dovranno essere definite con un apposito provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, ancora da emanare. Inoltre, sperabilmente, la disciplina attualmente in vigore potrà subire delle modifiche in sede di conversione in Legge. 1 Soggetti interessati e attività oggetto di emersione Possono avvalersi della procedura di voluntary disclosure : Le persone fisiche; Le società semplici e associazioni equiparate; Gli enti non commerciali, fiscalmente residenti in Italia, che abbiano omesso di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi (nel quadro RW) gli investimenti detenuti all estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sanabili sono rappresentate da: conti correnti e depositi esteri, partecipazioni in società o enti non residenti, atti di disposizione patrimoniale a favore di trust esteri, obbligazioni estere e titoli similari, 2
3 contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, polizze estere di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, contratti derivati e altri rapporti finanziari conclusi al di fuori dell Italia, metalli preziosi e beni mobili registrati (auto di lusso e barche) detenuti all estero, beni immobili situati all estero La procedura di emersione dovrà riguardare tutti gli investimenti patrimoniali e finanziari non dichiarati costituiti o detenuti all estero, anche indirettamente o per interposta persona. La norma prevede infatti che debba essere identificato il beneficiario effettivo dei capitali esteri, che può essere anche diverso dall intestatario. All atto pratico, questa disposizione potrebbe presentare dei seri problemi applicativi nel momento in cui si debba dimostrare, in via documentale, la veridicità delle dichiarazioni rese dal contribuente in merito all effettiva titolarità delle somme. 2 Periodi di imposta interessati Devono essere denunciate le attività detenute all estero per tutti i periodi d imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non siano scaduti i termini per l accertamento. Si tratta, quindi, dei periodi d imposta dal 2009 in avanti, o dal 2008 in avanti in caso di omessa presentazione della dichiarazione. In caso di investimenti detenuti in paesi a fiscalità privilegiata (black list), tra i quali figura anche la Svizzera, i termini di accertamento sono raddoppiati (dal 2005 in poi, o dal 2003 in poi in caso di dichiarazione omessa), pertanto la collaborazione 3
4 volontaria per beni detenuti in paesi black list dovrà riguardare tutte queste annualità. Le violazioni che possono essere oggetto di regolarizzazione sono quelle commesse fino al 31 dicembre 2013, quindi fino alle violazioni commesse con il Modello Unico 2013 (anno d imposta 2012), mentre il Modello Unico 2014 (da presentare entro il 30 settembre 2014) non potrà essere sanato, se non con le modalità ordinarie (ravvedimento operoso e dichiarazione integrativa) e senza copertura penale. La collaborazione volontaria non è ammessa se l'autore della violazione abbia precedentemente avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per la violazione di norme tributarie relativamente alle attività detenute all estero. Si ritiene che anche il semplice invio di un questionario da parte dell Agenzia sulle potenziali attività estere inibisca l adesione alla procedura. Il termine per aderire alla voluntary disclosure è fissato al 30 settembre La procedura Per aderire alla procedura di collaborazione volontaria, il contribuente dovrà presentare un apposita richiesta di ammissione, secondo il modello che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate, nella quale dovrà indicare tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all estero. Dovrà inoltre produrre i documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che sono serviti a costituire o acquistare tali investimenti, o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo. Successivamente, l Agenzia delle Entrate emanerà l avviso di accertamento per le eventuali maggiori imposte, oltre a relativi interessi e sanzioni per dichiarazione infedele, e l atto di 4
5 contestazione per le sanzioni legate alla compilazione del quadro RW. Il contribuente, laddove ritenga che vi siano margini per ridurre la pretesa impositiva, potrà presentare istanza di accertamento con adesione o anche impugnare gli atti dell Agenzia, ma in tale ultimo caso decadrà dai benefici previsti per l adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Ai fini del perfezionamento della procedura, il contribuente dovrà versare tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, mediante modello F24 in un unica soluzione, senza possibilità di rateazione e di compensazione. Successivamente l Agenzia delle Entrate comunicherà all autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura. 4 Principali vantaggi e aspetti critici La scelta di aderire alla procedura di collaborazione volontaria deve derivare da un attenta valutazione della sua convenienza e delle possibili conseguenze anche in termini penali. Occorre tenere in considerazione il fatto che la detenzione fiscalmente occulta di investimenti all estero, nonchè il loro rimpatrio per utilizzo in Italia, sono diventatati sempre più difficili e complessi, complice l adozione, anche in paesi tradizionalmente riservati, di norme antiriciclaggio sempre più spinte e l estensione a carico degli intermediari finanziari italiani degli obblighi di monitoraggio dei trasferimenti da e verso l estero. Inoltre, lo scenario internazionale è profondamente mutato per via, tra l altro, della caduta del segreto bancario a San Marino, della decisione della Svizzera di firmare la convenzione OCSE sulla reciproca assistenza fiscale e diversi accordi per lo scambio automatico di dati con le amministrazioni fiscali estere e, infine, della prossima definizione del negoziato tecnico tra Italia e Svizzera per il rientro dei capitali e lo scambio automatico di informazioni. L Italia e altri paesi occidentali hanno inoltre firmato accordi per lo scambio di dati fiscali (FATCA - Foreign 5
6 Account Tax Compliance Act) con altri paradisi fiscali, tra cui le Isole del Canale (Jersey, Guernsey) l isola di Man, le Cayman Island ecc.. In questo scenario, la voluntary disclosure si presenta come l ultima opportunità per far emergere e poter quindi impiegare lecitamente gli investimenti esteri precedentemente non dichiarati al fisco, usufruendo di uno sconto sulle sanzioni. In termini sanzionatori, il vantaggio di aderire alla procedura è rappresentato da: a) riduzione alla metà del minimo delle sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW degli investimenti detenuti all estero (ordinariamente previste in misura pari dal 3% al 15%, o dal 6% al 30% in caso di investimenti detenuti in paesi black list) se gli investimenti esteri sono detenuti o trasferiti in Paesi della UE o del SEE (Spazio Economico Europeo) o se il contribuente autorizza l intermediario estero a trasmettere tutti i dati rilevanti all Amministrazione Finanziaria. Nei casi più favorevoli le sanzioni complessive possono essere nell ordine del 10%/15% (anche se una valutazione deve essere fatta caso per caso e solo una volta che saranno stati approvati i modelli di dichiarazione); b) non rilevanza penale dei reati di omessa e infedele dichiarazione; c) riduzione fino alla metà delle pene previste per il reato di dichiarazione fraudolenta; d) il fatto che in caso di capitali ereditati, le sanzioni non si trasmettono agli eredi. Per cui essi sono sanzionabili solo per le imposte eventualmente ancora accertabili in capo al defunto (senza sanzioni) e per le violazioni da essi stessi commesse nel quadro RW. Gli aspetti critici, da tenere in considerazione al fine di valutare la convenienza di aderire alla procedura, sono invece rappresentati da: il costo della procedura, che a seconda dei casi può essere molto onerosa in quanto imposte per gli anni ancora accertabili e i 6
7 relativi interessi dovranno essere pagati integralmente. Se vi sono somme esportate illegalmente in anni recenti, la tassazione ordinaria e le relative sanzioni possono arrivare a erodere quasi interamente il capitale (fino al 90% di costo); la presunzione che gli investimenti detenuti in paesi a fiscalità privilegiata siano stati costituiti con redditi evasi in Italia (inversione dell onere della prova a carico del contribuente); le sanzioni penali rimangono applicabili per il reato di dichiarazione fraudolenta (ancorché ridotte fino alla metà); è prevista la trasmissione degli atti della procedura dall Agenzia delle Entrate alla Procura competente, anche nei casi in cui non sia punibile il reato; la possibilità che le notizie fornite all Agenzia per l emersione siano utilizzate a sfavore dei soggetti collegati al contribuente che non aderiscono, per volontà o impossibilità, alla procedura (ad es. altri soci o cointestatari che non aderiscono alla procedura, coeredi, società e amministratori di società che non sono ricompresi tra i destinatari della norma); la necessità inderogabile di esporre tutte le informazioni e tutti i documenti sulle disponibilità estere non dichiarate (disclosure totale) e sulle modalità adottate per la formazione e la conservazione negli anni passati, senza la quale l Agenzia non applicherà le sanzioni ridotte. A corollario di questo obbligo di apertura totale la legge prevede la punibilità con la reclusione da 18 mesi a 6 anni per l esibizione o trasmissione nel corso della procedura di documenti e notizie falsi. Tale punibilità si estende al professionista che ha concorso a presentare le false informazioni; la difficoltà nel reperire la documentazione (bancaria ma non solo) necessaria a dimostrare all Agenzia la veridicità di quanto dichiarato; la difficoltà nel calcolare i redditi derivanti dalle attività finanziarie detenute all estero (interessi, dividendi, capital gain 7
8 e simili) sulla base di documentazione che potrebbe non riportare tutte le informazioni necessarie; la sostanziale impossibilità di impugnare l atto di accertamento pena la perdita dei benefici sulle sanzioni; l applicabilità della normativa antiriciclaggio per i professionisti e gli intermediari finanziari coinvolti nelle operazioni di collaborazione volontaria che potrebbe portare, in determinate fattispecie, all obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Tutti i professionisti dello studio sono a Vostra disposizione per ogni chiarimento o approfondimento che riterrete necessario. Con i nostri migliori saluti. Bignami Associati 8
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