CIRCOLARE N. 01 / 2016 LEGGE DI STABILITA 2016



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CIRCOLARE N. 01 / 2016 LEGGE DI STABILITA 2016 Premessa In data 30.12.2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28.12.2015), che prevede numerose novità in materia di fisco e lavoro. La legge è composta da un unico articolo con ben 999 commi. Trattare l intero testo di legge in una circolare è sicuramente poco funzionale, preferisco dare evidenza delle principali novità. Come ogni anno (in perfetto stile italiano) la legge non è sufficiente per poter essere applicata immediatamente, anche nelle situazioni abbastanza standard. Bisognerà attendere che vengano emanati una serie di decreti attuativi che chiariscano e/o completino il testo di legge. Limiti all uso del contante Viene previsto l aumento del limite per l utilizzo del denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera) da 1.000 a 3.000 euro. In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro c.d. Money transfer la soglia rimane pari a 1.000. Vengono, invece, abrogate le disposizioni che prevedevano: l obbligo di pagare i canoni di locazione in forme e modalità diverse dal contante e che assicurino la tracciabilità; l obbligo da parte dei soggetti della filiera autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto merci utilizzando strumenti tracciabili (indipendentemente dall importo). Pagamento tramite POS Viene previsto che l obbligo di accettare i pagamenti tramite POS da parte dei soggetti esercenti attività di vendita o di servizi viene esteso alle carte di credito. Un apposito DM provvederà a fissare le sanzioni nel caso in cui tale obbligo venga disatteso. Canone RAI In materia di canone RAI, viene stabilito che: il canone di abbonamento per uso privato è ridotto a 100 per il 2016; la mera esistenza di un utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza, fa presumere la detenzione di un apparecchio radioricevente (è ammessa prova contraria tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà); il pagamento del canone avviene con addebito dello stesso nelle fatture emesse dall azienda fornitrice dell energia elettrica. L importo viene ripartito in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall impresa elettrica aventi scadenza di pagamento successiva a quella delle rate (le rate si intendono Circ. 01 / 2016 Pag. 1 di 6

scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre); per il 2016 nella prima fattura successiva all 1.7.2016 saranno addebitate cumulativamente tutte le rate scadute. Dal 2016 non vi saranno più bollettini recapitati a casa. Regime forfetario Viene modificato il regime forfettario introdotto lo scorso anno in sostituzione di tutti i regimi agevolati destinati alle attività di piccole dimensioni. Dal 2016 non è più possibile iniziare un attività utilizzando il regime dei minimi che rimane applicabile solo per i soggetti che già lo utilizzano alla data del 31/12/2015. Condizioni per poter fruire del regime forfetario Non aver superato nell anno solare precedente il limite dei ricavi / compensi previsto per la propria categoria di appartenenza contenuta nella tabella dei codici ATECO. Non aver superato spese per lavoratori (dipendenti, lavoro accessorio, collaboratori, associati in partecipazione e prestazioni di famigliari) per un importo annuo di euro 5.000. Non aver superato al 31/12 un costo complessivo di 20.000 euro per l acquisto di beni strumentali (acquisto, noleggio o affitto), con alcune eccezioni. Eventuali redditi percepiti come redditi di lavoro dipendente, o di pensione, non devono eccedere l importo di 30.000 euro. Questo requisito non rileva se il rapporto di lavoro è cessato. Non trovarsi in una delle clausole di esclusione (soggetti che detengono contemporaneamente partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti, utilizzano regimi speciali IVA o altri regimi forfetari del reddito, ecc.). Limiti di ricavi e coefficienti di redditività (tabella ATECO) Attività Codice attività ATECO Limite ricavi e compensi Coefficiente di redditività Industrie alimentari e delle (10 11) 45.000 40% bevande Commercio all ingrosso e al 45 (da 46.2 a 46.9) (da 47.1 a 47.7) 50.000 40% 47.9 dettaglio Commercio ambulante e di 47.81 40.000 40% prodotti alimentari e bevande Commercio ambulante di 47.82 47.89 30.000 54% altri prodotti Costruzioni e attività (41 42 43) (68) 25.000 86% immobiliari Intermediari del commercio 46.1 25.000 62% Attività dei servizi di (55 56) 50.000 40% alloggio e di ristorazione Attività professionali, (64 65 66) (69 70 71 72 73 30.000 78% 74 75) (85) (86 87 88) scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi Circ. 01 / 2016 Pag. 2 di 6

Altre attività economiche (01 02 03) (05 06 07 08 09) (12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33) (35) (36 37 38 39) (49 50 51 52 53) (58 59 60 61 62 63) (77 78 79 80 81 82) (84) (90 91 92 93) (94 95 96) (97 98) (99) 30.000 67% Imposta sostitutiva Il reddito determinato in base ai coefficienti di redditività è tassato nella misura del 15%. Viene prevista la riduzione dell aliquota dell imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni dell attività. Tale disposizione si applica anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività avvalendosi del previgente regime forfetario. Contributi previdenziali Il reddito forfetario costituisce base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta ai fini previdenziali. Viene prevista una riduzione pari al 35% della contribuzione (ordinaria) INPS dovuta ai fini previdenziali. IMU In materia IMU si deve segnalare l introduzione di alcuni benefici a favore degli immobili concessi in comodato ai parenti, dei terreni agricoli e degli immobili delle cooperative edilizie. Viene prevista, inoltre, un esenzione parziale a favore dei contribuenti che concedono in locazione l immobile a canone concordato. In materia di immobili in comodato, viene disciplinata la riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari diverse da quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado. La riduzione viene concessa nel caso in cui: l immobile sia utilizzato come abitazione principale; il comodato sia registrato; il comodante possieda un solo immobile in Italia (oltre a quello in comodato) e risieda anagraficamente (e dimori abitualmente) nello stesso Comune in cui è situato l immobile concesso in comodato; il comodante presenti apposita dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti. In materia di terreni agricoli, invece, viene prevista l esenzione IMU per le seguenti ipotesi: terreni agricoli siti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla circolare n. 9/93; i terreni agricoli sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP (indipendentemente dalla loro ubicazione); i terreni sono ubicati nei comuni delle isole minori; Circ. 01 / 2016 Pag. 3 di 6

i terreni sono ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. TASI In materia TASI viene introdotta un esenzione a favore delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale. In particolare, viene stabilita: l esclusione dal pagamento per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9); nel caso in cui l immobile sia utilizzato dal locatario quale abitazione, il tributo viene versato dal solo proprietario nella misura indicata dal comune (o, in mancanza di delibera, nella misura del 90%). Requisito prima casa Viene previsto che il requisito prima casa viene rispettato anche nel caso in cui il contribuente proceda alla cessione del primo immobile entro un anno dall acquisto della nuova prima abitazione. Detrazione IVA prima casa Viene introdotta un agevolazione che consente di detrarre in 10 quote annuali il 50% dell IVA versata per l acquisto di unità immobiliari residenziali di classe energetica A/B cedute dalle imprese costruttrici. Leasing prima casa Viene prevista la possibilità di acquistare un immobile da adibire a prima casa con una detrazione IRPEF del 19% sui canoni e sui relativi oneri accessori. La detrazione si applica per un importo dei canoni e dei relativi oneri non superiore a 8.000 euro e con un prezzo di riscatto non superiore a 20.000 euro. Recupero edilizio e risparmio energetico Si deve segnalare una nuova proroga per le detrazioni riconosciute nelle ipotesi di recupero edilizio e risparmio energetico. Le novità sono le seguenti: per tutto il 2016, gli interventi di recupero edilizio sono agevolabili nella misura del 50% con un massimale di 96.000 euro; per tutto il 2016, gli interventi di risparmio energetico sono agevolabili nella misura del 65%. Viene inoltre prevista la possibilità di fruire di tale agevolazione anche per gli IACP per gli immobili di loro proprietà e adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Bonus mobili Bonus mobili per giovani coppie Viene confermato anche il c.d bonus mobili, che consente di detrarre il 50% della spesa (massimale: 10.000 euro) sostenuta per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di categoria A+ (A per i forni) fino al prossimo 31.12.2016. Il beneficio è a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia. Viene introdotta una nuova agevolazione a favore delle giovani coppie (almeno uno dei due con età non superiore a 35 anni) che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni (coniugi o conviventi), alternativa alla detrazione per recupero edilizio ed al bonus mobili. Nel caso in cui venga acquistato un abitazione Circ. 01 / 2016 Pag. 4 di 6

principale, i contribuenti possono beneficiare di una detrazione pari al 50% dei costi sostenuti per l acquisto di mobili destinati all arredo dell abitazione (massimo 16.000 euro). Rendite catastali Rivalutazione terreni e partecipazioni Viene stabilito che dal 01.01.2016 la rendita catastale, degli immobili a destinazione speciale e particolare (cat. D ed E), va determinata tramite stima diretta. Nel caso in cui vengano presentati atti di aggiornamento, la nuova misura della rendita catastale si applica a partire dal 01.01.2016 a condizione che l atto sia presentato entro il 15.06.2016. Per effetto della legge di stabilità, viene prevista una nuova possibilità di rideterminare al 01.01.2016 il costo d acquisto di: terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto. L agevolazione è rivolta alle persone fisiche, alle società semplici e alle associazioni professionali, nonché agli enti non commerciali. Esenzione IRAP per i medici Maxi ammortamento In sede di approvazione è stato aggiunto il nuovo comma 1-bis all art. 2, D.Lgs. n. 446/97 in base al quale ai fini IRAP non sussiste autonoma organizzazione a favore dei medici che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all interno delle stesse e percepiscono per l attività ivi svolta più del 75% del loro reddito complessivo. L art. 1 co. 91 della L. 208/2015 ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, il costo di acquisizione con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria è maggiorato del 40%. L agevolazione non può essere applicata per fabbricati e costruzioni, per beni materiali strumentali per i quali viene stabilito un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% Assegnazione agevolata beni d impresa Entro il prossimo 30.09.2016 i soci possono accedere alla procedura di assegnazione agevolata dei beni d impresa (mobili/immobili) diversi da quelli strumentali per destinazione. L assegnazione agevolata entro il 30.09.2016 può essere applicata solo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30.09.2016, ovvero che siano stati iscritti nel libro dei soci alla del 30.01.2016 in forza di un titolo anteriore al 01.10.2015. Circ. 01 / 2016 Pag. 5 di 6

Oneri detraibili Relativamente agli oneri detraibili, si devono segnalare due principali modifiche. Per le spese funebri, viene disciplinata la detrazione ai fini IRPEF per un importo non superiore a 1.550 euro per ogni evento verificatosi nell anno, a prescindere dall esistenza di un rapporto di parentela con il defunto. Per quanto concerne le tasse universitarie, la previgente disposizione, che prevedeva la detraibilità delle spese per la frequenza di costi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi delle università statali, viene specificata con le seguenti previsioni: la disposizione si riferisce ai corsi presso università statali e non; per la frequentazione di corsi universitari non statali l importo detraibile massimo debba viene stabilito annualmente con specifico decreto per ciascuna facoltà universitaria. Impianti di videosorveglianza In sede di approvazione è stato riconosciuto un credito d imposta a favore delle persone fisiche che sostengono spese per l installazione di sistemi di videosorveglianza digitale / allarme e contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. Concesio (BS), 11 gennaio 2016 Circ. 01 / 2016 Pag. 6 di 6