Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

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Transcript:

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (Ordinanza DOP/IGP) Modifica del 14 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997 1 è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2, 2 bis e 3 2 Possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalla presente ordinanza. Possono essere utilizzate da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o prodotti agricoli trasformati conformi al relativo elenco degli obblighi. 2bis Le derrate alimentari ottenute a partire da prodotti agricoli sono equiparate, in ogni tappa della trasformazione, ai prodotti agricoli trasformati. 3 Le denominazioni dei vini sono disciplinate dall ordinanza del 14 novembre 2007 2 sul vino. Art. 2 Denominazione di origine 1 Quale denominazione di origine può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; b. le cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali e umani; e c. che è prodotto, trasformato ed elaborato in un area geografica determinata. 2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come denominazioni di origine. 1 RS 910.12 2 RS 916.140; RU 2007 6267 2007-1585 6109

Art. 3 6110 Indicazione geografica 1 Quale indicazione geografica può essere registrato il nome di una regione, di un luogo o, eccezionalmente, di un Paese che serve a designare un prodotto agricolo o un prodotto agricolo trasformato: a. originario di tale regione, di tale luogo o di tale Paese; b. di cui una determinata qualità, la reputazione o un altra caratteristica può essere attribuita a tale origine geografica; e c. che è prodotto, trasformato o elaborato in un area geografica determinata. 2 Le denominazioni tradizionali dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati che adempiono le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrate come indicazioni geografiche. Art. 4 cpv. 3 3 Per determinare se una denominazione è divenuta generica si tiene conto di tutti i fattori determinanti, segnatamente dell opinione dei produttori e dei consumatori, soprattutto di quelli della regione in cui il nome ha la sua origine. Art. 4b Nome di una varietà vegetale o di una razza animale 1 Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica se corrisponde al nome di una varietà vegetale o di una razza animale e può, pertanto, indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto. 2 Il rischio d inganno è escluso in particolare se la denominazione è identica a quella di una varietà vegetale o di una razza animale locale che non ha lasciato la propria regione di origine o se il nome della varietà vegetale o della razza animale può essere modificato. Art. 5 cpv. 1 bis 1bis Un raggruppamento è considerato rappresentativo se: a. i suoi membri producono, trasformano o elaborano almeno la metà delle quantità del prodotto; b. almeno il 60 per cento dei produttori, il 60 per cento dei trasformatori e il 60 per cento degli elaboratori del prodotto ne sono membri; e c. fornisce la prova di essere organizzato secondo principi democratici. Art. 6 cpv. 2 lett. g 2 Contiene in particolare: g. un riassunto con le seguenti indicazioni: il nome, l indirizzo e la composizione del raggruppamento richiedente, il nome del prodotto, la protezione chiesta,

il tipo di prodotto, la prova della rappresentatività del raggruppamento richiedente, gli elementi che comprovano che la denominazione non è generica, il dossier sull evoluzione storica del prodotto, le peculiarità tipiche del prodotto derivate da particolari fattori naturali e umani dovuti all ambiente geografico, la descrizione dei metodi locali, leali e costanti, gli elementi principali dell elenco degli obblighi (area geografica, descrizione del prodotto e delle sue principali caratteristiche, descrizione del metodo di ottenimento, organismo di certificazione, etichettatura e tracciabilità). Art. 7 cpv. 1 lett. f e cpv. 2 1 L elenco degli obblighi comprende: f. abrogata 2 Esso può pure comprendere le indicazioni seguenti: a. gli elementi specifici dell etichettatura; b. la descrizione di un eventuale forma particolare del prodotto; c. gli elementi relativi al confezionamento se il raggruppamento richiedente può giustificare che questo, al fine di salvaguardare la qualità del prodotto nonché di garantirne la tracciabilità o il controllo, deve essere effettuato nell area geografica determinata. Art. 8a Procedura di registrazione delle denominazioni estere 1 Le domande presentate da un raggruppamento di un Paese terzo devono soddisfare le esigenze degli articoli 5 7 e contenere gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo Paese di origine. 2 Trattandosi di una denominazione che fa riferimento a un area geografica transfrontaliera o di una denominazione tradizionale legata a un area geografica transfrontaliera, più raggruppamenti possono presentare una domanda comune. 3 La domanda, redatta in una delle tre lingue ufficiali o accompagnata da una traduzione certificata in una di queste lingue, è trasmessa dal raggruppamento richiedente all Ufficio sia direttamente sia per il tramite delle autorità del Paese terzo interessato. Se la domanda è redatta in un altra lingua l Ufficio può ordinarne una traduzione. 4 Se il testo originale della denominazione non è scritto in caratteri latini, deve inoltre esserne fornita una trascrizione in tali caratteri. 5 L Ufficio chiede il parere della Commissione e delle autorità federali interessate. 6111

Art. 12 cpv. 1 lett. b 1 La denominazione viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche: b. se eventuali opposizioni o eventuali ricorsi sono stati respinti. Art. 16 Divieto di impiego abusivo delle menzioni DOC, DOP e IGP e di menzioni simili 1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) non possono essere impiegate per prodotti agricoli o prodotti agricoli trasformati la cui denominazione non è stata registrata conformemente alla presente ordinanza. 2 È parimenti vietato l impiego di menzioni simili a quelle di cui al capoverso 1 o di menzioni che possono indurre in errore. 3 I capoversi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti agricoli o ai prodotti agricoli trasformati la cui denominazione, benché registrata, non è stata certificata conformemente all articolo 18. 4 Sono fatte salve le denominazioni estere registrate nel loro Paese di origine. Art. 16a Menzioni DOC, DOP e IGP 1 Le menzioni «denominazione di origine controllata», «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» e le rispettive abbreviazioni (DOC, DOP, IGP) devono figurare in una delle lingue ufficiali sull etichetta dei prodotti agricoli o dei prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente alla presente ordinanza. 2 L impiego delle menzioni e abbreviazioni secondo il capoverso 1 è facoltativo nel caso di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati la cui denominazione è stata registrata conformemente all articolo 8a. Art. 17 cpv. 3 lett. c 3 Sono parimenti vietati: c. qualsiasi ricorso alla forma particolare del prodotto ai sensi dell articolo 7 capoverso 2 lettera b. Art. 17a Prodotti non conformi all elenco degli obblighi 1 I prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che non adempiono le condizioni per l impiego di una denominazione d origine o indicazione geografica registrata, ma che prima della pubblicazione della domanda di registrazione sono stati immessi legalmente in commercio sotto questa denominazione per almeno cinque anni, possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto ante- 6112

riore per due anni dopo la pubblicazione della registrazione. Possono essere commercializzati in tale forma per tre anni dopo la pubblicazione della registrazione. 2 Se l elenco degli obblighi è modificato conformemente all articolo 14 capoverso 1, i relativi prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati possono ancora essere fabbricati, confezionati ed etichettati secondo il diritto anteriore per due anni dopo la pubblicazione della modifica. Art. 19 cpv. 1 1 Gli organismi di certificazione devono essere accreditati conformemente all ordinanza del 17 giugno 1996 3 sull accreditamento e sulla designazione per il relativo prodotto. Per ogni denominazione per la quale svolgono i controlli, gli organismi di certificazione devono disporre dell estensione del settore di accreditamento per il relativo prodotto. Art. 20 Denuncia di irregolarità Gli organismi di certificazione notificano all Ufficio, ai chimici cantonali competenti e ai raggruppamenti le irregolarità constatate in occasione dei loro controlli. Art. 21 cpv. 3 3 Gli organi cantonali di controllo delle derrate alimentari notificano all Ufficio, agli organismi di certificazione e ai raggruppamenti le irregolarità constatate. Art. 22 cpv. 3 Abrogato Art. 23 Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2007 1 Le domande di registrazione pendenti all entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2007 sono esaminate secondo il nuovo diritto. 2 In deroga all articolo 16a, i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati che recano una denominazione registrata possono essere etichettati secondo il diritto anteriore fino al 1 giugno 2008 e possono essere commercializzati in tale forma fino a scadenza della loro data di consumazione. 3 Il previgente articolo 17a si applica a tutte le denominazioni registrate per le quali il termine transitorio ivi previsto non è ancora scaduto. 3 RS 946.512 6113

II La presente modifica entra in vigore il 1 gennaio 2008. 14 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 6114